Diritto dei nonni a vedere i nipoti: la Cassazione chiarisce quando è davvero nell’interesse del minore

La Corte rivoluziona il criterio: non basta l’assenza di pregiudizio, serve un vantaggio concreto per la crescita del bambino

Quando una coppia si separa in modo conflittuale, spesso a pagarne le conseguenze non sono solo i genitori, ma anche i nonni che si trovano improvvisamente tagliati fuori dalla vita dei nipoti. La domanda che molti si pongono è: i nonni hanno sempre diritto a mantenere i rapporti con i nipoti minorenni? E se sì, a quali condizioni?

Una recente pronuncia della Corte di Cassazione, l’ordinanza n. 3721 del 19 febbraio 2026, affronta proprio questa delicata questione, fissando un principio di grande rilevanza pratica che tutti coloro che si trovano in situazioni familiari complesse dovrebbero conoscere.

Il caso che ha portato alla Cassazione

La vicenda trae origine da una situazione familiare particolarmente delicata. Una madre aveva ottenuto dal Tribunale per i minorenni la sospensione di ogni contatto tra la figlia, all’epoca di cinque anni, e il padre, contro il quale pendeva un procedimento penale per presunti abusi. La Corte d’Appello di Brescia, con decreto del marzo 2025, aveva confermato la sospensione dei rapporti padre-figlia, ma aveva riconosciuto alla nonna e alla prozia paterne il diritto di mantenere incontri con la nipote.

La madre ha impugnato questa decisione davanti alla Corte di Cassazione, sostenendo tra l’altro che la Corte d’Appello avesse applicato erroneamente le norme sul diritto degli ascendenti, senza valutare adeguatamente l’interesse concreto della minore.

La norma di riferimento: l’articolo 317-bis del codice civile

Il diritto dei nonni a mantenere rapporti significativi con i nipoti è sancito dall’articolo 317-bis del codice civile, che stabilisce che gli ascendenti hanno diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni. In parole semplici, la legge riconosce che il legame tra nonni e nipoti ha un valore importante per la crescita e lo sviluppo del bambino, e che questo legame merita tutela giuridica.

Tuttavia, come spesso accade nel diritto di famiglia, la norma non dice tutto. La questione che la Cassazione è chiamata a chiarire è: questo diritto è assoluto? Quali sono i criteri che il giudice deve seguire per decidere se autorizzare o meno gli incontri?

Il principio innovativo della Cassazione: serve un vantaggio positivo

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della madre proprio su questo punto, affermando un principio di grande importanza che segna una svolta nell’interpretazione della norma.

I giudici di legittimità hanno chiarito che il limite ai rapporti significativi con gli ascendenti non è quello negativo, cioè la semplice assenza di pregiudizio che potrebbe derivare al minore dalla frequentazione con i nonni. Al contrario, il criterio rilevante è quello positivo: occorre accertare l’interesse concreto del minore a una crescita piena ed equilibrata.

In altre parole, la Cassazione ha stabilito che non è sufficiente per il giudice verificare che gli incontri con i nonni non danneggino il bambino. Il giudice deve compiere un passo ulteriore e accertare che quegli incontri apportino un vantaggio effettivo al minore, contribuendo al suo progetto educativo e formativo.

Nel caso specifico, la Corte d’Appello di Brescia aveva motivato la decisione di autorizzare gli incontri affermando che non si vedeva “che effetti pregiudizievoli potrebbe avere per la minore la ripresa, graduale e rispettosa dei suoi tempi, dei rapporti con la nonna e la prozia paterna”. Secondo la Cassazione, questa motivazione è insufficiente perché si fonda solo sull’assenza di pregiudizio, senza indagare sul vantaggio concreto per la bambina.

Il carattere funzionale del diritto degli ascendenti

La sentenza chiarisce ulteriormente che il diritto degli ascendenti a mantenere rapporti con i nipoti non è un diritto assoluto. Si tratta invece di un diritto funzionale all’interesse del minore. Questo significa che il punto di riferimento centrale rimane sempre il benessere del bambino, non il desiderio legittimo ma subordinato dei nonni di mantenere il legame affettivo.

Come sottolineano i giudici della Prima Sezione civile, questo diritto presuppone una relazione positiva, gratificante e soddisfacente per ciascuno dei soggetti coinvolti. Non si può imporre al minore una frequentazione che non risponda al suo interesse evolutivo solo per soddisfare le aspettative degli ascendenti.

I criteri operativi per il giudice

Dalla pronuncia emergono alcuni criteri operativi che il giudice deve seguire nell’esaminare la richiesta di incontri tra nonni e nipoti. In particolare, il giudice deve:

Accertare il vantaggio concreto che deriva al minore dalla partecipazione degli ascendenti al progetto educativo e formativo che lo riguarda. Non è sufficiente una valutazione generica sul valore positivo del rapporto nonni-nipoti, occorre un’indagine specifica sul caso concreto.

Individuare strumenti di modulazione delle relazioni in grado di favorire la necessaria spontaneità dei rapporti. Il giudice non può limitarsi a disporre meccanicamente gli incontri, ma deve costruire un percorso che rispetti i tempi e le esigenze emotive del bambino.

Rispettare la volontà espressa dai nipoti che abbiano compiuto dodici anni o che comunque risultino capaci di discernimento. Anche se nel caso specifico la bambina non aveva ancora raggiunto questa età, la Cassazione richiama questo principio generale, sottolineando che non si può imporre alcuna frequentazione contro la volontà del minore maturo.

