La Cassazione torna sui confini della scriminante di cui all’art. 52 c.p., confermando l’ergastolo (poi rideterminato in appello) per il figlio che, aggredito nel sonno dalla madre, reagisce con trentaquattro coltellate
Il caso portato all’attenzione della Prima Sezione Penale della Corte di Cassazione origina da una vicenda di violenza domestica dagli sviluppi drammatici. Nell’ottobre del 2022 un uomo, mentre dormiva in casa sotto l’effetto di tranquillanti regolarmente prescritti, veniva aggredito dalla madre, la quale in precedenza aveva chiuso a chiave in un’altra stanza la figlia disabile e si trovava, secondo quanto emerso nel processo, sotto l’effetto di cocaina. La donna colpiva il figlio alla testa con la punta di uno schiaccianoci e al torace con un coltello dalla lama di circa venti centimetri. Nel corso della colluttazione che ne seguiva, l’uomo riusciva a sottrarre l’arma alla madre e, invece di allontanarsi dall’abitazione e chiedere soccorso, la colpiva con trentaquattro fendenti che ne causavano la morte.
La Corte di Assise di primo grado condannava l’imputato all’ergastolo per omicidio volontario aggravato ai sensi degli artt. 575 e 577, comma 1 n. 1, c.p. In sede di appello, la Corte di Assise territoriale riconosceva l’attenuante della provocazione (art. 62 n. 2 c.p.), ritenendola equivalente all’aggravante contestata, e rideterminava la pena in ventiquattro anni di reclusione, respingendo però ogni altra doglianza difensiva, compresa quella relativa alla sussistenza della legittima difesa o, in subordine, dell’eccesso colposo.

Contro questa decisione veniva proposto ricorso per cassazione, articolato in sei motivi, di cui i primi due concentrati proprio sul mancato riconoscimento della scriminante e della sua forma colposa.
Il cuore della questione: dove finisce la difesa e inizia la rappresaglia
Il nodo centrale della pronuncia, identificabile con il numero di raccolta generale 27286/2026, riguarda l’ambito applicativo dell’art. 52 c.p. e il suo rapporto con l’eccesso colposo di cui all’art. 55 c.p. La difesa sosteneva che l’azione dell’imputato, sebbene sproporzionata nell’esito, fosse maturata in un contesto di autentico terrore per la propria incolumità, aggravato dalle condizioni psichiche e intellettive dell’uomo e dalla sequenza rapidissima dei fatti.
La Corte richiama un principio consolidato, secondo cui l’accertamento della scriminante reale o putativa e dell’eccesso colposo va condotto con un giudizio formulato ex ante, calato nelle circostanze concrete del fatto, e rimesso all’apprezzamento del giudice di merito, chiamato a valutare non solo l’episodio in sé ma anche gli antecedenti fattuali rilevanti (Sez. 5, n. 34342/2024, Rv. 286931; conforme Sez. 4, n. 24084/2018, Rv. 273401).
Questo margine di valutazione caso per caso, tuttavia, non intacca un limite strutturale della scriminante: la legittima difesa presuppone che l’autore del fatto versi in una situazione di pericolo attuale, tale da rendere la reazione necessitata e priva di alternative. La Cassazione richiama sul punto un precedente che ha escluso l’esimente nel caso di chi avesse colpito l’aggressore in una zona vitale pur potendo allontanarsi ed evitare lo scontro (Sez. 1, n. 51262/2017, Rv. 272080).
Applicando questi criteri al caso di specie, i giudici di legittimità ritengono corretta la valutazione di merito: una volta che l’imputato era riuscito a sottrarre il coltello alla madre, il pericolo attuale era cessato. Da quel momento, egli avrebbe potuto allontanarsi e chiedere l’intervento delle forze dell’ordine; la scelta di infliggere trentaquattro colpi si colloca, secondo la Corte, ben oltre il momento in cui la minaccia si era oggettivamente esaurita, travalicando ogni misura di proporzione anche nella sola prospettiva putativa del pericolo.
