Messaggi WhatsApp come prova di estorsione: la Cassazione annulla e rinvia su usura, stalking e qualificazione del fatto

La Seconda Sezione Penale, con sentenza n. 19338/2026, ricostruisce i limiti della prova indiziaria nei reati contro il patrimonio e la persona, aprendo nuovi scenari sul giudizio di rinvio

La Corte Suprema di Cassazione, con la pronuncia n. 19338/2026 della Seconda Sezione Penale, interviene su una vicenda penale complessa che intreccia i reati di usura, tentata estorsione continuata, danneggiamento seguito da incendio e atti persecutori. Il risultato è una decisione articolata, che per un verso conferma la condanna per il reato di danneggiamento doloso, per altro verso annulla con rinvio su tre imputazioni distinte, rilevando vizi di motivazione che inficiano la tenuta logica dell’intera ricostruzione operata dai giudici di merito.

La vicenda storica: denaro, messaggi e violenze

Tutto prende avvio da una somma di denaro consegnata da un soggetto a un altro nell’autunno del 2018, per un importo di circa ventunomila euro. La natura giuridica di quella dazione è rimasta controversa per tutto il processo: si trattava dell’apporto a un’operazione speculativa nel mercato secondario dei biglietti per eventi sportivi — il cosiddetto “bagarinaggio”, illecito amministrativo ai sensi dell’art. 1-sexies del decreto-legge n. 28 del 2003 — oppure di un semplice prestito di denaro, con promessa di restituzione a data fissa e maggiorazione che, se qualificata come interesse, avrebbe ampiamente superato il tasso soglia usurario?

Nel corso dei mesi successivi, la persona che aveva erogato il denaro iniziò a richiederne la restituzione attraverso una fitta messaggistica WhatsApp, inviata a partire dal febbraio 2019. I messaggi, nel loro contenuto complessivo, furono ritenuti dai giudici di merito — con valutazione che la Cassazione ha ora confermato su questo punto — di tenore larvatamente ma chiaramente minaccioso, ai sensi di quanto richiede la struttura dei reati di estorsione e di esercizio arbitrario delle proprie ragioni. La minaccia, ricorda la pronuncia, non richiede forme esplicite né dirette: può essere implicita, indiretta, figurata, purché risulti in concreto idonea a coartare la volontà del soggetto passivo.

La vicenda non rimase tuttavia sul piano verbale. Alla fine di maggio del 2019 esplose un ordigno nel parcheggio antistante l’abitazione del destinatario dei messaggi. Il 26 giugno 2019 fu incendiata un’autovettura in uso a quest’ultimo — episodio preceduto, nella stessa giornata, dall’invio di un messaggio che diceva: «È passato un mese. Sei pronto?». Il giorno successivo all’incendio, l’imputato, di fronte alla lamentela dell’altra parte che avrebbe «esagerato», non smentì l’addebito e rimproverò al destinatario di avere «sottovalutato una situazione». Il 10 luglio 2019 fu rinvenuta una busta contenente proiettili all’interno dell’autovettura del padre della persona offesa. Questa catena di eventi costituisce il nucleo delle condotte già definitivamente accertate dai giudici di merito.

I tre gradi di giudizio e le scelte della Corte d’appello

Il Tribunale di Forlì aveva condannato l’imputato in esito a giudizio ordinario, riconoscendolo responsabile per tutti i reati contestati e liquidando un risarcimento in favore della parte civile. La Corte d’appello di Bologna, con sentenza del 30 ottobre 2025, aveva parzialmente riformato quella decisione: confermando la condanna per tentata estorsione continuata e per danneggiamento seguito da incendio, assolvendo invece l’imputato dal reato di atti persecutori per insussistenza del fatto, e confermando l’assoluzione già pronunciata in primo grado per il reato di usura. Aveva inoltre ridotto la pena a un anno e dieci mesi di reclusione e novecento euro di multa, e abbattuto l’importo del danno liquidato a favore della parte civile a seimila euro.

Avverso quella pronuncia hanno proposto ricorso per cassazione entrambe le parti: la parte civile, attraverso quattro motivi; l’imputato, attraverso cinque motivi più motivi nuovi.

