Incidente stradale mortale e risarcimento agli eredi: i limiti dell’azione diretta e il concorso di colpa

Una recente sentenza del Tribunale di Bari chiarisce quando gli eredi del trasportato deceduto possono agire contro l’assicurazione e come si ripartiscono le responsabilità quando tutti i soggetti coinvolti hanno contribuito al sinistro

La perdita di un familiare in un incidente stradale rappresenta uno degli eventi più traumatici che una persona possa affrontare. Al dolore si aggiunge spesso la necessità di intraprendere un percorso giudiziario per ottenere il giusto risarcimento.

Ma quali strumenti processuali hanno a disposizione gli eredi? E come incide il comportamento della stessa vittima sulla quantificazione del danno? Una recente pronuncia del Tribunale di Bari (procedimento n. 10522/2024 R.G.) offre importanti chiarimenti su questi delicati aspetti.

Il caso esaminato

La vicenda trae origine da un drammatico incidente stradale verificatosi in ore notturne, quando due autovetture si sono scontrate violentemente a un incrocio regolato da semaforo lampeggiante. Il passeggero di uno dei veicoli coinvolti, che non indossava la cintura di sicurezza, è stato sbalzato fuori dall’abitacolo a causa della forza dell’impatto, riportando lesioni fatali. La vedova ha quindi promosso azione risarcitoria nei confronti sia del conducente del veicolo su cui viaggiava il marito, sia della compagnia assicuratrice, chiedendo il ristoro dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti.

La questione dell’azione diretta: perché l’art. 141 del Codice delle Assicurazioni non si applica agli eredi

Un primo, fondamentale profilo affrontato dalla sentenza riguarda la corretta individuazione dello strumento processuale esperibile dagli eredi del trasportato deceduto. Il Codice delle Assicurazioni Private (D.lgs. 209/2005) prevede due distinte azioni dirette: quella dell’art. 141, riservata al terzo trasportato danneggiato, e quella dell’art. 144, esperibile da qualunque danneggiato nei confronti dell’assicurazione del responsabile civile.

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 35318 del 30 novembre 2022, hanno definitivamente chiarito la natura eccezionale del rimedio previsto dall’art. 141 CAP. Questa norma, che consente al trasportato di agire direttamente contro l’assicurazione del veicolo su cui viaggiava (prescindendo dall’accertamento delle responsabilità), non può essere estesa agli eredi che agiscano per danni subiti iure proprio, ovvero in quanto tali e non quali successori del defunto. Il testo normativo, infatti, fa ripetuto riferimento al “veicolo a bordo del quale il danneggiato si trovava al momento del sinistro”: una formulazione che impedisce qualsiasi estensione interpretativa.

La conseguenza pratica è rilevante: il congiunto del trasportato che agisca per danni propri deve seguire la via ordinaria dell’art. 144 CAP, con l’onere di allegare e provare tutti gli elementi costitutivi dell’illecito, senza poter beneficiare della semplificazione probatoria riconosciuta al trasportato diretto.

Il giudicato penale e l’assicurazione: un rapporto complesso

Nel caso esaminato, il conducente del veicolo era stato già condannato in sede penale per il reato di omicidio stradale (art. 589-bis c.p.), con contestuale condanna generica al risarcimento dei danni. Ci si è chiesti, quindi, se tale pronuncia vincolasse anche la compagnia assicuratrice, che non aveva partecipato al processo penale.

Il Tribunale ha applicato l’orientamento consolidato della Cassazione secondo cui, nell’ambito dell’assicurazione obbligatoria R.C. auto, responsabile del sinistro e assicuratore rispondono come condebitori solidali ad interesse unisoggettivo. Questo inquadramento comporta l’applicabilità dell’art. 1306 c.c., in base al quale il giudicato tra danneggiato e danneggiante non può essere opposto al terzo assicuratore, ma può solo essere da questi invocato se favorevole. In altri termini, la sentenza penale di condanna non vincola l’assicurazione, ma può comunque essere valutata dal giudice civile come documento rappresentativo di un fatto storico, utile a fondare il proprio convincimento.

La ripartizione delle responsabilità: quando tutti hanno colpa

L’aspetto più complesso della decisione riguarda l’accertamento delle responsabilità concorrenti. Il Tribunale ha individuato tre distinte condotte colpose che hanno contribuito all’evento mortale.

