Foto dei figli online: la Cassazione fissa il prezzo del consenso

Con l’ordinanza n. 1169/2026 la Suprema Corte distingue tra danno non patrimoniale e danno patrimoniale nella pubblicazione non autorizzata dell’immagine del minore. Il Garante Privacy, con il provvedimento n. 314/2026, ribadisce la necessità del consenso di entrambi i genitori, mentre il disegno di legge n. 1136/2025 resta ancora all’esame del Senato. La pratica di condividere online fotografie e momenti di vita dei figli, nota come sharenting, ha smesso da tempo di essere una semplice questione di sensibilità familiare. Ogni immagine pubblicata concorre a costruire un’identità digitale che il minore non ha scelto e che, una volta immessa in rete, sfugge sostanzialmente al controllo di chi l’ha diffusa. La giurisprudenza più recente conferma che l’immagine del minore non appartiene a chi esercita la responsabilità genitoriale, bensì al minore stesso, e che ogni decisione in materia deve essere assunta nel suo esclusivo interesse. Il caso deciso dalla Cassazione: quale danno è risarcibile L’ordinanza n. 1169/2026 della Corte di Cassazione origina da una vicenda in cui un ente aveva pubblicato, sul proprio sito internet e su una pagina social, la fotografia di una minore senza il consenso dei genitori. Sia il giudice di primo grado sia la Corte d’appello avevano riconosciuto l’illiceità della pubblicazione, ma avevano rigettato la domanda risarcitoria per difetto di prova del danno. La Suprema Corte ha confermato solo in parte questa impostazione, distinguendo con nettezza due piani di tutela che è utile tenere separati. Danno non patrimoniale: nessun automatismo risarcitorio Sul primo piano, la Cassazione ribadisce un principio ormai consolidato: la mera violazione del diritto all’immagine non comporta automaticamente un danno risarcibile. Non basta cioè accertare l’illiceità della pubblicazione; occorre che venga provato un pregiudizio concreto alla dignità, alla privacy o alla serenità del minore. Si tratta di un orientamento che richiede, anche a chi assiste la parte lesa, un onere probatorio specifico e non presunto. Danno patrimoniale: il criterio del prezzo del consenso Sul secondo piano, la pronuncia introduce un elemento di significativo rilievo pratico. Il danno patrimoniale non richiede la prova di un intento di lucro diretto: è sufficiente che chi ha pubblicato l’immagine ne abbia tratto un vantaggio, anche solo in termini di visibilità o di attrattività comunicativa. In questi casi il pregiudizio economico può essere liquidato in via equitativa secondo il criterio del cosiddetto prezzo del consenso, ossia il compenso che il titolare dell’immagine avrebbe ragionevolmente richiesto per autorizzarne la pubblicazione. Ne discende un principio di sistema: l’immagine della persona, e a maggior ragione quella del minore, costituisce un bene economicamente valutabile a prescindere dalla natura, lucrativa o meno, di chi la utilizza. Il quadro normativo di riferimento Il ragionamento della Cassazione si innesta su un impianto normativo articolato. L’art. 10 c.c. sanziona l’abuso dell’immagine altrui; l’art. 96 della legge 22 aprile 1941, n. 633 disciplina il diritto al ritratto; il Codice Privacy, come modificato dal d.lgs. 101/2018 e integrato dal GDPR, fissa a quattordici anni la soglia del consenso digitale autonomo. A questo si affiancano gli artt. 316 e 320 c.c., che impongono l’accordo di entrambi i genitori per gli atti di straordinaria amministrazione: la pubblicazione di immagini online, incidendo sui diritti della personalità e sull’identità digitale futura del figlio, viene ormai pacificamente ricondotta a questa categoria, a prescindere dallo stato di convivenza o separazione dei genitori. Il provvedimento del Garante Privacy: consenso congiunto e limiti dell’ambito domestico Su questo impianto interviene anche l’Autorità di controllo. Con il provvedimento n. 314/2026, il Garante per la protezione dei dati personali ha chiarito che la pubblicazione sui social network di immagini raffiguranti minori infraquattordicenni richiede il consenso di entrambi i genitori