Il Corno e la Strega

Quello che l’argilla di Rossella Mazzitelli sussurra a chi è avvocato In collaborazione con la critica d’arte Daniela Piesco Due opere, un destino comune: quando l’arte racconta il mestiere della tutela Nelle mani di Rossella Mazzitelli l’argilla non si piega, si racconta. È questa la prima cosa che colpisce di fronte a “Il corno e la strega”, l’opera che lo studio ospita e che, a ben guardare, ha molto da dire a chi ogni giorno esercita la professione forense. L’artista prende il corno portafortuna, simbolo che i sanniti conoscono da sempre e che ancora oggi si porta al collo o si appende sulle porte, e lo riconduce alla sua origine più antica: la strega di Benevento. Non la caricatura da cartolina, non il folklore consumato dal turismo, ma la figura vera, quella che abita il confine tra il mondo visibile e ciò che gli sta accanto, quella che ha attraversato la paura prima di poter portare fortuna. Due corni emergono da un volto che non sorride e non spaventa: si limita a osservare. Uno, rosso, brucia. L’altro, dorato, benedice. Opere separate, insegna il titolo, ma destino comune. Chi lavora nel diritto riconosce in questa immagine qualcosa di familiare. La materia grezza con cui si confronta l’avvocato, siano fatti narrati da un cliente o disposizioni normative da interpretare, non obbedisce a un’applicazione meccanica: dialoga, richiede ascolto, restituisce senso solo a chi sa attendere che il ragionamento, come il fuoco sull’argilla, riveli ciò che l’intuizione aveva solo percepito. È il metodo stesso dell’ermeneutica giuridica, quello che prima di sussumere un fatto in una norma pretende di comprenderlo nella sua interezza, senza forzature. La fretta interpretativa produce oggetti fragili quanto un vaso mal cotto: apparentemente solidi, destinati a incrinarsi alla prima sollecitazione. La strega come figura di confine e la funzione dell’avvocatura C’è poi la figura della strega, e qui il parallelo con la professione forense si fa più diretto. La strega di Benevento, nella lettura che ne dà Mazzitelli, non è un soggetto da temere ma un soggetto che ha attraversato la paura per giungere dall’altra parte, dove risiede la protezione. È esattamente la funzione che il nostro ordinamento affida a chi assiste le parti in conflitto, e in particolare a chi pratica la mediazione: non l’eliminazione dello scontro, ma il suo attraversamento consapevole, fino a un punto in cui la contrapposizione si trasforma in composizione. L’avvocato mediatore, come la figura raffigurata nell’opera, sta sulla soglia tra due mondi, quello del conflitto irrisolto e quello dell’accordo possibile, e il suo valore si misura proprio nella capacità di reggere quella soglia senza fuggirla. Il decreto legislativo n. 28 del 2010, che disciplina la mediazione civile e commerciale, non chiede diversamente: chiede a chi la esercita di condurre le parti oltre la paura del conflitto verso una soluzione che le protegga entrambe, non verso la vittoria dell’una sull’altra. Anche la duplicità dei due corni, quello che brucia e quello che benedice, si presta a una lettura che chi fa il nostro mestiere conosce bene. Il diritto porta in sé la stessa ambivalenza: una funzione sanzionatoria, che può scottare chi la subisce, e una funzione di tutela, che protegge chi ne ha bisogno. Sono facce della stessa medaglia normativa, così come i due corni nascono dallo stesso volto. Un buon avvocato non ignora mai questa doppiezza: sa che la norma che oggi difende un interesse domani può doverne limitare un altro, e che il compito della tutela non consiste nel negare questa tensione ma nel governarla con equilibrio. Memoria millenaria e fragilità umana: la stessa vocazione del diritto L’opera racconta anche una doppia memoria, quella geologica e millenaria della terra e quella umana e fragilissima di chi la lavora. È la stessa dialettica che attraversa ogni sistema giuridico maturo. Il diritto affonda le proprie radici in una tradizione che si misura in secoli, spesso in millenni: gli istituti che oggi applichiamo portano dentro di sé stratificazioni che risalgono al diritto romano, alla prassi medievale, alle grandi codificazioni ottocentesche. Eppure questa continuità millenaria non serve a se stessa: serve a proteggere l’interesse umano, per sua natura fragile e contingente, che si presenta oggi allo sportello di uno studio legale. Un contratto, una successione, una separazione, una crisi d’impresa sono sempre vicende profondamente umane, che la tradizione giuridica ha il compito di accogliere senza schiacciarle sotto il peso della propria antichità. Mazzitelli opera nella tradizione come si opera in una lingua madre: senza citarla, parlandola. È forse la definizione più precisa che si possa dare del buon giurista. Chi cita la giurisprudenza senza averla compresa, chi richiama la norma senza averne colto la ratio, lavora in una lingua straniera appresa sui manuali. Chi invece ha interiorizzato il metodo, la struttura argomentativa, il rispetto per il precedente e insieme la capacità di distinguerlo quando il caso lo richiede, parla il diritto come lingua propria, senza bisogno di esibirne costantemente le fonti. Un’arte che interroga la professione Ospitare quest’opera nei nostri spazi non è un gesto decorativo. È un modo per tenere davanti agli occhi, ogni giorno, ciò che la pratica forense rischia di dimenticare quando si riduce a procedura: che dietro ogni fascicolo c’è una materia grezza da ascoltare, un confine da attraversare senza scorciatoie e una tradizione da abitare con la stessa naturalezza con cui si abita una lingua madre. Chi desidera vedere l’opera dal vivo o approfondire il percorso artistico di Rossella Mazzitelli può contattare lo studio: continueremo a raccontare, in questo spazio, il dialogo tra arte e diritto che anima la nostra sede.
