La Quinta Sezione Penale della Corte Suprema, con il provvedimento n. 10088/2026, traccia un confine netto: chi sorveglia ossessivamente la vita privata di una persona — anche con il pretesto di controllare un ex partner — risponde pienamente del reato di atti persecutori.
Una storia di gelosia, controllo e danneggiamenti: così si può sintetizzare la vicenda esaminata dalla Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione, che con il provvedimento n. 10088/2026 ha rigettato il ricorso proposto avverso la sentenza della Corte d’appello di Trieste, confermando la condanna per i reati di atti persecutori e danneggiamento aggravato e continuato, oltre al risarcimento del danno in favore della parte civile costituita.
Il nucleo della vicenda riguardava una donna che, incapace di accettare la fine della propria relazione sentimentale, aveva intrapreso un sistematico monitoraggio delle frequentazioni del suo ex compagno, giungendo a controllare ossessivamente la vita quotidiana della nuova compagna di quest’ultimo: ispezionandone l’autovettura, transitando ripetutamente davanti al suo luogo di lavoro, rivolgendole espressioni idonee a ingenerare timore, e infine rigandone la carrozzeria in più occasioni. La questione centrale che la difesa poneva alla Corte era di particolare interesse dogmatico: può configurarsi il reato di atti persecutori quando la condotta sia formalmente diretta a controllare l’ex partner, e non già la persona offesa?

Il reato di atti persecutori e la struttura dell’art. 612-bis c.p.
L’art. 612-bis del codice penale punisce chiunque, con condotte reiterate, minacci o molesti taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura, ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto, ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita. Si tratta di un reato abituale proprio, che si perfeziona attraverso la reiterazione di atti che, considerati isolatamente, potrebbero apparire privi di rilevanza penale, ma che, nella loro concatenazione sistematica, comprimono la libertà e la serenità della vittima.
La difesa aveva articolato la propria tesi sostenendo che le condotte dell’imputata fossero esclusivamente finalizzate a smascherare le presunte infedeltà dell’ex compagno, e non a molestare o minacciare la persona offesa. In punto di diritto, si richiamava la necessità, per configurare le cosiddette “molestie indirette”, di una finalità di “subdola interferenza” nella vita privata della vittima, che nella specie — si sosteneva — sarebbe mancata.
Dolo eventuale e molestie indirette: la risposta della Cassazione
La Corte ha disatteso integralmente questa impostazione. Il percorso motivazionale della sentenza è lineare e persuasivo: la condotta di ispezione sistematica dell’autovettura della persona offesa, il transito ripetuto davanti al suo luogo di lavoro, la rivolta espressione “ciao bella” nel contesto in essere — idonea, secondo i giudici, a ingenerare timore in chi sa di essere costantemente osservata — dimostrano che l’imputata agiva ben consapevole che le proprie condotte sarebbero inevitabilmente giunte a conoscenza della vittima. Il fatto che l’ex compagno riferisse alla persona offesa le telefonate dell’imputata esclude ogni possibilità di sostenere l’assenza di consapevolezza.
La Cassazione conferma così un principio già consolidato nella giurisprudenza di legittimità: l’elemento soggettivo del reato di atti persecutori non richiede che la condotta sia primariamente e dichiaratamente rivolta alla vittima. È sufficiente che l’agente agisca nella piena consapevolezza che le proprie azioni raggiungeranno la sfera psichica di quest’ultima, producendo quegli effetti di ansia, paura e alterazione delle abitudini di vita che la norma intende prevenire.
L’evento del reato: il mutamento delle abitudini come prova della persecuzione
Uno degli aspetti più significativi della pronuncia riguarda la prova dell’evento del reato, che la difesa contestava sostenendo l’assenza di riscontri clinici o comportamentali oggettivi circa il “perdurante e grave stato di ansia”. La Corte respinge questa lettura restrittiva, indicando un criterio ermeneutico di grande utilità pratica: il mutamento delle abitudini di vita della vittima costituisce di per sé prova sufficiente dell’evento, quando sia logicamente riconducibile alle condotte persecutorie.
Nel caso esaminato, era emerso che la persona offesa era stata costretta a spostare ripetutamente il proprio veicolo dall’abituale parcheggio presso un supermercato a quello di un centro commerciale, nel tentativo di sottrarsi al controllo dell’imputata; la quale, tuttavia, aveva localizzato l’auto anche nel nuovo sito, proseguendo nell’opera di ispezione e danneggiamento. Questo dato fattuale, secondo la Corte, è sufficiente a dimostrare che la vittima aveva percepito la persecuzione come inevitabile, con conseguente insicurezza diffusa nel proprio vivere quotidiano.
La natura abituale del reato e il valore dei singoli episodi nel mosaico persecutorio
Un secondo profilo di grande interesse riguarda la collocazione temporale dei fatti. La difesa sosteneva una contraddizione tra la data di inizio del reato indicata nel capo di imputazione e la ricostruzione operata dai giudici di merito, che avevano ancorato alcuni episodi a epoche successive. La Cassazione chiarisce un punto di diritto fondamentale nella dogmatica del reato abituale: ogni singolo atto, pur apparentemente neutro se considerato isolatamente, acquista rilevanza penale in quanto “tessera di un mosaico persecutorio” volto a comprimere la libertà della vittima.
