Quando il professionista chiede di essere pagato in base al valore lordo dell’azienda e la curatela oppone che la tariffa va applicata al valore netto delle partecipazioni, chi ha ragione? La Prima Sezione civile risolve una questione interpretativa rimasta a lungo senza risposta
Il ricorso alla perizia giurata per la stima di partecipazioni sociali non quotate è una prassi frequente nelle procedure concorsuali. Si pensi al caso in cui una società in crisi, prima di presentare domanda di ammissione al concordato preventivo, debba determinare il valore delle proprie quote in altre imprese: a quel punto l’incarico viene affidato a un dottore commercialista, il quale redige la perizia e poi presenta istanza di ammissione al passivo del successivo fallimento per ottenere il proprio compenso.
Ma come si calcola quel compenso? È su questa domanda apparentemente tecnica che la Corte di Cassazione, Prima Sezione civile, con l’ordinanza n. 5668/2026, ha pronunciato un principio destinato a orientare la prassi dei tribunali e dei professionisti.

l nodo interpretativo: lettera b) o lettera c) dell’art. 31 d.m. n. 169/2010?
La disciplina tariffaria applicabile alla fattispecie — la prestazione era stata eseguita nel 2011 — è quella del decreto ministeriale 2 settembre 2010, n. 169, recante il regolamento sugli onorari, le indennità e i criteri di rimborso spese per le prestazioni professionali dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. L’art. 31 di tale decreto distingue due fattispecie. La lettera b) regola la «valutazione di aziende, rami di azienda e patrimoni» e stabilisce aliquote percentuali decrescenti da applicare sull’ammontare complessivo delle attività e delle passività, con esclusione delle sole poste rettificative dell’attivo. La lettera c), invece, riguarda la «valutazione di partecipazioni sociali non quotate» e prevede che si applichino gli onorari di cui alla lettera b) «con riferimento alle quote percentuali sottoposte a valutazione». Il professionista sosteneva che anche in caso di stima di quote sociali si dovesse sommare il totale delle attività e delle passività, per poi applicare su tale somma le aliquote della lettera b): una base di calcolo, quindi, più ampia e potenzialmente molto più remunerativa. La curatela fallimentare, il giudice delegato e poi il Tribunale di Perugia avevano invece accolto una lettura restrittiva: il richiamo alla lettera b) vale soltanto per le aliquote percentuali, mentre la base imponibile va individuata nel valore netto delle quote societarie stimate.
La soluzione della Cassazione: argomento letterale e sistematico
La Prima Sezione civile ha rigettato il ricorso del professionista, confermando l’interpretazione dei giudici di merito. L’iter argomentativo sviluppato nell’ordinanza n. 5668/2026 muove da un duplice piano, letterale e sistematico, e merita di essere esaminato con attenzione. Sul piano letterale, la Corte osserva che la lettera c) impone di applicare le aliquote «con riferimento alle quote percentuali sottoposte a valutazione», espressione che va intesa nel senso del valore delle quote societarie stimate. Tale valore non è affatto equivalente alla somma di attività e passività: esso rappresenta, al contrario, il risultato della sottrazione del disvalore delle passività dal valore delle attività, ossia il patrimonio netto. È vero, riconosce la Corte, che il rinvio agli «onorari» di cui alla lettera b) non è del tutto perspicuo — sarebbe stato tecnicamente più preciso riferirsi alle «aliquote» o «percentuali» —, ma questa imprecisione redazionale non è in grado di sovvertire il significato complessivo della norma. Sul piano sistematico, l’argomento decisivo è la stessa esistenza di una lettera c) separata e distinta dalla lettera b): se il legislatore regolamentare avesse voluto applicare ai due casi i medesimi parametri e le medesime percentuali, non avrebbe avuto alcuna ragione logica di predisporre due disposizioni autonome. La separazione normativa accentua la differenza dei criteri, non li assimila.
L’obiezione del professionista e la risposta della Corte
Il ricorrente aveva prospettato un ulteriore argomento, di carattere sistematico-critico: se il compenso si calcola sul valore netto delle quote, nel caso in cui tale valore sia nullo o addirittura negativo — ipotesi tutt’altro che infrequente nelle procedure concorsuali, dove le passività spesso eccedono le attività — il professionista si troverebbe a ricevere soltanto il compenso minimo inderogabile di euro 1.936,71, fissato anch’esso dalla lettera b), a prescindere dalla complessità e dalla mole del lavoro svolto. Si trattava di una classica argomentazione per reductio ad absurdum: la conseguenza irragionevole della tesi avversaria rivelerebbe la sua erroneità. La Cassazione ha smontato questo ragionamento su tre livelli. In primo luogo, la previsione di un importo minimo inderogabile esiste proprio per garantire un compenso anche nelle ipotesi di valori nulli o negativi: la norma, quindi, ha già contemplato e risolto il problema. In secondo luogo, il regolamento si applica soltanto in mancanza di diverso accordo tra le parti, come stabilito dall’art. 2233, comma 1, c.c.: il professionista che si accinge a una valutazione complessa e prevede un valore netto modesto o negativo può e deve tutelarsi stipulando preventivamente un accordo specifico sul compenso. In terzo luogo, ove manchi anche l’accordo, il giudice può intervenire applicando il criterio residuale di adeguatezza sancito dall’art. 2233, comma 2, c.c., secondo cui «in ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all’importanza dell’opera ed al decoro della professione». La Corte precisa, peraltro, che questo terzo argomento è speso soltanto a confutazione della reductio ad absurdum avversaria, non già per rimettere in discussione la conformità alla tariffa del compenso già ammesso al passivo nel caso concreto.
Implicazioni pratiche per professionisti e procedure concorsuali
L’ordinanza n. 5668/2026 è destinata ad avere ricadute significative per i dottori commercialisti che operano nell’ambito delle procedure concorsuali, sia come periti incaricati dalla società in crisi sia come consulenti del curatore o del commissario. Il principio affermato dalla Cassazione chiarisce che, per le perizie di stima di partecipazioni sociali non quotate, la tariffa di cui all’art. 31, lett. c), d.m. n. 169/2010 si applica sul valore netto delle quote — e non sul lordo aggregato di attività e passività — con la conseguenza che il compenso può risultare significativamente inferiore alle aspettative del professionista, specie in contesti di crisi dove le società presentano squilibri patrimoniali rilevanti. La risposta prudenziale a questa situazione è quella indicata dalla stessa Corte: la contrattazione preventiva del compenso attraverso uno specifico accordo scritto, che si sottragga alla disciplina tariffaria suppletiva e garantisca al professionista una remunerazione proporzionata all’effettivo impegno richiesto dall’incarico, indipendentemente dall’esito della valutazione. Un accorgimento semplice, ma che nella pratica viene spesso trascurato, con le conseguenze che questa vicenda processuale plasticamente illustra. La stessa sentenza, del resto, ha compensato le spese del giudizio di legittimità proprio in ragione dell’assenza di precedenti specifici e della difficoltà interpretativa del testo normativo: un riconoscimento implicito che la questione non era affatto peregrina e che il professionista aveva ragioni plausibili, anche se non prevalenti, a sostegno della propria tesi.
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