La Cassazione conferma: se l’amministratore non dimostra dove sono finiti i beni della società fallita, la distrazione si presume
Il caso trae origine dal fallimento di una società a responsabilità limitata, dichiarato dal Tribunale competente nel novembre 2013. Nel corso dell’istruttoria penale successiva emergeva che, tra il 2009 e il 2011, dal conto corrente intestato alla società erano stati prelevati oltre 109.000 euro, e che tre automezzi intestati alla stessa società non erano più stati rinvenuti al momento della dichiarazione di fallimento.
La Procura contestava all’amministratore di fatto della società due condotte: la bancarotta documentale, relativa alla tenuta delle scritture contabili, e la bancarotta fraudolenta patrimoniale, per la distrazione del denaro prelevato e degli automezzi non rinvenuti. Il Tribunale di primo grado condannava l’imputato per entrambi i reati. La Corte d’appello di Napoli, riformando parzialmente la decisione, riqualificava la bancarotta documentale nella forma semplice e ne dichiarava l’estinzione per intervenuta prescrizione, confermando invece la condanna per la bancarotta fraudolenta patrimoniale.

Avverso la sentenza d’appello veniva proposto ricorso per cassazione, articolato su due motivi: da un lato si contestava la sussistenza stessa del reato di distrazione, sostenendo che i prelievi fossero stati impiegati per pagare fornitori e dipendenti e che gli automezzi mancanti fossero beni obsoleti di scarso valore, verosimilmente oggetto di furto; dall’altro si censurava la determinazione delle pene accessorie, ritenute applicate senza un’autonoma valutazione ai sensi dell’art. 133 del codice penale. La Corte di Cassazione, quinta sezione penale, con la sentenza recante numero di raccolta generale 31753/2026, pubblicata il 21 agosto 2026, ha rigettato il ricorso, offrendo l’occasione per ribadire alcuni principi consolidati in materia fallimentare.
La bancarotta fraudolenta patrimoniale come reato di pericolo concreto
Il primo profilo affrontato dalla Corte riguarda la natura del reato previsto dall’art. 216, comma 1, n. 1, della legge fallimentare. Si tratta, come chiarito dai giudici di legittimità, di un reato di mera condotta e di pericolo concreto: per la sua configurazione non occorre che il patrimonio sociale residuo risulti effettivamente insufficiente a soddisfare i creditori, essendo sufficiente che l’atto dispositivo sia, al momento in cui viene compiuto, concretamente idoneo a mettere in pericolo la garanzia patrimoniale destinata al loro soddisfacimento.
In altri termini, la legge non richiede la prova che i creditori siano stati effettivamente danneggiati, ma solo che la condotta dell’amministratore abbia esposto a rischio concreto l’integrità del patrimonio sociale. Anche la sottrazione di un singolo bene, se incide sensibilmente sulla garanzia patrimoniale, può quindi integrare il reato, senza che sia necessario attendere la verificazione di un danno effettivo per i creditori.
L’onere di rendicontazione dell’amministratore
Un secondo principio, di rilevante impatto pratico, riguarda la ripartizione dell’onere probatorio. La Cassazione ha ribadito che la prova della distrazione o dell’occultamento dei beni della società fallita può essere desunta dalla mancata dimostrazione, da parte dell’amministratore, della destinazione impressa a tali beni. Non si tratta, precisano i giudici, di un’inversione dell’onere della prova in senso tecnico, quanto piuttosto di una sollecitazione rivolta al soggetto che, in quanto gestore del patrimonio sociale, è l’unico in grado di rendere conto della sorte dei beni non rinvenuti.
