La Cassazione chiarisce l’obbligo di trasparenza previsto dal Testo Unico anticorruzione per i dipendenti pubblici che aderiscono ad associazioni massoniche
Un funzionario dell’Agenzia delle Entrate, con mansioni di responsabile dell’area contenzioso presso una direzione provinciale, veniva sanzionato disciplinarmente con la sospensione dal lavoro per trenta giorni. Il motivo della sanzione risiedeva nell’omessa comunicazione, da parte del dipendente, dell’assunzione della carica di rappresentante legale di due associazioni massoniche riconducibili al Grande Oriente d’Italia, cariche mantenute rispettivamente fino al 2016 e fino alla contestazione dell’addebito.
Il dipendente impugnava la sanzione dinanzi al giudice del lavoro, che la rideterminava in una più lieve multa, ritenendo sussistente l’illecito ma sproporzionata la misura sospensiva. La Corte d’Appello, adita successivamente, ribaltava completamente la decisione, annullando integralmente la sanzione: secondo i giudici di secondo grado, l’Amministrazione non aveva dimostrato in concreto alcuna interferenza tra l’appartenenza associativa e lo svolgimento delle funzioni d’ufficio, risultando apodittica l’affermazione di incompatibilità tra il giuramento di fedeltà massonica e i doveri costituzionali di fedeltà alla Nazione e di imparzialità.

Contro questa pronuncia l’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo di censura.
Il quadro normativo: l’obbligo di comunicazione ex art. 5 DPR 62/2013
Il cuore della controversia ruota attorno all’art. 5, comma 1, del DPR n. 62/2013 (il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), che impone al dipendente di comunicare tempestivamente al responsabile dell’ufficio la propria adesione o appartenenza ad associazioni od organizzazioni “i cui ambiti di interessi possano interferire con lo svolgimento dell’attività dell’ufficio”, indipendentemente dal carattere riservato o meno del sodalizio.
Si tratta di una disposizione che si inserisce nel più ampio impianto della disciplina anticorruzione e trasparenza, e che dialoga con l’art. 54 del d.lgs. n. 165/2001, il quale individua nei doveri di diligenza, lealtà, imparzialità e comportamento tale da assicurare l’immagine di indipendenza della Pubblica Amministrazione lo statuto costituzionale del dipendente pubblico.
Il principio affermato dalla Cassazione
Con l’ordinanza n. 24875/2026, pubblicata il 31 agosto 2026, la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell’Amministrazione, cassando la sentenza di merito e rinviando alla Corte d’appello in diversa composizione.
Il punto dirimente della decisione riguarda la natura dell’obbligo di comunicazione: secondo la Corte, l’art. 5 del DPR n. 62/2013 impone un adempimento informativo preventivo, funzionale a consentire all’Amministrazione di valutare autonomamente eventuali profili di conflitto di interesse. Non è quindi necessario, ai fini della sussistenza dell’illecito disciplinare, che l’ente datore di lavoro dimostri in concreto un’interferenza specifica o un episodio determinato di infedeltà: è sufficiente l’omissione della comunicazione riguardante un’appartenenza associativa astrattamente idonea a generare conflitti.
La Cassazione ha inoltre valorizzato la peculiarità del vincolo associativo massonico, richiamando precedenti delle Sezioni Unite relativi all’incompatibilità tra la funzione giudicante e l’adesione a logge massoniche (Cass. SU n. 1736/1998 e Cass. SU n. 369/1998). Pur precisando che tali precedenti, riferiti alla magistratura, non possono assumere qui valore parametrico diretto, la Corte ha osservato che il giuramento di fedeltà richiesto agli affiliati, unito alla struttura gerarchica dell’organizzazione, è potenzialmente idoneo a confliggere con i doveri di lealtà, imparzialità e cura esclusiva dell’interesse pubblico gravanti sul dipendente. A ciò si aggiunge, per il personale delle Agenzie fiscali, un regime di incompatibilità rafforzato rispetto a quello ordinario, previsto dal d.P.R. n. 18/2002, in ragione della particolare esigenza che tali dipendenti non solo operino, ma anche appaiano assolutamente imparziali.
Quanto al richiamo dell’art. 8 dello Statuto dei Lavoratori (legge n. 300/1970), che vieta indagini datoriali su opinioni politiche, religiose e sindacali, la Corte ne ha escluso l’applicabilità al caso di specie: l’obbligo di comunicazione, pur incidendo su una sfera in senso lato extralavorativa, non riguarda la libertà di adesione in sé, bensì è funzionale alla verifica dell’attitudine professionale del lavoratore, categoria che lo stesso art. 8 espressamente sottrae al divieto di indagine.
Implicazioni pratiche
La pronuncia offre indicazioni operative rilevanti per diverse categorie di soggetti.
Per i dipendenti pubblici, in particolare quelli operanti in amministrazioni con regimi di incompatibilità rafforzati come le Agenzie fiscali, la decisione ribadisce che l’obbligo di comunicazione previsto dal Codice di comportamento va assolto ogni qual volta l’adesione associativa sia astrattamente idonea a interferire con l’attività d’ufficio, senza che sia necessario attendere che tale interferenza si manifesti concretamente. Il mancato adempimento espone a responsabilità disciplinare autonoma, a prescindere dalla liceità dell’associazione stessa.
Per le amministrazioni datrici di lavoro, la pronuncia chiarisce che l’onere probatorio in sede disciplinare non richiede la dimostrazione di episodi specifici di conflitto di interesse, potendo l’illecito fondarsi sulla mera omissione informativa rispetto ad appartenenze potenzialmente rilevanti.
Per i professionisti del settore, la decisione costituisce un utile riferimento nella valutazione di fattispecie disciplinari analoghe, riguardanti l’adesione di dipendenti pubblici ad associazioni, confraternite o organizzazioni caratterizzate da vincoli di fedeltà reciproca, e nella distinzione tra tutela della libertà associativa e doveri di trasparenza propri del rapporto di pubblico impiego.
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