esercenti la responsabilità genitoriale. Il provvedimento esclude inoltre che possa invocarsi la cosiddetta esenzione domestica: la condivisione sui social eccede per definizione la sfera privata, rendendo i contenuti accessibili a una platea indeterminata. Allo stesso modo, un profilo impostato come privato non esclude la tutela, poiché nulla impedisce che i contenuti vengano salvati o inoltrati da terzi al di fuori del controllo di chi li ha pubblicati. Le prospettive normative: il disegno di legge n. 1136/2025 Sul piano legislativo, il quadro è ancora in movimento. Il disegno di legge n. 1136/2025, recante disposizioni per la tutela dei minori nella dimensione digitale, risulta a oggi assegnato alla 8ª Commissione permanente del Senato e non è stato ancora approvato in via definitiva né pubblicato in Gazzetta Ufficiale: occorrerà l’approvazione di entrambi i rami del Parlamento perché le sue disposizioni diventino pienamente vigenti. Il testo, nelle versioni finora esaminate, prevede tra l’altro l’innalzamento a quindici anni dell’età minima per l’attivazione autonoma di account sui social network, oltre a un regime specifico per i minori che svolgono attività di influencer, con la necessità dell’autorizzazione dell’Ispettorato del lavoro oltre una determinata soglia di guadagni e la confluenza dei proventi in un conto vincolato accessibile solo al raggiungimento della maggiore età. Non esiste, allo stato, una legge organica dedicata specificamente allo sharenting: la materia resta regolata dalle norme generali appena richiamate e dagli interventi di Cassazione e Garante Privacy. Implicazioni pratiche per genitori, enti e professionisti Per i genitori, il principio di fondo è che la pubblicazione dell’immagine di un figlio minore di quattordici anni non può mai considerarsi una scelta unilaterale: in assenza di accordo, anche il genitore collocatario o affidatario non può procedere autonomamente, e la condotta del genitore che pubblica senza il consenso dell’altro può essere valutata anche ai fini della responsabilità genitoriale. Per gli enti, le associazioni e più in generale i soggetti che utilizzano immagini di minori a fini comunicativi, l’ordinanza n. 1169/2026 segna un rischio concreto: l’assenza di finalità lucrativa non esclude la responsabilità patrimoniale, se la pubblicazione produce comunque un vantaggio in termini di visibilità. Ne discende, per i professionisti che assistono famiglie in situazioni di conflitto o realtà associative e scolastiche, l’opportunità di richiamare l’attenzione dei clienti su una prassi che, per quanto diffusa, comporta oggi conseguenze giuridiche tutt’altro che teoriche. Gli strumenti di tutela disponibili Quando la pubblicazione sia già avvenuta senza il necessario consenso, l’ordinamento mette a disposizione più rimedi.
Scivolate in palestra e responsabilità civile: quando il comportamento del frequentatore “assolve” il gestore

La Cassazione chiarisce i confini del caso fortuito nella responsabilità da custodia e afferma un importante principio processuale: la parte rimasta contumace in primo grado può sollevare la scriminante in appello, ma non può vedersi liquidare le spese del giudizio che non ha affrontato. Immaginate di uscire dalla doccia di una piscina dopo un allenamento, di incespicare in un tappetino parzialmente arrotolato e di scivolare su una pozza d’acqua, riportando la frattura di un piede. Una scena purtroppo non infrequente negli spogliatoi dei centri sportivi, e una di quelle che solleva immediatamente una domanda: chi è responsabile? A questa domanda ha risposto la Corte di Cassazione, Terza Sezione Civile, con l’ordinanza n. 3652/2026, depositata il 17 febbraio 2026, che affronta tre questioni di notevole rilevanza pratica: il funzionamento della responsabilità da custodia ex art. 2051 c.c., la qualificazione del caso fortuito come mera difesa (e non come eccezione in senso stretto), e il divieto di liquidare spese processuali in favore della parte rimasta contumace in primo grado. La responsabilità da custodia: il gestore risponde “in automatico” (quasi) L’art. 2051 del