La Cassazione Sezione Lavoro chiarisce quando inizia a decorrere il termine prescrizionale per il risarcimento del danno da tecnopatia: la sola conoscenza della malattia non è sufficiente
Un bracciante agricolo si ammala di microcitoma polmonare metastatico dopo dieci anni di lavoro a contatto con sostanze nocive. Muore nel 2011. I suoi eredi — il coniuge e due figli — decidono di agire in giudizio contro la società datrice di lavoro per ottenere il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale conseguente a quella che ritengono, e che poi viene accertata essere, una malattia professionale.
La richiesta stragiudiziale è inoltrata nel giugno del 2020. Sia il Tribunale in primo grado sia la Corte d’Appello di Roma rigettano la domanda, ritenendo che il diritto si fosse prescritto: il dies a quo della prescrizione decennale veniva individuato nella data della diagnosi della patologia, avvenuta il 18 gennaio 2009, con la conseguenza che al momento della messa in mora stragiudiziale il termine era già abbondantemente decorso. Con l’ordinanza n. 14269/2026, la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione ha ribaltato questa impostazione, cassando la sentenza d’appello e rinviando il giudizio alla Corte territoriale in diversa composizione.

La questione giuridica: quando comincia a decorrere la prescrizione?
Il tema affrontato dall’ordinanza è uno dei più delicati del diritto del lavoro e della responsabilità civile in materia di malattie professionali: quando inizia a decorrere il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno? La risposta a questa domanda non è banale, perché le malattie da lavoro — a differenza degli infortuni — hanno spesso un’eziologia opaca, una genesi che si manifesta nel tempo, talvolta confondibile con patologie di diversa origine. Il codice civile, agli artt. 2935 e 2946, stabilisce che la prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere e che il termine ordinario è di dieci anni. La Corte d’Appello aveva applicato questi principi in modo formalistico, identificando il dies a quo con la diagnosi clinica della malattia: saputo di essere malato, il lavoratore aveva il diritto di agire, e da quel momento il termine aveva preso a decorrere.
Il principio ribadito dalla Cassazione: conoscenza della malattia non equivale a conoscenza della sua origine professionale
La Cassazione ha ritenuto questa impostazione errata, richiamando il proprio orientamento già espresso con Cass. n. 13806/2023. Il principio è netto: in materia di malattia professionale, la prescrizione del diritto al risarcimento non può decorrere dalla mera diagnosi della patologia, ma richiede che il soggetto abbia acquisito — o avrebbe potuto ragionevolmente acquisire — la consapevolezza del nesso eziologico tra la malattia e l’inadempimento del datore di lavoro. In altri termini, non è sufficiente sapere di essere malati: occorre sapere, o poter sapere, che quella malattia dipende dalle condizioni di lavoro.
Questo secondo elemento di conoscenza — il collegamento causale tra patologia e ambiente professionale — può emergere da presunzioni gravi, precise e concordanti, ovvero da fatti esterni certi che consentano di inferire l’origine professionale della malattia: un verbale INAIL di accertamento della tecnopatia, il riconoscimento di una rendita per malattia professionale, una consulenza tecnica. Nel caso esaminato, tanto il lavoratore quanto i suoi familiari erano convinti che la causa della malattia fosse il fumo di sigarette, e solo con il provvedimento INAIL del 24 ottobre 2022 — che riconosceva la natura professionale della patologia e disponeva la decorrenza della rendita vitalizia dal 27 agosto 2011 — gli eredi avevano acquisito compiuta consapevolezza del nesso causale. Era dunque da quel momento, e non dalla diagnosi del 2009, che il termine prescrizionale avrebbe dovuto iniziare a decorrere.
L’errore del giudice di merito: la valutazione dei documenti INAIL
La Corte d’Appello aveva anche trascurato di esaminare due documenti decisivi: il verbale collegiale INAIL del 21 marzo 2022 di accertamento della tecnopatia e la lettera dell’ente del 24 ottobre 2022 di riconoscimento della rendita. Tali atti erano stati depositati proprio a seguito di un’ordinanza istruttoria della stessa Corte territoriale, eppure non ne era stata valutata la rilevanza ai fini della decorrenza della prescrizione. La Cassazione ha censurato questa omissione come violazione degli artt. 2935 e 2946 c.c., rilevando che quei documenti avrebbero reso evidente che la conoscenza del nesso causale era maturata soltanto nel 2022, e avrebbero imposto il rigetto dell’eccezione di prescrizione.
Le implicazioni pratiche: cosa cambia per lavoratori ed eredi
L’ordinanza n. 14269/2026 ha un impatto concreto e rilevante per chiunque si trovi — direttamente o come erede — nella posizione di far valere un diritto risarcitorio da malattia professionale. Il punto di partenza da cui calcolare il termine prescrizionale non è la data della diagnosi clinica, ma il momento in cui il malato o i suoi aventi causa hanno acquisito — o avrebbero potuto ragionevolmente acquisire — la consapevolezza del collegamento tra la malattia e le condizioni di lavoro. Questo principio tutela chi, come nel caso esaminato, ignora in buona fede l’origine professionale della propria patologia: una persona convinta di essersi ammalata per abitudini di vita non può essere gravata dalla decorrenza di un termine prescrizionale rispetto a un diritto che non sa ancora di avere. Per gli eredi, la questione si proietta ulteriormente: il procedimento amministrativo INAIL di riconoscimento della tecnopatia e della rendita acquista un rilievo fondamentale non solo previdenziale, ma anche civile, potendo rappresentare il momento a partire dal quale il termine prescrizionale inizia concretamente a decorrere e potendo altresì produrre effetti interruttivi della prescrizione stessa.
Per i datori di lavoro e i loro difensori, la pronuncia segnala che l’eccezione di prescrizione in materia di malattia professionale richiede un’analisi scrupolosa della documentazione medica e previdenziale e non può fondarsi sulla sola data diagnostica risultante dalla cartella clinica.
Conclusione: la prescrizione non può colpire chi non sa
Il principio affermato — e consolidato — dalla Cassazione risponde a una logica di giustizia sostanziale: il termine di decadenza del diritto non può decorrere prima che il titolare di quel diritto sia ragionevolmente in grado di esercitarlo. Nelle malattie professionali, spesso silenti per anni e riconducibili a cause multiple, la conoscenza della diagnosi è solo il primo passo: ciò che conta, ai fini della prescrizione, è la consapevolezza del nesso causale con il lavoro. Se anche Lei o un suo familiare si trova in una situazione analoga, è opportuno valutare attentamente i termini di un’eventuale azione risarcitoria con l’assistenza di un professionista. Lo studio TMC Avvocati Associati è a disposizione per una consulenza personalizzata.

