Messaggi WhatsApp come prova di estorsione: la Cassazione annulla e rinvia su usura, stalking e qualificazione del fatto

La Seconda Sezione Penale, con sentenza n. 19338/2026, ricostruisce i limiti della prova indiziaria nei reati contro il patrimonio e la persona, aprendo nuovi scenari sul giudizio di rinvio La Corte Suprema di Cassazione, con la pronuncia n. 19338/2026 della Seconda Sezione Penale, interviene su una vicenda penale complessa che intreccia i reati di usura, tentata estorsione continuata, danneggiamento seguito da incendio e atti persecutori. Il risultato è una decisione articolata, che per un verso conferma la condanna per il reato di danneggiamento doloso, per altro verso annulla con rinvio su tre imputazioni distinte, rilevando vizi di motivazione che inficiano la tenuta logica dell’intera ricostruzione operata dai giudici di merito. La vicenda storica: denaro, messaggi e violenze Tutto prende avvio da una somma di denaro consegnata da un soggetto a un altro nell’autunno del 2018, per un importo di circa ventunomila euro. La natura giuridica di quella dazione è rimasta controversa per tutto il processo: si trattava dell’apporto a un’operazione speculativa nel mercato secondario dei biglietti per eventi sportivi — il cosiddetto “bagarinaggio”, illecito amministrativo ai sensi dell’art. 1-sexies del decreto-legge n. 28 del 2003 — oppure di un semplice prestito di denaro, con promessa di restituzione a data fissa e maggiorazione che, se qualificata come interesse, avrebbe ampiamente superato il tasso soglia usurario? Nel corso dei mesi successivi, la persona che aveva erogato il denaro iniziò a richiederne la restituzione attraverso una fitta messaggistica WhatsApp, inviata a partire dal febbraio 2019. I messaggi, nel loro contenuto complessivo, furono ritenuti dai giudici di merito — con valutazione che la Cassazione ha ora confermato su questo punto — di tenore larvatamente ma chiaramente minaccioso, ai sensi di quanto richiede la struttura dei reati di estorsione e di esercizio arbitrario delle proprie ragioni. La minaccia, ricorda la pronuncia, non richiede forme esplicite né dirette: può essere implicita, indiretta, figurata, purché risulti in concreto idonea a coartare la volontà del soggetto passivo. La vicenda non rimase tuttavia sul piano verbale. Alla fine di maggio del 2019 esplose un ordigno nel parcheggio antistante l’abitazione del destinatario dei messaggi. Il 26 giugno 2019 fu incendiata un’autovettura in uso a quest’ultimo — episodio preceduto, nella stessa giornata, dall’invio di un messaggio che diceva: «È passato un mese. Sei pronto?». Il giorno successivo all’incendio, l’imputato, di fronte alla lamentela dell’altra parte che avrebbe «esagerato», non smentì l’addebito e rimproverò al destinatario di avere «sottovalutato una situazione». Il 10 luglio 2019 fu rinvenuta una busta contenente proiettili all’interno dell’autovettura del padre della persona offesa. Questa catena di eventi costituisce il nucleo delle condotte già definitivamente accertate dai giudici di merito. I tre gradi di giudizio e le scelte della Corte d’appello Il Tribunale di Forlì aveva condannato l’imputato in esito a giudizio ordinario, riconoscendolo responsabile per tutti i reati contestati e liquidando un risarcimento in favore della parte civile. La Corte d’appello di Bologna, con sentenza del 30 ottobre 2025, aveva parzialmente riformato quella decisione: confermando la condanna per tentata estorsione continuata e per danneggiamento seguito da incendio, assolvendo invece l’imputato dal reato di atti persecutori per insussistenza del fatto, e confermando l’assoluzione già pronunciata in primo grado per il reato di usura. Aveva inoltre ridotto la pena a un anno e dieci mesi di reclusione e novecento euro di multa, e abbattuto l’importo del danno liquidato a favore della parte civile a seimila euro. Avverso quella pronuncia hanno proposto ricorso per cassazione entrambe le parti: la parte civile, attraverso quattro motivi; l’imputato, attraverso cinque motivi più motivi nuovi. Il punto fermo: la condanna per l’incendio regge Prima di affrontare i profili annullati, vale la pena soffermarsi su ciò che la Cassazione ha invece confermato. Il ricorso dell’imputato avverso la condanna per il reato di danneggiamento seguito da incendio