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Da oggi i cittadini possono apporre presso lo studio TMC Avvocati Associati la propria firma per la indizione del referendum popolare con cui si intende legalizzare nel nostro paese dell’eutanasia legale. Gli avvocati Pasquale Tarricone e Roberto D’Andrea hanno dichiarato al comitato organizzatore la propria disponibilità ad autenticare le firme, che tutti i maggiorenni potranno apporre prendendo appuntamento con email all’indirizzo segreteria@studiolegaletmc.it o telefonando allo 0824-25743.

Lo studio TMC Avvocati Associati condivide l’iniziativa referendaria, finalizzata a rimuovere un ostacolo legislativo che impedisce ad ogni individuo di realizzare una fondamentale espressione della propria libertà.

Con la storica pronuncia con cui la Corte Costituzionale ha deciso il “Caso Cappato”, invocando l’urgente intervento del legislatore a regolamentare l’aiuto nell’esecuzione del suicidio consapevole.

Ad oggi, però, nessuna norma è stata più varata sul tema, ed il referendum vuole perciò abrogare parzialmente la norma penale che impedisce l’introduzione dell’eutanasia legale in Italia.

L’ordinamento italiano prevede e punisce oggi, assieme al reato di omicidio (art. 575 c.p.), la fattispecie speciale dell’omicidio del consenziente (art. 579 c.p.), con cui è stata impedita di fatto la pratica dell’eutanasia.

Con la consultazione referendaria si mira ad abolire proprio la punibilità dell’eutanasia attiva, che sarà consentita nelle forme previste dalla legge sul consenso informato e il testamento biologico, e in presenza dei requisiti introdotti dalla Sentenza della Consulta sul “Caso Cappato”.

Resterà invece punita la fattispecie nel caso in cui il fatto venisse commesso nei confronti di una persona incapace, o di una persona il cui consenso sia stato estorto con violenza, minaccia, o infine contro un minore di diciotto anni.

Allo stato attuale della legislazione penale l’eutanasia attiva è vietata sia se v’è una condotta diretta (è il medico a somministrare il farmaco eutanasico alla persona che ne faccia richiesta: art. 579 c.p.), sia se la condotta è indiretta (il soggetto agente prepara il farmaco eutanasico che viene assunto in modo autonomo dalla persona: art. 580 c.p.).

E’ vero però che le forme di eutanasia c.d. passiva, ovvero praticata in forma omissiva, cioè astenendosi dall’intervenire per tenere in vita il paziente in preda alle sofferenze, sono già ritenute penalmente lecite, soprattutto quando l’interruzione delle cure ha come scopo di evitare il c.d. “accanimento terapeutico”.


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