La Scissione mediante Scorporo: Guida Completa al Nuovo Istituto del Diritto Societario

Una Rivoluzione Silenziosa nel Panorama delle Operazioni Straordinarie

L’ordinamento giuridico italiano ha recentemente accolto un nuovo strumento di riorganizzazione societaria che sta rapidamente conquistando l’attenzione degli operatori del settore: la scissione mediante scorporo, disciplinata dall’articolo 2506.1 del Codice Civile. Questo istituto, introdotto dal D.Lgs. 2 marzo 2023, n. 19 in attuazione della Direttiva UE 2019/2121, rappresenta un’evoluzione significativa nel panorama delle operazioni straordinarie d’impresa.

La rilevanza pratica dell’istituto è stata ulteriormente accresciuta dall’intervento del legislatore fiscale che, con il D.Lgs. 13 dicembre 2024, n. 192, ha finalmente delineato il regime tributario dell’operazione, introducendo nell’articolo 173 del TUIR i commi 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, colmando così un vuoto normativo che aveva generato incertezze applicative.

Definizione e Caratteri Essenziali dell’Istituto

Il Quadro Normativo di Riferimento

L’articolo 2506.1 del Codice Civile stabilisce che “con la scissione mediante scorporo una società assegna parte del suo patrimonio a una o più società di nuova costituzione e a sé stessa le relative azioni o quote a sé stessa, continuando la propria attività”.

La norma, apparentemente semplice nella sua formulazione, nasconde una complessità interpretativa che emerge dalla sua applicazione pratica. Per comprendere appieno la portata innovativa dell’istituto, è necessario analizzarne gli elementi costitutivi essenziali.

Gli Elementi Caratterizzanti

L’operazione di scissione mediante scorporo si distingue per tre elementi fondamentali che la differenziano dalla scissione ordinaria:

Primo elemento: L’assegnazione parziale del patrimonio. L’articolo 2506.1 c.c. specifica che deve trattarsi di “parte” del patrimonio della società scissa. Questa previsione esclude categoricamente la possibilità di scorporare l’intero patrimonio sociale, configurando l’operazione necessariamente come una forma di scissione parziale.

Secondo elemento: L’attribuzione delle partecipazioni alla società scissa. Qui risiede il tratto distintivo dell’istituto: le azioni o quote delle società beneficiarie vengono assegnate non ai soci della società scissa, come avviene nella scissione ordinaria ex articolo 2506 c.c., bensì alla società scissa stessa. Questo meccanismo genera una struttura partecipativa verticale, dove la società scissa assume la veste di società controllante delle beneficiarie.

Terzo elemento: La continuazione dell’attività. La previsione secondo cui la società scissa “continua la propria attività” ha generato dibattiti interpretativi. L’orientamento prevalente, sostenuto dalla migliore dottrina, ritiene che questa clausola indichi semplicemente che la società scissa non si estingue per effetto dell’operazione, diversamente da quanto accade nella scissione totale.

Limitazioni Soggettive e Oggettive

Il secondo comma dell’articolo 2506.1 c.c. stabilisce un’importante limitazione soggettiva: “la partecipazione alla scissione non è consentita alle società in liquidazione che abbiano iniziato la distribuzione dell’attivo”. Tale previsione si giustifica con l’esigenza di preservare la par condicio creditorum e la corretta conclusione del procedimento liquidatorio.

Dal punto di vista oggettivo, l’operazione può avere ad oggetto non soltanto rami d’azienda, ma anche singoli beni, conferendo all’istituto una flessibilità operativa superiore rispetto ad altri strumenti di riorganizzazione.

La Scissione mediante Scorporo nel Sistema delle Operazioni Straordinarie

Differenze con la Scissione Ordinaria

Per comprendere la specificità della scissione mediante scorporo, è essenziale confrontarla con la scissione ordinaria disciplinata dall’articolo 2506 c.c.

Nella scissione ordinaria, quando una società trasferisce parte del proprio patrimonio a una o più beneficiarie, le partecipazioni di queste ultime vengono distribuite direttamente ai soci della società scissa in proporzione alle loro quote di partecipazione. Ciò determina una riduzione del patrimonio netto della società scissa corrispondente al valore dei beni trasferiti.

Nella scissione mediante scorporo, invece, le partecipazioni delle beneficiarie rimangono in capo alla società scissa. Di conseguenza, il patrimonio netto di quest’ultima non subisce decurtazioni immediate, poiché il valore dei beni trasferiti viene “sostituito” dal valore delle partecipazioni acquisite nelle società beneficiarie.

