Commercialista: la responsabilità professionale non si esaurisce nei dati forniti dal cliente

La Cassazione chiarisce che il consulente fiscale non può schermarsi dietro la correttezza formale delle fatture ricevute, quando il mandato professionale gli impone un controllo sostanziale sull’operato del cliente

Una professionista, esercente l’attività notarile, si era avvalsa per un lungo periodo della consulenza fiscale di un commercialista per la predisposizione delle proprie dichiarazioni dei redditi. Nel corso degli anni, la notaia aveva continuato a indicare in fattura, quali spese anticipate escluse da imposizione ai sensi dell’art. 15 del D.P.R. n. 633/1972, costi che invece, a seguito del passaggio a fornitori esterni, avrebbero dovuto essere assoggettati a IVA. Una verifica della Guardia di Finanza aveva fatto emergere l’errore, con conseguente avviso di accertamento e successivo ricorso al ravvedimento operoso per un importo complessivo superiore ai cinquantaseimila euro.

Ritenendo che l’erronea impostazione fiscale fosse imputabile al proprio consulente, la notaia aveva agito in giudizio per ottenere il risarcimento del danno corrispondente alle somme versate all’Erario. Sia il Tribunale di Sondrio, in primo grado, sia la Corte d’Appello di Milano avevano tuttavia respinto la domanda, ritenendo che la responsabilità per l’errata fatturazione ricadesse esclusivamente sulla notaia, in quanto autrice materiale dei documenti contabili.

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La questione giuridica

Il nodo centrale portato all’attenzione della Suprema Corte riguardava l’estensione dell’obbligo di diligenza qualificata gravante sul professionista incaricato di una consulenza fiscale continuativa. In particolare, ci si interrogava se tale obbligo, disciplinato dall’art. 1176, comma 2, c.c. in combinato disposto con l’art. 1218 c.c., comprenda anche un dovere di controllo e verifica, preventivo e successivo, sulla documentazione trasmessa dal cliente, oppure se il commercialista possa legittimamente limitarsi a recepire acriticamente i dati ricevuti.

A questo profilo si affiancava una seconda questione, di natura più squisitamente processuale, relativa ai poteri istruttori del consulente tecnico d’ufficio in materia contabile: se, cioè, il CTU possa acquisire d’ufficio documentazione non prodotta dalle parti, anche quando essa attenga a fatti costitutivi della domanda, oppure se operino in questo ambito le preclusioni ordinarie fissate dagli artt. 2697 c.c. e 183, comma 6, c.p.c.

Il ragionamento della Corte

La Cassazione ha innanzitutto censurato la motivazione della sentenza d’appello per intrinseca contraddittorietà, richiamando il consolidato principio, già affermato dalle Sezioni Unite con la pronuncia n. 8053 del 2014, secondo cui la motivazione apparente integra un vizio rilevante quando il percorso argomentativo non risulti internamente coerente. Nel caso di specie, la Corte territoriale aveva da un lato escluso che le contestazioni della Guardia di Finanza riguardassero la fase dichiarativa, e dall’altro affermato che esse concernevano proprio i maggiori ricavi, ossia una grandezza che si forma precisamente in sede di dichiarazione dei redditi.

Sul piano sostanziale, la Suprema Corte ha tracciato una netta linea di demarcazione tra le competenze proprie del notaio, legate essenzialmente al ruolo di sostituto d’imposta nella riscossione dell’imposta di registro, e le competenze tecniche in materia di determinazione del reddito professionale e di applicazione dell’IVA, che rientrano invece nella sfera di competenza specialistica del consulente fiscale. Su quest’ultimo grava un obbligo di diligenza qualificata che non si esaurisce nella mera registrazione contabile dei dati ricevuti, ma implica una funzione di verifica e di indirizzo, funzionale non solo al raggiungimento dello scopo pratico perseguito dal cliente, ma anche al rispetto degli obblighi imposti dalla normativa tributaria. A supporto di questa impostazione, la Corte ha richiamato propri precedenti in tema di responsabilità del professionista fiscale (Cass. Sez. 2, ord. n. 13828/2019; Cass. Sez. 3, ord. n. 14387/2019).

