Caduta su scalinata monumentale: quando il Comune non risponde dei danni

La Cassazione chiarisce i limiti della responsabilità per custodia e l’onere probatorio del danneggiato Scivolare su una scalinata può causare gravi lesioni, ma non sempre il proprietario della struttura è tenuto a risarcire il danno. La Corte di Cassazione, Terza Sezione Civile, con l’ordinanza n. 29760/2025 dell’11 novembre 2025, ha tracciato con estrema precisione i confini della responsabilità degli enti pubblici per i danni subiti dai cittadini che utilizzano beni monumentali, chiarendo quando una caduta può essere attribuita allo stato della cosa custodita e quando, invece, dipende esclusivamente dalla condotta imprudente di chi la utilizza. La pronuncia offre importanti spunti di riflessione sull’equilibrio tra tutela del danneggiato e ragionevolezza delle pretese risarcitorie, specialmente quando si tratta di beni storici e monumentali naturalmente soggetti all’usura del tempo e caratterizzati da irregolarità strutturali evidenti. La vicenda: una caduta sulla scalinata monumentale La vicenda trae origine da un incidente avvenuto il 5 luglio 2014 su una celebre scalinata monumentale romana. Una donna, mentre scendeva lungo la prima rampa, cadde rovinosamente a terra riportando gravi lesioni: lussazione del gomito sinistro con frattura di capitello radiale e coracoide, frattura di scafoide tarsale e cuboide del piede sinistro. Le conseguenze furono serie, tanto da richiedere un ricovero ospedaliero e un intervento chirurgico, con postumi permanenti valutati al 22% e un periodo di inabilità temporanea totale di 90 giorni, seguita da un’ulteriore inabilità parziale al 50% per altri 90 giorni. La danneggiata convenì in giudizio Roma Capitale chiedendo il risarcimento del danno biologico quantificato in oltre 128.000 euro, oltre alle spese mediche, sulla base della responsabilità per custodia prevista dall’art. 2051 del codice civile. Questa norma stabilisce che ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito. Si tratta di una responsabilità oggettiva, che non richiede la prova della colpa del custode, ma solo del nesso causale tra la cosa e il danno. A sostegno della propria domanda, la danneggiata lamentava che la scalinata si trovava in stato di cattiva manutenzione, con gradini disconnessi e consumati, estremamente scivolosa anche in assenza di pioggia. Inoltre, sosteneva l’assenza di cartelli di pericolo e di presìdi antinfortunistici. Il restauro della scalinata, del resto, era iniziato solo nel 2015, quindi dopo l’incidente e a distanza di vent’anni dal precedente intervento conservativo. Roma Capitale si oppose sostenendo che la responsabilità per custodia non fosse applicabile, trattandosi di bene di utilizzazione generale e diretta da parte di terzi, e che risultava impossibile esercitare una vigilanza effettiva sull’enorme estensione viaria e sui manufatti comunali. L’ente rilevava inoltre che la scalinata, in quanto bene monumentale vincolato risalente alla prima metà del Settecento, veniva pulita solo mediante acqua a pressione, e che il sinistro era avvenuto in condizioni di buona visibilità, su un bene naturalmente sottoposto a usura quotidiana per il transito di migliaia di visitatori. Sia il Tribunale di Roma che la Corte d’Appello rigettarono la domanda, giudicando insufficiente la prova del nesso causale tra le condizioni della scalinata e il danno subìto. Di qui il ricorso in Cassazione. I motivi del ricorso: violazione delle regole probatorie La ricorrente articolò due motivi di impugnazione, entrambi fondati sulla violazione di norme sostanziali e processuali. Con il primo motivo denunciò la violazione degli artt. 2697, 1227 e 2051 del codice civile, nonché dell’art. 115 del codice di procedura civile, contestando alla Corte d’Appello di aver erroneamente affermato che non era stato provato il nesso di causalità tra le condizioni della scalinata e il danno, e di aver ritenuto sussistente un’ipotesi di caso fortuito identificato nel comportamento imprudente della danneggiata, senza specificarne gli estremi concreti. Con il secondo motivo denunciò la violazione dell’art. 2729 del codice civile in materia di presunzioni, sostenendo che la Corte territoriale aveva valorizzato elementi di prova privi delle necessarie qualità di gravità, precisione e concordanza espressamente imposte dalla legge. Le presunzioni semplici, infatti, possono costituire prova solo quando sono gravi, precise e concordanti tra loro. In sostanza, la ricorrente contestava alla Corte di merito di aver effettuato una valutazione errata delle prove e di aver attribuito il sinistro esclusivamente alla propria condotta imprudente, senza riconoscere alcuna responsabilità dell’ente custode. La risposta della Cassazione: inammissibilità del ricorso La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la decisione della Corte d’Appello e riaffermando principi consolidati in materia di responsabilità per custodia e onere della prova. Prima di esaminare nel dettaglio le censure, la Cassazione ha richiamato il proprio orientamento costante in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia. Il principio fondamentale è che la condotta del danneggiato, quando entra in interazione con la cosa, assume rilevanza diversa a seconda del grado di incidenza causale sull’evento dannoso. Occorre infatti valutare il dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall’art. 2 della Costituzione. La regola è questa: quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l’adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l’efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno. In altre parole, se il pericolo era evidente e prevedibile, e il danneggiato non ha adottato le normali precauzioni, la sua condotta può interrompere il nesso eziologico tra la cosa e il danno, fino a escludere del tutto la responsabilità del custode. La Corte ha poi ribadito che la responsabilità ex art. 2051 del codice civile ha natura oggettiva, nel senso che si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode. Tale responsabilità può essere esclusa in due modi: dalla prova del caso fortuito, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, delle condotte del danneggiato o di un terzo. Nel primo caso si tratta di un fatto giuridico estraneo alla sfera di controllo del custode, nel secondo caso rileva la colpa del danneggiato ai sensi dell’art. 1227 del codice civile. Fondamentale è un ulteriore aspetto: la valutazione

Caduta sulle scale condominiali senza corrimano: quando scatta la responsabilità ex art. 2051 c.c.

