La Cassazione torna sul tema e cassa per vizio di motivazione: il giudice del rinvio dovrà spiegare come ha calcolato la somma e perché ha posto il costo intero a carico di un solo genitore
La vicenda che ha dato origine all’ordinanza della Prima Sezione civile della Corte di cassazione n. 16578/2026 si dipana lungo quasi trent’anni di storia familiare e giudiziaria, toccando uno dei nodi più frequenti e controversi del diritto di famiglia: quando le spese sostenute da un genitore per il figlio, dopo la separazione e il divorzio, possono essere qualificate come “straordinarie” e quindi pretese in rimborso dall’altro genitore?

Una famiglia, un figlio, un lungo percorso nei tribunali
I fatti risalgono al 1993, anno del matrimonio tra i due protagonisti della vicenda. Nel 1995 nasce il figlio della coppia; nel 1998 i coniugi si separano consensualmente, e nel 2006 il divorzio viene pronunciato dal Tribunale di Taranto quando il ragazzo ha undici anni. La sentenza di divorzio recepisce le condizioni già concordate in sede di separazione, stabilendo un contributo periodico a carico del padre per il mantenimento del figlio, ma senza alcuna previsione specifica in ordine alle spese straordinarie. Ed è proprio questa lacuna che innesca un contenzioso destinato a percorrere tre gradi di giudizio per due volte, approdando alla Cassazione altrettante volte nell’arco di qualche anno.
Il primo round giudiziario prende avvio quando la madre agisce in giudizio per ottenere il rimborso di oltre 16.000 euro che aveva sostenuto negli anni per far fronte a una serie di esborsi: tasse e libri scolastici, viaggi di istruzione, iscrizione all’università privata, canone di locazione dell’alloggio universitario nella città sede degli studi, spese di viaggio, attività sportive, corso di musica, visite mediche e analisi. Il Tribunale di Taranto, con sentenza del 2018, accoglie la domanda e condanna il padre al rimborso della metà di quelle spese, qualificandole tutte come straordinarie in quanto non preventivabili al momento della separazione.
Il primo ribaltamento: la Corte d’appello e la nozione di “spese ordinarie”
Il padre impugna la sentenza e la Corte d’appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, ribalta completamente la decisione. Il giudice territoriale afferma che le spese straordinarie sono solo quelle connotate da rilevanza, imprevedibilità e imponderabilità tali da esulare dall’ordinario regime di vita del figlio. In questa prospettiva, le spese scolastiche e universitarie — comprese le tasse di iscrizione, il canone dell’appartamento nella città universitaria e i viaggi — non sarebbero straordinarie, perché il livello socio-culturale ed economico della famiglia (entrambi i genitori sono professionisti laureati) rendeva ragionevolmente prevedibile che il figlio avrebbe proseguito gli studi e si sarebbe iscritto anche a un ateneo privato fuori sede. Le spese mediche ordinarie, quelle per lo sport e per la musica vengono parimenti escluse.
Il primo passaggio in Cassazione e il principio di diritto
La madre ricorre in Cassazione e la Prima Sezione, con la propria ordinanza n. 7169/2024, accoglie il ricorso nei limiti delle spese scolastiche e universitarie, escludendo dall’ambito dell’impugnazione le spese mediche, sportive, musicali e quelle riferite a generiche “ulteriori esigenze” del figlio, in relazione alle quali la ricorrente non aveva censurato tutte le ragioni della decisione di appello.
Nell’ordinanza rescindente la Corte enuncia un principio di diritto destinato a fare da bussola nel giudizio di rinvio: le spese straordinarie, non comprese nell’assegno periodico, sono quelle che — salvo espressa statuizione convenzionale o giudiziale — non siano prevedibili e ponderabili al tempo della determinazione dell’assegno, valutate in concreto e nell’attualità degli elementi indicati dall’art. 337-ter, comma 4, c.c., e che, se sostenute da un solo genitore, per la loro rilevante entità producono una violazione del principio di proporzionalità della contribuzione genitoriale. Cruciale è il momento di riferimento: la prevedibilità va apprezzata al tempo in cui l’assegno fu determinato, non in astratto e non retrospettivamente. Non si possono considerare prevedibili, per un bambino di undici anni, le spese universitarie che si materializzeranno molti anni dopo.
Il giudizio di rinvio e la seconda cassazione
Riassunto il giudizio davanti alla Corte d’appello di Taranto quale giudice del rinvio, questa condanna il padre a corrispondere alla madre la complessiva somma di € 24.321,34, qualificando come straordinarie le spese universitarie e quelle complementari (retta dell’ateneo, locazione dell’alloggio, viaggi per raggiungere la sede), i viaggi di istruzione e le spese per il conseguimento della patente europea del computer. Le tasse scolastiche delle scuole medie superiori, i libri di testo e l’abbonamento ai mezzi pubblici per raggiungere la scuola vengono invece esclusi, in quanto prevedibili al tempo del divorzio.
In ordine alla misura del concorso di ciascun genitore, la Corte territoriale afferma che il requisito della proporzionalità non era stato riproposto né in appello né in Cassazione, dichiarandolo precluso. Poi, in via “ad ogni buon conto”, affronta comunque la questione, richiamando quanto risultava dalla sentenza di divorzio del 2006 — dove erano stati valorizzati i redditi del padre riferiti all’anno 2002 — e concludendo che il concorso paritario al 50% non violava il principio di proporzionalità. Conclude condannando il padre al pagamento dell’intera somma di € 24.321,34.