Il peso del giudizio. Il “Trittico” di Salvatore Fiore e il senso del decidere

Tre pannelli che non si completano: si interrogano. Come accade in ogni aula di giustizia, dove la risposta finale non chiude mai del tutto la domanda In collaborazione con la critica d’arte Daniela Piesco C’è un momento, nell’esercizio della professione legale, in cui tutto si ferma. È il momento che precede la decisione: quello in cui le argomentazioni sono state svolte, le prove acquisite, i diritti invocati — e tuttavia la risposta non è ancora venuta. È una sospensione carica di tensione, che chi siede in aula conosce bene e che chi non ha mai varcato le porte di un tribunale fatica a immaginare. Salvatore Fiore, nel “Trittico” esposto nella mostra “Il dubbio è senziente, l’Equilibrio è Arte” ospitata presso la sede di TMC Avvocati Associati, ha trovato per quella tensione una forma visiva di rara precisione. Tre pannelli che si interrogano Il Trittico non racconta una storia lineare. I tre pannelli verticali che compongono l’opera non si completano a vicenda: si interrogano. È una scelta formale che rivela subito la natura profonda del lavoro: non la narrazione di un evento, ma la messa in scena di una condizione. La stessa condizione che abita ogni procedimento giudiziario: quella di parti, argomenti e prove che coesistono senza risolversi automaticamente in una sintesi, che reclamano ciascuno il proprio spazio senza cedere terreno, che aspettano che qualcuno — il giudice, il mediatore, l’arbitro — assuma il peso di trasformare quella molteplicità in una risposta. Il rosso domina senza spiegare. È materia viva, carne e brace insieme, costruita per accumulo di campiture che sembrano tessere di un mosaico antico frantumato e rimontato con urgenza. Nella pratica del diritto, questo rosso è il conflitto nella sua forma più elementare: non ancora incanalato in categorie giuridiche, non ancora tradotto in domande e eccezioni, non ancora disciplinato dalla forma processuale. È la materia bruta della controversia — l’offesa subita, il danno patito, l’interesse leso — prima che il linguaggio tecnico la accolga e la contenga. Il merito del lavoro giuridico comincia esattamente lì, in quel rosso caotico e urgente, e consiste nel dotarlo di una struttura senza tradirne la verità. La figura alata e il peso del sacro Al centro del Trittico, una figura alata occupa lo spazio con la gravità di un’apparizione. In cima, un sole-volto che non illumina: sorveglia. L’iconografia è antica e non casuale: l’occhio che veglia, la figura che ascende senza raggiungere, la luce che non scalda ma controlla. Sono immagini che la tradizione giuridica occidentale ha fatto proprie sin dalle origini. La giustizia bendata, la bilancia, il fascio littorio, la toga: tutto il corredo simbolico del diritto è costruito sull’idea che la funzione giudicante sia qualcosa di più di un’operazione tecnica — che abbia una dimensione sacrale, o almeno solenne, che la distingua dall’arbitrio privato. Quella solennità ha un costo. L’oro cola verso il basso nell’opera di Fiore come qualcosa che non regge il peso del sacro. È un’immagine di straordinaria onestà intellettuale: riconosce che il sistema della giustizia porta con sé un ideale — la decisione giusta, imparziale, definitiva — che la realtà quotidiana delle aule non riesce sempre a sostenere integralmente. I tempi del processo civile italiano, la lunghezza dei gradi di giudizio, la distanza tra il momento del torto subito e quello del suo riconoscimento formale: tutto questo è quell’oro che cola, quel peso che il sistema non riesce sempre a reggere senza perdere qualcosa per strada. Riconoscere questo non è rassegnarsi. È, al contrario, il punto di partenza di ogni discorso serio sulla riforma della giustizia e sul ruolo degli strumenti alternativi di risoluzione delle controversie — la mediazione, l’arbitrato, la negoziazione assistita — che non si pongono in antagonismo con il processo ma lo affiancano proprio per sollevarlo da quel peso, per avvicinare la risposta al momento del conflitto senza sacrificarne la qualità. I volti che emergono dal nero Ai lati del Trittico, i volti emergono dal nero con la lentezza di chi è stato a lungo sepolto e non ha ancora deciso se tornare. È forse il passaggio più potente dell’intera opera. Quegli esseri che affiorano lentamente, incerti se tornare alla luce o restare nell’oscurità, sono un’immagine fedele di chi si affaccia al sistema giuridico per la prima volta portando una storia che vuole essere ascoltata e teme di non trovare ascolto. Ogni fascicolo che entra nello studio contiene uno di quei volti. Qualcuno che ha subito un danno e vuole che gli venga riconosciuto. Qualcuno che ha perso qualcosa — un contratto, un rapporto di lavoro, un diritto patrimoniale, la serenità familiare — e cerca non soltanto una risposta tecnica ma una qualche forma di riparazione. La funzione dell’avvocato, in questo, non è soltanto quella di trovare il percorso giuridicamente corretto: è anche quella di accompagnare questi volti nell’emersione, di restituire loro la dignità di essere sentiti all’interno di un sistema che, nella sua complessità, rischia di ridurli a posizioni processuali, a codici fiscali, a numeri di ruolo generale. Fiore non racconta: evoca Salvatore Fiore porta nel nome e nel luogo tutta la carica simbolica di chi dipinge da un confine — geografico, emotivo, culturale. La sua pittura ha la densità di chi abita un territorio senza svenderne l’anima. Fiore non racconta, evoca. E ciò che evoca non si lascia nominare facilmente. Il diritto, per contro, è per definizione il tentativo di nominare ciò che resiste alla nominazione: di tradurre in fattispecie il dolore, in domanda giudiziale il torto, in risarcimento la perdita. È un’operazione necessaria e al tempo stesso sempre parziale, perché nessuna sentenza restituisce davvero ciò che era prima, nessuna somma di denaro ripara interamente un’ingiustizia vissuta nel corpo e nella mente. L’evocazione di Fiore e la denominazione del diritto si guardano da sponde opposte dello stesso fiume: l’una ricorda all’altra ciò che non riesce a cogliere. Ospitare questa opera nelle nostre sedi è stato scegliere di tenere in vista quella tensione. Di non dimenticare che dietro ogni fascicolo c’è una storia che eccede il fascicolo, e che la misura di una
