Lavori stradali e incidenti: chi risponde quando la strada resta aperta al traffico?

La Cassazione chiarisce la responsabilità tra ente proprietario e appaltatore e l’importanza delle clausole di manleva nel contratto d’appalto

Quando si verificano incidenti stradali in tratti interessati da lavori in corso, chi è tenuto a rispondere dei danni? La questione diventa particolarmente delicata quando la strada, pur essendo oggetto di interventi, rimane aperta alla circolazione. Una recente pronuncia della Corte di Cassazione (ordinanza n. 33683/2025, Sezione III Civile, pubblicata il 22 dicembre 2025) offre importanti chiarimenti su questo tema, affrontando sia i rapporti tra danneggiati e responsabili, sia i rapporti interni tra committente e appaltatore.

Distressed traumatized man attacked by robbers, needs to treat wounds, bruises and abrasion, got seriously injured, stands on crutch, recovers after emergency accident, isolated on pink background

Il caso alla base della sentenza

La vicenda trae origine da un tragico incidente stradale verificatosi sull’autostrada A3 Salerno-Reggio Calabria, in un tratto interessato da lavori di ammodernamento e adeguamento. I familiari della vittima hanno agito in giudizio contro l’ente proprietario della strada per ottenere il risarcimento dei danni. L’ente, nel costituirsi in giudizio, ha chiamato in causa il consorzio di imprese appaltatrici dei lavori, formulando due distinte richieste: in via principale, ha chiesto di riconoscere la responsabilità esclusiva o almeno concorrente dell’appaltatore nei confronti dei danneggiati; in via subordinata, ha chiesto di essere manlevato dall’appaltatore in base alle clausole del contratto d’appalto, qualora fosse stato condannato al risarcimento.

Il Tribunale di Salerno aveva condannato l’ente proprietario a risarcire i danni nella misura del 50%, riconoscendo un pari concorso di colpa della vittima, senza però pronunciarsi sulla posizione del consorzio appaltatore. La Corte d’Appello di Salerno, investita del gravame, ha invece condannato sia l’ente proprietario che il consorzio appaltatore in via solidale al risarcimento del danno, riconoscendo la loro corresponsabilità. La Corte d’Appello, tuttavia, non si è pronunciata sulla seconda domanda dell’ente proprietario, quella relativa alla manleva contrattuale.

Il principio di diritto: responsabilità solidale verso i terzi

La Suprema Corte ha ricordato un principio ormai consolidato in materia di responsabilità da custodia ai sensi dell’articolo 2051 del codice civile. Questa norma stabilisce che ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito. Nel caso di cantieri stradali, il principio si articola in due distinte situazioni.

Quando l’area di cantiere risulta completamente enucleata, delimitata e affidata all’esclusiva custodia dell’appaltatore, con conseguente assoluto divieto di traffico veicolare e pedonale, dei danni subiti all’interno di quest’area risponde esclusivamente l’appaltatore, che ne è l’unico custode. Questa situazione si verifica tipicamente quando il cantiere è chiuso e isolato dalla circolazione ordinaria.

Quando invece l’area su cui vengono eseguiti i lavori rimane ancora adibita al traffico e quindi utilizzata a fini di circolazione, questa situazione denota la conservazione della custodia da parte dell’ente titolare della strada, sia pure insieme all’appaltatore. Ne consegue che la responsabilità, ai sensi dell’articolo 2051 del codice civile, sussiste sia a carico dell’appaltatore che dell’ente proprietario, che rispondono in solido nei confronti dei terzi danneggiati.

Il fondamento di questa soluzione risiede nell’articolo 21, comma 2, del Codice della Strada, che impone a chiunque esegua lavori o depositi materiali sulle aree destinate alla circolazione di adottare gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione, mantenendoli in perfetta efficienza sia di giorno che di notte. L’obbligo di vigilanza sulla strada pubblica, quando questa resta aperta al traffico, grava dunque su entrambi i soggetti, che ne rispondono a pari titolo verso i terzi.

La questione della manleva nei rapporti interni

Ed è proprio su questo punto che la sentenza della Cassazione interviene con un importante chiarimento. Se è vero che, nei confronti dei terzi danneggiati, l’ente proprietario e l’appaltatore rispondono in solido senza che rilevi la ripartizione interna delle responsabilità, è altrettanto vero che nei rapporti interni tra committente e appaltatore il contratto di appalto può avere un rilievo decisivo.

In particolare, il contratto di appalto può prevedere clausole di manleva, con le quali l’appaltatore si impegna a tenere indenne il committente da tutte le conseguenze pregiudizievoli derivanti da danni causati a terzi durante l’esecuzione dei lavori. Tali clausole sono lecite e pienamente valide nei rapporti tra le parti contraenti, anche se non possono pregiudicare i diritti dei terzi danneggiati, che conservano sempre la facoltà di agire contro entrambi i responsabili in via solidale.

