La borsa di studio da dottorando basta a revocare l’assegnazione della casa familiare?

La Cassazione chiarisce quando il figlio maggiorenne va considerato economicamente autosufficiente — e cosa succede all’immobile assegnato all’altro coniuge

Una proprietaria immobiliare si rivolge al Tribunale di Benevento per ottenere la declaratoria di inefficacia del provvedimento di assegnazione della casa familiare, sostenendo che i presupposti che lo avevano originato fossero ormai venuti meno. L’immobile le era stato ceduto con atto notarile, ma su di esso gravava ancora, opponibile ai terzi, il diritto di godimento riconosciuto all’ex coniuge del dante causa nel giudizio di separazione, in quanto quest’ultima conviveva con i due figli maggiorenni non economicamente autosufficienti. Il Tribunale prima, e la Corte d’Appello di Napoli poi, rigettano la domanda.

Quanto al figlio di trentuno anni, il contributo paterno era già stato revocato non per raggiunta autosufficienza ma per inerzia colposa; quanto alla figlia, titolare di una borsa di dottorato di circa 16.350 euro annui, i giudici di merito la considerano ancora dipendente, ritenendo il reddito troppo esiguo e precario per integrare la piena indipendenza economica. La Cassazione, con l’ordinanza n. 9657/2025 R.G. (Cass. Sez. I civ., 20 aprile 2026, n. 10301), ribalta questa impostazione.

Il quadro normativo: l’art. 337-sexies c.c. e la sua funzione

L’assegnazione della casa familiare è disciplinata dall’art. 337-sexies c.c., che affida al giudice il compito di attribuire il godimento dell’immobile tenendo prioritariamente conto dell’interesse dei figli. La norma risponde all’esigenza di preservare l'”habitat” domestico — il centro degli affetti, delle abitudini e delle relazioni in cui si è strutturata la vita familiare — e non costituisce quindi un beneficio economico per il coniuge assegnatario, bensì una misura di tutela della prole. Ne consegue che, venuto meno l’interesse che la giustificava, il provvedimento di assegnazione perde la propria ragion d’essere e può essere revocato.

Il problema interpretativo ricorrente riguarda proprio il momento in cui tale interesse cessa: non basta il raggiungimento della maggiore età, ma è necessario verificare se il figlio abbia conquistato l’autosufficienza economica. Ed è qui che si annida la questione più delicata: cosa si intende per “autosufficienza”, e chi ha l’onere di provarla?

I principi fissati dalla Cassazione: rigore crescente con l’avanzare dell’età

La Prima Sezione civile enuncia con chiarezza un criterio di valutazione progressivo: il giudice di merito è tenuto ad apprezzare le circostanze che giustificano il permanere dell’assegnazione caso per caso, ma con criteri di rigore proporzionalmente crescente in rapporto all’età dei beneficiari. In altre parole, più il figlio è avanti negli anni, più è difficile giustificare la protrazione del diritto all’immobile familiare.

Questo principio non è nuovo nella giurisprudenza di legittimità — la Corte richiama espressamente Cass. n. 1585/2014 e Cass. n. 1761/2008 — ma la pronuncia in esame ne offre un’applicazione significativa: non è richiesto un lavoro stabile a tempo indeterminato per ritenere raggiunta l’adeguata capacità lavorativa. È sufficiente che il figlio percepisca un reddito o disponga di un’entrata tale da garantirgli il soddisfacimento delle esigenze essenziali della vita quotidiana. Il collegamento tra mantenimento, istruzione ed educazione — espressamente richiamato dagli artt. 147 e 315-bis c.c. — impone di leggere l’obbligo genitoriale come funzionale al percorso formativo e di inserimento sociale, non come vitalizio.

