Interest Rate Swap: La Corte d’Appello di Catanzaro Conferma la Nullità per Difetto di Causa – Sentenza Rivoluzionaria sui Derivati Bancari

Segnalazione a cura dell’Avv. Renato Scarlato e del dott. Alfredo Montefusco, che ringraziamo per aver portato all’attenzione questo importante precedente giurisprudenziale.

La Corte d’Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, con sentenza n. 437/2018 R.G. dell’8 aprile 2025, ha affrontato una controversia di particolare rilevanza in materia di contratti derivati, specificamente riguardante un interest rate swap stipulato tra un istituto bancario e una società cliente.

La vicenda trae origine da un finanziamento chirografario del 2005 a tasso variabile, successivamente “coperto” nel 2006 da un contratto derivato IRS. La società, dopo aver subito perdite per oltre 257.000 euro a causa dei differenziali negativi, aveva convenuto in giudizio la banca chiedendo la declaratoria di nullità del contratto e la restituzione delle somme versate.

Il Doppio Grado di Giudizio: Dalla Forma alla Sostanza

La Decisione di Primo Grado

Il Tribunale di Cosenza aveva accolto la domanda dichiarando la nullità del contratto ex art. 23 T.U.F. per mancanza di sottoscrizione da parte della banca del contratto quadro, condannando l’istituto alla restituzione di € 257.149,03.

L’Appello e il Ribaltamento Motivazionale

La banca appellante contestava la decisione richiamando il principio delle Sezioni Unite della Cassazione n. 898/2018, secondo cui il requisito della forma scritta del contratto-quadro relativo ai servizi di investimento è rispettato quando sia redatto il contratto per iscritto e ne venga consegnata una copia al cliente, essendo sufficiente la sola sottoscrizione dell’investitore.

I Principi Giuridici Consolidati dalla Corte d’Appello

Superamento del Vizio di Forma

La Corte ha accolto il primo motivo di appello, confermando l’orientamento delle Sezioni Unite Cass. n. 898/2018 e successivi arresti di Cass. Sez. I, Ord. n. 9187/2021 e Cass. Sez. I, Ord. n. 17288/2023. Il principio consolidato stabilisce che il requisito della forma scritta del contratto-quadro va inteso non in senso strutturale, ma funzionale, avuto riguardo alla finalità di protezione dell’investitore assunta dalla norma.

La Rivoluzionaria Affermazione sulla Causa nei Contratti IRS

Elemento di assoluta novità è rappresentato dalla declaratoria di nullità per difetto di causa. La Corte, richiamando la giurisprudenza più recente delle Cass. S.U. n. 8770/2020, Cass. n. 24654/2022 e Cass. n. 4076/2025, ha stabilito che non è sufficiente la mera funzione di copertura del rischio per giustificare la causa del contratto IRS. È necessario che sussistano condizioni specifiche per la validità dell’accordo sull’alea contrattuale.

Il Mark to Market come Requisito Essenziale di Validità

Il principio cardine affermato dalla Corte stabilisce che gli elementi ed i criteri utilizzati per la determinazione del mark to market devono essere resi preventivamente conoscibili da parte dell’investitore, ai fini della formazione dell’accordo in ordine alla misura dell’alea. In assenza di tale predeterminazione, la causa del contratto resta sostanzialmente indeterminabile, determinando una nullità strutturale ex art. 1418, comma 2, c.c. quando manca l’accordo sulla determinazione dell’alea, diversamente dalla nullità virtuale per violazione degli obblighi informativi.

L’Accertamento Tecnico e le Criticità Emerse

La Consulenza Tecnica d’Ufficio

Il CTU nominato dalla Corte ha evidenziato una lacuna fondamentale, dichiarando espressamente che il contratto derivato del 7 dicembre 2006 non prevedeva l’indicazione di nessun Mark to Market e di conseguenza non indicava né la modalità di calcolo del Mark to Market né le formule necessarie per calcolarlo.

