Convivenza more uxorio e lavoro subordinato: quando l’affetto non esclude il rapporto di lavoro

La Cassazione chiarisce come superare la presunzione di gratuità: non basta la convivenza per negare la subordinazione

Può esistere un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato tra conviventi?

La risposta della Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 2281 del 4 febbraio 2026, è affermativa: anche in presenza di una convivenza more uxorio, se vengono dimostrati i requisiti tipici del lavoro dipendente, il rapporto va qualificato come subordinato, con tutte le tutele e i diritti che ne conseguono.

La presunzione di gratuità nelle relazioni affettive

Quando due persone convivono, la legge presume che le attività svolte da uno in favore dell’altro siano compiute per affetto, solidarietà familiare o semplice benevolenza. In termini giuridici si parla di prestazioni rese “affectionis vel benevolentiae causa”, ossia per ragioni di affetto o benevolenza. Questa presunzione è particolarmente forte nel caso di convivenze more uxorio, cioè quando due persone vivono insieme come coniugi pur non essendo sposate.

Il ragionamento alla base di tale presunzione è intuitivo: è naturale che un convivente aiuti l’altro nelle proprie attività, che si tratti di uno studio professionale, di un’attività commerciale o di qualsiasi altra occupazione. Tale collaborazione viene normalmente considerata parte delle dinamiche della vita comune, senza che ciò configuri un vero e proprio rapporto di lavoro.

Il caso esaminato dalla Suprema Corte

La vicenda che ha dato origine alla pronuncia riguardava una donna che aveva lavorato presso uno studio legale dall’ottobre 1991 fino al gennaio 2018. Durante questo lungo arco temporale, la lavoratrice aveva convissuto con il titolare dello studio, svolgendo mansioni di segreteria e office manager. Alla cessazione del rapporto, avvenuta con un licenziamento orale, la donna aveva rivendicato la natura subordinata della propria attività e chiesto il riconoscimento dei diritti conseguenti, tra cui il trattamento di fine rapporto.

Gli eredi del professionista (deceduto nel gennaio 2018) si erano opposti, sostenendo che non si fosse mai trattato di un vero rapporto di lavoro, ma di semplici prestazioni rese per affetto, facilitate dalla relazione sentimentale. A loro dire, i compensi occasionalmente versati costituivano mere liberalità del professionista verso la propria compagna, non retribuzioni per un’attività lavorativa.

Come si supera la presunzione di gratuità

La Corte di Cassazione, nella propria decisione, ha innanzitutto ribadito un principio fondamentale: chi sostiene di aver svolto un’attività lavorativa subordinata in un contesto di convivenza deve fornire una prova rigorosa di tale circostanza. L’onere probatorio, cioè il dovere di dimostrare quanto si afferma, ricade infatti su chi vuole superare la presunzione di gratuità, ed è un onere particolarmente stringente proprio a causa del legame affettivo esistente tra le parti.

Ma come si può dimostrare che si trattava di un vero rapporto di lavoro e non di semplice collaborazione affettiva? La Cassazione indica alcuni elementi fondamentali da valutare. In primo luogo, occorre verificare la qualità e la quantità delle prestazioni svolte: se le attività erano continuative, professionalmente qualificate e inserite stabilmente nell’organizzazione dell’attività lavorativa, ciò depone per la natura subordinata del rapporto. In secondo luogo, vanno ricercate prove dell’esistenza di direttive, controlli e indicazioni da parte del datore di lavoro, elementi tipici della subordinazione secondo l’articolo 2094 del codice civile, che definisce il prestatore di lavoro subordinato come colui che si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell’impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore.

