Il vuoto che sostiene: quando togliere significa costruire

Il diritto, come la scultura di Boniello, non è fatto soltanto di ciò che vi è scritto. È fatto anche, e in misura non minore, di ciò che manca In collaborazione con la critica d’arte Daniela Piesco Fausto Boniello è uno scultore giovane, uscito dall’Accademia con una tesi il cui titolo, Metamorfosi e divenire, già conteneva il programma di tutta la sua ricerca successiva. Nel suo lavoro il segno grafico diventa volume, l’idea prende corpo prima ancora di avere un nome, e le figure che ne risultano appaiono sempre sorprese a metà di una trasformazione: non più quello che erano, non ancora quello che saranno. Il vuoto che sostiene L’opera porta questa ricerca alla sua conseguenza più radicale. Boniello non aggiunge materia, la sottrae, e continua a sottrarla finché la forma non respira. Non è un togliere che impoverisce: è un togliere che libera. Ogni apertura scavata nella pietra diventa una domanda che la scultura pone a se stessa — cosa rimane, quando la materia smette di avere paura del vuoto? Rimane una colonna che è anche vento, un corpo che è anche radice, un grido verticale che non ha bisogno di voce per farsi sentire. È un’immagine che, a chi pratica il diritto ogni giorno, dice qualcosa di molto preciso. Il vuoto come categoria giuridica Il diritto, esattamente come la scultura di Boniello, non è fatto soltanto di ciò che vi è scritto. È fatto anche, e in misura non minore, di ciò che manca: la lacuna che l’interprete deve colmare ricorrendo all’analogia, il silenzio del legislatore che va letto come scelta e non come dimenticanza, lo spazio bianco lasciato apposta tra una norma e l’altra perché sia il caso concreto, con la sua irriducibile singolarità, a riempirlo. L’art. 12 delle preleggi, quando impone all’interprete di ricercare l’intenzione del legislatore prima ancora della lettera della norma, riconosce implicitamente che il testo giuridico, come la pietra scolpita, vale anche per ciò che non dice. C’è poi un vuoto ancora più operativo, quello che chi si occupa di mediazione conosce bene. La mediazione civile e commerciale disciplinata dal d.lgs. 28/2010 non funziona aggiungendo argomenti alle parti in conflitto, funziona sottraendo: sottraendo la rigidità delle posizioni iniziali, sottraendo il rumore delle rivendicazioni reciproche, finché non emerge uno spazio — un vuoto protetto, neutrale, condotto dal mediatore — dentro cui le parti possono ricostruire una relazione che il processo, per sua natura, non saprebbe restituire loro. Anche qui il vuoto non è assenza: è ciò che sostiene la possibilità di un accordo che prima non esisteva. La metamorfosi come condizione del giurisprudenziale L’altro filo che lega la ricerca di Boniello alla pratica forense è quello della metamorfosi. Le sue figure sono sorprese a metà di un divenire, e lo stesso si può dire degli orientamenti giurisprudenziali: nessun principio di diritto è mai definitivamente compiuto, ogni pronuncia delle Sezioni Unite che compone un contrasto interpretativo è già, in qualche misura, la premessa del contrasto successivo. Chi scrive un atto, un parere o una nota a sentenza lavora esattamente come lo scultore: prende una massa di materiale — fatti, norme, precedenti — e sottrae il superfluo finché non emerge la forma essenziale dell’argomento, quella capace di reggersi da sola davanti al giudice. È un lavoro che richiede lo stesso coraggio che si intuisce nell’opera di Boniello: il coraggio di togliere anche quando si potrebbe aggiungere, di fidarsi che la struttura tenga anche dove la materia è stata scavata fino all’osso. Un atto sovraccarico di citazioni non necessarie, così come una scultura sovraccarica di materia, non comunica di più: comunica meno, perché soffoca la forma che dovrebbe sostenere. Implicazioni pratiche per chi lavora nel diritto Per un avvocato, per un mediatore, per chiunque si occupi professionalmente di diritto, l’opera di Boniello suggerisce un metodo prima ancora di un’immagine. Nella redazione degli atti, la sottrazione è spesso più efficace dell’accumulo: un’argomentazione essenziale, costruita secondo la logica del issue-rule-application-conclusion, comunica con maggiore forza di una ricostruzione ridondante. Nella gestione dei conflitti, il vuoto negoziale che la mediazione sa creare è spesso l’unico spazio in cui una soluzione diversa dalla sentenza può prendere forma. E nello studio del diritto vivente, accettare che ogni principio sia in divenire — mai scolpito una volta per tutte — è la premessa per continuare ad aggiornare la propria competenza invece di irrigidirsi su un orientamento che la giurisprudenza successiva potrebbe superare. Conclusione Il vuoto che sostiene non è soltanto il titolo di un’opera scultorea: è una lezione di metodo che il diritto, disciplina fatta di parole ma anche di silenzi, di norme ma anche di lacune, riconosce come propria. Per chi in questa disciplina lavora ogni giorno, imparare a togliere con la stessa disciplina con cui si impara ad aggiungere resta una delle competenze più difficili, e più necessarie, da coltivare.
