La Suprema Corte richiede un’analisi complessiva dell’intera operazione negoziale per smascherare i patti commissori vietati dalla legge
Con l’ordinanza n. 2023/2026 del 30 gennaio 2026, la Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione affronta una questione di estrema rilevanza pratica: come individuare l’esistenza di un patto commissorio vietato quando questo viene dissimulato attraverso una serie di atti apparentemente leciti. La vicenda riguarda un debitore in difficoltà economica che, per evitare l’esecuzione forzata, sottoscrive una serie di accordi con un creditore, culminanti nella vendita dell’immobile a un soggetto terzo (la madre del creditore).
Il patto commissorio è quella convenzione, vietata dall’articolo 2744 del codice civile, con cui il creditore acquisisce automaticamente la proprietà di un bene del debitore in caso di mancato pagamento del debito. La ratio del divieto è tutelare il debitore da pressioni indebite in un momento di debolezza, impedendo che accetti condizioni vessatorie pur di ottenere credito.

Il caso concreto: una vendita o una garanzia mascherata?
La fattispecie esaminata dalla Cassazione presenta una concatenazione di atti particolarmente complessa. Un soggetto, gravato da procedure esecutive, stringe rapporti con un professionista che si offre di aiutarlo a superare la situazione debitoria. Vengono stipulati: un contratto preliminare di vendita di un immobile, con accollo dei debiti da parte del promissario acquirente; una procura irrevocabile a vendere rilasciata dal debitore in favore del creditore; infine, un atto di compravendita definitivo in cui l’acquirente risulta essere la madre novantenne del creditore.
Il Tribunale di primo grado aveva dichiarato la nullità dell’intera operazione per violazione del divieto di patto commissorio. La Corte d’appello di Napoli aveva invece ribaltato la decisione, ritenendo che mancasse la prova dell’erogazione del prestito e che, comunque, il trasferimento immobiliare fosse avvenuto a titolo di datio in solutum, cioè come libera scelta per estinguere un debito pregresso, e non come garanzia coattivamente imposta.
Il principio di diritto affermato dalla Cassazione
La Suprema Corte cassa la sentenza d’appello con un principio di diritto di notevole portata pratica. I giudici di legittimità affermano che l’articolo 2744 del codice civile deve essere interpretato in maniera funzionale. Ciò significa che risulta colpito da nullità non solo il “patto” commissorio in senso stretto, ma qualunque tipo di convenzione, quale ne sia il contenuto e la forma, che venga impiegata per conseguire il risultato concreto vietato dall’ordinamento giuridico: l’illecita coercizione del debitore a sottostare alla volontà del creditore, accettando preventivamente il trasferimento della proprietà di un suo bene quale conseguenza della mancata estinzione del debito.
La Corte biasima l’approccio “atomistico” e “parcellizzato” adottato dai giudici d’appello, che avevano valutato il solo atto di vendita finale, qualificandolo come datio in solutum. Secondo la Cassazione, invece, occorre una valutazione unitaria e complessiva dell’intera concatenazione di atti che ha condotto al perfezionamento dell’atto traslativo, considerando quest’ultimo quale ultima “tappa” di un iter articolato.
L’indagine richiesta: dal preliminare alla procura irrevocabile
I giudici di legittimità evidenziano che la Corte d’appello ha omesso di esaminare alcuni fatti decisivi. In particolare, avrebbe dovuto indagare sul nesso funzionale tra la prestazione del mutuo (o l’accollo dei debiti) e la stipulazione del contratto preliminare di vendita, oltre che sul significato del rilascio della procura irrevocabile a vendere. Un elemento particolarmente significativo era la previsione, contenuta in una delle proroghe del preliminare, dell’obbligo di conferire una procura speciale irrevocabile a vendere in favore del creditore, a pena di risoluzione della promessa.
