Somministrare farmaci senza evidenza scientifica promettendo la guarigione integra gli estremi del reato di truffa aggravata: lo stabilisce la Seconda Sezione Penale della Corte di Cassazione con la sentenza n. 19597/2026
La storia da cui prende le mosse la pronuncia della Corte di Cassazione è tanto drammatica quanto tristemente ricorrente: un gruppo di pazienti affetti da sclerosi multipla, una malattia cronica e invalidante per la quale la medicina ufficiale non offre ancora una guarigione definitiva, venivano avvicinati e persuasi a sottoporsi a un cosiddetto “protocollo farmacologico” alternativo, del tutto privo di qualsiasi riconoscimento scientifico. Il protocollo veniva presentato come un rimedio innovativo sviluppato da esperti operanti a Terni, propagandato attraverso siti Internet liberamente consultabili e corroborato da promesse di guarigione, regressione della malattia o, quanto meno, di miglioramenti decisivi e duraturi della sintomatologia, assicurati addirittura in soli sette giorni di terapia. I farmaci somministrati erano confezionati con modalità del tutto inusuali, in parte ricevuti dall’estero e non riconosciuti nel territorio nazionale; nessuno dei principi attivi veniva comunicato ai pazienti. Il trattamento aveva un costo di circa duemila euro.

Il Tribunale di Terni, con sentenza dell’11 novembre 2022, condannava gli imputati per i reati di associazione a delinquere e truffa aggravata, riconoscendo altresì il diritto delle persone offese al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali in solido tra tutti i responsabili. La ricostruzione del primo giudice era analitica e puntuale: aveva dettagliatamente descritto gli artifici e i raggiri posti in essere da ciascun imputato nel ruolo rivestito all’interno della compagine, aveva acquisito consulenze tecniche da cui emergeva l’impossibilità di riconoscere qualsivoglia valenza scientifica al protocollo, aveva valorizzato le deposizioni dei pazienti e dei loro familiari, comprese quelle che descrivevano gravi effetti collaterali invalidanti subiti a seguito dell’assunzione dei farmaci.
La Corte di Appello di Perugia, con sentenza del 9 luglio 2025, ribaltava integralmente quella pronuncia, assolvendo tutti gli imputati perché il fatto non sussiste e revocando le statuizioni civili. Il ragionamento della Corte di merito si fondava, in sostanza, sulla considerazione che il procedimento penale non sarebbe la sede adatta per giudicare degli aspetti scientifici della cura e che, comunque, sarebbe stato nella libera determinazione dei malati scegliere terapie alternative a quelle ufficiali. Valorizzava inoltre il fatto che uno degli imputati fosse lui stesso affetto da sclerosi multipla e avesse sperimentato il protocollo su se stesso, e ipotizzava persino la possibilità di un effetto placebo di grande rilievo. Quanto all’associazione a delinquere, la Corte di Appello ometteva qualsiasi motivazione specifica, limitandosi a ricavarne l’insussistenza dalla ritenuta inesistenza dei reati fine.
Le persone offese, costituite parti civili, impugnavano la sentenza dinanzi alla Corte di Cassazione.
La motivazione rafforzata: un obbligo che il giudice di appello non può eludere
Il primo e più robusto pilastro argomentativo della sentenza n. 19597/2026 riguarda la cosiddetta “motivazione rafforzata”, istituto elaborato nel tempo dalla giurisprudenza di legittimità per porre un argine alla riforma in appello delle sentenze di condanna. La Seconda Sezione richiama un costante orientamento delle Sezioni Unite: il giudice di appello che riformi totalmente la decisione di primo grado non può limitarsi a contrapporre la propria valutazione a quella del primo giudice, ma ha l’obbligo di confrontarsi analiticamente con gli argomenti della sentenza impugnata, spiegandone le ragioni di incompletezza o incoerenza (Sez. U, n. 33748 del 12 luglio 2005, Mannino). Con specifico riferimento alla riforma assolutoria, le Sezioni Unite hanno ulteriormente precisato che il giudice di appello, pur non essendo obbligato a rinnovare l’istruzione dibattimentale attraverso l’esame dei testimoni, deve offrire una motivazione puntuale e adeguata che fornisca una razionale giustificazione della conclusione difforme adottata, anche riassumendo, se necessario, la prova dichiarativa decisiva (Sez. U, n. 14800 del 21 dicembre 2017, dep. 2018, Troise).
