Il Tribunale di Milano fissa i confini
Una vicenda giudiziaria decisa dal Tribunale di Milano (sentenza del 22 giugno 2026, R.G. n. 20305/2024) offre lo spunto per fare chiarezza su un tema che ricorre con frequenza nelle crisi matrimoniali: la sorte dei beni intestati a uno dei coniugi durante il matrimonio, quando l’altro sostenga di averne finanziato l’acquisto o la costituzione con l’intesa, mai messa per iscritto, di riaverli indietro in caso di necessità.
Il caso riguardava una coppia sposata in regime di separazione dei beni, trasferitasi in Italia per motivi professionali. Nel corso degli anni il marito, affermatosi professionalmente fino a diventare partner di una struttura legale, avrebbe intestato alla moglie, secondo la propria ricostruzione, due polizze assicurative, un immobile a Milano, un immobile in Sudafrica e una somma di oltre trecentomila euro, con l’intento dichiarato di sottrarre il proprio patrimonio a eventuali azioni di responsabilità professionale. Cessata l’unione, l’uomo ha agito in giudizio chiedendo il ritrasferimento di tutti quei beni, sostenendo l’esistenza di un patto fiduciario orale risalente al 2008. La moglie, dal canto suo, ha negato qualunque intesa fiduciaria, sostenendo che le attribuzioni patrimoniali le fossero state fatte a titolo di compensazione per le rinunce professionali affrontate per la cura dei figli, e comunque in adempimento dei doveri di contribuzione ai bisogni della famiglia.

La questione giuridica: patto fiduciario, donazione o dovere coniugale?
Il nodo che il Tribunale è stato chiamato a sciogliere è tipico delle controversie post-matrimoniali: distinguere tra tre fattispecie giuridiche profondamente diverse quanto agli effetti. Se le attribuzioni derivano da un patto fiduciario, il coniuge che ha fornito la provvista ha diritto a ottenere la restituzione integrale del bene o del suo valore. Se, invece, si tratta di donazione indiretta di un immobile, la restituzione può riguardare al più la quota corrispondente a quanto effettivamente versato per l’acquisto, e solo in presenza di determinati presupposti di nullità o revocabilità. Se, infine, le attribuzioni integrano l’adempimento del dovere di contribuzione ai bisogni della famiglia previsto dall’art. 143 c.c., esse sono senz’altro irripetibili, perché sorrette da una causa giuridica autonoma.
Il negozio fiduciario e il problema della forma
Il Tribunale ricostruisce anzitutto la figura del negozio fiduciario, definendolo come lo strumento con cui un soggetto, il fiduciante, affida a un altro, il fiduciario, la titolarità o la gestione di un bene per il perseguimento di finalità specifiche, con obbligo di ritrasferimento. Si tratta di una figura che nella prassi assume forme molto diverse: può realizzarsi mediante trasferimento diretto dal fiduciante al fiduciario, oppure mediante l’acquisto compiuto dal fiduciario in nome proprio ma con denaro fornito dal fiduciante, come appunto sostenuto dall’attore in questo giudizio.
Un punto storicamente controverso riguarda la forma di questi accordi quando abbiano ad oggetto beni immobili. Per lungo tempo la giurisprudenza ha assimilato il patto fiduciario al contratto preliminare, richiedendo quindi la forma scritta ad substantiam. Le Sezioni Unite n. 6459 del 2020 hanno superato questa impostazione, ricondotto il fenomeno allo schema del mandato senza rappresentanza e affermato il principio di libertà delle forme: il pactum fiduciae, trattandosi di atto meramente interno tra le parti, non richiede la forma scritta. Ne discende, tuttavia, un problema pratico rilevante: in assenza di un documento scritto, il patto fiduciario deve essere provato attraverso testimoni o presunzioni, con tutte le difficoltà che questo comporta.
Perché il patto fiduciario non è stato ritenuto provato
È proprio sul terreno della prova che la domanda principale dell’attore è naufragata. Il Tribunale ha innanzitutto escluso la prova per testimoni, poiché i capitoli di prova articolati erano diretti a raccogliere dichiarazioni de relato actoris, cioè informazioni riferite dai testimoni per averle apprese dallo stesso attore, con un valore probatorio sostanzialmente nullo.
Quanto alla prova presuntiva, il giudice ha valorizzato una serie di elementi di segno contrario. In primo luogo, l’allegazione del patto è apparsa generica: l’attore ha collocato l’accordo genericamente nel 2008, senza precisare tempi e modalità di esecuzione, pur riferendolo a beni intestati alla moglie in anni diversi, fino al 2019. In secondo luogo, la finalità protettiva dichiarata risultava incoerente con la condotta patrimoniale complessiva dell’attore, che ha continuato a mantenere a proprio nome numerose altre polizze, conti correnti e depositi titoli: se l’obiettivo fosse stato davvero sottrarre il patrimonio a rischi professionali, sarebbe stato logico intestare alla moglie la maggior parte, e non solo una porzione, dei propri averi. In terzo luogo, gli strumenti scelti – polizze a premio costante, spesso a finalità previdenziale – si sono rivelati più coerenti con un’esigenza di risparmio e stabilità economica che con una strategia di protezione patrimoniale immediata. Infine, il Tribunale ha escluso che il ritrasferimento spontaneo di alcuni beni, avvenuto in anni successivi, potesse fungere da indizio grave e preciso dell’esistenza di un accordo fiduciario esteso a tutti gli altri beni, apparendo più plausibile una gestione familiare delle risorse non pianificata secondo uno schema unitario.