Resti di volo: cosa un’opera d’arte può insegnare all’avvocato sul dubbio

Quando l’incertezza non è un difetto del sistema, ma la sua condizione di possibilità In collaborazione con la critica d’arte Daniela Piesco C’è un’opera, esposta nei giorni scorsi nella mostra che il nostro studio ha ospitato, che continua a interrogarci anche ora che le luci dell’inaugurazione si sono spente. Si chiama Resti di volo, è di Alfredo Verdile, e a guardarla con gli occhi di chi pratica il diritto ogni giorno, racconta qualcosa che riguarda direttamente il nostro lavoro. L’opera non si lascia decifrare subito. Una superficie blu, profonda, attraversata da segni che sembrano appartenere a una lingua anteriore alle parole: onde, graffi, gesti interrotti a metà. E poi, in mezzo a questo disordine che lentamente si fa forma, un punto rosso che arde senza spiegarsi, senza giustificarsi. Non è chiaro se la composizione stia nascendo o dissolvendosi. Ed è proprio qui, in questa ambiguità irrisolta, che si nasconde una lezione preziosa per chi maneggia ogni giorno norme, fatti e prove. Il dubbio come materiale di lavoro, non come ostacolo Chi esercita la professione legale conosce bene la tentazione di trattare il dubbio come un problema da eliminare il più rapidamente possibile. Il cliente chiede certezze, il giudice deve decidere, la norma sembra promettere una risposta univoca. Eppure chiunque abbia istruito una causa sa che la realtà giuridica raramente si presenta come un blocco compatto e leggibile. Si presenta, piuttosto, come la superficie di Resti di volo: stratificata, attraversata da segni che non si spiegano subito, da elementi che sembrano contraddirsi prima di trovare un senso. L’art. 2697 c.c., norma cardine del nostro sistema probatorio, stabilisce che chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. È una regola apparentemente semplice, ma la sua applicazione concreta è quasi sempre un esercizio di tolleranza verso l’incompletezza. Le prove raccolte non raccontano mai l’intera verità: restituiscono frammenti, indizi, tracce — esattamente come i segni che attraversano la tela senza voler spiegare cosa li ha generati. Il compito dell’avvocato, prima ancora che quello del giudice, è costruire senso a partire da questi frammenti, senza la pretesa di eliminare ogni margine di incertezza, ma governandolo con metodo. Il punto che arde: la decisione nel mezzo dell’incompletezza Nell’opera di Verdile c’è un elemento che si sottrae alla logica del disordine circostante: quel segno rosso, acceso, che non chiede permesso per esistere. È una presenza, non un simbolo da decodificare. Allo stesso modo, ogni vicenda giuridica, per quanto complessa e stratificata, richiede a un certo punto una decisione che si stacchi dal magma dei fatti incerti e prenda posizione. Non perché tutti i dubbi siano stati risolti, ma perché il sistema — e la persona che ha bisogno di una risposta — non possono attendere la chiarezza assoluta, che spesso non arriva mai. Questo è il senso più autentico del principio del libero convincimento del giudice, disciplinato dall’art. 116 c.p.c.: valutare le prove secondo prudente apprezzamento non significa avere certezze, significa assumersi la responsabilità di una sintesi nel mezzo dell’incompletezza. È un atto che richiede, in qualche misura, lo stesso coraggio che anima il gesto pittorico di chi lascia un segno acceso su una superficie ancora indecifrabile. L’equilibrio come ricerca, non come punto di arrivo Il titolo della mostra — Il dubbio è senziente, l’equilibrio è arte — non è un semplice gioco retorico. Esprime un’idea che chi opera nel diritto della famiglia, nel diritto del lavoro o nella mediazione civile e commerciale conosce intimamente: l’equilibrio tra posizioni contrapposte non è un dato preesistente da scoprire, ma un risultato da costruire, sentenza dopo sentenza, accordo dopo accordo, caso dopo caso. Non esiste una formula che lo garantisca in anticipo. Esiste, piuttosto, un metodo: l’ascolto delle ragioni di ciascuna parte, la pazienza di lasciare emergere ciò che inizialmente appare contraddittorio, la capacità di non forzare una soluzione prima che sia maturata. In questo senso, l’opera di Verdile e la pratica forense condividono una stessa disciplina interiore. Entrambe richiedono di sostare nell’incertezza senza paura, di trattare il dubbio non come un nemico da sconfiggere ma come la materia stessa con cui si lavora, fino a quando — non sempre, ma quando le condizioni lo consentono — un punto fermo riesce a emergere e a tenere. L’arte come mediatrice del rapporto con i nostri clienti Per chi si rivolge a un avvocato, comprendere questa dimensione del lavoro legale è utile per due ragioni concrete. La prima riguarda le aspettative: una causa, una trattativa, una mediazione raramente restituiscono certezze assolute nei tempi che si vorrebbero, e questo non è un fallimento del sistema, ma la sua natura. La seconda riguarda il metodo: un professionista che sa attraversare il dubbio senza subirlo, e che costruisce con pazienza l’equilibrio tra le ragioni in gioco, offre una garanzia più solida di chi promette soluzioni rapide e indiscutibili. È la differenza tra chi insegue la scorciatoia della certezza apparente e chi accetta di lavorare nel territorio più incerto, ma più reale, dove le questioni giuridiche effettivamente vivono. Conclusione Resti di volo è stata per certo l’opera simbolo della mostra che resterà nei nostri spazi per l’anno a venire. Ogni volta che la guarderemo ci ricorderà che la nostra professione — al pari della passione che muove l’artista — non consiste nell’eliminare il dubbio, ma nell’abitarlo con onestà intellettuale, fino a trovare, quando è possibile, il punto che arde e che tiene. Se desideri confrontarti con noi su una questione che ti sembra irrisolta o stratificata, il nostro studio è pronto ad ascoltarti. Se ti interessa ammirare la mostra ospitata dal nostro studio, contattaci per un appuntamento o per una visita guidata.
Mediazione obbligatoria: basta la procura al difensore, o serve sempre la parte in persona?

