Assegno divorzile perequativo: conta anche la scelta tacita di dedicarsi alla famiglia

Quando il sacrificio di una carriera, anche se non scritto in alcun accordo, fonda il diritto all’assegno Una coppia, sposata dal 2001 e separatasi consensualmente nel 2016 dopo circa quindici anni di convivenza, otteneva la cessazione degli effetti civili del matrimonio con sentenza parziale del Tribunale di Rimini nel 2021. Con la sentenza definitiva del dicembre 2024, il giudice di prime cure poneva a carico del marito, oltre al contributo per il mantenimento dei due figli, un assegno divorzile mensile di 100,00 euro in favore della moglie, rivalutabile secondo gli indici Istat. L’uomo, medico dipendente di un’azienda sanitaria pubblica e al contempo libero professionista presso due strutture private, impugnava la decisione dinanzi alla Corte d’Appello di Bologna, lamentando l’insussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell’assegno. La Corte territoriale, con sentenza pubblicata nell’agosto 2025, confermava integralmente la statuizione di primo grado. I giudici d’appello ricostruivano la vicenda familiare osservando che, durante il matrimonio, l’uomo si era dedicato in via prevalente alla propria attività professionale, fino a coltivare contestualmente un rapporto di lavoro dipendente e un’attività libero-professionale, mentre la donna, pur mantenendo un’occupazione, aveva scelto per diversi periodi il lavoro a tempo parziale per occuparsi prevalentemente dei figli e delle esigenze domestiche. Tale scelta, secondo la Corte, doveva considerarsi frutto di un accordo tacito tra i coniugi, e aveva comportato per la donna una rinuncia a un reddito più elevato, con ricadute negative anche sulla futura posizione pensionistica. Né la Corte d’Appello riteneva che la circostanza, anch’essa dedotta dal marito, di un’eventuale nuova stabile convivenza della ex moglie con un nuovo compagno potesse condurre a una diversa conclusione, attesa la funzione compensativa, e non meramente assistenziale, riconosciuta all’assegno. L’uomo ricorreva quindi per cassazione, affidandosi a tre motivi, tutti incentrati sulla medesima questione: l’erroneo riconoscimento dell’assegno divorzile in funzione perequativo-compensativa, a suo dire disposto senza un rigoroso accertamento del nesso causale tra lo squilibrio reddituale delle parti e un effettivo sacrificio professionale della ex moglie, e senza un’adeguata considerazione delle disponibilità patrimoniali di quest’ultima — comprensive di un apporto economico regolare versato dal nuovo convivente — né del contributo personale fornito dallo stesso ricorrente nella cura dei figli. La questione giuridica Il nodo affrontato dalla Prima Sezione Civile della Cassazione riguarda i presupposti necessari affinché l’assegno divorzile possa essere riconosciuto in funzione perequativo-compensativa, distinta dalla funzione meramente assistenziale. Si tratta di un tema centrale nell’evoluzione giurisprudenziale successiva al noto revirement delle Sezioni Unite del 2018, che ha superato il criterio del tenore di vita matrimoniale per affermare la natura composita — assistenziale, compensativa e perequativa — dell’assegno ai sensi dell’art. 5, comma 6, della legge n. 898/1970. La questione pratica sottoposta ai giudici di legittimità era se la funzione compensativa dell’assegno possa essere riconosciuta anche quando il coniuge richiedente dispone di redditi e di un patrimonio personale non irrilevanti, e se la scelta di dedicarsi alla famiglia, mai formalizzata in un accordo esplicito tra i coniugi, possa comunque fondare il diritto all’assegno. Il principio affermato dalla Corte La Cassazione (raccolta generale n. 18385/2026) ha dichiarato inammissibili tutti i motivi di ricorso, ribadendo un orientamento già consolidato nella propria giurisprudenza. Innanzitutto, sotto il profilo processuale, la Corte ha richiamato il principio per cui il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c., riguarda esclusivamente l’omissione di un fatto storico non considerato dal giudice di merito, e non può essere invocato per contestare la valutazione delle prove operata dal giudice d’appello, quando il fatto rilevante sia stato comunque preso in esame. Sul piano sostanziale, la Corte ha chiarito che l’assegno divorzile in funzione perequativo-compensativa presuppone, come precondizione, una rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale tra gli ex coniugi al momento del divorzio, accertata in concreto sulla base dei redditi delle parti. Nel caso di specie, tale squilibrio risultava evidente già dai dati offerti dallo stesso ricorrente, che dichiarava un reddito medio annuo di oltre 63.000 euro nel triennio 2020-2022, a fronte di un reddito della ex moglie di poco più di 22.000 euro nel medesimo periodo. Accertata tale disparità, occorre poi verificare il nesso di causalità tra lo squilibrio economico e le scelte di organizzazione della vita familiare assunte durante il matrimonio. Su questo punto la Cassazione ha riaffermato un principio di particolare rilievo pratico: il diritto all’assegno perequativo-compensativo sussiste non soltanto quando la rinuncia a occasioni professionali sia il frutto di un accordo espresso tra i coniugi, ma anche quando derivi da una conduzione univoca della vita familiare che, salvo prova contraria, esprime una scelta condivisa, ancorché tacita. È quanto accertato nel caso concreto, in cui l’intensa attività professionale del marito, svolta sia come dipendente che come libero professionista, si è sviluppata in parallelo alla scelta della moglie di ridurre il proprio impegno lavorativo per occuparsi della famiglia, in un contesto che la Corte territoriale ha ritenuto espressivo di un accordo tacito tra le parti. Quanto poi all’obiezione secondo cui la beneficiaria disponeva di risorse patrimoniali non trascurabili e dell’apporto economico di un nuovo convivente, la Cassazione ha colto l’occasione per precisare un ulteriore aspetto della funzione perequativa: questa non richiede che il beneficiario sia privo di mezzi adeguati per un’esistenza dignitosa, poiché in tal caso sarebbe configurabile soltanto la diversa e più limitata funzione assistenziale. La funzione perequativa, al contrario, può essere riconosciuta anche quando il beneficiario disponga di redditi e sostanze tali da escludere uno stato di bisogno, perché ciò che rileva è il nesso causale tra la rinuncia lavorativa e la formazione del patrimonio, proprio o dell’altro coniuge, durante la vita matrimoniale. La Corte ha infine osservato, sotto un profilo più processuale, che il ricorrente non aveva neppure specificato in quale fase del giudizio di merito avesse dedotto la questione delle ulteriori disponibilità finanziarie della ex moglie, incorrendo così anche in un difetto di autosufficienza del ricorso. Implicazioni pratiche La pronuncia consolida un orientamento di importanza concreta per chi affronta un procedimento di divorzio o ne valuta gli effetti economici. Per il coniuge che durante il matrimonio ha ridimensionato la propria attività lavorativa per