Questa differenza strutturale comporta implicazioni significative sia dal punto di vista economico che giuridico, poiché i soci della società scissa mantengono inalterata la loro posizione partecipativa diretta, acquisendo indirettamente una partecipazione nelle beneficiarie attraverso la società controllante.

Analogie e Differenze con il Conferimento

La scissione mediante scorporo presenta evidenti analogie funzionali con l’operazione di conferimento, tanto da essere stata definita dalla dottrina come “un’alternativa al conferimento per la costituzione di società controllate”.

Le analogie sono evidenti: in entrambe le operazioni, beni e rapporti giuridici vengono trasferiti da un soggetto (conferente/scissa) a una società (conferitaria/beneficiaria) in cambio di partecipazioni che vengono attribuite al soggetto trasferente.

Le differenze sono tuttavia sostanziali e riguardano principalmente gli aspetti procedurali e la natura giuridica dell’operazione:

  • Natura dell’operazione: il conferimento costituisce un atto di gestione ordinaria di competenza degli amministratori, mentre la scissione mediante scorporo è un’operazione straordinaria che richiede l’approvazione assembleare.
  • Relazione di stima: il conferimento di beni diversi dal denaro richiede generalmente la relazione di stima ex articoli 2343 o 2465 c.c., mentre la scissione mediante scorporo ne è normalmente esente.
  • Diritto di recesso: l’articolo 2506-ter, comma 6 c.c. esclude espressamente l’applicazione del diritto di recesso previsto dagli articoli 2473 e 2502 c.c.

Aspetti Procedimentali e Semplificazioni

Il Progetto di Scissione Semplificato

L’articolo 2506-bis, comma 4 c.c., come modificato dal D.Lgs. 19/2023, prevede significative semplificazioni procedimentali per la scissione mediante scorporo. Il progetto non deve contenere:

  • I dati di cui al numero 3 dell’articolo 2501-ter, comma 1 c.c. (rapporto di cambio e conguagli in denaro)
  • I dati di cui al numero 4 dell’articolo 2501-ter, comma 1 c.c. (modalità di assegnazione delle partecipazioni)
  • I dati di cui al numero 5 dell’articolo 2501-ter, comma 1 c.c. (diritti speciali e vantaggi particolari)
  • I dati di cui al numero 7 dell’articolo 2501-ter, comma 1 c.c. (vantaggi agli amministratori)

Tali semplificazioni si giustificano con l’assenza di un rapporto di cambio nell’operazione, elemento che caratterizza invece le operazioni di fusione e scissione ordinaria.

L’Esenzione dalla Relazione dell’Esperto

Un aspetto di particolare rilevanza pratica è rappresentato dall’esenzione dalla relazione dell’esperto sulla congruità del rapporto di cambio. Tale esenzione, tuttavia, non è assoluta e trova applicazione solo quando l’operazione si configura effettivamente come scissione mediante scorporo “pura”, ovvero quando non sussiste alcun rapporto di cambio da valutare.

La Disciplina Fiscale: Le Novità del D.Lgs. 192/2024

Il Principio di Neutralità Fiscale

Il D.Lgs. 13 dicembre 2024, n. 192 ha finalmente delineato il regime fiscale della scissione mediante scorporo, introducendo nell’articolo 173 del TUIR i commi 15-ter, 15-quater e 15-quinquies.

Il comma 15-ter stabilisce l’applicazione del principio di neutralità fiscale tipico delle operazioni di scissione, con l’esclusione dei commi 3, 7, 9 e 10 dell’articolo 173 TUIR. Tale esclusione si giustifica con le peculiarità strutturali dell’operazione:

  • L’esclusione del comma 3 (disciplina del concambio) è coerente con l’assenza di rapporti di cambio nell’operazione
  • L’esclusione del comma 10 (riporto delle perdite fiscali) riflette l’orientamento consolidato dell’Agenzia delle Entrate secondo cui tale norma si applica solo in presenza di compensazione intersoggettiva delle perdite

La Determinazione del Valore Fiscale delle Partecipazioni

La lettera a) del comma 15-ter chiarisce che “la società scissa assume, quale valore delle partecipazioni ricevute, un importo pari alla differenza tra il valore fiscalmente riconosciuto delle attività e quello delle passività oggetto di scorporo alla data di efficacia della scissione”.

Questa previsione risolve una delle principali incertezze interpretative che avevano caratterizzato i primi anni di applicazione dell’istituto, fornendo un criterio oggettivo per la determinazione del costo fiscale delle partecipazioni.

