La Scissione mediante Scorporo: Guida Completa al Nuovo Istituto del Diritto Societario

Una Rivoluzione Silenziosa nel Panorama delle Operazioni Straordinarie L’ordinamento giuridico italiano ha recentemente accolto un nuovo strumento di riorganizzazione societaria che sta rapidamente conquistando l’attenzione degli operatori del settore: la scissione mediante scorporo, disciplinata dall’articolo 2506.1 del Codice Civile. Questo istituto, introdotto dal D.Lgs. 2 marzo 2023, n. 19 in attuazione della Direttiva UE 2019/2121, rappresenta un’evoluzione significativa nel panorama delle operazioni straordinarie d’impresa. La rilevanza pratica dell’istituto è stata ulteriormente accresciuta dall’intervento del legislatore fiscale che, con il D.Lgs. 13 dicembre 2024, n. 192, ha finalmente delineato il regime tributario dell’operazione, introducendo nell’articolo 173 del TUIR i commi 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, colmando così un vuoto normativo che aveva generato incertezze applicative. Definizione e Caratteri Essenziali dell’Istituto Il Quadro Normativo di Riferimento L’articolo 2506.1 del Codice Civile stabilisce che “con la scissione mediante scorporo una società assegna parte del suo patrimonio a una o più società di nuova costituzione e a sé stessa le relative azioni o quote a sé stessa, continuando la propria attività”. La norma, apparentemente semplice nella sua formulazione, nasconde una complessità interpretativa che emerge dalla sua applicazione pratica. Per comprendere appieno la portata innovativa dell’istituto, è necessario analizzarne gli elementi costitutivi essenziali. Gli Elementi Caratterizzanti L’operazione di scissione mediante scorporo si distingue per tre elementi fondamentali che la differenziano dalla scissione ordinaria: Primo elemento: L’assegnazione parziale del patrimonio. L’articolo 2506.1 c.c. specifica che deve trattarsi di “parte” del patrimonio della società scissa. Questa previsione esclude categoricamente la possibilità di scorporare l’intero patrimonio sociale, configurando l’operazione necessariamente come una forma di scissione parziale. Secondo elemento: L’attribuzione delle partecipazioni alla società scissa. Qui risiede il tratto distintivo dell’istituto: le azioni o quote delle società beneficiarie vengono assegnate non ai soci della società scissa, come avviene nella scissione ordinaria ex articolo 2506 c.c., bensì alla società scissa stessa. Questo meccanismo genera una struttura partecipativa verticale, dove la società scissa assume la veste di società controllante delle beneficiarie. Terzo elemento: La continuazione dell’attività. La previsione secondo cui la società scissa “continua la propria attività” ha generato dibattiti interpretativi. L’orientamento prevalente, sostenuto dalla migliore dottrina, ritiene che questa clausola indichi semplicemente che la società scissa non si estingue per effetto dell’operazione, diversamente da quanto accade nella scissione totale. Limitazioni Soggettive e Oggettive Il secondo comma dell’articolo 2506.1 c.c. stabilisce un’importante limitazione soggettiva: “la partecipazione alla scissione non è consentita alle società in liquidazione che abbiano iniziato la distribuzione dell’attivo”. Tale previsione si giustifica con l’esigenza di preservare la par condicio creditorum e la corretta conclusione del procedimento liquidatorio. Dal punto di vista oggettivo, l’operazione può avere ad oggetto non soltanto rami d’azienda, ma anche singoli beni, conferendo all’istituto una flessibilità operativa superiore rispetto ad altri strumenti di riorganizzazione. La Scissione mediante Scorporo nel Sistema delle Operazioni Straordinarie Differenze con la Scissione Ordinaria Per comprendere la specificità della scissione mediante scorporo, è essenziale confrontarla con la scissione ordinaria disciplinata dall’articolo 2506 c.c. Nella scissione ordinaria, quando