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Una bambina di otto anni inizia a postare alcuni video sulla piattaforma social Tik Tok, ma il padre separato, contrario a tale attività, chiede al giudice di condannare la madre a rimuoverli, e ad impedire l’ulteriore pubblicazione di foto o altri video della minore.

Dopo aver rigettato il ricorso in prima istanza per questioni procedurali, il Tribunale di Trani ha poi accolto il reclamo, e con ordinanza del 30 agosto 2021 ha ordinato alla madre di procedere alla rimozione dei video e di impedire ulteriori pubblicazioni da parte della bambina.

Secondo il collegio pugliese la pubblicazione sui social network di immagini e di video di un minore contrasta con diverse leggi italiane, europee ed internazionali.

Nel nostro paese il diritto alla riservatezza dell’immagine dei minori è tutelato in via generale dall’art. 10 del codice civile, e quello dei dati personali dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.Per i dati personali è previsto specificamente che il trattamento degli stessi è consentito solo quando il minore abbia almeno 16 anni.

Quindi se il minore ha meno di 16 anni, il trattamento dei dati può avvenire solo se viene consentito espressamente da colui che esercita la responsabilità genitoriale, condizione che risultava non sussistere nel caso analizzato dal tribunale.

In regime di separazione coniugale, l’autorizzazione al trattamento dei dati personali, come anche la pubblicazione di immagini, deve essere oggetto di una decisione comune e concorde da parte dei due genitori, nel rispetto delle regole dettate per la ordinaria modalità dell’affidamento condiviso del minore.

L’autorizzazione preventiva è ritenuta necessaria per scongiurare il pericolo derivante dalla diffusione delle immagini o dei video ad un numero indeterminato di persone, conosciute o non conosciute, che potrebbero essere indotte anche a contattare i bambini o ad avvicinarli, di persona o per via telematica.

Per il tribunale va scongiurata, con le necessarie cautele preventive, anche la condotta di quei soggetti che potrebbero utilizzare le immagini ed i video a fini di diffusione degli stessi nei circuiti criminali della pedopornografia.

Negli anni passati altri tribunali avevano già avuto modo di analizzare casi di pubblicazione di foto di un minore su profili di social network in assenza di consenso di entrambe i genitori separati, affermando sempre principi in linea con le motivazioni espresse dal Tribunale di Trani, e giungendo anche alla irrogazione di sanzioni pecuniarie a carico del genitore affidatario prevalente per ogni ulteriore inosservanza dell’ordine di rimozione dei post e di controllo delle attività sui social del figlio minore.


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