Nel caso di specie, la Corte di Appello di Perugia aveva violato clamorosamente questo obbligo sotto molteplici profili. Non aveva speso alcuna motivazione sull’associazione a delinquere. Non aveva replicato agli argomenti puntuali e articolati con cui il Tribunale aveva ricostruito gli artifici e i raggiri. Non aveva considerato le anomale modalità di confezionamento dei farmaci. Non aveva valutato le deposizioni testimoniali richiamate nei ricorsi, né i dati emersi dall’istruzione dibattimentale. Aveva invece sostituito a tutto ciò un ragionamento apodittico, privo di qualsiasi supporto scientifico, sulla libertà di scelta terapeutica dei pazienti e sulla possibilità di un effetto placebo, ignorando le consulenze tecniche che avevano escluso ogni valenza scientifica al protocollo e le prove dei danni effettivamente patiti.
Promettere guarigioni illusorie: quando scatta la truffa aggravata
Il secondo profilo esaminato dalla sentenza attiene alla qualificazione giuridica delle condotte sotto il profilo dell’art. 640 del codice penale. La Cassazione richiama e conferma un orientamento ormai consolidato, già espresso in precedenti pronunce della Sezione, che hanno affrontato casi analoghi di terapie alternative prive di base scientifica somministrate a pazienti in condizioni di fragilità.
Il principio di fondo è il seguente: integra il reato di truffa aggravata la condotta di chi, approfittando della particolare debolezza psicologica di persone affette da patologie gravi, le induce a sottoporsi, dietro pagamento, a metodologie di cura alternative a quelle tradizionali, rassicurandole circa l’utilità della terapia e suscitando speranze illusorie, in assenza di qualsiasi evidenza scientifica di guarigioni o miglioramenti. La condotta penalmente rilevante non è la semplice proposta di una cura alternativa nella personale convinzione della sua efficacia: ciò che la legge penale sanziona è l’azione induttiva esercitata su persone vulnerabili per sfruttarne la disperazione e orientarne le scelte con false promesse.
Nel caso della sclerosi multipla, la Cassazione non ha difficoltà a riconoscere la sussistenza degli artifici e dei raggiri: i pazienti venivano avvicinati con promesse di guarigione o di notevoli miglioramenti, attraverso un protocollo presentato come scientificamente fondato, mai approvato dall’AIFA, privo di brevetto, privo di qualsiasi riconoscimento delle autorità sanitarie competenti. Il fatto che uno degli imputati fosse lui stesso malato e avesse seguito il protocollo non esclude in alcun modo il carattere raggiratore della condotta: la buona fede soggettiva dell’agente non neutralizza l’idoneità ingannatoria delle false promesse nei confronti di persone in condizioni di grave vulnerabilità.
Il dispositivo: annullamento con rinvio al giudice civile
All’esito di questo ragionamento, la Cassazione accoglie integralmente i ricorsi delle parti civili e annulla la sentenza impugnata limitatamente agli effetti civili, con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per grado di appello, cui rimette altresì la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. La formula del dispositivo è conseguenza della particolare struttura del ricorso, proposto dalle sole parti civili: la Cassazione non può intervenire sulla veste penale della vicenda, ma può e deve garantire alle vittime l’accesso al giudizio risarcitorio che l’assoluzione in appello aveva loro negato.
Cosa cambia nella pratica: le implicazioni per pazienti, famiglie e professionisti
La sentenza n. 19597/2026 ha un significato che va ben oltre il caso specifico. Essa consolida e ribadisce un indirizzo giurisprudenziale di grande rilevanza pratica in un settore — quello delle terapie alternative o non convenzionali — in cui la domanda di soluzioni è alimentata dalla disperazione e dalla vulnerabilità dei malati e dei loro familiari.
Per i pazienti e le loro famiglie, la pronuncia offre uno strumento di tutela concreto: chi è stato indotto, mediante false promesse e rassicurazioni infondate, a sottoporsi a terapie prive di riconoscimento scientifico e ad anticiparne i costi, può agire in giudizio per il risarcimento dei danni subiti, sia patrimoniali che non patrimoniali, compresi i danni alla salute derivanti dall’assunzione di farmaci non certificati.
Per i professionisti del diritto, la sentenza ribadisce l’importanza di costruire il ricorso per cassazione in chiave di motivazione rafforzata ogni volta che il giudice di appello abbia ribaltato una condanna senza confrontarsi analiticamente con gli argomenti del primo giudice. Il controllo di legittimità su questo profilo è, come dimostra la pronuncia in esame, uno strumento efficace e non meramente formale.
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