Spese universitarie del figlio dopo il divorzio: quando sono “straordinarie” e chi deve pagarle

La Cassazione torna sul tema e cassa per vizio di motivazione: il giudice del rinvio dovrà spiegare come ha calcolato la somma e perché ha posto il costo intero a carico di un solo genitore La vicenda che ha dato origine all’ordinanza della Prima Sezione civile della Corte di cassazione n. 16578/2026 si dipana lungo quasi trent’anni di storia familiare e giudiziaria, toccando uno dei nodi più frequenti e controversi del diritto di famiglia: quando le spese sostenute da un genitore per il figlio, dopo la separazione e il divorzio, possono essere qualificate come “straordinarie” e quindi pretese in rimborso dall’altro genitore? Una famiglia, un figlio, un lungo percorso nei tribunali I fatti risalgono al 1993, anno del matrimonio tra i due protagonisti della vicenda. Nel 1995 nasce il figlio della coppia; nel 1998 i coniugi si separano consensualmente, e nel 2006 il divorzio viene pronunciato dal Tribunale di Taranto quando il ragazzo ha undici anni. La sentenza di divorzio recepisce le condizioni già concordate in sede di separazione, stabilendo un contributo periodico a carico del padre per il mantenimento del figlio, ma senza alcuna previsione specifica in ordine alle spese straordinarie. Ed è proprio questa lacuna che innesca un contenzioso destinato a percorrere tre gradi di giudizio per due volte, approdando alla Cassazione altrettante volte nell’arco di qualche anno. Il primo round giudiziario prende avvio quando la madre agisce in giudizio per ottenere il rimborso di oltre 16.000 euro che aveva sostenuto negli anni per far fronte a una serie di esborsi: tasse e libri scolastici, viaggi di istruzione, iscrizione all’università privata, canone di locazione dell’alloggio universitario nella città sede degli studi, spese di viaggio, attività sportive, corso di musica, visite mediche e analisi. Il Tribunale di Taranto, con sentenza del 2018, accoglie la domanda e condanna il padre al rimborso della metà di quelle spese, qualificandole tutte come straordinarie in quanto non preventivabili al momento della separazione. Il primo ribaltamento: la Corte d’appello e la nozione di “spese ordinarie” Il padre impugna la sentenza e la Corte d’appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, ribalta completamente la decisione. Il giudice territoriale afferma che le spese straordinarie sono solo quelle connotate da rilevanza, imprevedibilità e imponderabilità tali da esulare dall’ordinario regime di vita del figlio. In questa prospettiva, le spese scolastiche e universitarie — comprese le tasse di iscrizione, il canone dell’appartamento nella città universitaria e i viaggi — non sarebbero straordinarie, perché il livello socio-culturale ed economico della famiglia (entrambi i genitori sono professionisti laureati) rendeva ragionevolmente prevedibile che il figlio avrebbe proseguito gli studi e si sarebbe iscritto anche a un ateneo privato fuori sede. Le spese mediche ordinarie, quelle per lo sport e per la musica vengono parimenti escluse. Il primo passaggio in Cassazione e il principio di diritto La madre ricorre in Cassazione e la Prima Sezione, con la propria ordinanza n. 7169/2024, accoglie il ricorso nei limiti delle spese scolastiche e universitarie, escludendo dall’ambito dell’impugnazione le spese mediche, sportive, musicali e quelle riferite a generiche “ulteriori esigenze” del figlio, in relazione alle quali la ricorrente non aveva censurato tutte le ragioni della decisione di appello. Nell’ordinanza rescindente la Corte enuncia un principio di diritto destinato a fare da bussola nel giudizio di rinvio: le spese straordinarie, non comprese nell’assegno periodico, sono quelle che — salvo espressa statuizione convenzionale o giudiziale — non siano prevedibili e ponderabili al tempo della determinazione dell’assegno, valutate in concreto e nell’attualità degli elementi indicati dall’art. 337-ter, comma 4, c.c., e che, se sostenute da un solo genitore, per la loro rilevante entità producono una violazione del principio di proporzionalità della contribuzione genitoriale. Cruciale è il momento di riferimento: la prevedibilità va apprezzata al tempo in cui l’assegno fu determinato, non in astratto e non retrospettivamente. Non si possono considerare prevedibili, per un bambino di undici anni, le spese universitarie che si materializzeranno molti anni dopo. Il giudizio di rinvio e la seconda cassazione Riassunto il giudizio davanti alla Corte d’appello di Taranto quale giudice del rinvio, questa condanna il padre a corrispondere alla madre la complessiva somma di € 24.321,34, qualificando come straordinarie le spese universitarie e quelle complementari (retta dell’ateneo, locazione dell’alloggio, viaggi per raggiungere la sede), i viaggi di istruzione e le spese per il conseguimento della patente europea del computer. Le tasse scolastiche delle scuole medie superiori, i libri di testo e l’abbonamento ai mezzi pubblici per raggiungere la scuola vengono invece esclusi, in quanto prevedibili al tempo del divorzio. In ordine alla misura del concorso di ciascun genitore, la Corte territoriale afferma che il requisito della proporzionalità non era stato riproposto né in appello né in Cassazione, dichiarandolo precluso. Poi, in via “ad ogni buon conto”, affronta comunque la questione, richiamando quanto risultava dalla sentenza di divorzio del 2006 — dove erano stati valorizzati i redditi del padre riferiti all’anno 2002 — e concludendo che il concorso paritario al 50% non violava il principio di proporzionalità. Conclude condannando il padre al pagamento dell’intera somma di € 24.321,34. Il padre propone un nuovo ricorso per cassazione, articolato in sei motivi. I motivi del ricorso e la scelta della Corte I primi quattro motivi contestano, sotto vari profili, la valutazione operata dalla Corte d’appello in ordine alla proporzionalità del contributo: si lamenta la violazione dell’art. 384 c.p.c. (inosservanza del principio di diritto enunciato dalla Cassazione), dell’art. 112 c.p.c. (violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato), e dell’art. 147 c.c. (norma ritenuta ultronea rispetto all’oggetto del giudizio). La Cassazione li dichiara tutti inammissibili: le censure attengono alla misura del contributo, questione distinta rispetto all’individuazione delle spese straordinarie cui si riferiva il principio di diritto dell’ordinanza rescindente; e comunque, la decisione della Corte d’appello si regge su tre diverse e autonome ragioni (la preclusione, la valorizzazione dei dati reddituali della sentenza di divorzio, il richiamo all’obbligo genitoriale ex art. 147 c.c.), di cui quella relativa alla preclusione non è stata efficacemente attaccata. Il quinto motivo — violazione degli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c. per omessa
L’immobile familiare pagato da chi non ne è diventato proprietario: la Cassazione tutela il coniuge depauperato