La Cassazione torna sul confine tra partecipazione personale e rappresentanza sostanziale nel procedimento di mediazione civile Un condominio impugna in appello la sentenza di primo grado sollevando, tra gli altri motivi, una questione che da anni divide la prassi forense: la mediazione obbligatoria, condizione di procedibilità per numerose controversie civili, richiede sempre la presenza fisica della parte sostanziale, oppure è sufficiente che quest’ultima si faccia rappresentare dal proprio difensore munito di procura? Il caso scaturisce da una controversia condominiale relativa all’impugnazione di alcune delibere assembleari, nella quale il condomino attore non si era presentato personalmente all’incontro di mediazione, ma aveva conferito al proprio legale una procura speciale per discutere, trattare e transigere. Il giudizio, originato da una citazione del 2016 dinanzi al Tribunale di Genova, è proseguito in appello e si è infine concluso davanti alla Corte di Cassazione, che si è pronunciata sul ricorso recante il numero di ruolo generale 23586/2022 con l’ordinanza n. 10978 del 24 aprile 2026. La questione giuridica: comparizione personale o sostituzione tramite procura Il decreto legislativo n. 28 del 2010, all’articolo 8, impone alle parti di comparire personalmente in mediazione, assistite dal proprio difensore. Questa regola, pensata per favorire un confronto diretto e una possibile composizione amichevole della controversia, si scontra spesso con esigenze pratiche: la parte può trovarsi lontana, indisponibile o semplicemente preferire che sia il legale a condurre la trattativa. Il condominio ricorrente sosteneva che la procura conferita dal condomino al proprio avvocato non fosse idonea a soddisfare il requisito della comparizione personale, perché si trattava di una procura sostanziale e non di una procura alle liti, e che, in quanto tale, avrebbe dovuto essere autenticata da un soggetto diverso dal difensore stesso, non potendo quest’ultimo autenticare un atto che attribuiva a sé medesimo il potere di sostituzione. Il principio consolidato: la procura sostanziale non richiede autentica La Corte ha respinto la censura, richiamando un orientamento già consolidato in materia. Nel procedimento di mediazione obbligatoria, la comparizione personale delle parti può realizzarsi anche tramite un rappresentante sostanziale, che può coincidere con lo stesso difensore che assiste la parte in giudizio, purché munito di apposita procura. La condizione di procedibilità si considera peraltro soddisfatta anche quando una o entrambe le parti dichiarino, al termine del primo incontro davanti al mediatore, la propria indisponibilità a proseguire la procedura. Nel caso specifico, il giudice di merito aveva accertato che la procura rilasciata dal condomino al proprio legale non era una procura alle liti, cioè un atto che riguarda la rappresentanza nel processo, ma una procura sostanziale allegata all’istanza di mediazione, con la quale veniva conferito il potere di discutere, trattare e transigere la controversia davanti al mediatore. La Cassazione ha chiarito che, trattandosi di procura sostanziale, è sufficiente la forma scritta con la sottoscrizione del rappresentato, senza necessità di alcuna autenticazione, secondo quanto previsto dall’articolo 1392 del codice civile. La procura, infatti, costituisce un negozio giuridico unilaterale e recettizio, autonomo rispetto al rapporto di gestione sottostante, la cui validità non dipende da formalità ulteriori rispetto alla sottoscrizione. Le implicazioni pratiche per professionisti e parti in causa La pronuncia consolida un punto di equilibrio importante per chi gestisce procedimenti di mediazione obbligatoria. Per gli avvocati, significa che è possibile farsi conferire dal proprio cliente una procura sostanziale per partecipare in sua vece alla mediazione, senza dover ricorrere a un atto notarile o ad altra forma di autenticazione, purché il documento sia scritto e sottoscritto dalla parte e contenga poteri sufficientemente ampi, comprensivi della facoltà di transigere. Per le imprese e i condomini, spesso impossibilitati a far comparire personalmente l’amministratore o il legale rappresentante a ogni incontro di mediazione, questo significa poter organizzare con maggiore flessibilità la propria partecipazione, affidando al difensore un mandato sostanziale chiaro e specifico. Resta tuttavia essenziale che la procura non si limiti a un generico mandato processuale, ma attribuisca espressamente i poteri di discussione, trattazione e transazione richiesti dalla natura stragiudiziale della mediazione: una procura redatta in termini ambigui o riferita solo alla rappresentanza in giudizio rischia di non superare il vaglio di idoneità e di esporre la parte al rischio di improcedibilità della domanda. Conclusione La decisione, sia pure resa nel contesto di una controversia condominiale, offre un chiarimento di portata generale sulla mediazione obbligatoria: la comparizione personale della parte non è un adempimento rigido e formalistico, ma può realizzarsi anche tramite un rappresentante sostanziale, incluso il proprio difensore, a condizione che la procura sia scritta, sottoscritta e sufficientemente ampia nei poteri conferiti. Per chi si trova a dover gestire una procedura di mediazione e desidera valutare le modalità più opportune di partecipazione, il nostro studio è a disposizione per una consulenza personalizzata.
L’accertata abusività dell’immobile non annulla il contratto di locazione: il conduttore non può smettere di pagare