doloso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che i giudici di merito abbiano fornito una motivazione del tutto congrua e priva di travisamenti della prova, basata su una pluralità di elementi convergenti: le dichiarazioni del testimone dei Vigili del fuoco intervenuto sul posto e la relativa scheda di intervento; il messaggio WhatsApp «È passato un mese. Sei pronto?» inviato dall’imputato nel pomeriggio del giorno dell’incendio; la reazione dell’imputato il giorno successivo, quando — di fronte all’accusa di avere «esagerato» — non smentì l’addebito e rimproverò all’altro di avere sottovalutato la situazione. La Cassazione ha precisato un punto di diritto rilevante: il fatto che né i Vigili del fuoco né il consulente tecnico della difesa fossero giunti ad escludere la causa dolosa dell’incendio non determina alcuna inversione dell’onere della prova e non viola il principio del dubbio ragionevole. Non è l’imputato a dover provare la propria innocenza; è il giudice a dover valutare se le prove dell’accusa, nel loro complesso, risultino sufficienti a escludere ogni ragionevole dubbio. Nel caso di specie, la risposta affermativa è stata ritenuta logicamente ineccepibile. Il nodo irrisolto: prestito o associazione in partecipazione? La questione che ha determinato l’annullamento con rinvio sui capi a) e b) è di natura fattuale e investe la qualificazione giuridica del rapporto economico intercorso tra le parti. La Corte rileva che i giudici di merito non hanno risolto due problemi fondamentali, rimasti ambigui nell’impianto motivazionale della sentenza impugnata. Il primo riguarda la realtà dell’affare: l’operazione di bagarinaggio era concreta e realmente proposta, oppure era fittizia sin dall’origine, frutto di un disegno ingannevole? Se fosse reale, la persona che aveva erogato il denaro avrebbe partecipato a un’operazione illecita; se fosse invece inesistente, quella stessa persona sarebbe stata vittima di una truffa, e non già creditore insoddisfatto che reagisce con le maniere forti. Il secondo problema attiene alla struttura della remunerazione: la maggiorazione pretesa era una partecipazione agli utili dell’affare, dipendente dal suo esito favorevole, oppure un corrispettivo fisso della somma prestata, del tutto slegato da qualsiasi rischio d’impresa? Nel primo caso, si sarebbe in presenza di un contratto aleatorio di associazione in partecipazione; nel secondo, di un contratto di mutuo — con tutte le conseguenze che ne derivano in termini di configurabilità del reato di usura ai sensi dell’art.
Stalking e molestie: la Cassazione chiarisce quando scatta il reato più grave

La Quinta Sezione Penale fissa i criteri per distinguere gli atti persecutori dalle semplici molestie e ribadisce la piena utilizzabilità delle videoregistrazioni private come prova documentale Una donna costretta ad abbandonare la città in cui lavorava da anni, a chiedere il trasferimento in altra sede scolastica, a rifugiarsi presso i genitori per sottrarsi agli atteggiamenti sistematici dell’ex marito: questo lo sfondo della vicenda esaminata dalla Corte di Cassazione, Quinta Sezione Penale, con la sentenza n. 41156/2025, pronunciata il 16 febbraio 2026. La pronuncia offre l’occasione per tornare su una distinzione di centrale importanza pratica — quella tra il reato di atti persecutori (il cosiddetto stalking) e il reato di molestie — e per chiarire, in modo netto, qual è il confine che separa le due fattispecie. La questione non è di secondaria importanza: si tratta di due reati molto diversi per gravità, sanzione e conseguenze processuali. Eppure, nella realtà concreta dei procedimenti penali, la linea di demarcazione può risultare sfumata, al punto che la difesa dell’imputato aveva sostenuto con forza che i comportamenti contestati avrebbero dovuto essere qualificati come mere molestie, e non come stalking. Il quadro normativo: due reati, un confine sottile Per comprendere la decisione della Corte è necessario partire dalle norme in gioco. L’art. 660 cod. pen. punisce chiunque rechi molestia o disturbo a una persona: si tratta di una contravvenzione punita in modo relativamente lieve, che presuppone comportamenti fastidiosi ma privi di un impatto psicologico profondo sulla vittima. Ben diversa è la fattispecie prevista dall’art. 612-bis cod. pen., introdotta nel 2009 per contrastare il fenomeno dello