Quando la casa coniugale viene acquistata con le risorse di entrambi ma intestata a uno solo, l’azione di arricchimento senza causa può essere lo strumento corretto: con l’ordinanza n. 8793/2026, la Sezione III della Corte di Cassazione fissa i limiti della sussidiarietà, esclude ogni automatismo nella qualificazione come donazione indiretta e ridisegna i confini del dovere di contribuzione familiare. Accade più spesso di quanto si pensi: due coniugi decidono, per ragioni fiscali o di opportunità, di intestare la nuova abitazione familiare a uno solo di loro, anche se entrambi hanno contribuito economicamente all’acquisto. Quando poi il matrimonio finisce, chi ha versato il denaro senza diventare proprietario si ritrova a mani vuote. È esattamente questa la situazione che ha dato origine al giudizio concluso con l’ordinanza n. 8793/2026. Un ex coniuge aveva convenuto in giudizio l’ex marito davanti al Tribunale di Milano, chiedendo il rimborso di oltre cinquecentomila euro versati per l’acquisto dell’immobile familiare, poi intestato esclusivamente al convenuto. La scelta dell’intestazione esclusiva era stata motivata da ragioni fiscali, ma aveva prodotto, a seguito della crisi coniugale, un effetto patrimoniale squilibrato: l’ex marito si ritrovava proprietario di un bene acquistato in larga parte con i soldi dell’ex moglie. Il Tribunale aveva accolto la domanda e condannato al pagamento di circa 491.500 euro; la Corte d’Appello di Milano aveva confermato la decisione. Il ricorso in Cassazione è stato rigettato. L’azione di arricchimento senza causa: cos’è e quando si può usare L’art. 2041 c.c. prevede che chi si arricchisce a danno di un’altra persona, senza una giusta causa, è tenuto a indennizzare quest’ultima nei limiti del proprio arricchimento. È un rimedio generale, pensato per correggere squilibri patrimoniali che non trovano rimedio in strumenti più specifici. Il suo limite principale è la cosiddetta sussidiarietà, disciplinata dall’art. 2042 c.c.: l’azione non è proponibile quando il danneggiato potrebbe agire con un’altra azione (contrattuale, restitutoria o di altro tipo). Questo principio ha generato nel tempo interpretazioni contrastanti: c’è chi sosteneva che bastasse la mera astratta configurabilità di un’azione alternativa per bloccare quella di arricchimento, e chi invece riteneva necessario verificare in concreto la praticabilità di detti rimedi. La sussidiarietà secondo le Sezioni Unite: niente paralisi con mere astrazioni Su questo punto dirimente, la Corte richiama il recente orientamento delle Sezioni Unite (sent. n. 33954/2023), che ha chiarito come la sussidiarietà non possa essere letta in senso “assolutistico”. L’azione di arricchimento è preclusa solo quando l’azione alternativa sia concretamente praticabile, ossia sorretta ab origine da un titolo giustificativo reale e non meramente ipotetico. Ammettere il contrario significherebbe consentire al convenuto di paralizzare qualsiasi domanda di arricchimento con la sola evocazione astratta di rimedi ipotetici, anche del tutto infondati. Nel caso in esame, la Corte territoriale aveva accertato — con valutazione di merito — che nessuno degli strumenti alternativi invocati dal ricorrente (accordo fiduciario, ripetizione dell’indebito, revoca della donazione indiretta) era concretamente percorribile: mancava il titolo negoziale per l’azione contrattuale, difettava l’animus donandi per la revocazione, e l’entità della prestazione eccedeva i confini del dovere coniugale. La Cassazione conferma questa impostazione. Nessun automatismo nella qualificazione come donazione indiretta tra coniugi Il secondo profilo di grande interesse riguarda la qualificazione delle attribuzioni patrimoniali tra coniugi. Il ricorrente sosteneva che le somme versate dall’ex moglie per l’acquisto della casa familiare dovessero qualificarsi automaticamente come donazione indiretta, con la conseguenza di escludere l’azione di arricchimento. La Cassazione respinge questa tesi con fermezza. La donazione indiretta — ricorda la Corte — è il negozio che, pur privo della forma della donazione, è animato dall’intenzione liberale (animus donandi) e produce l’effetto di arricchire gratuitamente il beneficiario. Tale intenzione non può essere presunta automaticamente dal solo rapporto familiare. Le attribuzioni tra coniugi possono essere sorrette, invece, dalla cosiddetta causa familiare: la funzione di concorrere alla realizzazione di un progetto di vita comune, connotata dai doveri di solidarietà e contribuzione. Nel caso esaminato, la sproporzione tra la somma versata e le modeste condizioni economiche dell’ex moglie al momento delle dazioni rendeva incompatibile qualsiasi lettura liberale dell’operazione. La Corte richiama sul punto il precedente n. 5385/2023. Il tasso di interesse sulle obbligazioni da arricchimento: si applica l’art. 1284, comma 4, c.c. Un terzo motivo di ricorso riguardava gli interessi applicati dalla Corte d’Appello sull’importo liquidato. Il ricorrente contestava l’applicazione del tasso previsto dall’art. 1284, comma 4, c.c. — il cosiddetto tasso delle transazioni commerciali, applicabile dalla domanda giudiziale — sostenendo che tale norma fosse riservata alle obbligazioni contrattuali e incompatibile con le obbligazioni da arricchimento, di fonte legale. La Cassazione rigetta anche questo motivo. Richiamando un più recente orientamento (Cass. n. 61/2023, seguita da Cass. n. 7677/2025), la Corte chiarisce che il tasso di cui all’art. 1284, comma 4, c.c. si estende a tutte le obbligazioni pecuniarie, comprese quelle restitutorie e quelle nascenti da fatto illecito o da altra fonte legale, poiché la norma mira a neutralizzare il vantaggio del debitore correlato alla durata del processo. La Corte segnala che le Sezioni Unite non si sono ancora pronunciate sul punto, ma il citato orientamento di legittimità risulta ormai abbastanza consolidato. Il dovere di contribuzione familiare ex art. 143 c.c. e il tema delle restituzioni Il cuore sistematico della pronuncia si trova nel trattamento del quinto motivo, dedicato ai versamenti del marito sul conto corrente cointestato e alla loro pretesa ripetibilità. La Corte coglie l’occasione per una riflessione approfondita sul dovere di contribuzione ai bisogni della famiglia, enunciato dall’art. 143, comma 3, c.c., secondo cui entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia. Il principio fondamentale che emerge è il seguente: le attribuzioni eseguite durante la convivenza matrimoniale per concorrere a un progetto di vita comune si presumono effettuate in adempimento di tale dovere e risultano, pertanto, irripetibili, in quanto sorrette da una giusta causa. Chi pretende di ottenere la restituzione di somme versate in costanza di matrimonio ha l’onere di dimostrare una causa diversa (come un prestito), ovvero che l’apporto sia stato sproporzionato e inadeguato rispetto alle proprie
Assegno divorzile e sacrificio professionale: la Cassazione conferma la funzione compensativa