Quando il bene locato viene dichiarato inidoneo all’uso da un provvedimento amministrativo, il conduttore ha precisi strumenti giuridici a disposizione — ma non può semplicemente chiudere il portafoglio e restare nell’immobile per tre anni. Una vicenda giudiziaria decisa dal Tribunale di Massa con sentenza n. 1501/2024 del 9 aprile 2026 offre l’occasione per fare chiarezza su un tema che interessa chiunque abbia in corso o stia per stipulare un contratto di locazione: cosa succede se l’immobile locato — o una parte di esso, come un box o un garage — risulta privo delle autorizzazioni necessarie per l’uso per cui è stato concesso? Il contratto è nullo? Il conduttore può smettere di pagare? E il locatore è inadempiente? La risposta del Tribunale è articolata e merita di essere approfondita, perché tocca princìpi fondamentali del diritto delle obbligazioni e della responsabilità contrattuale. Il fatto: un garage, un’ordinanza, tre anni di canoni non pagati Al centro della controversia c’era la locazione di un box destinato a garage, inserito in un fabbricato condominiale. Qualche mese dopo la stipula del contratto — avvenuta nel maggio 2022 — l’amministratore del condominio aveva apposto sull’autorimessa un cartello che ne comunicava l’inutilizzabilità come ricovero per veicoli a motore, in esecuzione di un provvedimento amministrativo motivato da irregolarità nei sistemi di prevenzione incendi. I locali rimanevano fisicamente accessibili per usi generici, ma non per il parcheggio di automobili. Di fronte a questa situazione, il conduttore non ha né richiesto la risoluzione del contratto, né domandato una riduzione del canone, né comunicato alcunché al locatore. Ha semplicemente smesso di pagare, continuando tuttavia a detenere il bene per oltre tre anni, fino alla restituzione forzata avvenuta nel maggio 2025, a seguito dell’esecuzione di un’ordinanza provvisoria di rilascio. Il quadro giuridico: validità del contratto e vizi della cosa locata Il Tribunale prende le mosse da un orientamento consolidato della Corte di Cassazione, che il giudice richiama espressamente nelle sue motivazioni. Il carattere abusivo di un immobile, o la mancanza di titoli autorizzativi necessari per il suo utilizzo, non incidono sulla validità del contratto di locazione né integrano un vizio della cosa locata ai sensi degli artt. 1578 e seguenti del codice civile. Questo principio — affermato dalla Cassazione con sentenza n. 4564/2022 e confermato da successive pronunce, tra cui la n. 17557/2020 e la n. 41744/2021 — rappresenta oggi un punto fermo nella giurisprudenza di legittimità. La conseguenza pratica è importante: il conduttore non può invocare la nullità del contratto per illiceità dell’oggetto o impossibilità della causa solo perché il bene non è in regola con le autorizzazioni amministrative. L’abusività, di per sé, non rende invalido il contratto. Ciò non significa, però, che il locatore sia esente da responsabilità. L’irregolarità amministrativa può configurare un inadempimento contrattuale del locatore alle proprie obbligazioni — in primo luogo quella di garantire al conduttore il pacifico godimento del bene per l’uso convenuto. Tuttavia, perché questa responsabilità produca conseguenze risarcitorie, il conduttore ha l’onere di allegare e provare il concreto pregiudizio subito. Non è sufficiente limitarsi a denunciare l’abusività: il danno non si presume, non è “in re ipsa”, e deve essere dimostrato caso per caso. L’inadempimento del conduttore: sospendere il canone non era lecito Il Tribunale affronta poi la condotta del conduttore con rigore. L’art. 1460 c.c. prevede l’eccezione di inadempimento, che consente alla parte di sospendere la propria prestazione quando l’altra parte non esegua la propria — ma solo se tale sospensione risulta proporzionata e giustificata rispetto all’inadempimento altrui. Nel caso in esame, il giudice esclude che ricorressero le condizioni per una sospensione totale e unilaterale del canone. Innanzitutto, il provvedimento amministrativo non inibiva totalmente l’uso dell’immobile: i locali rimanevano accessibili, anche se non più utilizzabili come autorimessa. Il godimento era dunque ridotto, non azzerato. In secondo luogo — e questo è un passaggio decisivo — la conoscenza dell’ordinanza inibitoria da parte del locatore è risultata successiva alla stipula del contratto e risalente solo all’assemblea condominiale del novembre 2022, mentre nessuna prova è stata fornita circa una sua precedente informazione. Non si trattava, quindi, di un inadempimento doloso o preordinato. In questo contesto, il conduttore avrebbe potuto scegliere fra due strade percorribili: chiedere la risoluzione del contratto, sostenendo che la destinazione del bene a garage fosse per lui essenziale, oppure continuare il rapporto richiedendo una riduzione proporzionale del canone in ragione della diminuita utilità del bene. Non ha intrapreso nessuna delle due vie. Ha invece adottato la soluzione peggiore: restare nel bene senza pagare nulla, e senza nemmeno avvisare il locatore delle proprie intenzioni. Il Tribunale qualifica questa condotta come inadempimento grave ed esiziale ai sensi dell’art. 1455 c.c., osservando che anche considerando un canone dimezzato per la diminuita utilità del bene, il mancato versamento per diversi mesi consecutivi integrerebbe comunque un inadempimento di importanza non trascurabile. Le implicazioni pratiche: cosa fare quando il bene locato ha problemi amministrativi Questa sentenza offre una lezione pratica di grande utilità sia per i locatori che per i conduttori. Se durante il rapporto di locazione emerge che l’immobile è privo di autorizzazioni o è oggetto di provvedimenti amministrativi che ne limitano l’uso, il conduttore non deve agire d’impulso. Sospendere il pagamento del canone senza alcuna comunicazione al locatore è una scelta rischiosa, che può ritorcersi contro. La strada corretta è quella della contestazione formale: comunicare per iscritto al locatore la situazione riscontrata, chiedere spiegazioni sulla regolarità del bene, e valutare — preferibilmente con l’assistenza di un legale — se procedere con una domanda di risoluzione per inadempimento ovvero con una richiesta di riduzione del canone. Entrambe le opzioni sono legittime e tutelate dall’ordinamento; la sospensione unilaterale e silenziosa, invece, non lo è. Dal lato del locatore, la pronuncia conferma l’importanza di documentare la propria buona fede e la tempestività con cui è venuto a conoscenza di eventuali irregolarità. La scientia dell’abusività — cioè il sapere o dover sapere della situazione amministrativa prima della stipula — può incidere significativamente sul giudizio di responsabilità. La sanzione per la mancata mediazione La sentenza contiene un ulteriore spunto di riflessione per
Mediazione obbligatoria: due principi e un contrasto aperto nella giurisprudenza della Cassazione.