Il conducente dell’altra autovettura ha violato l’obbligo di dare la precedenza, impegnando l’incrocio ad alta velocità e in stato di alterazione da alcol. Questa condotta è stata ritenuta la più grave in termini concorsuali, determinando l’attribuzione di una responsabilità del 40%.

Il conducente del veicolo su cui viaggiava la vittima, pur godendo del diritto di precedenza, procedeva a velocità elevata (70 km/h in un tratto con limite di 50 km/h), in condizioni che avrebbero richiesto particolare prudenza: manto stradale bagnato, orario notturno, semaforo lampeggiante, prossimità di incrocio. Il giudice ha richiamato il consolidato principio giurisprudenziale secondo cui costituisce di per sé condotta negligente riporre fiducia nel comportamento diligente degli altri utenti della strada (Cass. civ. Sez. III, 21 novembre 2024, n. 30574). A questo conducente è stata attribuita una responsabilità del 35%.

Infine, la stessa vittima ha contribuito all’evento non indossando la cintura di sicurezza. L’art. 1227, comma 1, c.c. esclude che sul danneggiante possa gravare quella parte di danno che non gli è causalmente imputabile. Nel caso specifico, se il trasportato avesse allacciato la cintura, con buona probabilità non sarebbe stato sbalzato fuori dall’abitacolo e avrebbe riportato lesioni meno gravi. Questo concorso colposo è stato quantificato nel 25%.

La liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale

Per la quantificazione del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, il Tribunale ha applicato le tabelle milanesi nella versione aggiornata ai principi espressi dalla Cassazione con la sentenza n. 10579/2021. Il nuovo sistema prevede un “valore-punto” (pari a 3.911 euro per la perdita di coniuge) moltiplicato per un punteggio determinato sulla base di cinque parametri: età della vittima primaria, età della vittima secondaria, convivenza, sopravvivenza di altri congiunti e qualità della relazione affettiva.

Nel caso esaminato, considerata l’età dei coniugi, la convivenza e l’assenza di altri superstiti nel nucleo familiare primario, è stato attribuito un punteggio di 89 punti, corrispondente a un importo di 348.079 euro, poi ridotto a 261.059,25 euro per effetto del concorso di colpa della vittima.

Il danno patrimoniale e i nuovi coefficienti di capitalizzazione

Per il danno patrimoniale da perdita del contributo economico del coniuge, il Tribunale ha adottato i coefficienti di capitalizzazione elaborati dall’Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano nel maggio 2023. Questi nuovi parametri superano le inadeguate tabelle del R.D. 1403/1922 e del CSM del 1989, proiettando correttamente la capitalizzazione solo sull’arco della vita lavorativa residua e non sull’intera vita fisica.

Partendo dal reddito netto del defunto e dalla quota presumibilmente destinata al coniuge (stimata nel 40%), il danno patrimoniale è stato quantificato in 236.720 euro, anch’esso ridotto in proporzione al concorso di colpa.

Cosa significa in pratica per chi subisce un lutto da incidente stradale

Questa sentenza offre indicazioni operative fondamentali. Per i congiunti di trasportati deceduti, l’azione risarcitoria deve essere proposta ai sensi dell’art. 144 CAP, con l’onere di provare tutti gli elementi dell’illecito. L’eventuale giudicato penale di condanna non vincola automaticamente l’assicurazione, ma costituisce comunque un importante elemento probatorio.

Sul piano sostanziale, il comportamento della vittima che non abbia osservato le norme di sicurezza (come l’uso delle cinture) può determinare una significativa riduzione del risarcimento spettante agli eredi. E anche chi gode del diritto di precedenza non è esonerato dall’obbligo di adeguare la propria condotta alle condizioni della strada e del traffico.

Per le imprese di assicurazione, la pronuncia conferma che le clausole di scoperto e franchigia non sono opponibili al danneggiato ai sensi dell’art. 144, comma 2, CAP, residuando solo l’eventuale rivalsa verso l’assicurato.

Lo Studio rimane a disposizione per assistere chi necessiti di tutela in materia di risarcimento danni da sinistro stradale, offrendo consulenza personalizzata per la corretta impostazione della strategia processuale.

Share the Post:

Related Posts