stalking: questa norma punisce come delitto — con pene assai più severe — chiunque, con condotte reiterate, provochi nella vittima un perdurante e grave stato di ansia o di paura, oppure un fondato timore per la propria incolumità o quella di persone care, oppure ancora la costringa ad alterare le proprie abitudini di vita. Il criterio che la Cassazione utilizza per distinguere le due ipotesi è dunque incentrato sulle conseguenze della condotta, più che sulla natura dei singoli atti. Le stesse azioni — telefonate insistenti, appostamenti, accessi alla casa comune — possono integrare molestie o stalking a seconda dell’effetto che producono sulla persona offesa. Quando la molestia diventa stalking: la prova del turbamento psicologico La Corte ribadisce un principio già consolidato nella giurisprudenza di legittimità: la prova del turbamento psicologico che caratterizza lo stalking non può fondarsi esclusivamente sulle dichiarazioni della vittima, ma deve ancorarsi anche all’obiettiva natura delle condotte molestatrici, valutandone l’astratta idoneità a causare l’evento e il profilo concreto in riferimento alle condizioni di luogo e di tempo in cui si sono realizzate. Nel caso esaminato, i giudici di merito avevano ricostruito in modo coerente non soltanto la prova dello stato d’ansia — documentata dall’accesso della vittima al pronto soccorso con diagnosi di stato ansioso e prescrizione di terapia farmacologica — ma anche quella di un secondo evento alternativo tipico dello stalking: il mutamento delle abitudini di vita. La donna aveva chiesto e ottenuto il trasferimento in altra città, abbandonando un lungo e radicato percorso professionale, per sottrarsi agli atteggiamenti dell’ex marito. Colleghe di lavoro e altri testimoni avevano confermato de visu i danneggiamenti, gli imbrattamenti e lo spoglio di arredi nell’abitazione condivisa, oltre agli appostamenti. La difesa aveva tentato di valorizzare il fatto che la vittima facesse ritorno, sia pure raramente, nella città in cui risiedeva l’imputato, argomentando che tale circostanza escludeva un reale stato di paura. La Corte respinge l’argomentazione: la rarità e la brevità di quei soggiorni — nei quali la donna evitava comunque di uscire da sola, facendosi sempre accompagnare da amiche — confermano semmai il perdurare dello stato di timore, non lo smentiscono. Il confine tra l’esercizio di un diritto e la condotta persecutoria Uno degli argomenti difensivi più suggestivi era quello relativo alla comproprietà dell’immobile: l’imputato sosteneva che i propri ingressi nell’abitazione, anche notturni, costituissero legittimo esercizio di un diritto riconosciuto in sede giudiziaria. La Cassazione, confermando quanto già affermato dai giudici di merito, opera una distinzione netta tra l’esercizio legittimo di prerogative dominicali e le condotte ulteriori — asportazione di mobili, rumori molesti notturni, appostamenti — che nulla avevano a che vedere con la tutela giudiziaria dei propri diritti e che erano oggettivamente dirette a spaventare ed esasperare la persona offesa. Il diritto di comproprietà non può mai costituire uno schermo per giustificare comportamenti persecutori. Le videoregistrazioni private come prova documentale: un punto fermo Di particolare interesse pratico è il passaggio della sentenza dedicato all’utilizzabilità, come prova, del filmato estrapolato dal sistema di videosorveglianza installato dalla vittima nella camera da letto — l’unica stanza che, a seguito delle procedure giudiziarie, era rimasta ad uso esclusivo della donna. La difesa aveva sostenuto l’inutilizzabilità del filmato, assimilandolo a un’intercettazione di comunicazioni. La Corte respinge la tesi con argomenti rigorosi. Le videoregistrazioni effettuate da privati non sono assimilabili alle intercettazioni di cui all’art. 266 cod. proc. pen.: esse costituiscono prove documentali, acquisibili ai sensi dell’art. 234 cod. proc. pen., e i fotogrammi da esse estrapolati non ricadono nella sanzione processuale dell’inutilizzabilità. La Corte richiama sul punto anche la pronuncia delle Sezioni Unite n. 26795 del 2006, che aveva già chiarito la piena acquisibilità delle videoriprese afferenti al fatto oggetto di conoscenza giudiziale, nei limiti previsti dalla norma citata. A ciò si aggiunge che la tutela della riservatezza non è assoluta e