Con l’ordinanza n. 9608 del 2026, la Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione interviene su due questioni centrali nella gestione pratica dei procedimenti di mediazione obbligatoria. La prima: l’assenza ingiustificata della parte chiamata non determina l’improcedibilità della domanda. La seconda, più dirompente: l’avvocato che assiste la parte non può, al tempo stesso, rappresentarla sostanzialmente — una conclusione che si pone in consapevole contrasto con l’orientamento affermatosi nella stessa Sezione con la sentenza n. 14676/2025, e che apre una frattura interpretativa destinata a riflettersi sulla prassi di migliaia di procedimenti. La vicenda da cui origina la pronuncia riguarda una controversia in materia di locazione di edilizia residenziale pubblica. Il giudice di primo grado aveva demandato le parti al procedimento di mediazione; una di esse vi aveva partecipato regolarmente, mentre l’altra aveva scelto di non presentarsi, limitandosi a comunicare la propria mancata adesione. Il Tribunale di Roma, pur accertando la fondatezza della pretesa dell’ente locatore, aveva irrogato a quest’ultimo la sanzione prevista dalla legge per l’ingiustificata assenza dalla mediazione. La Corte d’Appello di Roma aveva confermato integralmente la sentenza di primo grado. La parte soccombente aveva quindi proposto ricorso per cassazione, sostenendo, tra l’altro, che la mancata partecipazione dell’altra parte avrebbe dovuto comportare la dichiarazione di improcedibilità della domanda giudiziale. Il D.Lgs. n. 28/2010 regola il procedimento di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali. In alcune materie — locazione, condominio, diritti reali, responsabilità medica, controversie bancarie e assicurative, tra le principali — la mediazione costituisce una condizione di procedibilità della domanda giudiziale: prima di instaurare o proseguire un giudizio, le parti devono tentare di risolvere la controversia davanti a un mediatore qualificato. L’art. 8 del decreto stabilisce che le parti partecipano assistite dai propri avvocati, e che la mancata partecipazione senza giustificato motivo può comportare conseguenze sanzionatorie — un’ammenda pari al contributo unificato — e probatorie, consentendo al giudice di desumere argomenti di prova dal comportamento tenuto in mediazione. Primo principio: l’assenza della parte chiamata non blocca il processo Sul primo punto la Terza Sezione è netta. La condizione di procedibilità è collegata all’effettivo esperimento del procedimento, non al suo mero avvio formale. L’esperimento si considera realizzato quando, al primo incontro davanti al mediatore, compare almeno la parte onerata dell’attivazione, personalmente o tramite un rappresentante munito di adeguati poteri sostanziali. Ne consegue che la mancata partecipazione della parte chiamata in mediazione non genera improcedibilità: quella condotta rileva esclusivamente sul piano sanzionatorio e probatorio, ai sensi dell’art. 8, comma 4-bis, del D.Lgs. n. 28/2010. La Corte è esplicita nel motivare questa conclusione: consentire alla parte chiamata di paralizzare il processo semplicemente non presentandosi significherebbe renderla arbitro della procedibilità della domanda avversaria, esito incompatibile con il diritto costituzionale alla tutela giurisdizionale. Viceversa, se nessuna delle parti si presenta al primo incontro, l’esperimento manca e la condizione di procedibilità non può dirsi avverata. Secondo principio: l’avvocato non può cumulare i ruoli di assistente e rappresentante sostanziale È sul secondo punto che l’ordinanza n. 9608 del 2026 introduce la novità più rilevante e più controversa. Nella prassi dei procedimenti di mediazione si è ampiamente diffuso l’uso di conferire al proprio avvocato, oltre alla procura alle liti, anche una procura sostanziale che lo autorizza a rappresentare la parte in mediazione e a disporre eventualmente dei diritti controversi. In questo modo il difensore si presentava al primo incontro svolgendo entrambe le funzioni: assistente legale e rappresentante della parte. La Cassazione, con l’ordinanza n. 9608 del 2026, dichiara questo schema incompatibile con la struttura che il D.Lgs. n. 28/2010 imprime al procedimento. Il ragionamento prende le mosse dalla lettura coordinata dell’art. 5, comma 1-bis, e dell’art. 8 del decreto, che prevedono che le parti esperiscano il procedimento di mediazione “con l’assistenza degli avvocati”. La formula — osserva la Corte — implica una distinzione strutturale tra la parte che partecipa e il difensore che la assiste. Assistere significa affiancare un soggetto già presente nella propria autonoma veste; non sostituirsi a lui. Il difensore non può quindi cumulare in sé il ruolo di assistente e quello di parte assistita, trattandosi di funzioni logicamente incompatibili che presuppongono la presenza di due soggetti distinti. La conseguenza è netta: la presenza del solo avvocato al primo incontro di mediazione — anche se munito di procura sostanziale — non è idonea a soddisfare la condizione di procedibilità. A rafforzare la conclusione sistematica, la Corte aggiunge un argomento funzionale: la mediazione mira a riattivare la comunicazione diretta tra i litiganti; questa finalità richiede la presenza dei titolari degli interessi in gioco, non dei soli difensori, che per obbligo professionale già conoscono pienamente l’istituto e le sue regole. Il contrasto con la sentenza n. 14676/2025: un orientamento opposto della stessa Sezione Il principio appena enunciato si pone in aperto contrasto con la sentenza n. 14676/2025, pronunciata dalla medesima Terza Sezione Civile appena undici mesi prima, su un caso che poneva esattamente la stessa questione. In quella vicenda, una società assicuratrice aveva partecipato al primo incontro di mediazione tramite il proprio difensore, munito di procura notarile che attribuiva sia i poteri processuali sia quelli sostanziali di disposizione dei diritti controversi, con espressa menzione della facoltà di partecipare al procedimento di mediazione. La Corte d’Appello di Milano aveva dichiarato improcedibile la domanda, ritenendo che quella procura fosse inidonea a conferire al difensore la rappresentanza sostanziale nel procedimento. La Cassazione, con la sentenza n. 14676/2025, aveva invece accolto il ricorso, enunciando il principio di diritto opposto: per il valido conferimento del potere di rappresentanza in mediazione è necessario e sufficiente che il rappresentante disponga di tutti i poteri sostanziali di disposizione dei diritti controversi e di tutte le conoscenze necessarie per l’utile esperimento del procedimento; non è invece necessario che la procura contenga un riferimento specifico alla singola controversia, né che sia conferita caso per caso. Il rappresentante poteva quindi essere lo stesso difensore, purché la procura avesse contenuto sostanziale e non meramente processuale. Si tratta, con ogni evidenza, di una soluzione diametralmente opposta a quella adottata dall’ordinanza n. 9608 del 2026: là il cumulo
La delega alla mediazione rilasciata all’avvocato: cosa deve contenere e quale forma è richiesta?