Nel caso di specie, le giustificazioni fornite dall’imputato, relative sia all’impiego del denaro prelevato sia al presunto furto degli automezzi, sono state ritenute mere allegazioni prive di adeguato riscontro probatorio: non risultavano infatti prodotte le denunce di furto, né le dichiarazioni testimoniali richiamate dalla difesa erano state versate in atti in forma integrale. La Corte ha inoltre precisato che pagamenti effettuati fuori dai canali ufficiali, anche laddove diretti a fornitori o dipendenti, non si trasformano in costi aziendali leciti per il solo fatto di essere presentati come funzionali alla prosecuzione dell’attività d’impresa, quando sottraggono risorse ai controlli interni ed esterni e ne rendono non più verificabile la destinazione.
La nozione di amministratore di fatto
La sentenza offre anche importanti indicazioni sulla figura dell’amministratore di fatto, disciplinata dall’art. 2639 del codice civile. Secondo l’orientamento consolidato richiamato dalla Corte, tale qualifica non richiede l’esercizio di tutti i poteri tipici dell’organo di gestione, ma presuppone la compresenza di tre elementi: l’assenza di una formale investitura, lo svolgimento di un’attività gestoria continuativa e non meramente episodica, e un’autonomia decisionale, interna ed esterna, corredata da funzioni operative e di rappresentanza.
Nel caso esaminato, i giudici di merito avevano valorizzato una serie di elementi sintomatici: la sostanziale esclusività nell’operare sul conto corrente sociale, la gestione diretta dei rapporti con i fornitori, e le stesse dichiarazioni dell’imputato circa il proprio ruolo nell’organizzazione dei cantieri e nella gestione dei pagamenti. Su questa base, la Cassazione ha confermato che l’amministratore di fatto, una volta accertata la sua posizione, risponde penalmente al pari dell’amministratore di diritto per tutti i comportamenti a lui riconducibili.
Le pene accessorie fallimentari
Il secondo motivo di ricorso, relativo alla determinazione delle pene accessorie in misura corrispondente alla pena principale, è stato anch’esso respinto. La Corte ha richiamato l’evoluzione giurisprudenziale successiva alla pronuncia della Corte costituzionale n. 222 del 2018, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della disciplina che fissava automaticamente in dieci anni la durata delle pene accessorie fallimentari, imponendo invece una loro determinazione in concreto sulla base dei criteri dell’art. 133 del codice penale.
Nel caso in esame, tuttavia, le pene accessorie erano state applicate in misura inferiore alla media edittale, sicché, secondo l’orientamento richiamato dalla Corte, non sarebbe stata nemmeno necessaria una motivazione specifica. La Corte d’appello aveva comunque motivato la propria decisione facendo riferimento alla gravità dei fatti, in particolare al rilevante debito tributario maturato, e alla personalità dell’imputato, ritenuta significativa anche in ragione dell’utilizzo di un prestanome nella gestione societaria.
Implicazioni pratiche
La pronuncia consolida un orientamento di particolare rilevanza per chi amministra, di diritto o di fatto, società che versano in difficoltà economica. Il messaggio della Corte è chiaro: chi gestisce il patrimonio di un’impresa deve essere sempre in grado di documentare la destinazione dei beni sociali, specialmente quando l’impresa si avvia verso l’insolvenza. La mancanza di riscontri documentali, anche a fronte di giustificazioni plausibili sul piano narrativo, espone a un rischio penale concreto, poiché il giudice può legittimamente desumere la distrazione dalla sola assenza di rendicontazione.
Per gli amministratori, anche solo di fatto, la sentenza rappresenta un monito a conservare sempre la documentazione relativa a prelievi, cessioni e dismissioni di beni aziendali, così come a evitare pagamenti fuori dai canali ufficiali, anche quando apparentemente giustificati da esigenze di continuità aziendale. Per i creditori e per i curatori fallimentari, la decisione conferma invece uno strumento probatorio prezioso nella ricostruzione delle condotte distrattive, specie nei casi in cui i beni sociali risultino irreperibili senza alcuna causale documentata.
Il nostro studio è a disposizione per approfondire le implicazioni di questa pronuncia e per una valutazione specifica delle situazioni di crisi d’impresa e di responsabilità gestoria.