Codice Civile stabilisce che chiunque abbia in custodia una cosa è responsabile dei danni che questa cagiona, a meno che non provi il cosiddetto “caso fortuito”. In parole semplici: il gestore di una palestra o di una piscina risponde dei danni subiti dai frequentatori a causa dello stato dei luoghi, senza che la vittima debba dimostrare una sua colpa specifica. Basta provare il danno e il nesso di causalità tra la cosa custodita e l’evento lesivo. Si tratta di una responsabilità oggettiva, che il legislatore ha introdotto proprio per rafforzare la tutela di chi viene a contatto con beni altrui, imponendo al custode un onere particolarmente gravoso: quello di dimostrare che il danno è dipeso da un evento imprevedibile e inevitabile, estraneo alla sua sfera di controllo — appunto, il caso fortuito. Quando è il comportamento della vittima a “liberare” il custode Il punto più delicato della decisione riguarda proprio il caso fortuito, che la giurisprudenza ammette possa essere integrato anche dal comportamento colposo dello stesso danneggiato. Non si tratta, come potrebbe sembrare, di “rovesciare” la responsabilità sulla vittima: si tratta piuttosto di verificare se il pericolo fosse percepibile e prevedibile con l’ordinaria diligenza e se l’infortunato avrebbe potuto evitarlo adottando una condotta più prudente. Nel caso esaminato dalla Corte, la prova testimoniale aveva dimostrato che la frequentatrice della piscina: conosceva bene i luoghi, avendoli frequentati per lungo tempo; era consapevole che il pavimento tra le docce e lo spogliatoio era costantemente bagnato; sapeva, o avrebbe dovuto sapere, che il tappetino veniva spesso lasciato parzialmente arrotolato; e che al momento dell’incidente la luce dello spogliatoio era accesa, rendendo visibile la situazione di pericolo. Su queste basi, la Corte d’Appello di Roma aveva ritenuto integrato il caso fortuito nel comportamento incauto della stessa frequentatrice, e la Cassazione ha confermato questa valutazione, richiamando il proprio orientamento consolidato (tra cui Cass. 6 maggio 2015, n. 9009) secondo cui il rischio tipico di superfici bagnate in prossimità di piscine e docce rientra nel “rischio generico proprio dei luoghi”, evitabile con una condotta normalmente diligente. Il ricorso principale su questo punto è stato ritenuto in parte infondato e in parte inammissibile, poiché le censure si risolvevano, in ultima analisi, in una richiesta di rivalutazione delle prove già valutate dai giudici di merito. Il nodo processuale: la parte contumace può eccepire il caso fortuito in appello? Il secondo profilo della sentenza è di grande interesse processuale. La società sportiva era rimasta contumace in primo grado — cioè non si era costituita in giudizio, non aveva presentato difese, non aveva contestato nulla. Solo in appello aveva sollevato la questione del comportamento incauto della danneggiata come causa del caso fortuito. La parte ricorrente aveva denunciato questa circostanza come una violazione del divieto di nuove eccezioni in appello, sancito dall’art. 345, comma 2, c.p.c. La Cassazione ha respinto la censura, affermando un principio già consolidato in precedenza (Cass. 19 maggio 2011, n. 11015; Cass. 23 giugno 2016, n. 13005): il caso fortuito non è un’eccezione in senso stretto — cioè non è un fatto estintivo, modificativo o impeditivo che il giudice non possa rilevare d’ufficio — bensì una “mera difesa”, una contestazione del nesso causale tra la cosa e il danno. Come tale, può essere dedotto per la prima volta in appello, anche da chi era rimasto contumace nel giudizio di primo grado, senza incorrere in alcuna preclusione. Questo significa che la contumacia non equivale ad una rinuncia definitiva a tutte le difese possibili nel corso del giudizio: il custode che non si sia costituito in primo grado può comunque, in fase di impugnazione, allegare fatti idonei a escludere o interrompere il nesso causale, a condizione che tali fatti risultino dagli atti processuali già acquisiti. Il principio sulle spese: nessun rimborso per chi non ha difeso Su un punto, invece, il ricorso principale