Solo una valutazione dinamica e correlata di tutti questi atti avrebbe potuto permettere un giudizio corretto sulla funzione solutoria o di garanzia dell’atto di vendita finale. La Cassazione precisa che non è sufficiente che il versamento del prezzo da parte del compratore non si configuri come contestuale erogazione di un mutuo, ma occorre ponderare se il trasferimento del bene abbia risposto a una finalità solutoria oppure alla finalità di costituire una posizione di garanzia provvisoria, destinata a evolversi diversamente a seconda dell’adempimento o meno del debitore.
Il collegamento negoziale: elemento chiave dell’indagine
La Suprema Corte sottolinea che il patto commissorio è configurabile quando il debitore sia costretto al trasferimento di un bene a tacitazione dell’obbligazione, mentre l’integrazione del patto è esclusa solo quando tale trasferimento sia frutto di una scelta libera. Non si può prescindere dal nesso di interdipendenza negoziale, tale da far emergere la funzionale preordinazione dei negozi collegati allo scopo finale di garanzia piuttosto che a quello di scambio.
I giudici ribadiscono che, ai fini dell’accertamento della violazione del divieto di patto commissorio, restano irrilevanti sia la natura obbligatoria o reale del contratto (o dei contratti), sia il momento temporale in cui l’effetto traslativo è destinato a verificarsi, sia quali siano gli strumenti negoziali destinati alla sua attuazione, e perfino l’identità dei soggetti che hanno stipulato i negozi collegati. Ciò significa che il patto commissorio può realizzarsi anche attraverso persone interposte, come nel caso in cui l’acquirente formale sia un familiare del creditore.
La preesistenza del credito non esclude il patto commissorio
Un ulteriore aspetto rilevante della pronuncia riguarda la questione della preesistenza del credito. La Corte d’appello aveva ritenuto che, ammettendo anche l’esistenza di un prestito precedente, la sua anteriorità rispetto al rilascio della procura e alla vendita avrebbe escluso la violazione del divieto di patto commissorio, in quanto il trasferimento sarebbe avvenuto per soddisfare un precedente credito rimasto insoluto.
La Cassazione ritiene invece che anche un contratto preliminare di compravendita può dissimulare un mutuo con patto commissorio, purché sia dimostrato il nesso di strumentalità tra i due negozi. Anche quando il trasferimento è previsto a titolo di coazione per l’adempimento di un debito anteriore, può configurarsi un patto commissorio vietato, se il trasferimento del bene non risponde a una finalità solutoria ma alla finalità di costituire una posizione di garanzia provvisoria.
Le implicazioni pratiche per cittadini e professionisti
Questa pronuncia ha importanti ricadute pratiche in molteplici ambiti. Innanzitutto, rafforza la tutela dei debitori in difficoltà economica, impedendo che la loro situazione di debolezza contrattuale venga sfruttata attraverso operazioni apparentemente lecite ma sostanzialmente volte ad aggirare il divieto di patto commissorio.
Per i professionisti legali, la sentenza impone un approccio più attento e critico nella valutazione delle operazioni di finanziamento garantite da beni immobili. Non è sufficiente verificare la correttezza formale dei singoli atti, ma occorre ricostruire l’intera operazione economica sottostante, indagando sul collegamento funzionale tra mutuo, preliminare di vendita, procura irrevocabile e atto traslativo finale.
Dal punto di vista dei creditori, la pronuncia costituisce un monito: strutturare operazioni articolate per ottenere garanzie reali in modo indiretto comporta il rischio concreto di nullità dell’intera operazione. La strada legittima per ottenere garanzie reali resta quella delle garanzie tipiche previste dalla legge: ipoteca, pegno, ovvero il patto marciano introdotto dalla riforma della crisi d’impresa.
Per chi si trova in difficoltà finanziarie, è fondamentale essere consapevoli che la firma di una procura irrevocabile a vendere un proprio immobile in favore del creditore rappresenta un segnale d’allarme. Ancor più sospetta è una sequenza di atti che preveda: un preliminare di vendita con accollo di debiti, seguito da una procura irrevocabile, e infine da un atto di vendita a favore di un soggetto diverso dal creditore ma a lui collegato. In tali situazioni, è essenziale farsi assistere da un legale di fiducia prima di sottoscrivere qualsiasi documento.