Gli elementi che hanno convinto i giudici

Nel caso specifico, la Corte di merito aveva riscontrato una serie di elementi concordanti che avevano permesso di superare la presunzione di gratuità. Anzitutto, risultava documentalmente provato che per l’intero arco temporale la lavoratrice aveva percepito compensi regolari, anche se sotto forme diverse nel corso degli anni: dapprima come prestazioni occasionali, poi come collaborazioni coordinate e continuative, quindi come collaborazioni a progetto, e infine nuovamente come prestazioni occasionali. Questa continuità nei pagamenti, protratta per quasi trent’anni, costituiva un elemento fortemente indicativo dell’esistenza di un rapporto di lavoro retribuito.

La tesi difensiva secondo cui tali somme costituivano semplici liberalità dell’avvocato verso la propria compagna era stata ritenuta inverosimile dai giudici. Come poteva spiegarsi, infatti, la necessità di ricorrere a schemi contrattuali formali (collaborazioni coordinate e continuative, collaborazioni a progetto) per semplici atti di generosità? E perché continuare con questi pagamenti anche dopo il divorzio del professionista dalla precedente moglie, quando non sussistevano più ragioni di discrezione, e addirittura dopo la sua morte?

Un secondo elemento decisivo era costituito dalle testimonianze raccolte. Tutti i testi ascoltati, pur riferendosi a periodi diversi, avevano concordemente confermato che la donna svolgeva prestazioni lavorative riconducibili alle mansioni tipiche di una segretaria di studio legale: gestione dell’agenda, accoglienza clienti, dattilografia di atti e corrispondenza, archiviazione documenti.

Ma forse gli elementi più significativi erano quelli documentali che rivelavano l’esistenza di un vincolo di subordinazione. Le note manoscritte dell’avvocato che consegnava alla lavoratrice i propri appunti per farli dattilografare dimostravano l’esistenza di precise direttive. La lettera del 2008 con cui il professionista le riconosceva ferie, tredicesima, quattordicesima, TFR e contributi non poteva essere liquidata come un semplice uso atecnico di termini propri del lavoro subordinato da parte di un avvocato esperto. Una denuncia-querela presentata dalle figlie del professionista dopo la sua morte rivelava che la lavoratrice disponeva dei codici di accesso bancari dello studio ed eseguiva pagamenti “solo su ordine” del titolare, evidenziando quindi un rapporto di dipendenza gerarchica. Infine, una comunicazione formale del 2003 attestava il “passaggio del personale dipendente” dalla titolarità individuale allo studio associato, con esplicito riferimento all'”anzianità convenzionale del personale dipendente”.

A questi riscontri documentali si aggiungevano gli indici accessori della subordinazione: l’inserimento stabile nella struttura dello studio legale, l’uso degli strumenti dell’ufficio, il compenso fisso, la mancanza di qualsiasi rischio economico a carico della lavoratrice.

Il principio di diritto affermato dalla Cassazione

La Suprema Corte ha respinto il ricorso degli eredi, confermando la decisione della Corte d’Appello. Nel motivare la propria decisione, la Cassazione ha ribadito che la valutazione delle prove e la comparazione degli elementi probatori contrastanti appartengono alla discrezionalità del giudice di merito. Quando questa valutazione è adeguatamente motivata e si fonda su un percorso logico-giuridico chiaro e coerente, essa non può essere sindacata in sede di legittimità.

Il principio che emerge dalla pronuncia è dunque il seguente: anche nelle relazioni caratterizzate da convivenza more uxorio, la presunzione di gratuità delle prestazioni lavorative può essere superata dimostrando, attraverso una pluralità di elementi concordanti (pagamento di compensi, testimonianze, riscontri documentali, indici tipici e accessori della subordinazione), che le attività svolte integravano un vero e proprio rapporto di lavoro dipendente.

Le implicazioni pratiche per lavoratori e datori di lavoro

Questa pronuncia ha importanti ricadute pratiche in numerose situazioni della vita quotidiana. Non è infrequente, infatti, che un convivente collabori nell’attività professionale o imprenditoriale dell’altro, sia essa uno studio legale, commerciale o tecnico, un’attività artigianale o commerciale, un’azienda agricola.