Il punto fermo: la condanna per l’incendio regge

Prima di affrontare i profili annullati, vale la pena soffermarsi su ciò che la Cassazione ha invece confermato. Il ricorso dell’imputato avverso la condanna per il reato di danneggiamento seguito da incendio doloso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che i giudici di merito abbiano fornito una motivazione del tutto congrua e priva di travisamenti della prova, basata su una pluralità di elementi convergenti: le dichiarazioni del testimone dei Vigili del fuoco intervenuto sul posto e la relativa scheda di intervento; il messaggio WhatsApp «È passato un mese. Sei pronto?» inviato dall’imputato nel pomeriggio del giorno dell’incendio; la reazione dell’imputato il giorno successivo, quando — di fronte all’accusa di avere «esagerato» — non smentì l’addebito e rimproverò all’altro di avere sottovalutato la situazione.

La Cassazione ha precisato un punto di diritto rilevante: il fatto che né i Vigili del fuoco né il consulente tecnico della difesa fossero giunti ad escludere la causa dolosa dell’incendio non determina alcuna inversione dell’onere della prova e non viola il principio del dubbio ragionevole. Non è l’imputato a dover provare la propria innocenza; è il giudice a dover valutare se le prove dell’accusa, nel loro complesso, risultino sufficienti a escludere ogni ragionevole dubbio. Nel caso di specie, la risposta affermativa è stata ritenuta logicamente ineccepibile.

Il nodo irrisolto: prestito o associazione in partecipazione?

La questione che ha determinato l’annullamento con rinvio sui capi a) e b) è di natura fattuale e investe la qualificazione giuridica del rapporto economico intercorso tra le parti. La Corte rileva che i giudici di merito non hanno risolto due problemi fondamentali, rimasti ambigui nell’impianto motivazionale della sentenza impugnata.

Il primo riguarda la realtà dell’affare: l’operazione di bagarinaggio era concreta e realmente proposta, oppure era fittizia sin dall’origine, frutto di un disegno ingannevole? Se fosse reale, la persona che aveva erogato il denaro avrebbe partecipato a un’operazione illecita; se fosse invece inesistente, quella stessa persona sarebbe stata vittima di una truffa, e non già creditore insoddisfatto che reagisce con le maniere forti.

Il secondo problema attiene alla struttura della remunerazione: la maggiorazione pretesa era una partecipazione agli utili dell’affare, dipendente dal suo esito favorevole, oppure un corrispettivo fisso della somma prestata, del tutto slegato da qualsiasi rischio d’impresa? Nel primo caso, si sarebbe in presenza di un contratto aleatorio di associazione in partecipazione; nel secondo, di un contratto di mutuo — con tutte le conseguenze che ne derivano in termini di configurabilità del reato di usura ai sensi dell’art. 644 c.p.

Questi due snodi fattuali sono decisivi sia per stabilire se sussistano gli estremi della responsabilità civile per il reato di usura, sia per qualificare correttamente il fatto di cui al capo b): perché, a seconda di come si risponda, la condotta dell’imputato potrebbe assumere la fisionomia dell’estorsione oppure quella dell’esercizio arbitrario delle proprie ragioni ex art. 393 c.p., fattispecie strutturalmente diversa, punita più lievemente, e che ricorre quando taluno, potendo ricorrere al giudice per tutelare un proprio credito, preferisce farsi ragione da sé con violenza o minaccia.

La Corte d’appello di Bologna — osserva la Cassazione — ha oscillato tra le due ricostruzioni senza scegliere: ha ritenuto che l’operazione di bagarinaggio potesse essere reale (tanto da escludere che «potesse trovare riconoscimento avanti al giudice civile»), ma ha anche prospettato che l’imputato fosse stato «aggirato» dalla controparte e ne fosse rimasto «la vittima». Questa contraddizione logica non è risolubile in sede di legittimità e impone il rinvio.

Lo stalking e l’errore sulla “costrizione mediata”

Accogliendo il secondo motivo del ricorso della parte civile, la Cassazione ha annullato anche la parte della sentenza che aveva escluso il reato di atti persecutori ex art. 612-bis c.p. Il reato di stalking è un reato abituale e di danno: richiede la reiterazione delle condotte descritte dalla norma e l’effettiva produzione di almeno uno degli eventi alternativamente previsti, che possono consistere nell’alterazione delle abitudini di vita della vittima, in un perdurante e grave stato di ansia o di paura, ovvero nel fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto.