Le conseguenze della nullità
Qualora venga accertata la violazione del divieto di patto commissorio, le conseguenze sono particolarmente rilevanti. La nullità prevista dall’articolo 2744 del codice civile è assoluta, il che significa che può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse e può essere rilevata d’ufficio dal giudice. Inoltre, si tratta di una nullità insanabile, che non può essere convalidata nemmeno dall’esecuzione del contratto o dal decorso del tempo.
La dichiarazione di nullità comporta che gli atti posti in essere sono privi di efficacia fin dall’origine. Di conseguenza, il trasferimento della proprietà non si è mai verificato e il debitore mantiene la titolarità del bene. Il creditore dovrà restituire l’immobile (se ne ha ottenuto il possesso) e potrà far valere il proprio credito soltanto attraverso le normali procedure di esecuzione forzata, senza godere di alcuna prelazione.
Il rinvio e i nuovi accertamenti richiesti
La Cassazione, cassando la sentenza d’appello, rinvia la causa alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione. Il giudice del rinvio dovrà rivalutare la fattispecie concreta applicando i principi di diritto enunciati dalla Suprema Corte. In particolare, dovrà verificare l’effettiva esistenza e le modalità di erogazione del prestito (o dell’accollo dei debiti), ricostruire la sequenza temporale degli atti, accertare il ruolo delle diverse persone coinvolte nell’operazione, e valutare se sussista un nesso di strumentalità tra questi atti tale da configurare un’operazione complessivamente volta ad aggirare il divieto di patto commissorio.
L’accertamento dovrà essere condotto attraverso una ponderazione unitaria e complessiva di tutti gli elementi, evitando di considerare isolatamente il solo atto finale di vendita. Particolare attenzione dovrà essere dedicata alla verifica della libertà negoziale del debitore: il trasferimento è stato frutto di una scelta libera oppure rappresentava l’unica via d’uscita imposta dal creditore per evitare conseguenze peggiori?
Conclusioni e orientamenti futuri
L’ordinanza n. 2023/2026 si inserisce in un consolidato orientamento giurisprudenziale volto a garantire un’applicazione sostanziale, e non meramente formale, del divieto di patto commissorio. La Suprema Corte ha più volte ribadito che l’articolo 2744 del codice civile tutela un interesse di ordine generale, quello di evitare che la situazione di debolezza del debitore venga sfruttata per imporre condizioni inique.
La tendenza giurisprudenziale è quindi quella di guardare alla sostanza economica delle operazioni, piuttosto che alla loro veste formale. Questo approccio richiede ai giudici di merito un’attenta analisi della causa concreta dei negozi, della loro concatenazione funzionale, e del contesto fattuale in cui sono stati stipulati. Allo stesso modo, impone agli operatori del diritto la massima prudenza nella strutturazione di operazioni di finanziamento garantite da beni immobili, privilegiando sempre gli strumenti tipici di garanzia previsti dall’ordinamento.
Per chi si trova a dover gestire situazioni di crisi finanziaria, personale o d’impresa, è fondamentale affidarsi a professionisti qualificati in grado di valutare attentamente le proposte ricevute dai creditori e di individuare eventuali profili di illegittimità. Il nostro studio legale è a disposizione per analizzare la documentazione già sottoscritta e per assistere nella difesa dei propri diritti qualora si sospetti di essere stati coinvolti in operazioni elusive del divieto di patto commissorio.
La tutela del debitore passa anche attraverso la conoscenza dei propri diritti e la consapevolezza che determinate pratiche, pur apparentemente legittime, possono nascondere meccanismi vietati dalla legge. Non esitate a contattarci per una valutazione preliminare della vostra situazione: un’analisi tempestiva può fare la differenza tra la perdita definitiva di un bene e il recupero della propria posizione giuridica.