Per i lavoratori che si trovano in questa situazione, la sentenza chiarisce che il legame affettivo non preclude il riconoscimento della natura subordinata del rapporto, a condizione che vengano raccolte prove adeguate. È quindi importante conservare tutta la documentazione relativa ai pagamenti ricevuti, alle modalità di svolgimento dell’attività, alle direttive ricevute. Anche le comunicazioni scritte (email, messaggi, lettere) possono rivelarsi decisive per dimostrare l’esistenza di un rapporto gerarchico.

Per i datori di lavoro, invece, la pronuncia costituisce un monito a non sottovalutare la qualificazione giuridica dei rapporti lavorativi intrattenuti con i conviventi. Se la collaborazione presenta i caratteri tipici della subordinazione (continuità, inserimento nell’organizzazione, percezione di direttive), è opportuno formalizzare adeguatamente il rapporto, effettuando le dovute assunzioni e versando i contributi previdenziali. Confidare nella presunzione di gratuità può rivelarsi un’arma a doppio taglio, esponendo a rivendicazioni future e al pagamento di arretrati anche molto consistenti, come dimostra il caso esaminato, in cui è stato riconosciuto un TFR superiore a 53.000 euro per un rapporto protrattosi per quasi trent’anni.

Quando la convivenza non basta a escludere il lavoro

La vicenda esaminata dalla Cassazione offre uno spunto di riflessione più generale sul rapporto tra sfera affettiva e sfera lavorativa. Il diritto del lavoro nasce storicamente per tutelare la parte debole del rapporto, cioè il lavoratore, garantendogli una serie di protezioni che vanno dalla retribuzione ai contributi previdenziali, dal TFR alle tutele contro il licenziamento illegittimo.

Queste garanzie non possono essere eluse invocando l’esistenza di un legame affettivo, quando nei fatti sussistono tutti gli elementi di un rapporto di lavoro subordinato. La convivenza, l’affetto, il coinvolgimento emotivo sono circostanze che possono spiegare modalità più flessibili nell’organizzazione del lavoro (come maggiore autonomia negli orari), ma non possono giustificare la negazione della tutela lavoristica quando le prestazioni presentano i caratteri della subordinazione.

Come ha efficacemente chiarito la Cassazione, ogni attività oggettivamente configurabile come lavoro dipendente può certamente essere ricondotta anche a un rapporto diverso, fondato sul legame affettivo. Ma questa riqualificazione non può essere presunta automaticamente: deve essere provata da chi la invoca, e la prova diventa particolarmente difficile quando esistono elementi oggettivi (pagamenti continuativi, testimonianze, documenti) che depongono in senso contrario.

Conclusioni e consigli pratici

La sentenza n. 2281/2026 della Cassazione rappresenta un importante punto di riferimento per tutti coloro che si trovano o si sono trovati a lavorare nell’attività del proprio convivente. Il messaggio della Corte è chiaro: il vincolo affettivo non esclude automaticamente la natura subordinata del rapporto, purché si sia in grado di dimostrare, con prove concrete e rigorose, che le prestazioni lavorative integravano effettivamente un rapporto di lavoro dipendente.

La tutela del lavoratore passa attraverso la corretta qualificazione del rapporto e il riconoscimento dei diritti che ne derivano: retribuzione adeguata, versamento dei contributi previdenziali, maturazione del TFR, applicazione delle norme sul licenziamento. Questi diritti non possono essere sacrificati sull’altare della relazione affettiva, soprattutto quando il rapporto si protrae per anni o addirittura decenni.

Se ti trovi in una situazione analoga o hai dubbi sulla natura del rapporto di lavoro che ti lega al tuo convivente, è consigliabile richiedere una consulenza legale specifica. Il nostro studio è a disposizione per valutare la tua situazione concreta, analizzare la documentazione in tuo possesso e individuare la strategia più adeguata per far valere i tuoi diritti o, se sei il datore di lavoro, per regolarizzare la posizione e prevenire future contestazioni.

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