Un ulteriore passaggio particolarmente incisivo riguarda la cosiddetta “inerzia colposa”: chi abbia già dimostrato di aver raggiunto una capacità lavorativa adeguata non può, in caso di successiva perdita del lavoro, far rivivere l’obbligo di mantenimento già venuto meno. Residuerà al massimo un obbligo alimentare, ben diverso per contenuto e presupposti.

Il cuore della decisione: la borsa di dottorato come indice di autonomia

La parte più innovativa dell’ordinanza riguarda la valutazione della borsa di studio per il dottorato di ricerca. La Corte d’Appello di Napoli aveva ritenuto che il reddito annuo di circa 16.350 euro fosse troppo esiguo e temporaneo per attestare l’indipendenza economica della figlia. La Cassazione ritiene questo ragionamento errato.

Secondo la Suprema Corte, il conseguimento di una borsa di studio al termine del ciclo universitario, unitamente allo svolgimento di un’attività lavorativa che garantisce un’entrata superiore a mille euro mensili, costituisce un indice significativo del raggiungimento di una adeguata capacità lavorativa. Tale autonomia si desume non soltanto dal dato reddituale in senso stretto, ma dalla combinazione di tre elementi: l’esperienza lavorativa retribuita, l’età dell’interessata e il livello di competenza professionale acquisito con il completamento del percorso formativo.

L’eventuale inadeguatezza del reddito percepito, sottolinea la Corte, non rileva di per sé, a meno che non sia stata dedotta e dimostrata l’impossibilità di reperire un’occupazione più remunerativa e conforme alle proprie aspirazioni, nonostante l’impegno profuso a tal fine. Nel caso di specie, questa circostanza non era stata neppure allegata. La Corte d’Appello avrebbe dunque dovuto motivare in concreto le ragioni per cui quegli elementi non fossero reputati sufficienti: non averlo fatto integra un vizio motivazionale che giustifica la cassazione con rinvio.

Le conseguenze pratiche: cosa cambia per le famiglie separate

Questa pronuncia ha ricadute concrete su situazioni frequentissime nelle famiglie separate. Chi è proprietario di un immobile su cui grava un provvedimento di assegnazione — e questo vale anche per il terzo acquirente, come nel caso esaminato — potrà invocare la revoca dell’assegnazione ogni volta che il figlio del coniuge assegnatario abbia completato il percorso formativo e percepisca un reddito, anche non particolarmente elevato, purché sintomatico di una capacità lavorativa raggiunta.

Non sarà più sufficiente opporre la modestia o la temporaneità del reddito percepito: occorrerà dimostrare in positivo l’impossibilità di fare di meglio, nonostante un concreto e serio impegno in tal senso. Ciò sposta in modo significativo l’onere argomentativo su chi vuole mantenere il beneficio dell’assegnazione.

D’altra parte, la pronuncia ribadisce che il sistema non intende abbandonare i figli in difficoltà: dove vengano meno i presupposti del mantenimento in senso tecnico, sopravvive l’obbligo alimentare, che tutela le situazioni di reale bisogno. Ma tra mantenimento e alimenti vi è una differenza sostanziale, tanto nei presupposti quanto nel contenuto, e confonderli equivarrebbe a distorcere la funzione dell’istituto.

Conclusione

La Cassazione, con questa ordinanza, compie un passo importante verso una lettura più equilibrata dell’art. 337-sexies c.c.: l’assegnazione della casa familiare serve a proteggere i figli durante il loro percorso di crescita, non a perpetuare situazioni cristallizzate oltre ogni ragionevole limite. Il conseguimento di una borsa di dottorato e il percepire un reddito da lavoro superiore ai mille euro mensili sono, salvo prova contraria, indici sufficienti di autonomia economica. I giudici di merito sono ora tenuti a motivare puntualmente le ragioni di un diverso apprezzamento.

Se ti trovi in una situazione simile — sia come coniuge assegnatario che come proprietario dell’immobile — il nostro studio è a disposizione per valutare insieme la tua posizione e le tutele applicabili al tuo caso concreto.

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