Responsabilità per Caduta su Pavimento Bagnato: Quando il Comportamento del Danneggiato Esclude il Risarcimento

La Cassazione chiarisce i limiti della responsabilità ex art. 2051 c.c. nei casi di incidenti in luoghi pubblici

La Terza Sezione Civile della Cassazione, con ordinanza n. 21099/2025 depositata il 24 luglio 2025, ha fornito importanti chiarimenti sulla responsabilità civile derivante da cadute su pavimenti bagnati, stabilendo quando il comportamento del danneggiato possa costituire caso fortuito idoneo a escludere la responsabilità del custode.

La vicenda giudiziaria ha origine da un infortunio verificatosi in un centro commerciale, dove una persona è caduta su un pavimento bagnato durante le ore serali. Il punto era segnalato unicamente da un cavalletto giallo recante l’avviso di prestare attenzione al pavimento bagnato, senza ulteriori misure cautelative. Nonostante la presenza della segnalazione, la persona ha attraversato la zona mantenendo un’andatura sostenuta, riportando lesioni lievi a seguito della caduta.

I Principi Giuridici Consolidati dalla Suprema Corte

La decisione si inserisce nel solco della giurisprudenza consolidata in materia di responsabilità per custodia ex art. 2051 c.c., richiamando il precedente Cass. Civ. Sez. II, n. 11526/2017. La Corte ha ribadito che è onere del danneggiato provare non solo il fatto dannoso e il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, ma anche, quando la cosa sia inerte e priva di intrinseca pericolosità, che lo stato dei luoghi presentava un’obiettiva situazione di pericolosità tale da rendere molto probabile il verificarsi dell’evento lesivo.

Particolarmente significativo è il principio secondo cui il danneggiato deve dimostrare di aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l’ordinaria diligenza. Come evidenziato dalla Suprema Corte, il caso fortuito può essere integrato anche dal fatto colposo dello stesso danneggiato, in applicazione del principio generale sancito dall’art. 1227 c.c. sul concorso di colpa.

L’Analisi del Caso Concreto

Nel caso esaminato, la Cassazione ha ritenuto decisiva la circostanza che la ricorrente aveva ammesso di aver attraversato la zona segnalata con una “camminata accelerata”, comportamento ritenuto inadeguato rispetto alla situazione di pericolo chiaramente evidenziata dalla segnaletica. La presenza del cavalletto giallo con l’invito alla prudenza aveva infatti reso percepibile il rischio, richiedendo un adeguamento del comportamento alle condizioni del luogo.

La motivazione della Corte territoriale è stata considerata immune da vizi, in quanto la sentenza d’appello aveva fornito una ricostruzione fattuale specifica e aveva esposto adeguatamente le ragioni giuridiche del rigetto della domanda risarcitoria. Particolare rilievo assume, in questo contesto, il richiamo alla riduzione del sindacato di legittimità in materia di vizio motivazionale, conseguente alla novellazione dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. operata dal d.l. n. 83/2021 convertito dalla legge n. 134/2021.

Le Implicazioni Pratiche per Cittadini e Gestori di Locali Pubblici

Questa decisione offre importanti indicazioni operative sia per i cittadini che per i gestori di attività commerciali e spazi pubblici. Dal lato dei danneggiati, emerge chiaramente che la presenza di segnalazioni di pericolo comporta un dovere di adeguamento del proprio comportamento. Non è sufficiente dimostrare l’esistenza di una situazione oggettivamente pericolosa se il proprio comportamento risulta inadeguato rispetto ai rischi evidenziati.

Per i gestori di centri commerciali, negozi e spazi aperti al pubblico, la sentenza conferma che l’adozione di misure di segnalazione appropriate può essere sufficiente a escludere la responsabilità, purché tali misure rendano chiaramente percepibile il rischio. Tuttavia, resta inteso che la segnalazione deve essere tempestiva e adeguata rispetto alla natura del pericolo.

Aspetti Processuali e Novità Giurisprudenziali

La decisione tocca anche importanti aspetti processuali, in particolare la preclusione da doppia conforme che si forma quando tanto il giudice di primo grado quanto quello d’appello pervengono alle medesime conclusioni sui fatti della causa. In tali ipotesi, il ricorso per Cassazione non può più contestare la ricostruzione fattuale operata dai giudici di merito.

Significativo è inoltre il richiamo alla modifica dell’art. 360 c.p.c. che ha ridotto il sindacato di legittimità sui vizi motivazionali. La Corte ha precisato che il vizio di motivazione costituisce ora un’evenienza più circoscritta, configurandosi solo quando la motivazione rechi “argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice” o risulti affetta da “irriducibile contraddittorietà”.

La pronuncia si inserisce nel più ampio dibattito sulla distribuzione dell’onere probatorio nelle azioni risarcitorie, confermando l’orientamento restrittivo che richiede al danneggiato di provare non solo l’esistenza del danno e del nesso causale, ma anche l’adozione di comportamenti conformi alla diligenza ordinaria.

La decisione della Cassazione rappresenta un importante punto di riferimento per la valutazione della responsabilità civile in contesti commerciali e pubblici, bilanciando le esigenze di tutela dei consumatori con i principi di responsabilità individuale e autoresponsabilità.

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