cede dinanzi alle esigenze di accertamento probatorio proprie del processo penale. Va peraltro precisato che, anche qualora si volesse ipotizzare un profilo di inutilizzabilità, la difesa non aveva assolto all’onere di dimostrare la cosiddetta prova di resistenza: non aveva cioè illustrato in che misura l’eventuale espunzione del filmato avrebbe inciso sul quadro probatorio complessivo, che risultava già solido per la convergenza di numerose prove dichiarative e documentali. L’attendibilità della vittima costituita parte civile Merita attenzione anche il tema dell’attendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa che sia anche costituita parte civile. La Corte conferma un orientamento consolidato: in questo caso il controllo di attendibilità deve essere più rigoroso rispetto a quello ordinariamente
Stalking “indiretto” e gelosia ossessiva: la Cassazione conferma la condanna anche quando la vittima non era il bersaglio dichiarato

La Quinta Sezione Penale della Corte Suprema, con il provvedimento n. 10088/2026, traccia un confine netto: chi sorveglia ossessivamente la vita privata di una persona — anche con il pretesto di controllare un ex partner — risponde pienamente del reato di atti persecutori. Una storia di gelosia, controllo e danneggiamenti: così si può sintetizzare la vicenda esaminata dalla Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione, che con il provvedimento n. 10088/2026 ha rigettato il ricorso proposto avverso la sentenza della Corte d’appello di Trieste, confermando la condanna per i reati di atti persecutori e danneggiamento aggravato e continuato, oltre al risarcimento del danno in favore della parte civile costituita. Il nucleo della vicenda riguardava una donna che, incapace di accettare la fine della propria relazione sentimentale, aveva intrapreso un sistematico monitoraggio delle frequentazioni del suo ex compagno, giungendo a controllare ossessivamente la vita quotidiana della nuova compagna di quest’ultimo: ispezionandone l’autovettura, transitando ripetutamente davanti al suo luogo di lavoro, rivolgendole espressioni idonee a ingenerare timore, e infine rigandone la carrozzeria in più occasioni. La questione centrale che la difesa poneva alla Corte era di particolare interesse dogmatico: può configurarsi il reato di atti persecutori quando la condotta sia formalmente diretta a controllare l’ex partner, e non già la persona offesa? Il reato di atti persecutori e la struttura dell’art. 612-bis c.p. L’art. 612-bis del codice penale punisce chiunque, con condotte reiterate, minacci o molesti taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura, ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto, ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita. Si tratta di un reato abituale proprio, che si perfeziona attraverso la reiterazione di atti che, considerati isolatamente, potrebbero apparire privi di rilevanza penale, ma che, nella loro concatenazione sistematica, comprimono la libertà e la serenità della vittima. La difesa aveva articolato la propria tesi sostenendo che le condotte dell’imputata fossero esclusivamente finalizzate a smascherare le presunte infedeltà dell’ex compagno, e non a molestare o minacciare la persona offesa. In punto di diritto, si richiamava la necessità, per configurare le cosiddette “molestie indirette”, di una finalità di “subdola interferenza” nella vita privata della vittima, che nella specie — si sosteneva — sarebbe mancata. Dolo eventuale e molestie indirette: la risposta della Cassazione La Corte ha disatteso integralmente questa impostazione. Il percorso motivazionale della sentenza è lineare e persuasivo: la condotta di ispezione sistematica dell’autovettura della persona offesa, il transito ripetuto davanti al suo luogo di lavoro, la rivolta espressione “ciao bella” nel contesto in essere — idonea, secondo i giudici, a ingenerare timore in chi sa di essere costantemente osservata — dimostrano che l’imputata agiva ben consapevole che le proprie condotte sarebbero inevitabilmente giunte a conoscenza della vittima. Il fatto che l’ex compagno riferisse alla persona offesa le telefonate dell’imputata esclude ogni possibilità di sostenere l’assenza di consapevolezza. La Cassazione conferma così un principio già consolidato nella giurisprudenza di legittimità: l’elemento soggettivo del