La Disciplina delle Riserve

Un aspetto particolarmente delicato riguarda il trattamento fiscale delle riserve. Il comma 15-ter, lettera f) stabilisce che “le riserve della società scissa non mutano il loro regime fiscale mentre al patrimonio netto delle società beneficiarie si applica il regime fiscale del capitale e delle riserve di cui all’articolo 47, comma 5”.

Questa previsione determina una biforcazione del regime fiscale: le riserve rimangono nella società scissa con il loro regime originario, mentre il patrimonio netto delle beneficiarie assume la qualificazione di riserva di capitale.

Coordinamento con la Participation Exemption

Il legislatore ha prestato particolare attenzione al coordinamento tra la scissione mediante scorporo e il regime di participation exemption ex articolo 87 TUIR. La lettera d) del comma 15-ter distingue diverse ipotesi:

  • Scorporo di azienda: le partecipazioni ricevute si considerano iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie con conservazione dell’holding period
  • Scorporo di partecipazioni PEX: conservazione dei requisiti originari
  • Scorporo di altri beni: le partecipazioni ricevute possono essere iscritte come immobilizzazioni finanziarie, ma l’holding period riparte da zero

Questioni Controverse e Orientamenti Interpretativi

La Questione delle Beneficiarie Preesistenti

Uno dei nodi interpretativi più dibattuti riguarda la possibilità di effettuare la scissione mediante scorporo a favore di società beneficiarie preesistenti. Il tenore letterale dell’articolo 2506.1 c.c. sembrerebbe limitare l’operazione alle sole beneficiarie “di nuova costituzione”.

La Massima n. 209 del 7 novembre 2023 del Consiglio Notarile di Milano ha tuttavia ritenuto legittima “una scissione mediante scorporo – con assegnazione di parte del patrimonio della società scissa a una o più beneficiarie, a fronte dell’assegnazione di partecipazioni di queste ultime alla società scissa stessa – anche nei confronti di società beneficiarie preesistenti”.

La Massima argomentata tale conclusione sulla base di considerazioni sistematiche:

  • Le operazioni societarie straordinarie non sono caratterizzate da un principio di rigorosa tipicità
  • La mancata previsione esplicita dello scorporo a favore di beneficiarie preesistenti dipende dal particolare iter legislativo di recepimento della direttiva europea
  • Negli ordinamenti che contemplano l’istituto, la variante comprende sia beneficiarie di nuova costituzione che preesistenti

Tuttavia, la Massima precisa che quando le beneficiarie preesistenti non sono interamente possedute dalla scissa, trova applicazione la disciplina ordinaria della scissione, inclusa la necessità della relazione dell’esperto.

Il Contrasto con la Disciplina Fiscale

Il D.Lgs. 192/2024, nella sua versione definitiva, non contiene riferimenti espliciti alla scissione mediante scorporo con beneficiarie preesistenti, limitandosi a disciplinare l’operazione nella sua configurazione letterale ex articolo 2506.1 c.c.

Questo silenzio del legislatore fiscale ha generato incertezze applicative, poiché:

  • La prassi notarile ammette l’operazione anche con beneficiarie preesistenti
  • La disciplina fiscale non prevede un regime specifico per tale ipotesi
  • Sussiste il rischio di riqualificazione dell’operazione in conferimento da parte dell’Amministrazione finanziaria

La Clausola Anti-Abuso

Il comma 15-quater dell’articolo 173 TUIR introduce una significativa clausola anti-abuso, stabilendo che “ai fini dell’articolo 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, non rileva la scissione avente a oggetto un’azienda e la successiva cessione della partecipazione ricevuta”.

Tale previsione mira a contrastare operazioni elusive che utilizzino la scissione mediante scorporo per beneficiare impropriamente della neutralità fiscale, per poi procedere alla cessione delle partecipazioni ricevute.

Applicazioni Pratiche e Vantaggi Operativi

Riorganizzazioni Aziendali e Tutela del Patrimonio

La scissione mediante scorporo si presta a diverse finalità pratiche di riorganizzazione aziendale:

Segregazione patrimoniale: l’operazione consente di separare specifici asset (tipicamente immobili) dall’attività operativa, riducendo l’esposizione al rischio d’impresa. Un’impresa manifatturiera può scorporare gli immobili strumentali in una società immobiliare controllata, mantenendo l’operatività nell’attività principale.

Creazione di sub-holding: l’istituto permette la costituzione di società veicolo per specifiche attività o investimenti, creando strutture partecipative articolate senza alterare l’assetto proprietario originario.

Preparazione a operazioni successive: la scissione mediante scorporo può costituire il primo step di operazioni più complesse, come la cessione parziale di attività o l’ingresso di nuovi soci in specifici rami d’attività.