ha avuto successo. La Corte d’Appello, nel riformare la sentenza di primo grado e rigettare la domanda risarcitoria, aveva condannato la ricorrente a rimborsare alla società sportiva anche le spese del primo grado di giudizio — quel giudizio in cui la stessa società era rimasta contumace, senza costituirsi, senza difendersi e senza sostenere alcun costo. La Cassazione ha cassato senza rinvio questa parte della pronuncia, richiamando la propria giurisprudenza risalente (Cass. 20 giugno 1977, n. 2598) e quella più recente (Cass. 14 maggio 2024, n. 13253): presupposto indefettibile della condanna alle spese è che la parte a cui favore vengono liquidate le abbia effettivamente sostenute. Una parte contumace non ha affrontato alcun onere difensivo nel primo grado e non può dunque vedersi attribuire il rimborso di spese mai sostenute. Il giudice che procedesse in tal senso eserciterebbe un potere che non gli spetta, rendendo la pronuncia assimilabile ad una decisione resa ultra petita o in carenza di potere. Cosa cambia nella pratica: riflessioni per frequentatori e gestori di impianti sportivi La sentenza offre spunti importanti per due categorie distinte di soggetti. Per chi frequenta palestre
Società cancellata, debiti fiscali e responsabilità del socio: la Cassazione fa chiarezza

Con l’ordinanza n. 2568/2026, la Sezione Tributaria della Corte Suprema di Cassazione ricostruisce in modo sistematico il regime di responsabilità del liquidatore e del socio dopo l’estinzione di una società, stabilendo principi destinati a incidere concretamente su migliaia di situazioni pendenti. Immaginate una società a responsabilità limitata cancellata dal registro delle imprese. La partita sembra chiusa: niente più sede legale, niente più codice fiscale attivo, niente più organi sociali. Eppure, qualche anno dopo, il socio unico e liquidatore si vede recapitare a casa una serie di avvisi di accertamento: uno per i debiti tributari della società (IRES, IVA e IRAP), uno per la sua responsabilità personale di liquidatore, e un terzo — il più oneroso, per oltre un milione di euro — per le imposte sul reddito personale derivanti dalla presunta distribuzione di utili non dichiarati. Questa è la situazione concreta al centro di Cass. Trib. n. 2568/2026, una vicenda che ha attraversato tre gradi di giudizio e che la Corte di Cassazione ha risolto con una pronuncia densa di principi applicabili ben al di là del singolo caso. Il problema dell’omessa pronuncia: quando il giudice d’appello tace Il primo blocco di questioni riguarda un vizio procedurale di non secondaria importanza: la violazione dell’art. 112 c.p.c., che impone al giudice di pronunciarsi su tutto ciò che viene richiesto e solo su quello (c.d. principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato). Il ricorrente aveva sollevato, sia in primo grado che in appello, precise questioni relative alla validità degli atti impositivi e ai presupposti della responsabilità del liquidatore. La Commissione Tributaria Regionale, però, aveva semplicemente ignorato queste doglianze, concentrandosi su altri profili. La Cassazione ha accolto questa censura, ritenendo i tre motivi fondati. Non è bastato che il ricorso per cassazione non indicasse le pagine esatte dell’appello in cui quelle questioni erano state riproposte: la trascrizione integrale dei passaggi rilevanti direttamente nel ricorso rendeva superflua quella indicazione formale. È un principio processuale utile da ricordare: la sostanza prevale sulla forma, purché il contraddittorio sia garantito e il contenuto sia chiaramente identificabile. Lo scudo fiscale non è un’amnistia automatica: l’onere della prova grava sul contribuente La seconda questione riguarda il c.d. scudo fiscale, ovvero la procedura di regolarizzazione delle attività detenute all’estero introdotta dall’art. 13-bis d.l. n. 78/2009. Il ricorrente sosteneva che, avendo aderito alla procedura, l’Amministrazione finanziaria non potesse più accertare le somme rientrate, e che l’effetto preclusivo fosse automatico e incondizionato. La Corte ha respinto questa tesi, richiamando un