La Corte d’appello aveva escluso l’evento dell’alterazione delle abitudini di vita, rilevando che la persona offesa aveva lasciato l’abitazione del padre non per una propria decisione autonoma, ma su richiesta di quest’ultimo, a sua volta messo in difficoltà dalle lamentele del vicinato. La Cassazione giudica questo ragionamento erroneo: il fatto che l’abbandono dell’abitazione sia avvenuto su sollecitazione del padre non spezza il nesso causale con le condotte dell’imputato, giacché — come aveva scritto la stessa Corte d’appello — quella sollecitazione era stata «necessitata dagli atti persecutori». La causalità mediata è pur sempre causalità ai sensi dell’art. 40, primo comma, c.p.

Quanto agli altri eventi — stato d’ansia perdurante e timore per l’incolumità — la Corte d’appello li aveva esclusi affidandosi esclusivamente all’inattendibilità della parte civile. La Cassazione osserva che questa valutazione ha trascurato di considerare la portata oggettiva delle condotte accertate — esplosione di un ordigno, incendio di un’autovettura, recapito di proiettili — le quali, per la loro gravità intrinseca, erano almeno astrattamente idonee a determinare uno stato d’ansia e di timore, indipendentemente dalla credibilità soggettiva di chi le aveva subite.

La regola sulla rinnovazione istruttoria in appello

La sentenza contiene anche un richiamo a un principio consolidato in materia di rinnovazione dell’istruzione dibattimentale in appello, enunciato con riferimento alla richiesta — avanzata dalla difesa dell’imputato — di acquisire i certificati del casellario giudiziale della persona offesa al fine di valutarne la credibilità. La Cassazione ribadisce che la rinnovazione istruttoria ai sensi dell’art. 603 c.p.p. è funzionalmente diretta all’assunzione di prove in senso tecnico, e non può consistere nella sola acquisizione di documenti relativi al casellario giudiziario di un testimone le cui dichiarazioni siano già state assunte in primo grado (in senso conforme: Sez. 2, n. 8395/2023, Rv. 284198-01; Sez. 2, n. 19693/2010, Rv. 247056-01; Sez. 1, n. 23161/2002, Rv. 221502-01). A fortiori, non è consentita l’acquisizione di una richiesta di archiviazione che non sia stata neppure accolta.

Le implicazioni pratiche

La pronuncia offre molteplici spunti di riflessione per chi opera nel diritto penale sostanziale e processuale. Sul piano della prova digitale, la sentenza conferma che i messaggi WhatsApp — valutati nel loro complesso e non atomisticamente — possono fondare un giudizio di penale responsabilità per reati connotati da minaccia, a condizione che la loro lettura sia coerente con gli altri elementi di prova acquisiti. La selettività nella produzione dei messaggi non inficia di per sé il valore probatorio di quelli prodotti, purché i giudici diano conto dell’esame dell’intero compendio.

Sul piano della qualificazione giuridica, la distinzione tra mutuo usurario e associazione in partecipazione non è meramente accademica: determina la configurabilità o meno del reato di usura e, nella vicenda di riuso, influenza la scelta tra estorsione ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni. Ogni operazione che implichi la consegna di denaro con promessa di restituzione maggiorata deve essere analizzata alla luce della sua struttura concreta, e non sulla base di mere qualificazioni formali.

Sul piano dello stalking, la Cassazione conferma che l’evento dell’alterazione delle abitudini di vita può realizzarsi anche per via mediata, senza che la decisione autonoma della vittima — o di un suo familiare — di modificare la propria quotidianità interrompa il nesso causale con le condotte persecutorie dell’autore. La valutazione degli eventi tipici del reato deve tenere conto della portata oggettiva delle condotte, non solo della personalità e della credibilità soggettiva di chi le ha subite.

Il procedimento torna ora a una diversa sezione della Corte d’appello di Bologna per un nuovo giudizio sui capi a), b) e d), mentre la condanna per il reato di danneggiamento seguito da incendio doloso di cui al capo c) rimane definitiva.

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