Vantaggi Procedurali e Fiscali

L’istituto presenta diversi vantaggi rispetto ad alternative operative:

Semplificazione procedurale: rispetto al conferimento, l’operazione beneficia delle semplificazioni previste per la scissione mediante scorporo, evitando in molti casi la relazione di stima.

Neutralità fiscale: a differenza del conferimento di singoli beni, che genera plusvalenze imponibili, la scissione mediante scorporo beneficia del regime di neutralità fiscale anche per i singoli asset.

Stabilità dell’operazione: l’applicazione dell’articolo 2504-quater c.c. garantisce maggiore stabilità all’operazione rispetto agli atti di gestione ordinaria.

Profili Critici e Aree di Miglioramento

Incertezze Interpretative Residue

Nonostante i chiarimenti normativi e di prassi, permangono alcune aree di incertezza:

Beneficiarie preesistenti: il mancato coordinamento tra prassi notarile e disciplina fiscale genera incertezze applicative che potrebbero sfociare in contenziosi.

Criteri di ripartizione delle posizioni soggettive: la determinazione del patrimonio netto di riferimento per la ripartizione delle posizioni soggettive presenta profili di complessità applicativa.

Rapporti con l’autonomia statutaria: rimane aperto il dibattito sulla possibilità di introdurre clausole statutarie che vincolino gli amministratori all’utilizzo dello scorporo in luogo del conferimento.

Rischi di Abuso e Controlli dell’Amministrazione Finanziaria

L’operazione presenta potenziali profili di abuso, particolarmente evidenti quando viene utilizzata per trasferire singoli beni beneficiando della neutralità fiscale in luogo del conferimento imponibile.

L’Amministrazione finanziaria dovrà sviluppare criteri di controllo che distinguano le operazioni genuine da quelle elusive, tenendo conto della ratio economica sottostante e della presenza di valide ragioni industriali.

Prospettive Future e Sviluppi Attesi

Evoluzione della Prassi Applicativa

L’istituto è ancora in fase di consolidamento applicativo. È ragionevole attendersi:

Chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sui profili fiscali più controversi, particolarmente in relazione alle beneficiarie preesistenti e ai criteri anti-abuso.

Evoluzione della giurisprudenza di merito sui profili interpretativi più dibattuti, con particolare riferimento all’ambito di applicazione dell’istituto.

Sviluppo della prassi notarile attraverso ulteriori massime e orientamenti che precisino i confini operativi dell’istituto.

Coordinamento con la Normativa Europea

L’origine europea dell’istituto suggerisce la necessità di un costante coordinamento con l’evoluzione della normativa comunitaria in materia di operazioni transfrontaliere.

Particolare attenzione dovrà essere prestata agli sviluppi della giurisprudenza della Corte di Giustizia UE in materia di libertà di stabilimento e libera circolazione dei capitali.

Conclusioni: Un Istituto in Cerca di Equilibrio

La scissione mediante scorporo rappresenta indubbiamente un’innovazione significativa nel panorama del diritto societario italiano. L’istituto offre nuove opportunità di riorganizzazione aziendale, combinando la flessibilità operativa con vantaggi procedurali e fiscali non trascurabili.

Tuttavia, come spesso accade per le innovazioni normative, il percorso verso la piena maturità applicativa presenta ancora alcuni ostacoli. Le incertezze interpretative, i contrasti tra prassi notarile e disciplina fiscale, e la necessità di sviluppare criteri anti-abuso efficaci rappresentano sfide che richiedono un approccio coordinato tra legislatore, amministrazione finanziaria e operatori del settore.

La raccomandazione per i professionisti è di approcciare l’istituto con la necessaria cautela, valutando attentamente caso per caso la sussistenza di valide ragioni economiche sottostanti e la conformità dell’operazione ai principi anti-abuso. Solo attraverso un utilizzo consapevole e tecnicamente corretto sarà possibile sfruttare appieno le potenzialità di questo nuovo strumento, contribuendo al contempo al suo consolidamento interpretativo.

Per le imprese, la scissione mediante scorporo si configura come un’opportunità di riorganizzazione da valutare nell’ambito di strategie più ampie di ottimizzazione strutturale, sempre tenendo presente che la forma giuridica deve riflettere sostanza economica genuina per evitare contestazioni in sede di controllo fiscale.

L’evoluzione dell’istituto nei prossimi anni dipenderà in larga misura dalla capacità degli operatori di utilizzarlo in modo tecnicamente corretto e economicamente giustificato, contribuendo così alla formazione di una prassi applicativa solida e condivisa.

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