La Corte di Cassazione ha censurato la sentenza della Corte d’Appello proprio per aver omesso di pronunciarsi sulla domanda di manleva formulata dall’ente proprietario. I giudici di legittimità hanno rilevato che la Corte territoriale, dopo aver correttamente affermato la responsabilità solidale di entrambi i soggetti nei confronti dei danneggiati, avrebbe dovuto valutare se, in base al contratto di appalto, l’appaltatore fosse tenuto o meno a manlevare il committente. Si trattava di una domanda autonoma e distinta rispetto a quella di corresponsabilità verso i terzi, che richiedeva una specifica valutazione e una pronuncia espressa.

Le implicazioni pratiche della decisione

Questa pronuncia offre indicazioni preziose per tutti i soggetti coinvolti in appalti di lavori pubblici o privati su infrastrutture stradali.

Per gli enti proprietari delle strade, la sentenza conferma che, quando la strada resta aperta al traffico durante i lavori, non è possibile sottrarsi alla responsabilità verso i terzi danneggiati invocando l’affidamento dei lavori all’appaltatore. La custodia della strada rimane infatti condivisa. Tuttavia, gli enti possono tutelarsi nei rapporti interni inserendo nel contratto di appalto specifiche clausole di manleva, che obbligano l’appaltatore a tenere indenne il committente da ogni pretesa risarcitoria. È fondamentale che tali clausole siano redatte in modo chiaro e inequivocabile, specificando ambito e limiti della garanzia.

Per le imprese appaltatrici, la decisione ricorda che la responsabilità verso i terzi sussiste sempre quando la strada resta aperta al traffico, indipendentemente da quanto previsto nel contratto con il committente. Le imprese devono quindi adottare tutte le misure di sicurezza previste dal Codice della Strada e garantire la corretta segnalazione e delimitazione dei cantieri. Sul piano contrattuale, le imprese devono prestare particolare attenzione alle clausole di manleva, che possono comportare l’obbligo di rimborsare integralmente il committente delle somme pagate ai danneggiati, anche quando la responsabilità del sinistro sia solo parzialmente riconducibile all’appaltatore.

Per i danneggiati e i loro familiari, la sentenza conferma che possono sempre agire contro entrambi i soggetti responsabili, senza doversi preoccupare dei rapporti interni tra committente e appaltatore. La responsabilità solidale garantisce infatti che il risarcimento possa essere ottenuto da uno qualsiasi dei due obbligati, che eventualmente regolerà i rapporti con l’altro in separata sede.

Sul piano processuale, la decisione richiama l’attenzione sulla necessità di formulare domande chiare e distinte quando si agisce in giudizio. La domanda di corresponsabilità verso i terzi e quella di manleva nei rapporti interni sono domande autonome, che devono essere valutate separatamente dal giudice. L’omessa pronuncia su una di esse integra un vizio della sentenza che giustifica la cassazione.

Un monito per la redazione dei contratti di appalto

La vicenda processuale esaminata dalla Cassazione evidenzia l’importanza di una corretta strutturazione del contratto di appalto. Le clausole di manleva rappresentano uno strumento essenziale per regolare i rapporti economici tra committente e appaltatore, ma devono essere formulate con precisione per evitare contestazioni future. È opportuno specificare se la manleva copre tutte le ipotesi di responsabilità o solo alcune, se è subordinata a determinate condizioni, se prevede massimali o franchigie.

Inoltre, è consigliabile che il contratto disciplini espressamente gli obblighi dell’appaltatore in materia di sicurezza della circolazione, con riferimento alle disposizioni del Codice della Strada, e preveda adeguate coperture assicurative che possano garantire l’effettività della manleva anche in presenza di sinistri di particolare gravità.

Conclusioni

La sentenza della Cassazione n. 33683/2025 chiarisce in modo definitivo che quando una strada resta aperta al traffico durante l’esecuzione di lavori, la responsabilità verso i terzi danneggiati grava in solido sia sull’ente proprietario che sull’appaltatore, in applicazione dell’articolo 2051 del codice civile. Tuttavia, questa responsabilità solidale verso l’esterno non esclude che nei rapporti interni tra committente e appaltatore possano operare le clausole contrattuali di manleva, che impongono all’appaltatore di tenere indenne il committente dalle conseguenze economiche dei danni causati a terzi.

La decisione sottolinea l’importanza di una gestione attenta e consapevole sia degli aspetti tecnici della sicurezza stradale, sia degli aspetti contrattuali che regolano i rapporti tra i soggetti coinvolti nell’esecuzione dei lavori. Una corretta redazione del contratto di appalto, con clausole chiare ed efficaci, può fare la differenza nella gestione del rischio e nella tutela dei propri interessi.

Il nostro studio è a disposizione per approfondimenti sulla responsabilità da custodia, sulla redazione di contratti di appalto con clausole di manleva e per assistere enti pubblici, imprese e cittadini in tutte le questioni connesse alla responsabilità civile e ai rapporti contrattuali nell’ambito dei lavori pubblici e privati.

Share the Post:

Related Posts