Ne consegue che l’individuazione di un episodio databile con certezza — come l’avvistamento riferito da un testimone nel settembre 2020 — non costituisce una rettifica del tempus commissi delicti, bensì la mera identificazione di uno dei momenti di riscontro esterno di una condotta abituale che si è dipanata nel tempo con atti reiterati e omogenei. Questa impostazione è coerente con il principio, già affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui le decisioni di merito conformi si saldano in un unicum motivazionale da valutare nel suo complesso.
La prova indiziaria nel reato di danneggiamento: i requisiti dell’art. 192 c.p.p.
La sentenza affronta con chiarezza anche la questione della prova indiziaria in relazione agli episodi di danneggiamento aggravato. L’art. 192, comma 2, del codice di procedura penale stabilisce che l’esistenza di un fatto non può essere desunta da indizi se questi non sono gravi, precisi e concordanti. La difesa contestava che la responsabilità per alcuni episodi di danneggiamento fosse stata desunta da un unico indizio — l’identificazione certa dell’imputata come autrice dell’ultimo episodio — in violazione del canone della pluralità degli indizi.
La Corte smonta questa censura evidenziando che gli elementi valorizzati dai giudici di merito non si riducevano affatto a un unico dato probatorio: la contiguità temporale tra l’episodio certo e i precedenti, l’identità del bene colpito, l’identità del luogo e del modus operandi (le rigature alla carrozzeria), la reiterazione degli stessi episodi — tutti questi elementi, convergenti e reciprocamente rafforzanti, integrano pienamente il requisito degli indizi gravi, precisi e concordanti richiesto dalla norma processuale.
La liquidazione equitativa del danno patrimoniale in sede penale
L’ultimo motivo di ricorso investiva la liquidazione del danno patrimoniale, avvenuta in via equitativa per un importo di euro 1.500,00, che la difesa contestava sostenendo che le spese di riparazione della carrozzeria fossero suscettibili di precisa determinazione documentale tramite fatture o preventivi. La Cassazione respinge anche questa censura, affermando un principio di indubbio interesse anche per la pratica civilistica: quando il giudice dispone di documentazione fotografica dei danni e può avvalersi delle proprie nozioni di comune esperienza in ordine al costo delle riparazioni, il ricorso al criterio equitativo è legittimo, senza che sia indispensabile la produzione di fatture o l’espletamento di una perizia.
Questo orientamento, già affermato in precedenti di legittimità, si fonda sulla considerazione che l’equità correttiva non è uno strumento residuale riservato ai danni morali, ma uno strumento valutativo che il giudice può legittimamente impiegare ogni qualvolta la prova documentale non sia disponibile o la sua acquisizione risulterebbe sproporzionata rispetto all’entità del danno accertato.
Implicazioni pratiche: cosa cambia per le vittime e per chi subisce accuse di stalking
La pronuncia n. 10088/2026 ha implicazioni concrete su più fronti. Per le vittime di condotte persecutorie, la sentenza conferma che non è necessario dimostrare conseguenze psicologiche documentate clinicamente: il mutamento delle abitudini di vita, se logicamente riconducibile alla condotta dell’agente, è prova sufficiente dell’evento del reato. Anche una singola frase pronunciata nel contesto sbagliato — come nel caso esaminato — può concorrere a integrare la fattispecie, ove inserita in un quadro sistematico di comportamenti invasivi.
Per chi si trovi a difendere imputati accusati di atti persecutori, la sentenza evidenzia i limiti del ricorso in Cassazione per vizi motivazionali: la Corte ribadisce che il sindacato di legittimità non investe il merito della valutazione probatoria, ma solo la tenuta logica della motivazione. Proporre in sede di legittimità una ricostruzione alternativa dei fatti — per quanto plausibile — non è sufficiente a ottenere l’annullamento della sentenza, se la ricostruzione dei giudici di merito risulta logicamente coerente e priva di contraddizioni manifeste.
Per i professionisti del diritto, infine, merita attenzione il chiarimento sulla liquidazione equitativa del danno patrimoniale in sede penale: quando il giudice abbia acquisito prova fotografica dei danni, può procedere alla stima sulla base delle proprie conoscenze ed esperienze, senza necessità di perizia o documentazione fiscale.
Conclusione
La sentenza n. 10088/2026 della Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione costituisce un contributo significativo alla definizione dei confini del reato di atti persecutori, confermando una lettura estensiva ma giuridicamente rigorosa dell’elemento soggettivo e dell’evento del reato. Il messaggio è chiaro: la gelosia non è una giustificazione, e il controllo ossessivo della vita altrui — anche quando formalmente diretto verso un terzo — integra il reato di stalking ogni volta che le condotte raggiungono, nella consapevolezza dell’agente, la sfera personale della vittima.
Se ritieni di trovarti in una situazione simile, come vittima o come imputato, è fondamentale rivolgersi tempestivamente a un professionista del diritto penale. Lo studio TMC Avvocati Associati è a disposizione per una consulenza personalizzata.