La Prima Sezione Civile dichiara inammissibile il ricorso del marito e applica la sanzione per lite temeraria: quando rinunciare al lavoro per la famiglia fa la differenza Una coppia si separa dopo anni di matrimonio. Lei è una fisioterapista che, dopo aver esercitato la professione fino al 2015, aveva progressivamente ridotto la propria attività lavorativa per dedicarsi alla cura delle figlie e alla gestione del ménage familiare. Lui, nel medesimo periodo, aveva ricoperto il ruolo di co-amministratore della principale società di famiglia — un’impresa con ricavi annui nell’ordine di diversi milioni di euro — accumulando un patrimonio significativo, comprensivo di numerosi prodotti finanziari e polizze assicurative, ben oltre quanto emergeva dalle dichiarazioni reddituali ufficiali. La Corte d’Appello di Ancona aveva riconosciuto alla moglie un assegno divorzile di 400 euro mensili, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT a far data dalla domanda, ravvisando l’esistenza di un evidente squilibrio economico tra i coniugi riconducibile alle scelte comuni di vita familiare. Il marito aveva impugnato tale pronuncia davanti alla Corte di Cassazione. Con l’ordinanza n. 2884/2026, depositata il 9 febbraio 2026, la Prima Sezione Civile ha dichiarato il ricorso inammissibile, condannando il ricorrente anche al pagamento di una somma a titolo di responsabilità aggravata. La questione giuridica: cos’è l’assegno divorzile e perché non è solo “mantenimento” Il cuore della vicenda riguarda i presupposti e la funzione dell’assegno divorzile, disciplinato dall’art. 5, comma 6, della legge n. 898/1970, la cosiddetta legge sul divorzio. Molti pensano che l’assegno divorzile serva semplicemente a garantire all’ex coniuge il tenore di vita goduto durante il matrimonio. Non è più così, o meglio: non è solo questo. La giurisprudenza della Cassazione, a partire dalla storica pronuncia delle Sezioni Unite n. 18287/2018, ha profondamente riformulato la natura di questo istituto, attribuendogli una triplice funzione: assistenziale (garantire i mezzi adeguati di sostentamento), compensativa (ristorare il coniuge economicamente più debole del sacrificio professionale sopportato) e perequativa (riequilibrare le posizioni economiche degli ex coniugi al momento dello scioglimento del vincolo). In questa ordinanza, il principio ribadito è netto: lo squilibrio economico tra i coniugi deve essere causalmente riconducibile, in via esclusiva o prevalente, alle scelte comuni di conduzione della vita familiare. Non conta soltanto il reddito attuale di ciascuno, ma la storia condivisa che ha determinato quella differenza. Come la Corte d’Appello aveva valutato il caso Il giudice di secondo grado aveva ricostruito con attenzione il percorso familiare e professionale di entrambi i coniugi. La moglie aveva svolto attività di fisioterapista in modo occasionale e discontinuo, con indicatori reddituali oscillanti tra zero e circa 8.000 euro annui nel 2023: una situazione del tutto incompatibile con una stabile e adeguata fonte di sostentamento. La Corte aveva ritenuto che questa precarietà lavorativa non fosse casuale, bensì la diretta conseguenza della scelta — non contestata dall’ex marito — di dedicarsi prevalentemente, se non esclusivamente, alla cura delle figlie e alla vita domestica. Sul versante opposto, il marito aveva formalmente cessato la carica di co-amministratore nel 2017 e risultava dipendente della stessa società con un reddito dichiarato di circa 1.900 euro mensili. Tuttavia, la Corte aveva ritenuto del tutto inverosimile sia la reale cessione delle quote societarie — cedute per soli 160.000 euro a fronte di utili societari superiori al milione di euro annuo — sia l’effettiva dismissione del ruolo gestionale. Le movimentazioni bancarie e il portafoglio di prodotti finanziari intestati al ricorrente confermavano la disponibilità di risorse ben superiori a quelle dichiarate. La decisione della Cassazione: prova per presunzioni e insindacabilità del merito Il ricorrente aveva censato la pronuncia d’appello su due fronti principali: la violazione dei criteri giuridici in materia di assegno divorzile — sostenendo che la Corte avesse fondato la propria decisione su mere presunzioni prive di riscontro probatorio — e la erronea regolamentazione delle spese di lite. La Cassazione ha respinto entrambe le doglianze dichiarando il ricorso inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1, c.p.c., norma che consente tale declaratoria quando il giudice di merito ha deciso in modo conforme alla giurisprudenza di legittimità e i motivi di ricorso non offrono ragioni per modificarla. Il Collegio ha richiamato i principi già affermati da Cass. n. 4328/2024, Cass. n. 35434/2023 e Cass. n. 23583/2022, secondo cui l’accertamento dello squilibrio economico tra ex coniugi può avvenire anche mediante presunzioni, purché gravi, precise e concordanti ai sensi degli artt. 2727 e 2729 c.c. Nel caso di specie, la Corte territoriale aveva svolto un apprezzamento delle risultanze probatorie — bancarie, finanziarie, societarie — del tutto coerente con tali criteri, con una motivazione che la Cassazione ha ritenuto attestarsi “ben al di sopra del minimo costituzionale”. La valutazione delle prove è questione di merito, sottratta al sindacato di legittimità. La sanzione per lite temeraria: un segnale importante Uno degli aspetti più rilevanti dell’ordinanza n. 2884/2026 riguarda l’applicazione dell’art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., la norma sulla responsabilità aggravata per lite temeraria. Il Collegio ha condannato il ricorrente al pagamento di 2.500 euro in favore della controparte e di 1.000 euro in favore della Cassa delle ammende. Questa misura, introdotta nella sua forma attuale dal D.Lgs. n. 149/2022 (la riforma Cartabia, in vigore dal 18 ottobre 2022), si applica automaticamente quando la Cassazione definisce il giudizio in conformità alla proposta di inammissibilità formulata dal Consigliere delegato. Come chiarito dalle Sezioni Unite n. 27433/2023, si tratta di una valutazione legale tipica di abuso del processo: quando un ricorrente insiste davanti alla Suprema Corte su questioni già risolte in senso contrario dalla giurisprudenza consolidata, il sistema processuale reagisce con una sanzione pecuniaria automatica. Un monito per chi considera il ricorso per cassazione come un terzo grado di merito. Implicazioni pratiche: cosa cambia per chi attraversa una separazione Questa pronuncia consolida un orientamento ormai radicato nella giurisprudenza di legittimità, con ricadute concrete su chi affronta o si trova a gestire controversie in materia di assegno divorzile. Sul piano pratico, ciò significa innanzitutto che la rinuncia o la riduzione dell’attività lavorativa durante il matrimonio, quando sia causalmente collegata alle esigenze familiari, costituisce un elemento fondamentale per il riconoscimento dell’assegno: non è
Spese straordinarie per i figli: come distinguerle da quelle ordinarie e quando serve l’accordo tra i genitori