La Cassazione chiarisce i requisiti della procura sostanziale e sgombra il campo da equivoci pratici che rischiavano di bloccare l’accesso alla giustizia La mediazione obbligatoria è ormai parte integrante del percorso che chiunque deve affrontare prima di poter adire il giudice in numerose materie, dal condominio alle locazioni, dalle responsabilità mediche alle controversie in materia di società. Eppure, ancora oggi, uno degli aspetti più controversi di questo istituto riguarda una questione apparentemente semplice: cosa succede quando la parte non può — o non vuole — presentarsi di persona all’incontro di mediazione e decide di farsi rappresentare dal proprio avvocato? La risposta a questa domanda non è mai stata del tutto pacifica, e ha generato un contenzioso significativo. Alcune pronunce di merito avevano sostenuto che la delega rilasciata alla mediazione dovesse essere necessariamente autenticata dal notaio, pena l’irregolarità dell’intera procedura e, conseguentemente, l’improcedibilità dell’azione giudiziaria. Una tesi che, com’è facile intuire, rischiava di trasformare una formalità in un ostacolo insormontabile. Oggi, grazie all’intervento della Corte di Cassazione e all’applicazione di questi principi da parte della Corte d’Appello di Milano, il quadro è finalmente più chiaro. Il principio di base: la parte può farsi sostituire, ma serve la procura “giusta” Il punto di partenza è l’art. 8, comma 4, del D.Lgs. 28/2010 — il decreto che disciplina la mediazione civile e commerciale, nel testo oggi vigente dopo le modifiche del D.Lgs. 2016 del 27 dicembre 2024. La norma stabilisce che le parti devono, di regola, partecipare personalmente agli incontri di mediazione. La ratio è chiara: il dialogo diretto tra le parti e il mediatore favorisce la composizione del conflitto in modo genuino, perché solo chi ha vissuto la vicenda conosce davvero le sfumature umane ed economiche in gioco. Tuttavia, la stessa norma ammette una deroga: in presenza di giustificati motivi, la parte può delegare un rappresentante. Il delegato deve essere a conoscenza dei fatti e deve essere munito dei poteri necessari per la composizione della controversia. Non è quindi sufficiente mandare “qualcuno” all’incontro: occorre che questa persona sia in grado di trattare e, se del caso, di concludere un accordo che sia realmente vincolante. La questione che ha occupato a lungo i tribunali riguarda però la forma di questa delega. È necessaria l’autenticazione notarile? E la delega deve necessariamente riferirsi a una specifica controversia, oppure può essere conferita in modo più ampio? La procura sostanziale: diversa dalla procura alle liti Il primo chiarimento fondamentale operato dalla giurisprudenza riguarda la distinzione — spesso trascurata nella pratica — tra due figure che sembrano simili ma hanno natura profondamente diversa. La procura alle liti è l’atto con cui la parte conferisce al proprio avvocato il potere di rappresentarla nel processo. Può contenere anche il potere di “transigere e conciliare”, eppure questo non basta. Secondo Cass. ord. 27 marzo 2019, n. 8473, la procura alle liti, anche se amplissima, non è idonea a conferire al difensore il potere di partecipare alla mediazione in sostituzione della parte. E questo perché la partecipazione alla mediazione non è un atto processuale, ma un atto di natura sostanziale: si tratta di disporre dei propri diritti, di valutare soluzioni negoziali, di sottoscrivere eventualmente un accordo transattivo che ha valore di titolo esecutivo. Per questo motivo, la parte che vuole farsi rappresentare in mediazione deve rilasciare una procura speciale sostanziale: un atto separato, distinto dalla procura alle liti, che attribuisca al delegato tutti i poteri necessari per disporre in modo pieno dei diritti controversi e per concordare qualsiasi soluzione transattiva idonea a eliminare la necessità del giudizio. Come ha precisato Cass. sent. 31 maggio 2025, n. 14676, il rappresentante deve poter operare “senza limitazioni”, essendo questo il presupposto perché la mediazione possa avere un esito utile. L’autenticazione notarile non è necessaria (salvo eccezioni) Il secondo chiarimento riguarda la forma della procura sostanziale. Per anni ha circolato l’opinione — sposata da alcune pronunce di merito — che questa procura dovesse essere autenticata dal notaio. Si trattava di un’interpretazione non priva di logica apparente: se la procura ha natura sostanziale, essa deve seguire la forma dell’atto che il rappresentante è chiamato a compiere (art. 1392 c.c.). La Cassazione e la Corte d’Appello di Milano, con la sentenza del 25 settembre 2025, n. 2634, hanno però chiarito che questo ragionamento porta a conclusioni sbagliate nel contesto della mediazione. Il procedimento di mediazione, per esplicita previsione normativa (art. 3, comma 3, D.Lgs. 28/2010), si svolge senza formalità. L’accordo raggiunto in mediazione non richiede, di regola, alcuna autenticazione. La firma autenticata è richiesta solo in un caso specifico: quando le parti concludono un accordo che ha per oggetto uno degli atti elencati dall’art. 2643 c.c. — vale a dire atti soggetti a trascrizione nei registri immobiliari, come il trasferimento della proprietà di un immobile. In tutti gli altri casi, la semplice scrittura privata non autenticata è sufficiente. La stessa conclusione vale per la delega. Seguendo il principio di corrispondenza di forma tra procura e atto da compiere (art. 1392 c.c.), poiché l’accordo di mediazione non richiede di norma l’autenticazione, nemmeno la procura per parteciparvi la richiede. La Corte d’Appello di Milano ha ribadito che imporre l’autenticazione notarile come requisito generalizzato è contrario sia alla lettera della legge sia al principio di accessibilità alla procedura di mediazione. Sul punto è altresì significativo che Cass. n. 14676/2025 abbia espressamente richiamato i principi della Corte di Giustizia UE (sentenza 18 marzo 2010, causa Alassini, e sentenza 14 giugno 2017, causa Menini), secondo cui le condizioni di procedibilità delle domande giudiziali non devono essere interpretate in modo da rendere eccessivamente difficoltoso l’accesso alla giurisdizione, come sancito dall’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE. La delega non deve indicare la specifica controversia Il terzo chiarimento è altrettanto importante sul piano pratico. Cass. n. 14676/2025 ha stabilito che la procura sostanziale per la mediazione non deve necessariamente contenere un riferimento espresso alla singola controversia oggetto della procedura. Non esiste, né in via letterale né in via sistematica, alcun argomento normativo che imponga questa specificità. Questo significa, in concreto, che una procura
Mediazione Civile: I Vantaggi Fiscali che Molti Professionisti e Clienti Ancora Ignorano