Le altre questioni trattate: l’ascolto del minore

La sentenza affronta anche altre questioni di rilievo. Sul tema dell’ascolto del minore, la madre aveva lamentato che la Corte d’Appello non avesse sentito direttamente la bambina, nata nel 2014 e quindi all’epoca dei fatti ancora infra-dodicenne.

La Cassazione ha rigettato questo motivo, rilevando che l’ascolto era stato effettuato di recente dal consulente tecnico d’ufficio e dalla psicologa del servizio territoriale, e che dalle relazioni psicosociali era emerso un forte disagio della minore alla sola idea di riprendere i rapporti con il padre. In questo contesto, il giudice di merito aveva ritenuto superflua l’audizione diretta per evitare ulteriore sofferenza emotiva alla bambina.

I giudici di legittimità hanno sottolineato che la parte non aveva neppure richiesto l’audizione davanti alla Corte d’Appello, e hanno ribadito il principio secondo cui non sussiste obbligo motivatorio sull’omessa audizione quando questa non è stata richiesta dalla parte per un minore infra-dodicenne, salvo che la parte non alleghi ragioni specifiche di maturazione precoce.

La questione della sindrome di alienazione parentale

Un altro tema affrontato dalla sentenza riguarda il dibattuto concetto di alienazione parentale. La madre aveva sostenuto che la consulenza tecnica d’ufficio si fosse fondata su teorie scientificamente non validate come la sindrome di alienazione parentale e la sindrome della madre malevola.

La Cassazione ha respinto anche questo motivo, chiarendo un punto importante: i giudici di legittimità non entrano nel merito della validità scientifica di tali teorie. Quello che rileva è l’accertamento concreto delle condotte del genitore e della loro capacità di incidere sui rapporti con i figli minori.

Nel caso specifico, la Corte d’Appello aveva escluso la presenza di una sindrome di alienazione parentale, rilevando piuttosto il forte legame tra madre e figlia e il conflitto di lealtà che la bambina viveva. La consulenza aveva evidenziato la paura della minore di “dispiacere” alla madre in caso di ripresa dei rapporti con il padre, senza però configurare una manipolazione patologica.

Implicazioni pratiche: cosa fare in caso di conflitto

Questa sentenza ha importanti ricadute pratiche per tutte le famiglie che vivono situazioni di separazione conflittuale e per i nonni che si trovano esclusi dalla vita dei nipoti.

Per i nonni che vogliono far valere il proprio diritto, la pronuncia della Cassazione significa che non è sufficiente presentarsi in tribunale sostenendo genericamente che gli incontri non farebbero male al bambino. Occorre dimostrare, con elementi concreti, che il mantenimento del rapporto porta un vantaggio effettivo al minore, contribuendo al suo sviluppo affettivo ed educativo. Può essere utile documentare la qualità del rapporto precedentemente esistente, il ruolo svolto nella vita del bambino, le attività condivise e il contributo al suo benessere.

Per i genitori affidatari, la sentenza conferma che l’interesse del minore rimane il criterio guida. Non si può opporre in modo assoluto il rifiuto agli incontri con i nonni, ma allo stesso tempo il giudice non può disporli automaticamente. Occorre valutare caso per caso se quegli incontri siano effettivamente nell’interesse del bambino, tenendo conto anche del suo eventuale disagio emotivo e della sua volontà, quando espressa in modo maturo e consapevole.

Per i professionisti che assistono le parti in questi procedimenti, la pronuncia impone un’attività istruttoria più approfondita. Non è sufficiente affidarsi a valutazioni generiche o a presunzioni sul valore del legame nonni-nipoti. Occorre produrre elementi specifici, attraverso consulenze psicologiche, relazioni dei servizi sociali, testimonianze che documentino il contributo effettivo degli ascendenti alla crescita del minore.

Il rinvio alla Corte d’Appello di Brescia

In conclusione, la Cassazione ha accolto il quinto motivo di ricorso e ha cassato il decreto impugnato con rinvio alla Corte d’Appello di Brescia, in diversa composizione. I giudici del rinvio dovranno riesaminare la questione applicando correttamente il principio enunciato dalla Suprema Corte, ossia accertando non solo l’assenza di pregiudizio, ma il vantaggio positivo che deriva alla minore dal mantenimento dei rapporti con la nonna e la prozia paterne.

La Corte d’Appello dovrà quindi compiere una nuova valutazione, più approfondita, verificando se e in che misura quegli incontri possano contribuire al progetto educativo e formativo della bambina, nel rispetto dei suoi tempi e delle sue esigenze emotive.

Un cambio di paradigma nella tutela del minore

Questa sentenza rappresenta un importante cambio di paradigma nell’interpretazione dell’articolo 317-bis del codice civile. La Cassazione sposta l’asse della valutazione dall’assenza di danno alla presenza di un beneficio concreto, ponendo al centro in modo ancora più netto l’interesse effettivo del minore.

Si tratta di un’evoluzione giurisprudenziale che riflette una concezione sempre più personalizzata e attenta alla situazione specifica di ogni bambino. Non esistono soluzioni automatiche o standardizzate: ogni caso va valutato nella sua unicità, con un’indagine approfondita su cosa sia davvero nel migliore interesse di quel determinato minore in quella determinata situazione familiare.

Per chi si trova ad affrontare situazioni analoghe, il consiglio è di rivolgersi a professionisti esperti in diritto di famiglia, che sappiano costruire una strategia difensiva adeguata, raccogliendo gli elementi necessari a dimostrare il vantaggio concreto per il minore o, al contrario, la sua assenza. Il nostro studio è a disposizione per fornire consulenza personalizzata su queste delicate questioni familiari.

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