I protocolli dei tribunali italiani offrono una guida chiara per evitare conflitti nella gestione dei costi extra rispetto all’assegno di mantenimento Uno dei terreni più scivolosi che i genitori separati si trovano ad affrontare riguarda la gestione delle spese per i figli che vanno oltre l’assegno di mantenimento mensile. Una visita odontoiatrica, un corso di inglese, una gita scolastica: sono costi da dividere? Chi deve autorizzarli? E soprattutto, come distinguere ciò che è già incluso nell’assegno da ciò che invece richiede un contributo aggiuntivo? La confusione su questi aspetti genera spesso tensioni tra i genitori, con il rischio che a pagarne le conseguenze siano proprio i figli. Per questo motivo, diversi tribunali italiani hanno elaborato protocolli d’intesa che offrono linee guida dettagliate e uniformi, trasformando un potenziale campo di battaglia in un percorso condiviso e chiaro. La distinzione fondamentale: spese ordinarie e spese straordinarie Il punto di partenza per comprendere il sistema è la distinzione tra due categorie di spese che hanno natura e modalità di gestione completamente diverse. Le spese ordinarie rappresentano i costi prevedibili e quotidiani necessari per la crescita del figlio. Parliamo dei bisogni di tutti i giorni: il vitto, l’abbigliamento ordinario, le spese per la casa, le cure mediche di routine come le visite dal pediatra o l’acquisto di farmaci da banco. Queste spese sono interamente coperte dall’assegno di mantenimento periodico che il genitore non collocatario versa mensilmente. L’assegno, infatti, è stato calcolato proprio per garantire la copertura di tutte queste necessità quotidiane, senza che sia necessario ogni volta rinegoziare o dividere i singoli costi. Le spese straordinarie, invece, sono costi imprevedibili, eccezionali o comunque rilevanti ed esorbitanti dalla sfera quotidiana. Si tratta di esborsi che non possono essere previsti e inclusi nel calcolo dell’assegno mensile, proprio perché la loro natura è occasionale o la loro entità è particolarmente significativa. Questi costi non sono coperti dall’assegno di mantenimento e devono essere ripartiti tra i genitori, solitamente in misura pari al cinquanta per cento per ciascuno, salvo diversi accordi o specifiche decisioni del giudice che tengano conto delle effettive capacità economiche di ciascun genitore. I protocolli dei tribunali: uniformità e certezza del diritto La necessità di creare criteri univoci e condivisi ha portato diversi tribunali italiani, tra cui quello di Milano che rappresenta un punto di riferimento nazionale, a elaborare protocolli d’intesa sul tema delle spese straordinarie. Questi protocolli hanno una duplice funzione: da un lato offrono ai genitori una guida chiara e precisa su quali spese rientrino in una categoria piuttosto che nell’altra, dall’altro riducono il contenzioso giudiziario, permettendo ai giudici di applicare criteri uniformi e prevedibili. I protocolli distinguono le spese straordinarie in due sottocategorie fondamentali, ciascuna con regole operative diverse. Alcune spese, per la loro urgenza o necessità, non richiedono un accordo preventivo tra i genitori: un genitore può sostenerle autonomamente e poi chiedere il rimborso all’altro. Altre spese, invece, richiedono il consenso di entrambi i genitori prima di essere effettuate, proprio perché rappresentano scelte educative o discrezionali che devono essere condivise. Le spese mediche: quando l’urgenza prevale sull’accordo Nel settore sanitario, la distinzione tra spese che richiedono e non richiedono accordo è strettamente legata al concetto di urgenza e necessità. Le visite mediche urgenti, come quelle effettuate al pronto soccorso, i trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, l’acquisto di farmaci prescritti dal pediatra o dal medico curante e gli interventi chirurgici necessari e indifferibili rientrano nella categoria delle spese che non richiedono preventivo accordo. In questi casi, la salute del figlio ha priorità assoluta e non si può attendere il consenso formale dell’altro genitore. Il genitore che sostiene la spesa potrà poi documentarla e richiedere il rimborso della quota di competenza. Al contrario, le visite specialistiche private non urgenti, le cure odontoiatriche e ortodontiche, i percorsi di psicoterapia o logopedia e i trattamenti termali o fisioterapici richiedono l’accordo preventivo di entrambi i genitori. Queste spese, pur essendo importanti per il benessere del figlio, riguardano scelte che vanno oltre le cure di base e che quindi devono essere condivise. La ragione è semplice: si tratta di decisioni che comportano un impegno economico significativo e che possono seguire orientamenti terapeutici diversi, sui quali entrambi i genitori hanno diritto di esprimersi. Le spese scolastiche: tra obbligatorietà e opportunità Nel contesto scolastico, i protocolli distinguono tra ciò che è essenziale per garantire il diritto allo studio e ciò che rappresenta un’opportunità aggiuntiva. Le tasse di iscrizione e i contributi per le scuole pubbliche, i libri di testo obbligatori e il materiale di corredo scolastico di inizio anno, comprensivo anche della dotazione informatica come computer o tablet necessari per la didattica, sono considerate spese straordinarie che non richiedono accordo preventivo. Si tratta di costi necessari per permettere al figlio di seguire il proprio percorso formativo e che quindi devono essere sostenuti a prescindere dalla volontà di entrambi i genitori. Diversamente, l’iscrizione a scuole o università private, le gite scolastiche e i viaggi d’istruzione, i corsi di recupero o le ripetizioni private e i corsi di specializzazione o master post-universitari richiedono il consenso di entrambi. Queste spese offrono opportunità aggiuntive rispetto al percorso formativo standard e comportano scelte educative che vanno concordate, poiché non sono strettamente obbligatorie e possono avere un impatto economico rilevante. Le spese ricreative, sportive e culturali: la discrezionalità educativa Le attività extrascolastiche rappresentano un capitolo particolarmente delicato, perché toccano le scelte educative e i valori che ciascun genitore intende trasmettere ai figli. I corsi di musica, di lingua o le attività sportive, insieme al relativo abbigliamento e attrezzatura, i campi estivi, i soggiorni studio o le vacanze senza i genitori, le spese per il conseguimento della patente di guida e l’acquisto di dispositivi elettronici per svago rientrano tra le spese che richiedono un accordo preventivo. È importante notare, tuttavia, che l’evoluzione della giurisprudenza e dei protocolli stessi ha portato a riconoscere alcune attività come sempre più integrate nel percorso formativo standard dei ragazzi. Corsi di lingua straniera o attività sportive diffuse, se sostenuti a costi ragionevoli, vengono considerati con maggiore favore dai tribunali,
Mantenimento dei figli dopo la separazione: quando il genitore non convivente ha diritto a un contributo?