L’eccesso colposo: un istituto che presuppone la scriminante, non la sostituisce
Analogo destino subisce il motivo relativo all’eccesso colposo di legittima difesa. La sentenza ribadisce che tale figura, disciplinata dall’art. 55 c.p., non può essere invocata quando mancano in radice i presupposti della scriminante principale, e in particolare quando difetta la necessità di neutralizzare un pericolo ancora attuale mediante una reazione proporzionata (Sez. 5, n. 19065/2019, dep. 2020, Rv. 279344). A supporto di questa lettura, la Corte richiama un precedente relativo a un caso per certi versi analogo, in cui l’imputato aveva colpito ripetutamente con un machete l’aggressore che gli aveva sferrato un solo pugno: anche in quel caso l’eccesso colposo era stato escluso, poiché una reazione differita, ripetuta e sproporzionata rispetto a un’aggressione ormai esaurita non è assimilabile alla fattispecie che richiede un errore colposo sui limiti della necessaria proporzione tra difesa e offesa (Sez. 1, n. 41552/2023, Rv. 285373).
Il messaggio che se ne trae è netto: la reiterazione dei colpi oltre la cessazione del pericolo trasforma la reazione difensiva in un’azione ulteriore, non più riconducibile né alla scriminante piena né alla sua forma attenuata.
Il vizio di mente e il trattamento sanzionatorio: un parziale accoglimento
Diversa sorte hanno avuto altri motivi del ricorso. Il terzo motivo, relativo alla qualificazione giuridica del fatto come omicidio preterintenzionale, è stato dichiarato inammissibile per genericità. Il quarto motivo, riguardante il vizio parziale di mente ai sensi dell’art. 89 c.p., è stato respinto poiché la sentenza di appello aveva già condotto uno scrutinio completo dei profili patologici della personalità dell’imputato, escludendo, sulla base di indicatori medico-legali, che il deficit cognitivo diagnosticato incidesse sulla capacità di controllare le proprie azioni.
Diverso l’esito per il quinto e il sesto motivo, relativi rispettivamente al diniego delle attenuanti generiche e al giudizio di bilanciamento tra circostanze. La Cassazione ha ritenuto illogica la valutazione dei giudici di appello, fondata su precedenti penali risalenti a oltre quattro anni prima del fatto e su una lettura svalutativa della confessione dell’imputato, senza che si tenesse in adeguato conto lo stato emotivo determinato dall’aggressione subita. Richiamando un principio secondo cui le condizioni emotive eccezionali, pur non escludendo l’imputabilità, possono rilevare ai fini delle attenuanti generiche (Sez. 1, n. 27115/2024, Rv. 286606), la Corte ha annullato la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e al bilanciamento delle circostanze, con rinvio alla Corte di Assise di Appello di Perugia, mentre nel resto il ricorso è stato rigettato.
Le implicazioni pratiche
La pronuncia n. 27286/2026 offre un’occasione utile per fissare, anche a beneficio di chi si trova ad affrontare situazioni di aggressione in ambito domestico, i confini reali della legittima difesa: la scriminante non copre l’intera sequenza di una colluttazione, ma si arresta nel momento preciso in cui il pericolo attuale viene meno. Superata quella soglia, ogni ulteriore condotta offensiva risponde alle regole ordinarie in tema di responsabilità penale, salva la possibilità di valorizzare lo stato emotivo del reo in sede di commisurazione della pena, attraverso le attenuanti generiche o il giudizio di bilanciamento tra circostanze. Per chi si occupa di assistenza legale in ambito penale, e in particolare nei casi di violenza domestica dagli esiti più gravi, la pronuncia conferma quanto sia determinante, nella strategia difensiva, distinguere con rigore il momento della reazione necessitata da quello, successivo, in cui la condotta si trasforma in qualcos’altro.
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