Omicidio in famiglia e “legittima difesa”: quando la reazione supera il limite del consentito

La Cassazione torna sui confini della scriminante di cui all’art. 52 c.p., confermando l’ergastolo (poi rideterminato in appello) per il figlio che, aggredito nel sonno dalla madre, reagisce con trentaquattro coltellate Il caso portato all’attenzione della Prima Sezione Penale della Corte di Cassazione origina da una vicenda di violenza domestica dagli sviluppi drammatici. Nell’ottobre del 2022 un uomo, mentre dormiva in casa sotto l’effetto di tranquillanti regolarmente prescritti, veniva aggredito dalla madre, la quale in precedenza aveva chiuso a chiave in un’altra stanza la figlia disabile e si trovava, secondo quanto emerso nel processo, sotto l’effetto di cocaina. La donna colpiva il figlio alla testa con la punta di uno schiaccianoci e al torace con un coltello dalla lama di circa venti centimetri. Nel corso della colluttazione che ne seguiva, l’uomo riusciva a sottrarre l’arma alla madre e, invece di allontanarsi dall’abitazione e chiedere soccorso, la colpiva con trentaquattro fendenti che ne causavano la morte. La Corte di Assise di primo grado condannava l’imputato all’ergastolo per omicidio volontario aggravato ai sensi degli artt. 575 e 577, comma 1 n. 1, c.p. In sede di appello, la Corte di Assise territoriale riconosceva l’attenuante della provocazione (art. 62 n. 2 c.p.), ritenendola equivalente all’aggravante contestata, e rideterminava la pena in ventiquattro anni di reclusione, respingendo però ogni altra doglianza difensiva, compresa quella relativa alla sussistenza della legittima difesa o, in subordine, dell’eccesso colposo. Contro questa decisione veniva proposto ricorso per cassazione, articolato in sei motivi, di cui i primi due concentrati proprio sul mancato riconoscimento della scriminante e della sua forma colposa. Il cuore della questione: dove finisce la difesa e inizia la rappresaglia Il nodo centrale della pronuncia, identificabile con il numero di raccolta generale 27286/2026, riguarda l’ambito applicativo dell’art. 52 c.p. e il suo rapporto con l’eccesso colposo di cui all’art. 55 c.p. La difesa sosteneva che l’azione dell’imputato, sebbene sproporzionata nell’esito, fosse maturata in un contesto di autentico terrore per la propria incolumità, aggravato dalle condizioni psichiche e intellettive dell’uomo e dalla sequenza rapidissima dei fatti. La Corte richiama un principio consolidato, secondo cui l’accertamento della scriminante reale o putativa e dell’eccesso colposo va condotto con un giudizio formulato ex ante, calato nelle circostanze concrete del fatto, e rimesso all’apprezzamento del giudice di merito, chiamato a valutare non solo l’episodio in sé ma anche gli antecedenti fattuali rilevanti (Sez. 5, n. 34342/2024, Rv. 286931; conforme Sez. 4, n. 24084/2018, Rv. 273401). Questo margine di valutazione caso per caso, tuttavia, non intacca un limite strutturale della scriminante: la legittima difesa presuppone che l’autore del fatto versi in una situazione di pericolo attuale, tale da rendere la reazione necessitata e priva di alternative. La Cassazione richiama sul punto un precedente che ha escluso l’esimente nel caso di chi avesse colpito l’aggressore in una zona vitale pur potendo allontanarsi ed evitare lo scontro (Sez. 1, n. 51262/2017, Rv. 272080). Applicando questi criteri al caso di specie, i giudici di legittimità ritengono corretta la valutazione di merito: una volta che