orientamento consolidato (Cass. n. 4719/2021 e Cass. n. 30776/2023). Lo scudo fiscale è una misura agevolativa di carattere eccezionale, e come tutte le agevolazioni tributarie chi vuole avvalersene deve provare — quando contestato dall’Ufficio — che i presupposti siano effettivamente integrati. In particolare, il contribuente deve dimostrare una correlazione oggettiva, almeno in termini di compatibilità cronologica e quantitativa, tra il reddito accertato e le somme effettivamente rimpatriate o regolarizzate. Non basta, insomma, aver aderito allo scudo: occorre dimostrare che i redditi contestati siano proprio quelli “coperti” dall’adesione. Questa interpretazione, precisa la Corte, è coerente anche con il principio di vicinanza della prova: sono i dati rilevanti nella disponibilità del contribuente, non dell’Amministrazione. La cancellazione dal registro non azzera i debiti fiscali: il meccanismo successorio Il cuore più innovativo della pronuncia riguarda la sorte dei debiti tributari della società dopo la sua estinzione. Il ricorrente assumeva che l’avviso di accertamento emesso nei confronti della società già cancellata fosse nullo, e che tale nullità si riverberasse automaticamente sull’accertamento personale nei suoi confronti. La Cassazione ha risposto con una ricostruzione sistematica che parte da lontano. Le Sezioni Unite del 2013 avevano già chiarito che la cancellazione di una società dal registro delle imprese non fa scomparire i rapporti giuridici ad essa riferibili: si produce un fenomeno di tipo successorio per cui le obbligazioni non si estinguono ma si trasferiscono ai soci. Questo principio è stato recentemente ribadito anche in materia tributaria con Cass. Sez. U. n. 3625 del 12/02/2025, che ha specificamente affermato la persistenza dei debiti erariali dopo l’estinzione societaria. Ne deriva una conclusione pratica di grande rilievo: il Fisco può accertare i debiti della società anche dopo la sua cancellazione, e le pretese fiscali così accertate possono poi essere azionate nei confronti dei soci (ai sensi dell’art. 47 TUIR o dell’art. 2495 c.c.) e nei confronti del liquidatore (ai sensi dell’art. 36 d.P.R. n. 602/1973). Pretendere che l’accertamento debba avvenire necessariamente prima dell’estinzione, chiarisce la Corte, equivalrebbe a svuotare di ogni contenuto la normativa tributaria. Avviso societario invalido e accertamento al socio: la distinzione cruciale tra vizi di rito e vizi di merito L’ultima questione — forse la più delicata sul piano tecnico — attiene al rapporto tra l’avviso di accertamento emesso nei confronti della società e quello emesso nei confronti del socio per la presunta distribuzione di utili extracontabili. La presunzione operante nelle società di capitali a ristretta base partecipativa — cioè quelle con pochi soci — consente all’Amministrazione di presumere che i maggiori ricavi non dichiarati dalla società siano stati distribuiti tra i soci proporzionalmente alle loro quote. Il ricorrente sosteneva che, essendo l’avviso societario invalido (perché notificato a una società ormai estinta), cadesse anche l’accertamento personale, privo del suo presupposto logico-giuridico. La Corte ha operato una distinzione essenziale, già tracciata da Cass. n. 40844/2021 e confermata da Cass. n. 34549/2024: l’annullamento dell’avviso societario per vizi di merito — cioè perché la pretesa tributaria era infondata nel suo contenuto — ha effetto pregiudicante e travolge anche l’accertamento nei confronti dei soci. Diversamente, l’annullamento per vizi di rito — come l’inesistenza della notifica o l’estinzione del soggetto destinatario — produce solo un giudicato formale, che non accerta l’insussistenza del reddito imponibile e non impedisce quindi all’Ufficio di agire direttamente nei confronti dei soci. In questi ultimi casi, il socio non resta senza tutela: può contestare i fatti costitutivi dell’obbligazione tributaria societaria (ad esempio dimostrando che gli utili non furono distribuiti ma accantonati o reinvestiti, ovvero provando la propria estraneità alla gestione), ma non può limitarsi a invocare la nullità