reato di atti persecutori non richiede che la condotta sia primariamente e dichiaratamente rivolta alla vittima. È sufficiente che l’agente agisca nella piena consapevolezza che le proprie azioni raggiungeranno la sfera psichica di quest’ultima, producendo quegli effetti di ansia, paura e alterazione delle abitudini di vita che la norma intende prevenire. L’evento del reato: il mutamento delle abitudini come prova della persecuzione Uno degli aspetti più significativi della pronuncia riguarda la prova dell’evento del reato, che la difesa contestava sostenendo l’assenza di riscontri clinici o comportamentali oggettivi circa il “perdurante e grave stato di ansia”. La Corte respinge questa lettura restrittiva, indicando un criterio ermeneutico di grande utilità pratica: il mutamento delle abitudini di vita della vittima costituisce di per sé prova sufficiente dell’evento, quando sia logicamente riconducibile alle condotte persecutorie. Nel caso esaminato, era emerso che la persona offesa era stata costretta a spostare ripetutamente il proprio veicolo dall’abituale parcheggio presso un supermercato a quello di un centro commerciale, nel tentativo di sottrarsi al controllo dell’imputata; la quale, tuttavia, aveva localizzato l’auto anche nel nuovo sito, proseguendo nell’opera di ispezione e danneggiamento. Questo dato fattuale, secondo la Corte, è sufficiente a dimostrare che la vittima aveva percepito la persecuzione come inevitabile, con conseguente insicurezza diffusa nel proprio vivere quotidiano. La natura abituale del reato e il valore dei singoli episodi nel mosaico persecutorio Un secondo profilo di grande interesse riguarda la collocazione temporale dei fatti. La difesa sosteneva una contraddizione tra la data di inizio del reato indicata nel capo di imputazione e la ricostruzione operata dai giudici di merito, che avevano ancorato alcuni episodi a epoche successive. La Cassazione chiarisce un punto di diritto fondamentale nella dogmatica del reato abituale: ogni singolo atto, pur apparentemente neutro se considerato isolatamente, acquista rilevanza penale in quanto “tessera di un mosaico persecutorio” volto a comprimere la libertà della vittima. Ne consegue che l’individuazione di un episodio databile con certezza — come l’avvistamento riferito da un testimone nel settembre 2020 — non costituisce una rettifica del tempus commissi delicti, bensì la mera identificazione di uno dei momenti di riscontro esterno di una condotta abituale che si è dipanata nel tempo con atti reiterati e omogenei. Questa impostazione è coerente con il principio, già affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui le decisioni di merito conformi si saldano in un unicum motivazionale da valutare nel suo complesso. La prova indiziaria nel reato di danneggiamento: i requisiti dell’art. 192 c.p.p. La sentenza affronta con chiarezza anche la questione della prova indiziaria in relazione agli episodi di danneggiamento aggravato. L’art. 192, comma 2, del codice di procedura penale stabilisce che l’esistenza di un fatto non può essere desunta da indizi se questi non sono gravi, precisi e concordanti. La difesa contestava che la responsabilità per alcuni episodi di danneggiamento fosse stata desunta da un unico indizio — l’identificazione certa dell’imputata come autrice dell’ultimo episodio — in violazione del canone della pluralità degli indizi. La Corte smonta questa censura evidenziando che gli elementi valorizzati dai giudici di
La separazione non spegne il reato: quando i maltrattamenti assorbono gli atti persecutori

La Cassazione ribadisce che il coniuge separato resta «persona della famiglia» fino allo scioglimento degli effetti civili del matrimonio, e chiarisce il potere del giudice di riqualificare il reato anche nel rito abbreviato cosiddetto «secco». La Corte Suprema di Cassazione, Sesta Sezione Penale, con la sentenza R.G.N. 32761/2025, depositata il 6 marzo 2026, ha rigettato il ricorso proposto avverso la sentenza della Corte d’Appello di Napoli del 17 aprile 2025, che aveva a sua volta confermato la condanna pronunciata dal Giudice dell’Udienza Preliminare presso il Tribunale di Avellino. Al centro della vicenda vi è una situazione purtroppo ricorrente nella realtà giudiziaria: condotte reiterate di minacce, insulti, pedinamenti e appostamenti poste in essere da un