Un elemento probatorio ritenuto decisivo era rappresentato dal fatto, pacifico in atti, che fosse stato lo stesso commercialista a suggerire alla notaia l’adozione del sistema informatico “Notartel” per la gestione della fatturazione, senza tuttavia fornire la correlata consulenza fiscale necessaria ad adeguare le modalità di fatturazione al nuovo sistema. Tale circostanza, non adeguatamente valorizzata dai giudici di merito, incrina l’assunto secondo cui l’errore fosse riconducibile alla sola sfera di autonomia della cliente.

Sul secondo profilo, relativo ai poteri istruttori del consulente tecnico, la Cassazione ha ribadito l’orientamento espresso dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 3086 del 2022, secondo cui, in materia di esame contabile ai sensi dell’art. 198 c.p.c., il consulente nominato dal giudice può acquisire, anche a prescindere dall’attività di allegazione delle parti, tutta la documentazione necessaria a rispondere ai quesiti sottopostigli, ivi compresa quella diretta a provare i medesimi fatti costitutivi della domanda. Richiamare in questo ambito il regime ordinario delle preclusioni processuali, come fatto dalla Corte territoriale, costituisce un errore di diritto, poiché il consulente esercita poteri officiosi propri del giudice, sottratti in via generale a tali preclusioni, salva l’opposizione delle parti riguardo ai fatti principali (cfr. anche Cass. Sez. 3, ord. n. 16012/2024).

La Corte ha invece ritenuto infondati i motivi relativi alla scelta del consulente tecnico d’ufficio tra gli iscritti all’albo del tribunale adito, ribadendo che tale scelta rientra nel prudente apprezzamento del giudice di merito ai sensi dell’art. 61 c.p.c. ed è sottratta al sindacato di legittimità, mentre eventuali difetti di imparzialità del consulente devono essere fatti valere esclusivamente attraverso lo strumento della ricusazione, nei termini di legge.

Il principio affermato

All’esito di questo percorso argomentativo, la Cassazione ha accolto i motivi relativi al vizio di motivazione e alla non corretta applicazione delle regole sui poteri del CTU in materia contabile, cassando la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’Appello di Milano, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese di lite.

Implicazioni pratiche

La pronuncia offre indicazioni di rilievo sotto due profili distinti. Per i professionisti che svolgono attività di consulenza fiscale continuativa, essa ribadisce che l’affidamento incondizionato ai dati forniti dal cliente non esime da responsabilità quando il proprio mandato professionale comprenda, per prassi consolidata o per specifica richiesta, anche un ruolo di supervisione e indirizzo sulle modalità operative adottate dal cliente stesso: chi consiglia un determinato strumento gestionale, come nel caso di specie la piattaforma per la fatturazione, deve accompagnare tale consiglio con la consulenza fiscale necessaria a evitare che l’innovazione tecnica si traduca in un errore sostanziale.

Per i professionisti e i loro difensori impegnati in giudizi che comportino una consulenza tecnica contabile, la sentenza conferma inoltre l’ampiezza dei poteri istruttori del CTU, chiarendo che l’acquisizione documentale officiosa non incontra le ordinarie preclusioni processuali, con conseguenze rilevanti sulla strategia di allegazione e di richiesta di esibizione nel corso del giudizio.

Conclusione

La decisione si inserisce nel solco di un orientamento che valorizza la funzione attiva del consulente fiscale, quale garante non solo della correttezza formale degli adempimenti, ma della loro effettiva rispondenza alla situazione sostanziale del cliente. Chi opera nel settore della consulenza professionale, tanto in ambito fiscale quanto in altri settori a elevata specializzazione tecnica, può trovare in questa pronuncia utili indicazioni per calibrare correttamente l’estensione dei propri obblighi di diligenza. Il nostro studio è a disposizione per un approfondimento sulle implicazioni di questa pronuncia rispetto a singole situazioni professionali.

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