Le Divergenze nei Metodi di Calcolo

L’assenza di criteri contrattuali ha generato risultati completamente differenti a seconda della metodologia utilizzata. Il sistema Datastream (Thomson Reuters) ha prodotto un risultato di € 22.443,72 positivo per il cliente, mentre la piattaforma Bloomberg ha generato valutazioni completamente diverse: € 146.647,77 negativo per il cliente secondo i calcoli della società e € 24.591,00 negativo per il cliente secondo i calcoli della banca. Questa difformità di risultati dimostra l’impossibilità di determinare l’alea senza criteri predefiniti e la necessità di esplicitare preventivamente la formula matematica di riferimento.

Le Implicazioni Pratiche per gli Operatori del Settore

Conseguenze per le Banche

La sentenza impone agli intermediari finanziari di rivedere completamente le proprie prassi contrattuali. In particolare, diventa indispensabile esplicitare preventivamente i criteri di calcolo del mark to market, indicare chiaramente le formule matematiche di riferimento e garantire la trasparenza sugli scenari probabilistici e sui costi impliciti. Senza questi elementi essenziali, il contratto risulta strutturalmente nullo per difetto di causa.

Opportunità per la Clientela

I soggetti che hanno sottoscritto contratti IRS privi di tali specifiche tecniche acquisiscono importanti strumenti di tutela. Possono infatti eccepire la nullità strutturale per difetto di causa, richiedere la restituzione delle somme versate a titolo di indebito oggettivo e invocare l’effetto retroattivo della declaratoria di nullità per ottenere il rimborso integrale dei differenziali negativi versati.

La Valutazione Ex Ante dell’Alea Contrattuale

La Corte ha inoltre ribadito un principio fondamentale già consolidato dalla giurisprudenza di legittimità: la meritevolezza di tutela del contratto va apprezzata ex ante e non già ex post, non potendosi far dipendere la liceità del contratto dal risultato economico concretamente conseguito dall’investitore. Questo significa che la validità del contratto deve essere valutata al momento della stipulazione, in base alla chiarezza e alla predeterminazione dei criteri di calcolo dell’alea, indipendentemente dalle successive performance economiche del derivato.

Conclusioni: Un Precedente Destinato a Fare Scuola

La pronuncia della Corte d’Appello di Catanzaro segna un punto di svolta nella giurisprudenza sui derivati finanziari. Superando la questione meramente formale della sottoscrizione del contratto quadro, la Corte ha posto l’accento sulla sostanza dell’accordo negoziale e sulla necessità di garantire una reale trasparenza nella determinazione dell’alea contrattuale.

La nullità per difetto di causa quando manca la predeterminazione dei criteri di calcolo del mark to market rappresenta un principio destinato a riverberarsi su migliaia di contratti derivati stipulati nel corso degli anni. Questa innovativa interpretazione giurisprudenziale potrebbe infatti essere invocata in numerose controversie analoghe, aprendo la strada a una revisione generale dei rapporti contrattuali tra banche e clientela in materia di strumenti finanziari derivati.

Gli operatori del settore dovranno necessariamente rivedere le proprie prassi contrattuali, assicurando la massima trasparenza nella definizione dei parametri di calcolo dell’alea. Solo attraverso una completa predeterminazione delle metodologie di calcolo sarà possibile garantire la validità e l’efficacia dei contratti derivati nel rispetto dei principi di protezione dell’investitore e trasparenza informativa che costituiscono il fondamento della normativa di settore.

La sentenza rappresenta inoltre un importante contributo all’evoluzione del diritto bancario, dimostrando come la giurisprudenza sappia adattarsi alle crescenti esigenze di tutela della clientela nei rapporti con gli intermediari finanziari, privilegiando la sostanza sulla forma e la trasparenza effettiva sulle mere dichiarazioni formali.

Ringraziamo nuovamente l’Avv. Renato Scarlato e il dott. Alfredo Montefusco per aver segnalato questa importante decisione, che certamente contribuirà all’evoluzione della giurisprudenza in materia di contratti derivati e rappresenta un prezioso strumento di orientamento per tutti gli operatori del settore.

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