l’imputato era riuscito a sottrarre il coltello alla madre, il pericolo attuale era cessato. Da quel momento, egli avrebbe potuto allontanarsi e chiedere l’intervento delle forze dell’ordine; la scelta di infliggere trentaquattro colpi si colloca, secondo la Corte, ben oltre il momento in cui la minaccia si era oggettivamente esaurita, travalicando ogni misura di proporzione anche nella sola prospettiva putativa del pericolo. L’eccesso colposo: un istituto che presuppone la scriminante, non la sostituisce Analogo destino subisce il motivo relativo all’eccesso colposo di legittima difesa. La sentenza ribadisce che tale figura, disciplinata dall’art. 55 c.p., non può essere invocata quando mancano in radice i presupposti della scriminante principale, e in particolare quando difetta la necessità di neutralizzare un pericolo ancora attuale mediante una reazione proporzionata (Sez. 5, n. 19065/2019, dep. 2020, Rv. 279344). A supporto di questa lettura, la Corte richiama un precedente relativo a un caso per certi versi analogo, in cui l’imputato aveva colpito ripetutamente con un machete l’aggressore che gli aveva sferrato un solo pugno: anche in quel caso l’eccesso colposo era stato escluso, poiché una reazione differita, ripetuta e sproporzionata rispetto a un’aggressione ormai esaurita non è assimilabile alla fattispecie che richiede un errore colposo sui limiti della necessaria proporzione tra difesa e offesa (Sez. 1, n. 41552/2023, Rv. 285373). Il messaggio che se ne trae è netto: la reiterazione dei colpi oltre la cessazione del pericolo trasforma la reazione difensiva in un’azione ulteriore, non più riconducibile né alla scriminante piena né alla sua forma attenuata. Il vizio di mente e il trattamento sanzionatorio: un parziale accoglimento Diversa sorte hanno avuto altri motivi del ricorso. Il terzo motivo, relativo alla qualificazione giuridica del fatto come omicidio preterintenzionale, è stato dichiarato inammissibile per genericità. Il quarto motivo, riguardante il vizio parziale di mente ai sensi dell’art. 89 c.p., è stato respinto poiché la sentenza di appello aveva già condotto uno scrutinio completo dei profili patologici della personalità dell’imputato, escludendo, sulla base di indicatori medico-legali, che il deficit cognitivo diagnosticato incidesse sulla capacità di controllare le proprie azioni. Diverso l’esito per il quinto e il sesto motivo, relativi rispettivamente al diniego delle attenuanti generiche e al giudizio di bilanciamento tra circostanze. La Cassazione ha ritenuto illogica la valutazione dei giudici di appello, fondata su precedenti penali risalenti a oltre quattro anni prima del fatto e su una lettura svalutativa della confessione dell’imputato, senza che si tenesse in adeguato conto lo stato emotivo determinato dall’aggressione subita. Richiamando un principio secondo cui le condizioni emotive eccezionali, pur non escludendo l’imputabilità, possono rilevare ai fini delle attenuanti generiche (Sez. 1, n. 27115/2024, Rv. 286606), la Corte ha annullato la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e al bilanciamento delle circostanze, con rinvio alla Corte di Assise di Appello di Perugia, mentre nel resto il ricorso è stato rigettato. Le implicazioni pratiche La pronuncia n. 27286/2026 offre un’occasione utile per fissare, anche a beneficio di chi si trova ad affrontare situazioni di aggressione in ambito domestico, i confini reali della legittima difesa: la scriminante non