Il padre propone un nuovo ricorso per cassazione, articolato in sei motivi.
I motivi del ricorso e la scelta della Corte
I primi quattro motivi contestano, sotto vari profili, la valutazione operata dalla Corte d’appello in ordine alla proporzionalità del contributo: si lamenta la violazione dell’art. 384 c.p.c. (inosservanza del principio di diritto enunciato dalla Cassazione), dell’art. 112 c.p.c. (violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato), e dell’art. 147 c.c. (norma ritenuta ultronea rispetto all’oggetto del giudizio). La Cassazione li dichiara tutti inammissibili: le censure attengono alla misura del contributo, questione distinta rispetto all’individuazione delle spese straordinarie cui si riferiva il principio di diritto dell’ordinanza rescindente; e comunque, la decisione della Corte d’appello si regge su tre diverse e autonome ragioni (la preclusione, la valorizzazione dei dati reddituali della sentenza di divorzio, il richiamo all’obbligo genitoriale ex art. 147 c.c.), di cui quella relativa alla preclusione non è stata efficacemente attaccata.
Il quinto motivo — violazione degli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c. per omessa prova dei redditi — è anch’esso inammissibile: la Corte d’appello non ha invertito l’onere della prova né ha utilizzato prove non introdotte dalle parti, ma si è limitata a valutare le risultanze già acquisite al processo, operazione riservata al suo libero convincimento.
Il sesto motivo: la motivazione apparente sul quantum
Il sesto motivo, invece, è fondato. Il ricorrente aveva osservato che la Corte d’appello, dopo aver affermato che le spese straordinarie dovevano essere ripartite in pari misura tra i genitori, aveva poi condannato il padre al pagamento dell’intera somma di € 24.321,34, senza spiegare come fosse stato calcolato quell’importo e senza giustificare la discrasia tra il principio di ripartizione paritaria e la condanna all’integrale pagamento.
La Prima Sezione accoglie il motivo rilevando un vizio di motivazione apparente, ai sensi degli artt. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e 111, comma 6, Cost.: dalla lettura della sentenza non si comprende né come si sia pervenuti alla cifra di € 24.321,34 né per quale ragione — dopo aver affermato che il concorso doveva essere paritario — il padre sia stato condannato all’intero importo anziché alla sola metà. Il percorso argomentativo è incomprensibile e non ricostruibile dall’interprete. La sentenza viene pertanto cassata con rinvio alla Corte d’appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto.
Cosa ci insegna questa vicenda: le implicazioni pratiche
La vicenda è ricca di indicazioni operative per chi si occupa di diritto di famiglia. Il punto più importante riguarda il criterio temporale per valutare la prevedibilità delle spese: occorre collocarsi idealmente nel momento in cui fu fissato l’assegno periodico e chiedersi se, a quella data, la spesa poteva essere prevista e quantificata. Non rileva che la spesa fosse astrattamente immaginabile nel futuro: la frequenza universitaria di un bambino di undici anni, anche in una famiglia di professionisti laureati, non era “attuale” né “ragionevolmente determinabile” nel 2006, e pertanto le relative spese possono essere recuperate come straordinarie.
Il secondo insegnamento riguarda la motivazione delle decisioni sul quantum. Il giudice che ritiene il concorso delle spese debba essere paritario non può poi condannare un genitore all’intero importo senza spiegare il calcolo. Apparente contraddizione tra principio enunciato e dispositivo pronunciato equivale a motivazione inesistente, censurabile in Cassazione anche dopo la riforma del 2012.
Il terzo profilo da tenere a mente riguarda la strategia processuale: le questioni sollevate in primo grado devono essere riproposte in appello e, se del caso, nel ricorso per cassazione. Il principio di proporzionalità dei rispettivi redditi — strumento fondamentale per chi intende contestare la misura del rimborso — non può essere introdotto per la prima volta nel giudizio di rinvio se non è stato adeguatamente coltivato nei gradi precedenti.
Conclusione
La Cassazione n. 16578/2026 conferma e consolida l’orientamento già tracciato nel 2024: la nozione di spese straordinarie si fonda su un giudizio di prevedibilità e ponderabilità storicamente collocato al momento della determinazione dell’assegno, non su un giudizio astratto fondato sul profilo socio-culturale della famiglia. Allo stesso tempo, il provvedimento chiarisce che proporzionalità e quantum del rimborso sono questioni distinte, e che il giudice del rinvio è tenuto a motivare in modo comprensibile e coerente sia la determinazione dell’importo sia la ripartizione tra i genitori.
Chi si trova ad affrontare controversie di questo tipo — sia come genitore che chiede il rimborso, sia come genitore chiamato a contribuire — ha tutto l’interesse a rivolgersi tempestivamente a un professionista esperto in diritto di famiglia per valutare correttamente la qualificazione delle spese sostenute e costruire una strategia processuale efficace. Lo studio TMC Avvocati Associati è a disposizione per approfondimenti e consulenze personalizzate.