una società trasferisce parte del proprio patrimonio a una o più beneficiarie, le partecipazioni di queste ultime vengono distribuite direttamente ai soci della società scissa in proporzione alle loro quote di partecipazione. Ciò determina una riduzione del patrimonio netto della società scissa corrispondente al valore dei beni trasferiti. Nella scissione mediante scorporo, invece, le partecipazioni delle beneficiarie rimangono in capo alla società scissa. Di conseguenza, il patrimonio netto di quest’ultima non subisce decurtazioni immediate, poiché il valore dei beni trasferiti viene “sostituito” dal valore delle partecipazioni acquisite nelle società beneficiarie. Questa differenza strutturale comporta implicazioni significative sia dal punto di vista economico che giuridico, poiché i soci della società scissa mantengono inalterata la loro posizione partecipativa diretta, acquisendo indirettamente una partecipazione nelle beneficiarie attraverso la società controllante. Analogie e Differenze con il Conferimento La scissione mediante scorporo presenta evidenti analogie funzionali con l’operazione di conferimento, tanto da essere stata definita dalla dottrina come “un’alternativa al conferimento per la costituzione di società controllate”. Le analogie sono evidenti: in entrambe le operazioni, beni e rapporti giuridici vengono trasferiti da un soggetto (conferente/scissa) a una società (conferitaria/beneficiaria) in cambio di partecipazioni che vengono attribuite al soggetto trasferente. Le differenze sono tuttavia sostanziali e riguardano principalmente gli aspetti procedurali e la natura giuridica dell’operazione: Aspetti Procedimentali e Semplificazioni Il Progetto di Scissione Semplificato L’articolo 2506-bis, comma 4 c.c., come modificato dal D.Lgs. 19/2023, prevede significative semplificazioni procedimentali per la scissione mediante scorporo. Il progetto non deve contenere: Tali semplificazioni si giustificano con l’assenza di un rapporto di cambio nell’operazione, elemento che caratterizza invece le operazioni di fusione e scissione ordinaria. L’Esenzione dalla Relazione dell’Esperto Un aspetto di particolare rilevanza pratica è rappresentato dall’esenzione dalla relazione dell’esperto sulla congruità del rapporto di cambio. Tale esenzione, tuttavia, non è assoluta e trova applicazione solo quando l’operazione si configura effettivamente come scissione mediante scorporo “pura”, ovvero quando non sussiste alcun rapporto di cambio da valutare. La Disciplina Fiscale: Le Novità del D.Lgs. 192/2024 Il Principio di Neutralità Fiscale Il D.Lgs. 13 dicembre 2024, n. 192 ha finalmente delineato il regime fiscale della scissione mediante scorporo, introducendo nell’articolo 173 del TUIR i commi 15-ter, 15-quater e 15-quinquies. Il comma 15-ter stabilisce l’applicazione del principio di neutralità fiscale tipico delle operazioni di scissione, con l’esclusione dei commi 3, 7, 9 e 10 dell’articolo 173 TUIR. Tale esclusione si giustifica con le peculiarità strutturali dell’operazione: La Determinazione del Valore Fiscale delle Partecipazioni La lettera a) del comma 15-ter chiarisce che “la società scissa assume, quale valore delle partecipazioni ricevute, un importo pari alla differenza tra il valore fiscalmente riconosciuto delle attività e quello delle passività oggetto di scorporo alla data di efficacia della scissione”. Questa previsione risolve una delle principali incertezze interpretative che avevano caratterizzato i primi anni di applicazione dell’istituto, fornendo un criterio oggettivo per la determinazione del costo fiscale delle partecipazioni. La Disciplina delle Riserve Un aspetto particolarmente delicato riguarda il trattamento fiscale delle riserve. Il comma 15-ter, lettera f) stabilisce che “le riserve della società scissa non mutano il loro regime fiscale mentre al patrimonio netto delle società beneficiarie si applica