soggetto nei confronti dell’ex coniuge e della figlia minore, durante e dopo la fase della separazione. L’imputazione originaria contestava il reato di atti persecutori previsto dall’art. 612-bis del codice penale; tuttavia, all’esito del giudizio di primo grado, il fatto è stato riqualificato nella più grave ipotesi di maltrattamenti in famiglia aggravati, di cui all’art. 572, comma 2, cod. pen., per la presenza dei minori. Questa riqualificazione, confermata in appello e ora avallata dalla Cassazione, ha costituito il perno attorno al quale si sono sviluppati tutti i motivi di ricorso. Il principio «iura novit curia» e il potere del giudice di riqualificare il fatto Il ricorrente ha articolato le proprie censure su più livelli, sostenendo in sintesi che la riqualificazione operata dal giudice avesse violato il principio di correlazione tra accusa e sentenza, sancito dall’art. 521 cod. proc. pen., e il diritto di difesa garantito dall’art. 111 della Costituzione e dall’art. 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo. La Cassazione ha respinto questa impostazione, ribadendo un principio consolidato: il giudice può sempre attribuire al fatto una diversa qualificazione giuridica rispetto a quella enunciata nell’imputazione. Si tratta dell’espressione del brocardo latino iura novit curia, che significa, in termini accessibili, che il giudice conosce il diritto e lo applica d’ufficio, indipendentemente da come il pubblico ministero abbia inquadrato giuridicamente la condotta contestata. Questo potere-dovere non è stato toccato neppure dalla riforma introdotta con il decreto legislativo n. 150 del 2022 che, pur modificando gli artt. 421 e 423 cod. proc. pen., ha lasciato intatta la norma dell’art. 521 cod. proc. pen. Quando la riqualificazione non viola il diritto di difesa Il punto più delicato affrontato dalla sentenza riguarda il confine tra una riqualificazione legittima e una che invece leda concretamente il diritto dell’imputato a difendersi. La Corte ha chiarito, richiamando le Sezioni Unite (sentenza n. 31617 del 26 giugno 2015, Lucci), che la violazione del diritto al contraddittorio non si verifica quando la nuova definizione del reato fosse nota o comunque prevedibile per l’imputato, e quando non si sia determinata in concreto alcuna lesione delle prerogative difensive. In altri termini, non è sufficiente lamentare in astratto l’effetto a sorpresa della decisione: occorre indicare, in modo specifico e concreto, quale diritto difensivo sia stato effettivamente pregiudicato. Nel caso esaminato, la Corte ha ritenuto che la condotta antigiuridica rimanesse sostanzialmente immutata — pedinamenti, insulti, minacce gravissime anche veicolate attraverso la figlia — e che la riqualificazione derivasse unicamente dall’elemento aggiuntivo dell’ultrattività dei vincoli familiari dopo la separazione. Il ricorrente, a fronte di una motivazione così articolata, si era limitato a riproporre le stesse argomentazioni già svolte in appello senza censurare specificamente le ragioni dei giudici di merito. Il rito abbreviato «secco» non impedisce la riqualificazione Un ulteriore profilo di rilievo pratico riguarda il giudizio abbreviato cosiddetto «secco», ovvero non condizionato ad alcuna integrazione probatoria. La difesa sosteneva che, in questo tipo di rito, il giudice non potesse procedere a riqualificare il fatto, poiché l’art. 441 cod. proc. pen. avrebbe posto uno sbarramento assoluto. La Cassazione ha smentito questa tesi in modo netto, richiamando ancora una volta le Sezioni Unite (sentenza n. 5788 del 18 aprile 2019, Halan): il divieto di contestazioni supplettive previsto dall’art. 441 cod. proc. pen. si rivolge esclusivamente al pubblico ministero, limitando la sua facoltà di modificare l’imputazione nel corso del giudizio. Esso non incide affatto sull’autonomo potere del giudice di dare al fatto una diversa definizione giuridica. La riforma dell’art. 421 cod. proc. pen., introdotta dal d.lgs. 150/2022 per rafforzare la funzione di filtro dell’udienza preliminare, non ha introdotto alcun divieto a carico del giudice dell’abbreviato, condizionato o meno. Separati ma ancora «famiglia»: il confine tra maltrattamenti e atti persecutori Il passaggio motivazionale forse più significativo della sentenza riguarda il rapporto tra i reati di maltrattamenti in famiglia (art. 572 cod. pen.) e di atti persecutori (art. 612-bis cod. pen.) nelle situazioni di crisi coniugale. La Corte ha confermato l’orientamento giurisprudenziale ormai consolidato — richiamando in modo esplicito le sentenze Sez. VI n. 45400 del 30 settembre 2022 e Sez. VI n. 26263 del 30 maggio 2024 — secondo cui le condotte vessatorie nei confronti del coniuge che proseguono dopo la separazione di fatto o legale integrano il reato di maltrattamenti in famiglia e non quello di atti persecutori. La ragione risiede in un dato giuridico preciso: la separazione non dissolve il matrimonio né elimina lo status di coniuge. Fino allo scioglimento degli effetti civili del matrimonio attraverso il divorzio, il coniuge separato resta «persona della famiglia» ai sensi dell’art. 572 cod. pen. La separazione esonera soltanto dagli obblighi di convivenza e fedeltà, ma lascia integri quelli di reciproco rispetto, assistenza morale e materiale e collaborazione, che discendono dall’art. 143, comma 2, del codice civile. Ne consegue che, in tali casi, il reato di maltrattamenti assorbe quello di atti persecutori. Le implicazioni pratiche: cosa cambia per le vittime e per gli imputati Per chi subisce condotte abusanti da parte dell’ex coniuge nella fase di separazione, questa sentenza offre una tutela rafforzata: il reato di maltrattamenti in famiglia prevede una pena edittale più severa rispetto agli atti persecutori e la qualificazione come reato «familiare» consente l’accesso a misure di protezione più incisive. Per chi invece si trova imputato in un procedimento penale relativo a simili condotte, la sentenza chiarisce che la riqualificazione giuridica operata dal giudice —
Stalking condominiale e comportamenti reciproci: la Cassazione fa chiarezza

Quando i litigi tra vicini diventano atti persecutori: i criteri per distinguere il conflitto dal reato La convivenza condominiale può trasformarsi in un vero incubo quando i rapporti di vicinato degenerano. Ma quando i litigi tra condomini superano la soglia del semplice fastidio e diventano reato di atti persecutori? E soprattutto, cosa succede quando entrambe le parti si accusano reciprocamente di comportamenti molesti? A queste domande ha risposto la Corte di Cassazione, Quinta Sezione Penale, con la sentenza n. 36576/2025 del 10 novembre 2025, tracciando i confini tra il conflitto condominiale – seppur aspro – e la condotta penalmente rilevante di stalking. La vicenda: quando il vicinato diventa persecutorio Il caso trae origine da una situazione di grave tensione tra condomini, caratterizzata da anni di comportamenti reciprocamente molesti. L’indagato si è visto applicare dal giudice delle indagini preliminari il divieto di avvicinamento con presidi elettronici e divieto di comunicazione, misure successivamente aggravate dal Tribunale del riesame con l’aggiunta dell’obbligo di presentazione trisettimanale alla polizia giudiziaria, su appello del Procuratore della Repubblica. Le condotte contestate all’indagato comprendevano un ventaglio di comportamenti molesti reiterati nel tempo: rumori fortemente molesti anche in orari notturni, offese personali dirette, dispetti di varia natura. Tutti elementi che, secondo la persona offesa, avevano creato uno stato d’ansia costante e la necessità di modificare le proprie abitudini di vita. La difesa dell’indagato ha proposto ricorso per cassazione sollevando due questioni fondamentali. In primo luogo, ha denunciato l’esistenza di una contraddizione interna nella motivazione del Tribunale del riesame: come poteva riconoscersi la natura conflittuale e reciproca dei rapporti tra le parti e, contemporaneamente, ravvisare gravi indizi di colpevolezza a carico del solo ricorrente? In secondo luogo, ha contestato la necessità delle misure cautelari applicate, rilevando che la persona offesa si era nel frattempo trasferita in altro appartamento, facendo venire meno il presupposto stesso del pericolo. Il principio di diritto: la reciprocità non esclude il reato La Suprema Corte ha respinto il ricorso, affermando un principio di grande rilevanza pratica: la reciprocità dei comportamenti molesti non esclude la configurabilità del delitto di atti persecutori previsto dall’art. 612-bis del codice penale. Questa norma, introdotta nel nostro ordinamento per contrastare il fenomeno dello stalking, punisce chiunque