La Cassazione chiarisce i criteri per il calcolo del mantenimento quando i figli si trasferiscono da un genitore all’altro La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 30244/2025 pubblicata il 17 novembre 2025, interviene su una questione delicata e ricorrente nelle controversie familiari: cosa accade al contributo per il mantenimento dei figli quando la loro collocazione cambia nel tempo e uno di essi, divenuto maggiorenne, sceglie di trasferirsi stabilmente presso il genitore non convivente? La vicenda offre l’occasione alla Prima Sezione Civile per ribadire principi fondamentali e fornire indicazioni precise ai giudici di merito. Il caso: una figlia maggiorenne che cambia residenza La controversia nasce da una separazione tra due coniugi con due figli. In primo grado, il Tribunale aveva disposto l’affidamento condiviso dei minori con collocazione prevalente presso la madre, assegnando a quest’ultima anche la casa familiare. Il padre era stato condannato a versare un contributo mensile di 400 euro per il mantenimento della figlia maggiore, oltre agli importi per il figlio minore ancora collocato presso la madre. La situazione, tuttavia, si era progressivamente modificata. La figlia maggiorenne aveva scelto di trasferirsi stabilmente dal padre, recidendo ogni legame con l’abitazione materna. Il padre, ritenendo venuti meno i presupposti dell’assegnazione della casa coniugale e dell’obbligo di versare il contributo per la figlia ormai convivente con lui, proponeva appello. La Corte d’Appello dell’Aquila, con sentenza n. 442/2024, accoglieva parzialmente il gravame: revocava il contributo per la figlia maggiorenne con decorrenza dalla proposizione dell’appello, confermava invece l’assegnazione della casa coniugale alla madre in quanto ancora collocataria del figlio minore. Il padre, insoddisfatto, ricorreva in Cassazione. La decisione della Cassazione: un’occasione per ribadire i principi fondamentali La Suprema Corte, chiamata a pronunciarsi sui tre motivi di ricorso, offre una lettura sistematica della disciplina sul mantenimento dei figli dopo la separazione, con particolare attenzione alla tutela dell’equilibrio economico tra i genitori. Il primo motivo di ricorso, relativo alla conferma dell’assegnazione della casa coniugale, viene dichiarato inammissibile. La Corte chiarisce che il ricorrente, nella sostanza, contestava la valutazione delle prove operata dai giudici di merito. Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, il motivo di ricorso non può mai risolversi in un’istanza di revisione delle valutazioni del giudice di merito, tesa all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto. L’esame dei documenti, la valutazione delle prove testimoniali e la scelta tra le varie risultanze probatorie costituiscono apprezzamenti riservati al giudice di merito, il quale incontra come unico limite quello di indicare le ragioni del proprio convincimento. Il nodo centrale: il principio di proporzionalità nel mantenimento È sul secondo motivo che la Cassazione interviene con un’importante precisazione. Il ricorrente lamentava che, pur essendo stata revocata la quota parte del contributo versata per la figlia maggiorenne trasferitasi presso di lui, la Corte territoriale non avesse regolamentato il contributo che la madre, quale genitore non convivente con la figlia, avrebbe dovuto corrispondere. La Suprema Corte accoglie il motivo e cassa la sentenza d’appello, richiamando il quadro normativo di riferimento. L’art. 337-ter, comma 4, c.c., introdotto dal decreto legislativo n. 154 del 2013, stabilisce un principio cardine: salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito. Questo principio di proporzionalità si fonda su una duplice dimensione dell’obbligo di mantenimento. Da una parte vi è il rapporto tra genitori e figlio: tutti i figli, che siano nati da genitori coniugati, separati, divorziati o mai uniti in matrimonio, hanno uguale diritto di essere mantenuti, istruiti, educati e assistiti moralmente, nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni, come sancito dall’art. 315-bis, comma 1, c.c. Dall’altra parte vi è il rapporto tra i genitori obbligati, nei cui confronti vige appunto il criterio della proporzionalità rispetto al reddito di ciascuno. I parametri per determinare il contributo al mantenimento L’art. 337-ter c.c. indica con precisione i parametri che il giudice deve considerare nella determinazione del contributo al mantenimento. In primo luogo, devono essere valutate le attuali esigenze del figlio e il tenore di vita goduto durante la convivenza con entrambi i genitori. Questi elementi assicurano che i diritti dei figli di genitori che non vivono insieme non siano diversi da quelli dei figli di genitori ancora conviventi. I genitori non possono imporre privazioni ai figli per il solo fatto di aver deciso di non vivere insieme. Nei rapporti interni tra genitori, il criterio guida resta la proporzionalità rispetto al reddito di ciascuno. L’art. 316-bis, comma 1, c.c. stabilisce che i genitori, anche quelli non sposati, devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo. Questo stesso criterio deve essere seguito dal giudice quando è chiamato a determinare la misura del contributo al mantenimento da porre a carico di uno dei genitori. Il giudice, inoltre, deve considerare i tempi di permanenza del figlio presso ciascun genitore e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascuno. Queste modalità di adempimento in via diretta dell’obbligo di mantenimento incidono sulla necessità e sull’entità del contributo al mantenimento in termini monetari. L’errore della Corte d’Appello: manca la determinazione del contributo materno Nella fattispecie esaminata, la Cassazione rileva che la Corte d’Appello, pur avendo correttamente revocato il contributo originariamente posto a carico del padre quale genitore non convivente con la figlia, ha omesso di regolare la quota parte spettante al genitore non convivente, ossia la madre. La figlia maggiorenne, pur trasferitasi dal padre, rimaneva non ancora indipendente economicamente e quindi titolare del diritto al mantenimento da parte di entrambi i genitori. La sentenza impugnata, pertanto, si è limitata a eliminare un obbligo senza sostituirlo con la corrispondente obbligazione a carico dell’altro genitore, violando così il principio di proporzionalità e l’equilibrio che deve caratterizzare la ripartizione degli oneri di mantenimento tra i genitori. Il giudice del rinvio, incaricato dalla Cassazione, dovrà quindi accertare, sulla scorta delle disponibilità economiche della madre e alla luce dei criteri normativi, la misura del contributo che questa dovrà versare al padre per il mantenimento della figlia.
