Prelievi ematici senza consenso: quando gli esami alcolemici sono inutilizzabili

La Cassazione ribadisce l’obbligo di avviso preventivo negli accertamenti ospedalieri per guida in stato di ebbrezza

Con sentenza n. 28203/2025, la Corte Suprema di Cassazione, Quarta Sezione Penale, ha dichiarato inammissibile il ricorso del Procuratore Generale contro una sentenza di assoluzione per guida in stato di ebbrezza, confermando un principio fondamentale nella tutela dei diritti della persona sottoposta a indagini.

La vicenda processuale

Il caso traeva origine da un incidente stradale notturno che aveva coinvolto un ciclomotore. Il conducente, sbalzato dal veicolo a causa di un dosso, era stato trasportato in ospedale dove il personale sanitario aveva proceduto agli accertamenti dell’alcolemia. Tuttavia, secondo quanto accertato dal Tribunale di Gorizia nella sentenza del 6 novembre 2024, non era stata fornita la prova che il personale ospedaliero avesse effettivamente dato all’indagato gli avvisi previsti dall’art. 114 disp.att. cod.proc.pen.

L’imputazione si basava sulla violazione dell’art. 186, comma 2, lett. b), comma 2 bis e comma 2 sexies del d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della Strada), che disciplina la guida sotto l’influenza dell’alcol.

I principi giuridici consolidati

La Suprema Corte ha ribadito l’orientamento giurisprudenziale ormai consolidato secondo cui la polizia giudiziaria deve dare avviso al conducente della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, ai sensi degli artt. 356 cod. proc. pen. e 114 disp. att. cod. proc. pen. Questo obbligo sussiste non soltanto quando viene richiesta l’effettuazione di un prelievo ematico presso una struttura sanitaria per l’accertamento del tasso alcolemico, ma anche quando tale accertamento viene svolto sul prelievo ematico già operato autonomamente dalla struttura sanitaria per finalità diagnostiche e di cura.

La Corte ha fatto riferimento alla giurisprudenza precedente, citando diverse decisioni che hanno consolidato questo principio: Sez. 4, n. 5891 del 25/01/2023; Sez. 4 n. 16699 del 14/04/2021; Sez. 4 n. 11458 del 12/02/2021; Sez. 4, n. 40807 del 04/07/2019; Sez. 4, n. 11722 del 19/02/2019; Sez. 4 n. 27490 del 21/05/2019.

L’aspetto procedurale: l’inammissibilità del ricorso

Il ricorso proposto dal Procuratore Generale è stato dichiarato inammissibile per carenza di correlazione tra le ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’atto di impugnazione. La censura si concentrava sulla mancata prestazione del consenso da parte dell’imputato all’effettuazione del prelievo ematico, ma secondo la Cassazione non coglieva la ratio decidendi della sentenza impugnata.

Il giudice di merito aveva infatti fondato l’assoluzione sulla mancata prova relativa agli avvisi richiesti dalla legge in ordine agli accertamenti medici richiesti dalla Procura, applicando correttamente l’orientamento di legittimità prevalente.

Le implicazioni pratiche per cittadini e professionisti

Questa decisione conferma l’importanza fondamentale del rispetto delle garanzie procedurali negli accertamenti relativi alla guida in stato di ebbrezza. Per i cittadini, significa che qualsiasi prelievo ematico effettuato senza il previo avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore comporta l’inutilizzabilità degli esami ai fini processuali.

Per gli operatori del diritto, la sentenza ribadisce che l’obbligo di avviso sussiste anche quando il prelievo ematico viene effettuato autonomamente dalla struttura sanitaria per finalità mediche e successivamente utilizzato per accertamenti giudiziari. Non è sufficiente che il prelievo sia stato effettuato per scopi di cura: quando viene utilizzato ai fini processuali, devono essere rispettate tutte le garanzie procedurali previste dalla legge.

La decisione sottolinea inoltre l’importanza di una corretta documentazione delle procedure seguite dal personale sanitario e dalle forze dell’ordine, poiché l’onere della prova ricade su chi vuole utilizzare i risultati dell’accertamento nel processo penale.

Riflessioni conclusive

La pronuncia della Cassazione rappresenta un importante richiamo al rispetto dei diritti fondamentali della persona anche nelle situazioni di emergenza sanitaria. Il bilanciamento tra le esigenze di sicurezza stradale e la tutela dei diritti individuali deve sempre passare attraverso il rigoroso rispetto delle procedure previste dal codice di procedura penale.


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