con condotte reiterate minacci o molesti taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura, oppure da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto, o comunque da costringere la vittima ad alterare le proprie abitudini di vita. La Corte ha chiarito che, anche quando esiste un clima di conflittualità bilaterale, il reato può sussistere. Tuttavia, in questi casi particolari, il giudice deve assolvere a un più rigoroso onere motivazionale, dovendo dimostrare con maggiore accuratezza che nella persona offesa si è effettivamente prodotto l’evento tipico del reato: lo stato d’ansia, la paura, il timore per la propria incolumità o la necessità di cambiare le abitudini di vita. In altre parole, la circostanza che anche la presunta vittima abbia tenuto condotte moleste non trasforma automaticamente la vicenda in un semplice litigio tra vicini, ma richiede un’analisi più approfondita dell’impatto psicologico subìto da ciascuna delle parti coinvolte. I limiti del sindacato di legittimità sulle misure cautelari La sentenza offre anche un importante insegnamento sul controllo che la Corte di Cassazione può esercitare sulle decisioni del Tribunale del riesame in materia di libertà personale. La Suprema Corte ha ribadito, richiamando le Sezioni Unite (sentenza n. 11 del 22 marzo 2000, Audino), che il sindacato di legittimità non può comportare un riesame diretto del materiale probatorio o delle valutazioni discrezionali del giudice del merito. Il compito della Cassazione si limita a verificare se il Tribunale del riesame abbia motivato adeguatamente le proprie conclusioni, controllandone la logicità e la conformità ai principi di diritto. Nel caso di specie, il ricorrente non era riuscito a dimostrare manifeste lacune o incongruenze logiche nella motivazione del Tribunale torinese. Le censure proposte si risolvevano, in realtà, in una diversa lettura degli elementi di fatto, valutazione che non compete alla Cassazione ma esclusivamente al giudice di merito. Questo principio è fondamentale per comprendere i limiti del ricorso per cassazione: non si tratta di un terzo grado di giudizio nel quale far rivalutare nel merito gli elementi probatori, ma di uno strumento per sindacare la legittimità e la logicità della decisione impugnata. La proporzionalità delle misure cautelari tra rigore e garanzie Un altro aspetto di grande interesse pratico riguarda la scelta della misura cautelare applicabile. Il Tribunale del riesame aveva aggiunto all’originario divieto di avvicinamento con braccialetto elettronico anche l’obbligo di presentazione trisettimanale alla polizia giudiziaria. La Cassazione ha ritenuto questa scelta pienamente legittima e adeguatamente motivata. Il Tribunale di Torino aveva infatti richiamato i criteri fissati dalla Corte Costituzionale nella recente sentenza n. 173 del 2024, che ha tracciato i principi per l’applicazione delle misure cautelari personali nel rispetto dei criteri di proporzionalità e adeguatezza. Secondo la valutazione del giudice del riesame, condivisa dalla Cassazione, l’obbligo di presentazione rappresentava una misura idonea a fungere da “monito responsabilizzante” per l’indagato, rafforzando l’efficacia del divieto di avvicinamento senza risultare sproporzionata rispetto alla gravità dei fatti contestati e alle esigenze cautelari da soddisfare. Quanto alla circostanza – sollevata dal ricorrente – del trasferimento della persona offesa in altro appartamento, la Corte ha rilevato che di tale fatto non vi era traccia nel provvedimento impugnato né risultava essere stato documentato nel corso del procedimento di riesame. La difesa, peraltro, non aveva chiarito se si trattasse di un evento sopravvenuto alla decisione impugnata, circostanza che avrebbe richiesto una diversa iniziativa processuale. Implicazioni pratiche: cosa significa per condomini e vittime di stalking Questa pronuncia della Cassazione ha rilevanti conseguenze pratiche per diverse situazioni: Per le vittime di stalking condominiale: anche se i rapporti con il vicino sono conflittuali e reciprocamente tesi, la vittima mantiene il diritto alla tutela penale, a condizione che dimostri l’effettivo impatto psicologico negativo subìto. Non è necessario essere “angeli” per essere tutelati: ciò che conta è provare di aver subìto conseguenze serie sulla propria serenità e sulle