L’immobile di Milano: quando il finanziamento parziale diventa donazione indiretta
Esclusa la natura fiduciaria dell’operazione, il Tribunale ha comunque dovuto valutare la domanda subordinata riferita all’immobile acquistato a Milano nel 2011. Qui il giudice richiama un principio consolidato, espresso da Cass. n. 18541/2014: quando il denaro viene fornito da un soggetto quale mezzo per l’acquisto di un determinato immobile intestato a un altro, e sussiste un collegamento teleologico tra l’elargizione e l’acquisto, si configura una donazione indiretta dell’immobile stesso, e non una donazione diretta del denaro. Nel caso di specie, tuttavia, l’attore ha fornito prova documentale del versamento di una parte soltanto del prezzo complessivo dell’immobile, pari a 638.000 euro. Ne è derivato il riconoscimento di una donazione indiretta limitata alla quota corrispondente a quanto effettivamente documentato, e non il ritrasferimento integrale dell’immobile richiesto in citazione.
Diversa sorte ha avuto la domanda relativa all’immobile situato in Sudafrica: qui il collegamento tra il bonifico effettuato dall’attore e l’acquisto specifico dell’immobile non è stato in alcun modo dimostrato, complice anche una causale del bonifico (“trasferimento fondi”) giudicata troppo generica per attestare un intento di liberalità o un vincolo di scopo.
La somma di 300.000 euro e il dovere di contribuzione familiare
Quanto alla complessiva somma versata nel 2019 con due bonifici recanti le causali di rimborso spese familiari, il Tribunale ha escluso sia la natura fiduciaria sia quella di donazione diretta, ricomprendendo l’attribuzione nell’ambito dell’adempimento del dovere di contribuzione ai bisogni della famiglia ex art. 143 c.c. Sul punto viene richiamata una pronuncia della Cassazione (n. 8793 dell’8 aprile 2026), secondo cui le attribuzioni patrimoniali eseguite tra coniugi durante la convivenza per realizzare un progetto di vita comune si presumono effettuate in adempimento del dovere di contribuzione familiare e sono, di conseguenza, irripetibili, salvo che il coniuge che agisce per la restituzione alleghi e dimostri una causa diversa, oppure la sproporzione dell’apporto rispetto alle proprie sostanze e capacità reddituali. Nel caso esaminato, questa prova non è stata fornita, ed anzi la capacità reddituale dell’attore è risultata sensibilmente superiore a quella della convenuta.
Per le medesime ragioni sono state respinte anche le domande subordinate di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c. e di nullità delle donazioni, poiché le attribuzioni patrimoniali oggetto di causa non sono risultate prive di titolo giustificativo, bensì riconducibili, a seconda dei casi, alla donazione indiretta di quota immobiliare o all’adempimento dei doveri coniugali.
Le implicazioni pratiche
Questa decisione offre alcuni insegnamenti di rilievo pratico non trascurabile. Anzitutto, chi intenda davvero costituire un vincolo fiduciario su un bene, anche in ambito familiare, dovrebbe considerare l’opportunità di formalizzare l’intesa per iscritto: pur non essendo richiesta la forma scritta ad substantiam per i beni immobili, l’assenza di ogni documentazione espone la parte che vanta la pretesa restitutoria al rischio di soccombenza per difetto di prova. In secondo luogo, la causale dei bonifici bancari assume un rilievo probatorio tutt’altro che secondario: indicazioni generiche come “trasferimento fondi” possono risultare fatali nel dimostrare un vincolo di scopo o un intento di liberalità collegato a uno specifico acquisto. Infine, la pronuncia conferma che le attribuzioni patrimoniali effettuate tra coniugi in costanza di matrimonio godono di una presunzione di causa, riconducibile al dovere di contribuzione familiare, che rende particolarmente arduo, dopo la separazione, ottenerne la restituzione.
Se ti trovi ad affrontare una situazione simile, in fase di separazione o di successiva rivendicazione patrimoniale, è opportuno valutare con attenzione la qualificazione giuridica delle attribuzioni ricevute o effettuate durante il matrimonio, poiché da essa dipendono in modo determinante le possibilità di successo di un’eventuale azione giudiziaria. Il nostro studio è a disposizione per un approfondimento sul tuo caso specifico.

