La tutela delle vittime di caporalato nel Decreto 145/2024: nuove misure di protezione e assistenza

Il fenomeno del caporalato e dello sfruttamento lavorativo rappresenta una delle piaghe più gravi che affliggono il mercato del lavoro italiano, colpendo in particolare i lavoratori stranieri in condizione di vulnerabilità. Il recente Decreto-Legge 145/2024, convertito in Legge 187/2024 lo scorso dicembre, ha introdotto importanti novità in materia di tutela delle vittime di questo fenomeno, rafforzando gli strumenti di protezione e assistenza.

Il nuovo permesso di soggiorno per casi speciali

Una delle innovazioni più significative introdotte dal Decreto 145/2024 è la creazione di un nuovo permesso di soggiorno per “casi speciali”, specificamente pensato per le vittime di sfruttamento lavorativo. L’articolo 5 del decreto ha infatti inserito nel Testo Unico sull’Immigrazione (D.lgs. 286/1998) il nuovo articolo 18-ter, che prevede il rilascio di un permesso di soggiorno per gli stranieri vittime di intermediazione illecita e sfruttamento lavorativo7.

Questo permesso viene rilasciato dal questore, su proposta dell’autorità giudiziaria, con procedura d’urgenza, nei confronti degli stranieri che:

  • Siano vittime di situazioni di violenza, abuso o sfruttamento lavorativo (ai sensi dell’art. 603-bis del Codice Penale)
  • Contribuiscano attivamente all’emersione dei fatti e all’individuazione dei responsabili5

Il permesso ha una durata iniziale di sei mesi, rinnovabile per un ulteriore anno e prorogabile fino alla copertura delle esigenze di giustizia5. Questa misura rappresenta un importante strumento di tutela, poiché consente alle vittime di regolarizzare la propria posizione sul territorio nazionale e di sottrarsi al ricatto degli sfruttatori.

Caratteristiche e vantaggi del permesso per vittime di sfruttamento

Il permesso di soggiorno rilasciato alle vittime di caporalato presenta diverse caratteristiche vantaggiose:

  • Consente lo svolgimento di attività lavorativa regolare
  • Può essere convertito, alla scadenza, in permesso di soggiorno per lavoro subordinato o autonomo
  • Viene esteso anche ai familiari delle vittime34

È importante sottolineare che, secondo quanto chiarito dalle autorità competenti, sono considerate vittime di sfruttamento lavorativo coloro che si trovino in una o più delle condizioni previste dall’art. 603-bis del Codice penale, tra cui:

  • Retribuzioni palesemente difformi dai contratti collettivi
  • Violazioni reiterate della normativa su orario di lavoro, riposi e ferie
  • Violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene
  • Condizioni di lavoro o alloggiative degradanti6

Misure di assistenza e inclusione sociale

Il Decreto 145/2024 non si limita a regolarizzare la posizione delle vittime, ma prevede anche un articolato sistema di assistenza e supporto. L’articolo 6 del decreto istituisce misure di assistenza finalizzate alla formazione e all’inserimento sociale e lavorativo per i titolari del permesso di soggiorno2.

Queste misure si concretizzano in programmi individuali di assistenza, elaborati sulla base delle “Linee-Guida nazionali in materia di identificazione, protezione e assistenza alle vittime di sfruttamento lavorativo in agricoltura”. Ogni programma include un progetto personalizzato di formazione e avviamento al lavoro, anche mediante l’iscrizione dei soggetti alla piattaforma del Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa (SIISL)2.

Come ha spiegato il Ministro Calderone, l’obiettivo è “mettere in protezione le vittime di sfruttamento che collaborano con la giustizia” e accompagnarle in un percorso di inclusione sociale e lavorativa, assegnando loro anche una protezione economica attraverso il riconoscimento dell’assegno di inclusione5.

Tutele legali e procedurali

Il decreto prevede ulteriori tutele per le vittime di caporalato:

  • Estensione del patrocinio legale gratuito alle vittime del reato di intermediazione illecita che collaborano con le autorità per l’emersione del reato (art. 9)3
  • Applicazione di misure di protezione e vigilanza, con eventuali tutele previste dalle leggi sulla protezione delle persone (art. 8)3

È interessante notare che, in alcuni casi, la vittima di grave sfruttamento lavorativo può ottenere un permesso di soggiorno anche senza denunciare direttamente i propri sfruttatori. Qualora siano riscontrati in un contesto di sfruttamento lavorativo i presupposti richiesti dall’art. 18 del TUI (situazione di violenza e grave sfruttamento, concreto pericolo per l’incolumità), il permesso può essere rilasciato dal questore anche su proposta dei servizi sociali degli enti locali o delle associazioni iscritte nel registro degli enti che svolgono attività a favore degli immigrati6.

Revoca delle misure di assistenza

Il decreto prevede anche meccanismi di controllo sull’efficacia delle misure di assistenza. L’articolo 7 introduce la possibilità di revocare tali misure in caso di:

  • Condanna per reati
  • Rifiuto di adeguate offerte di lavoro
  • Rinuncia volontaria alle misure stesse3

Questa disposizione mira a garantire che le risorse siano destinate a chi effettivamente intende intraprendere un percorso di inclusione sociale e lavorativa.

Conclusioni

Il Decreto 145/2024 rappresenta un importante passo avanti nella lotta al caporalato e allo sfruttamento lavorativo in Italia. Attraverso l’introduzione di un permesso di soggiorno specifico e di misure di assistenza e inclusione, il legislatore ha cercato di fornire alle vittime gli strumenti necessari per sottrarsi alle situazioni di sfruttamento e intraprendere un percorso di integrazione nella società e nel mercato del lavoro regolare.

La sfida ora è quella di garantire l’effettiva applicazione di queste misure, attraverso un’adeguata informazione ai potenziali beneficiari e una formazione specifica degli operatori coinvolti. Solo così sarà possibile trasformare queste disposizioni normative in un reale strumento di tutela per le persone più vulnerabili.

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