Spese di Ristrutturazione della Casa Coniugale

L’Orientamento Consolidato della Cassazione Esclude il Rimborso La dissoluzione del vincolo matrimoniale implica spesso complesse questioni patrimoniali, e tra le più ricorrenti si annovera la pretesa restitutoria avanzata dal coniuge non proprietario per le spese di ristrutturazione sostenute sull’immobile di proprietà esclusiva dell’altro. La giurisprudenza di legittimità ha ormai delineato un orientamento consolidato in materia, seppur con significative implicazioni pratiche. Fondamento Giuridico: L’Art. 143 c.c. e il Principio di Solidarietà Coniugale Il principio cardine su cui si fonda l’orientamento giurisprudenziale maggioritario è rinvenibile nell’art. 143, comma 3, c.c., il quale stabilisce che “entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia”. Secondo la Cassazione civile, Sez. I, sent. n. 10942 del 27 maggio 2015, le spese sostenute da un coniuge per la ristrutturazione dell’immobile di proprietà esclusiva dell’altro configurano adempimento spontaneo del dovere di contribuzione familiare quando “le opere realizzate risultino finalizzate a rendere l’abitazione più confacente ai bisogni della famiglia”. Tale orientamento è stato successivamente consolidato dalla Cassazione civile, Sez. I, ord. n. 10927 del 7 maggio 2018, che ha enunciato il seguente principio di diritto: “poiché durante il matrimonio ciascun coniuge è tenuto a contribuire alle esigenze della famiglia in misura proporzionale alle proprie sostanze, secondo quanto previsto dagli artt. 143 e 316 bis, primo comma, c.c., a seguito della separazione non sussiste il diritto al rimborso di un coniuge nei confronti dell’altro per le spese sostenute in modo indifferenziato per i bisogni della famiglia durante il matrimonio”. La Configurazione Giuridica: Donazione Indiretta ex Art. 2034 c.c. La giurisprudenza qualifica tali erogazioni come donazioni indirette compiute in virtù del progetto di vita comune. Secondo la Cassazione civile, Sez. III, ord. n. 5385 del 21 febbraio 2023, “in mancanza di prova contraria, l’utilizzo del denaro di un coniuge per apportare migliorie alla casa coniugale, di proprietà esclusiva dell’altro, può configurare adempimento del dovere contributivo che, appartenendo al novero delle obbligazioni naturali di cui all’art. 2034 c.c., fa sì che la somma investita non possa essere ripetuta”. La più recente Cassazione civile, Sez. I, sent. n. 34883 del 2023 ha ribadito il principio negando il rimborso di € 50.000 versati per la ristrutturazione dell’immobile coniugale, considerando la spesa “un contributo alla vita familiare” nell’ambito della solidarietà coniugale. Esclusione dell’Applicabilità dell’Art. 192 c.c. L’art. 192 c.c. prevede teoricamente il diritto di un coniuge di chiedere la restituzione delle somme personali impiegate per il patrimonio comune. Tuttavia, la giurisprudenza consolidata ha escluso l’applicabilità di tale disposizione alla casa coniugale quando questa sia di proprietà esclusiva di uno dei coniugi, atteso che le spese per il miglioramento dell’abitazione familiare rientrano nell’adempimento del dovere di contribuzione. La Problematica Applicazione dell’Art. 1150 c.c. Il dibattito giurisprudenziale si è particolarmente concentrato sull’applicabilità dell’art. 1150 c.c., che riconosce al possessore il diritto a un’indennità per i miglioramenti recati al bene. A. L’Orientamento Minoritario (Superato) La Cassazione civile, Sez. I, sent. n. 20207 del 3 agosto 2017 aveva riconosciuto al coniuge non proprietario, quale compossessore dell’immobile familiare, “il diritto ai rimborsi ed alle indennità contemplati dall’art. 1150 c.c. per il possesso di buona fede”. Tale pronuncia, tuttavia, è rimasta isolata nel panorama giurisprudenziale. B. Il Ritorno all’Orientamento Consolidato La Cassazione civile, Sez. II, ord. n. 23882 del 3 settembre 2021 ha definitivamente chiarito che “il fatto di essere convivente in un rapporto sentimentale o coniugale con la proprietaria esclusiva dell’alloggio non attribuisce ipso iure la qualifica di compossessore dell’immobile, ma soltanto quella di detentore qualificato”. Il coniuge non proprietario, pertanto, non assume la qualifica di compossessore dell’immobile, bensì di detentore qualificato, poiché il suo potere di fatto sull’immobile è basato sull’interesse derivante dal programma di vita in comune, non su ragioni di possesso nel senso tecnico-giuridico. Inapplicabilità dell’Azione di Arricchimento senza Causa L’azione generale di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c. risulta parimenti inapplicabile, atteso che l’arricchimento del proprietario non avviene “senza giusta causa”. Nel caso delle spese familiari, la “giusta causa” è ravvisata nel dovere di contribuzione e nella solidarietà che connota la vita coniugale. Il Tribunale di Pavia, sent. n. 1344 del 2019 ha precisato che “l’obbligo di reciproca assistenza non costituisce una pretesa soggettiva qualificabile come posizione creditoria, quindi non sono rimborsabili le spese fatte da un coniuge in adempimento dell’obbligo di contribuzione di cui all’art. 143 c.c.”. La Giurisprudenza di Merito Recente Il Tribunale di Vicenza, sent. n. 1624 del 25 settembre 2024 ha di recente confermato l’orientamento consolidato, precisando che “i bisogni della famiglia, ai sensi dell’art. 143 c.c., non si esauriscono in quelli minimi, ma possono avere un contenuto più ampio, soprattutto in situazioni caratterizzate da ampie disponibilità patrimoniali dei coniugi, riconducibili alla logica della solidarietà coniugale”. Le Eccezioni al Principio Generale Sussistono circostanze specifiche in cui il diritto al rimborso può essere riconosciuto: A. Spese Antecedenti al Matrimonio Le ristrutturazioni effettuate prima della formalizzazione del rapporto coniugale non rientrano nel dovere di contribuzione e possono essere oggetto di restituzione. B. Spese Successive alla Separazione Le somme investite dopo la separazione personale non si inquadrano più nel dovere di contribuzione familiare. C. Immobili in Comproprietà Qualora l’abitazione sia di proprietà comune, trova applicazione l’art. 192 c.c. per lo scioglimento della comunione. D. Sproporzione delle Spese Come evidenziato dalla Cassazione civile, Sez. I, sent. n. 9144 del 2023, quando gli esborsi eccedano i “limiti di proporzionalità e adeguatezza” rispetto alla normale solidarietà familiare, può configurarsi il diritto al rimborso. E. Miglioramenti Non Necessari Qualora si dimostri che i lavori non erano necessari per soddisfare i bisogni familiari ma costituivano meri miglioramenti voluttuari, può sussistere il diritto all’indennità ex art. 1150 c.c. Strategie di Tutela Preventiva Per ovviare alle problematiche evidenziate, risulta fondamentale adottare misure preventive: A. Cointestazione dell’Immobile L’intestazione della comproprietà dell’immobile rappresenta la tutela più efficace per garantire la valorizzazione degli investimenti effettuati. B. Accordi Negoziali Preventivi I coniugi possono stipulare contratti atipici con condizione sospensiva che regolamentino ex ante la questione delle spese di ristrutturazione. La giurisprudenza più recente considera validi tali