Crediti d’imposta, esenzioni e rimborsi fino a 1.718 euro: la guida completa ai benefici economici previsti dalla Riforma Cartabia La mediazione civile rappresenta ormai da tempo un’alternativa efficace alla lite giudiziaria, offrendo tempi più rapidi e minori costi processuali. Tuttavia, ciò che ancora sfugge a molti professionisti e assistiti è che la mediazione non è semplicemente una scelta conveniente: è diventata una vera e propria opportunità di risparmio fiscale, grazie a un articolato sistema di incentivi economici introdotti dalla Riforma Cartabia e disciplinati dal decreto legislativo n. 149/2022. Questo articolo si rivolge agli avvocati che hanno assistito i propri clienti in procedure di mediazione e alle parti che vi hanno partecipato, per illustrare in dettaglio come accedere ai benefici fiscali previsti dalla legge e massimizzare il recupero delle spese sostenute. Il Credito d’Imposta sull’Indennità: Un Vantaggio Anche Senza Accordo Il primo e più importante beneficio riguarda il credito d’imposta riconosciuto sull’indennità di mediazione, ossia il compenso dovuto all’organismo di mediazione per la gestione della procedura. Si tratta di un meccanismo che premia non solo l’esito positivo della mediazione, ma anche il semplice tentativo di risoluzione pacifica della controversia. Quando la mediazione si conclude con un accordo tra le parti, il legislatore riconosce un credito d’imposta pari all’intero importo dell’indennità versata, con un limite massimo di 600 euro. Questo significa che, per le mediazioni il cui costo si mantiene entro tale soglia (la stragrande maggioranza delle procedure obbligatorie), l’indennità viene di fatto completamente recuperata attraverso il sistema fiscale. La vera novità, però, sta nell’articolo 20, comma 4 del decreto legislativo n. 28/2010, come modificato dalla Riforma Cartabia. Anche quando la mediazione non raggiunge un accordo, lo Stato riconosce un credito d’imposta ridotto della metà, fino a un massimo di ben 600 euro (fino a 300 euro per le spese di mediazione e ad altri 300 euro per il compenso del legale). In pratica, chi tenta la via della mediazione, anche senza successo, recupera comunque metà del costo sostenuto per l’indennità. Questo meccanismo è straordinariamente importante perché elimina il principale rischio economico percepito dalla mediazione: anche nel peggiore degli scenari, una quota significativa della spesa viene recuperata. Per i professionisti che assistono i clienti nelle procedure di mediazione, questo rappresenta un argomento concreto per rassicurare chi teme di “sprecare” risorse in un tentativo infruttuoso. L’Assistenza Legale Viene Rimborsata: Il Credito sui Compensi Professionali Un secondo incentivo, spesso sottovalutato, riguarda direttamente il compenso dell’avvocato che assiste la parte nella mediazione. Anche in questo caso, la legge prevede un credito d’imposta specifico, che si aggiunge a quello sull’indennità. Nelle ipotesi di mediazione obbligatoria per legge o delegata dal giudice, ciascuna parte può beneficiare di un credito d’imposta sul compenso corrisposto al proprio difensore, sempre nel limite massimo di 600 euro. Si tratta di un riconoscimento importante del valore dell’assistenza tecnica qualificata nelle procedure di mediazione, che spesso rappresenta un fattore decisivo per il raggiungimento di soluzioni equilibrate e sostenibili. Questo beneficio si applica esclusivamente quando si raggiunge un accordo in mediazione e nelle specifiche ipotesi previste dall’articolo 5 del decreto legislativo n. 28/2010 (mediazione obbligatoria) o quando la mediazione è disposta dal giudice ai sensi dell’articolo 5-quinquies del medesimo decreto. Per i professionisti, ciò significa che la parcella per l’assistenza in mediazione può essere sostanzialmente ridotta o, in alcuni casi, completamente assorbita dal credito spettante al cliente. La Cumulabilità dei Benefici: Fino a 1.718 Euro di Recupero I crediti d’imposta appena descritti non sono alternativi tra loro, ma possono cumularsi. Quando una mediazione obbligatoria o delegata dal giudice si conclude con successo, la parte può sommare i seguenti benefici: Il credito sull’indennità di mediazione, fino a 600 euro, copre il costo della procedura. A questo si aggiunge il credito sul compenso dell’avvocato, anch’esso fino a 600 euro, che riduce significativamente l’esborso per l’assistenza legale. Se poi la mediazione ha permesso di definire una causa già pendente in tribunale, si aggiunge il rimborso del contributo unificato versato per il giudizio, che può arrivare fino a 518 euro a seconda del valore della controversia. Sommando questi tre elementi, il recupero massimo teorico raggiunge 1.718 euro per ciascuna parte. Si tratta di un ammontare tutt’altro che simbolico, che in molti casi supera l’effettivo costo sostenuto per la mediazione, trasformando la procedura non solo in un’alternativa economicamente conveniente al processo, ma in una scelta che può generare un effettivo vantaggio economico netto. Questo aspetto è particolarmente rilevante per i professionisti che devono consigliare i propri assistiti sulla strategia processuale da adottare. La mediazione, sostenuta da questi incentivi, rappresenta spesso la scelta più razionale anche dal puro punto di vista del calcolo costi-benefici, senza considerare i vantaggi in termini di rapidità e certezza della soluzione. Le Esenzioni Fiscali per le Controversie di Alto Valore Oltre ai crediti d’imposta diretti, la legge prevede significative esenzioni fiscali che diventano particolarmente rilevanti nelle controversie di valore economico elevato. Si tratta di benefici che, pur essendo meno visibili nell’immediato, possono tradursi in risparmi di migliaia di euro. L’articolo 17, comma 3 del decreto legislativo n. 28/2010 stabilisce che gli accordi raggiunti in mediazione sono esenti dall’imposta di registro per la parte di valore non eccedente i 100.000 euro. Questa disposizione ha un impatto significativo soprattutto nelle mediazioni che riguardano trasferimenti immobiliari, divisioni ereditarie, transazioni commerciali o accordi societari. L’imposta di registro ordinaria, che si applica in percentuale sul valore dell’atto, può variare dal 3% al 9% a seconda della natura del bene o del diritto trasferito. Su un accordo di mediazione che definisce diritti del valore di 100.000 euro, l’esenzione può quindi tradursi in un risparmio diretto compreso tra 3.000 e 9.000 euro, ben superiore ai crediti d’imposta diretti precedentemente descritti. Inoltre, tutti gli atti, i documenti e i provvedimenti relativi al procedimento di mediazione, nonché il verbale di accordo, sono esenti dall’imposta di bollo ai sensi dello stesso articolo 17, comma 3. Questo significa che l’intera procedura beneficia di un regime fiscale di completo favore, volto a incentivare il ricorso alla giustizia alternativa. Il Regime di Esenzione Totale per gli Atti