La Corte d’Appello di Ancona chiarisce i presupposti della responsabilità oggettiva e il ruolo del concorso colposo nella quantificazione del danno La recente sentenza della Corte d’Appello di Ancona, Sez. II, n. 1001 del 29 luglio 2025, offre importanti chiarimenti sulla responsabilità civile del condominio per incidenti occorsi nelle parti comuni dell’edificio, con particolare riferimento all’applicazione dell’art. 2051 c.c. e alla valutazione del concorso di colpa ex art. 1227 c.c. La fattispecie: caduta sulle scale prive di corrimano La vicenda trae origine dalla caduta di una donna lungo le scale interne di un condominio. La danneggiata, recatasi presso uno studio professionale ubicato nell’edificio, nel discendere i gradini aveva perso l’equilibrio e, non trovando alcun sostegno cui aggrapparsi a causa dell’assenza del corrimano, era rovinata a terra riportando lesioni con invalidità permanente del 9%. Il Tribunale di primo grado aveva respinto la domanda risarcitoria, ritenendo che l’evento fosse imputabile esclusivamente alla condotta disattenta della vittima. La Corte d’Appello ha invece riformato tale pronuncia, applicando i consolidati principi in materia di responsabilità da cose in custodia. I principi giuridici applicati La Corte anconetana ha richiamato l’orientamento consolidato delle Sezioni Unite della Cassazione (Ordinanza n. 20943/2022), secondo cui la responsabilità ex art. 2051 c.c. richiede la dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, mentre grava sul custode l’onere della prova liberatoria del caso fortuito, caratterizzato da imprevedibilità e inevitabilità oggettive. Nel caso di specie, la mancanza del corrimano – pur non essendo obbligatoria per legge considerata l’epoca di costruzione dell’edificio – è stata ritenuta decisiva ai fini dell’accertamento del nesso eziologico. La presenza del presidio avrebbe infatti consentito alla danneggiata di evitare la rovinosa caduta, tanto più in considerazione della superficie liscia delle scale, prive di strisce antiscivolo. Tuttavia, la Corte ha rilevato un concorso di colpa della vittima pari al 60%, considerando che questa, nell’affrontare la discesa di scale che non conosceva bene e che erano visibilmente sfornite di corrimano, avrebbe dovuto adottare maggiore diligenza e attenzione. La quantificazione del danno: criteri e parametri Per la liquidazione del danno biologico, la Corte ha applicato le tabelle del Tribunale di Milano 2024, quantificando per un soggetto di 39 anni con invalidità del 9% un importo base di 16.765,79 Euro, aumentato del 10% ex art. 1226 c.c. per la cenestesi lavorativa accertata dalla consulenza tecnica, cui si aggiungono 6.766,90 Euro per l’invalidità temporanea. L’importo complessivo di 25.209,27 Euro è stato ridotto del 60% in conseguenza del concorso colposo, risultando in un risarcimento finale di 10.083,71 Euro, oltre a 760,00 Euro per spese mediche. La responsabilità dell’amministratore Un profilo di particolare interesse riguarda la responsabilità contrattuale dell’amministratore per l’omesso pagamento del premio assicurativo della polizza RC del condominio, scaduta da quasi un anno rispetto alla data del sinistro. La Corte ha chiarito che l’amministratore, nell’ambito del rapporto di mandato ex art. 1708 c.c., ha il dovere di informare tempestivamente i condomini della mancanza di fondi e di richiedere integrazioni per far fronte alle spese essenziali. L’omesso pagamento del premio assicurativo, prestazione di carattere prioritario per la corretta gestione condominiale, integra grave inadempimento contrattuale, con conseguente obbligo di manleva nei confronti del condominio. Le esclusioni assicurative: clausole claims made e rischi esclusi La sentenza affronta anche complesse questioni assicurative, chiarendo l’inefficacia delle polizze professionali dell’amministratore per diverse ragioni. In primo luogo, le polizze erano state stipulate dall’amministratore in proprio e non quale legale rappresentante della società che svolgeva le funzioni amministrative, determinando un difetto soggettivo di copertura. Inoltre, la polizza “claims made” escludeva la copertura per richieste di risarcimento pervenute successivamente alla cessazione del contratto, mentre specifiche clausole di esclusione riguardavano proprio i “ritardi nel pagamento dei relativi premi”. Implicazioni pratiche per condomini e amministratori La pronuncia offre importanti indicazioni operative per la gestione condominiale. I condomini devono prestare particolare attenzione alla sicurezza delle parti comuni, valutando l’opportunità di installare presidi di sicurezza anche quando non obbligatori per legge, considerando che la loro assenza può configurare responsabilità oggettiva in caso di sinistri. Gli amministratori, dal canto loro, devono assicurare il tempestivo pagamento delle polizze assicurative, informando immediatamente i condomini di eventuali difficoltà economiche e adottando tutte le misure necessarie per garantire la continuità della copertura assicurativa. La stipula di polizze professionali adeguate risulta inoltre essenziale per tutelare la propria responsabilità. La sentenza conferma altresì l’importanza di un’attenta valutazione delle clausole assicurative, con particolare riferimento alle polizze “claims made” e alle esclusioni specifiche, che possono determinare l’inoperatività della copertura proprio nei casi di maggiore necessità. 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