Accordi Patrimoniali tra Coniugi: La Cassazione Conferma la Piena Validità delle Scritture Private in Vista della Separazione

La Prima Sezione Civile ribadisce l’orientamento consolidato sull’autonomia negoziale dei coniugi nella regolamentazione dei rapporti economici familiari La Corte di Cassazione, Prima Sezione Civile, con ordinanza n. 17126/2024 pubblicata il 21 luglio 2025, ha fornito un’importante conferma sulla validità degli accordi patrimoniali stipulati tra coniugi in previsione di una futura separazione. La decisione, che respinge il ricorso avverso la sentenza della Corte d’Appello di Brescia n. 500/2024, consolida definitivamente l’orientamento giurisprudenziale favorevole all’autonomia negoziale privata nell’ambito dei rapporti familiari. Il Caso e la Fattispecie Concreta La vicenda trae origine da una scrittura privata del 27 novembre 2011 con cui i coniugi avevano regolamentato i propri rapporti patrimoniali in caso di separazione. L’accordo prevedeva che la moglie, in caso di separazione, divenisse debitrice nei confronti del marito per una somma di euro 146.400,00, rinunciando contestualmente ad alcuni beni mobili (imbarcazione, arredo dell’appartamento e somme di denaro depositate in conto corrente). Il marito aveva riconosciuto il contributo economico prestato dalla consorte «al benessere della famiglia, al pagamento mantenimento dell’attuale dimora e al pagamento del mutuo», impegnandosi alla restituzione di euro 61.400,00 per spese di ristrutturazione e euro 85.000,00 quale contributo al benessere della famiglia per l’acquisto di mobili e vetture. I Principi Giuridici Consolidati dalla Suprema Corte La Cassazione ha ribadito che sono pienamente validi gli accordi tra coniugi che vogliano regolamentare i loro rapporti patrimoniali in caso di fallimento del matrimonio, purché rispettino determinati requisiti. Come precisato nella sentenza, tali accordi rappresentano l’espressione della loro autonomia negoziale diretta a realizzare interessi meritevoli di tutela ex art. 1322 c.c. Il principio cardine, già affermato dalla giurisprudenza consolidata (Cass. n. 23713/2012; Cass. n. 19304/2013), stabilisce che «sono pienamente validi gli accordi tra i coniugi che vogliano regolamentare i loro rapporti patrimoniali in caso di fallimento del matrimonio, individuando in tale evento una mera condizione sospensiva apposta al contratto, poiché sono espressione della loro autonomia negoziale diretta a realizzare interessi meritevoli di tutela». L’Autonomia Negoziale nell’Ambito Familiare La Corte ha precisato che questa autonomia negoziale trova piena applicazione anche nella fase patologica della crisi familiare, riconoscendo ai coniugi la possibilità di concordare le condizioni per la regolamentazione della crisi stessa secondo quanto previsto dall’art. 4 L. n. 898/1970 e d.l. n. 132/2014, convertito in L. n. 162/2014. Particolare rilievo assume il riferimento all’orientamento consolidato secondo cui gli accordi tra coniugi che fissano il regime giuridico del futuro ed eventuale divorzio sono nulli per illiceità della causa soltanto nella parte in cui concernono l’assegno divorzile. Questo limite deriva dalla natura assistenziale e indisponibile dell’assegno stesso. La Validità della Condizione Sospensiva Nel caso specifico, la Suprema Corte ha chiarito che «è valido il mutuo tra coniugi nel quale l’obbligo di restituzione sia sottoposto alla condizione sospensiva dell’evento, futuro ed incerto, della separazione personale, non essendovi alcuna norma imperativa che renda tale condizione illecita agli effetti dell’art. 1354 c.c., primo comma, cod. civ.» (Cass. civ. sent. n. 19304/2013). La decisione evidenzia come la giurisprudenza più recente (Cass. 5065/2021; Cass. 11012/2021) abbia ulteriormente precisato che sono validi gli accordi tra coniugi in forza dei quali uno si obbliga, in caso di divorzio, a corrispondere all’altro una somma di danaro vita natural durante, integrando un valido contratto di rendita vitalizia sottoposto alla condizione sospensiva del divorzio. Le Implicazioni Pratiche per i Coniugi Questa pronuncia assume particolare rilevanza pratica per le coppie che intendano regolamentare preventivamente i propri rapporti patrimoniali. La validità di tali accordi offre infatti maggiore certezza giuridica e consente di evitare contenziosi futuri, purché vengano rispettati alcuni principi fondamentali. La Corte ha specificato che in tema di contribuzione per i bisogni della famiglia durante il matrimonio, ciascun coniuge è tenuto, secondo quanto previsto dagli artt. 143 e 316-bis, primo comma, c.c., a concorrere in misura proporzionale alle proprie sostanze. Tuttavia, a seguito della separazione, non sussiste il diritto al rimborso di un coniuge nei confronti dell’altro per le spese sostenute in modo indifferenziato. I Limiti della Disciplina dell’Assegno Divorzile La sentenza chiarisce definitivamente che le pattuizioni contenute in un patto aggiunto e contestuale all’accordo di divorzio congiunto, pur se strettamente connesse a questo per volontà delle parti e non aventi ad oggetto diritti indisponibili o in contrasto con norme inderogabili, non possono essere oggetto di intervento diretto da parte del giudice, rappresentando espressione della libera determinazione negoziale delle parti. Tuttavia, rimane fermo il principio secondo cui i patti che riguardano i rapporti personali e patrimoniali relativi a figlie o figli minori di età devono sempre essere sottoposti a controllo di legittimità per verificare la loro rispondenza al miglior interesse della persona minore di età. Considerazioni sulla Forma e sui Contenuti La scrittura privata oggetto del giudizio è stata ritenuta «perfettamente lecita» dalla Cassazione, poiché prevedeva un riconoscimento di debito in favore della moglie per il contributo finanziario al restauro dell’immobile di proprietà del marito e per l’acquisto di mobilio e beni mobili registrati. La Corte ha evidenziato come l’accordo riconoscesse anche al marito un’imbarcazione, un motociclo e l’arredamento della casa familiare, regolamentando in modo libero, ragionato ed equilibrato l’assetto patrimoniale dei coniugi in caso di scioglimento della comunione legale. Conclusioni e Prospettive Future L’ordinanza della Cassazione rappresenta un importante consolidamento giurisprudenziale che offre maggiore certezza alle coppie che intendano pianificare i propri rapporti patrimoniali. La piena validità degli accordi preventivi, purché leciti e non contrari a norme imperative, costituisce uno strumento efficace per prevenire contenziosi e garantire una maggiore tutela degli interessi economici di entrambi i coniugi. È fondamentale, tuttavia, che tali accordi vengano redatti con la necessaria competenza tecnica e nel rispetto dei principi di legge, al fine di garantirne la piena efficacia giuridica e l’aderenza agli orientamenti consolidati della giurisprudenza di legittimità. Hai bisogno di assistenza per la redazione di accordi patrimoniali o per questioni relative alla separazione e al divorzio? Contatta il nostro studio per una consulenza specializzata e personalizzata.