La Cassazione conferma: gli utili non distribuiti delle società partecipate dal coniuge obbligato concorrono a determinare l’assegno di mantenimento, anche se non sono mai entrati nelle sue tasche.
Una separazione coniugale, dopo circa diciannove anni di matrimonio, approda in Corte d’Appello a Venezia per la sola questione della misura degli assegni di mantenimento riconosciuti dal Tribunale di Treviso. La Corte territoriale, sulla base di una consulenza tecnica che aveva ricostruito la situazione economica di entrambi i coniugi negli anni precedenti alla separazione, rileva una significativa disparità economica a svantaggio della moglie e rideterminate al rialzo gli importi: 1.500 euro mensili a titolo di mantenimento per la moglie e altrettanti quale contributo per il mantenimento della figlia minore, allora quasi sedicenne, collocata prevalentemente presso la madre.
Il perito d’ufficio aveva evidenziato come il marito, titolare di una partecipazione dell’80% in una società, percepisse retribuzioni mensili consistenti, ai quali si aggiungevano canoni di locazione per un immobile di proprietà e, soprattutto, utili non distribuiti dalla società partecipata. La moglie, per contro, disponeva di un reddito da lavoro dipendente sensibilmente inferiore, gravato peraltro dalla rata di un mutuo per l’abitazione. Su queste basi la Corte d’Appello aveva ritenuto che il tenore di vita elevato goduto dalla famiglia in costanza di convivenza dovesse essere, per quanto possibile, preservato in capo alla moglie e alla figlia.

Il marito ha impugnato la decisione dinanzi alla Corte di Cassazione con sei distinti motivi di ricorso, contestando tra l’altro la decorrenza retroattiva degli aumenti, l’inclusione nel proprio reddito di utili societari non distribuiti e di beni non nella sua diretta disponibilità, i criteri di ripartizione del mantenimento della figlia, la valutazione del tenore di vita familiare e la ricostruzione del reddito della moglie, oltre alla condanna alle spese di lite. La Prima Sezione Civile, con l’ordinanza n. 24776, pubblicata il 26 agosto 2026, ha rigettato integralmente il ricorso.
Il rilievo attribuito agli utili non distribuiti
Il cuore della pronuncia, e il profilo di maggiore interesse pratico, riguarda il secondo motivo di ricorso, con cui si contestava che la Corte territoriale avesse considerato, ai fini della determinazione del mantenimento, gli utili non distribuiti realizzati dalla società di cui il ricorrente era socio all’80%, oltre a cespiti asseritamente non produttivi di reddito attuale.
La Cassazione ribadisce un principio già consolidato nella propria giurisprudenza: il coniuge separato obbligato al versamento del mantenimento non può pretendere l’esclusione, dalla base di calcolo, degli utili non distribuiti dalla società partecipata. I risultati economici positivi realizzati dalla società, ancorché non tradotti in dividendi effettivamente percepiti, rientrano legittimamente nella valutazione comparativa che il giudice della separazione è chiamato a compiere per fissare l’obbligo di mantenimento e la sua esatta misura. La ratio è evidente: la capacità economica di chi controlla una società, specie con una quota di maggioranza così ampia come l’80%, non si esaurisce nel reddito formalmente percepito, ma comprende anche la ricchezza prodotta e trattenuta all’interno della compagine sociale, di cui il socio di controllo può normalmente disporre secondo le proprie scelte di gestione.
Sotto un diverso profilo, il ricorrente lamentava che la Corte d’Appello avesse sovrastimato la propria forza economica, includendo cespiti non produttivi o riferibili a soggetti terzi. Su questo punto specifico la Cassazione dichiara il motivo inammissibile, perché si risolve in una critica all’accertamento di fatto sui redditi delle parti, compito riservato al giudice di merito e sottratto al sindacato di legittimità quando la motivazione sia idonea a rivelare l’iter logico seguito, secondo la lettura ormai consolidata dell’articolo 360, primo comma, numero 5, del codice di procedura civile, fissata dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 8053 del 2014.
Nel caso specifico, la Corte territoriale aveva ricostruito con puntualità la posizione reddituale complessiva del marito: retribuzioni mensili pari a circa 5.044,58 euro, canoni di locazione per circa 700 euro mensili derivanti da un immobile di proprietà, e appunto gli utili non distribuiti della società partecipata all’80%, a fronte di un’esposizione debitoria residua per un prestito personale. Questo quadro, unitamente al riscontro di una capacità di spesa della famiglia rimasta costantemente elevata negli anni precedenti alla separazione (la Cassazione richiama, tra gli indici sintomatici valorizzati in sentenza, persino l’acquisto di un’autovettura di fascia alta), ha permesso alla Corte di merito di affermare, con motivazione ritenuta ampiamente sufficiente, la sussistenza di un tenore di vita agiato da preservare, nei limiti del possibile, in favore della moglie e della figlia.
Gli altri principi affermati dall’ordinanza
L’ordinanza offre l’occasione per ribadire ulteriori principi di rilievo pratico. Quanto alla decorrenza degli aumenti dell’assegno, la Corte conferma l’orientamento secondo cui la decorrenza dalla domanda giudiziale attiene all’an debeatur, mentre la diversa quantificazione operata in appello, se fondata sulla rivalutazione dei medesimi elementi fattuali già esistenti sin dall’origine e non su una sopravvenuta modificazione della situazione patrimoniale dell’obbligato, retroagisce anch’essa alla data della domanda, richiamando in proposito il principio ricordato da Cassazione, Sezioni Unite, n. 32914 del 2022. I provvedimenti presidenziali adottati ai sensi dell’articolo 708 del codice di procedura civile hanno infatti natura meramente interinale e non precludono che la sentenza definitiva integri, con effetto ex tunc, l’importo dell’assegno.
Quanto al contributo per il mantenimento della figlia minore, la Cassazione conferma che il criterio della collocazione prevalente presso un genitore, unito alla diversa capacità economica dei genitori, giustifica legittimamente un onere proporzionalmente maggiore a carico del genitore più abbiente, in applicazione dell’articolo 337-ter, comma quarto, del codice civile.
Infine, quanto al criterio del tenore di vita, l’ordinanza ribadisce che esso va identificato avendo riguardo allo standard di vita reso oggettivamente possibile dal complesso delle risorse economiche dei coniugi, comprensivo delle potenzialità reddituali, della capacità di spesa e delle prospettive future, richiamando precedenti risalenti ma mai superati.
Implicazioni pratiche
La pronuncia ha ricadute concrete significative per tutti coloro che, in sede di separazione o divorzio, sono titolari di partecipazioni societarie rilevanti. Chi detiene quote di controllo in una società non può limitarsi a dichiarare il proprio reddito personale formalmente percepito per contenere l’assegno di mantenimento: il giudice può legittimamente guardare “oltre lo schermo societario” e valorizzare anche gli utili trattenuti, specie quando la quota di partecipazione è ampia e la scelta di non distribuire dividendi appare rimessa, di fatto, alla volontà dello stesso socio-obbligato.
Per il coniuge economicamente più debole, il principio rappresenta uno strumento di tutela importante: consente di far emergere, nella determinazione dell’assegno, la reale capacità contributiva dell’altro coniuge, anche quando questi strutturi le proprie fonti di reddito attraverso veicoli societari. Resta fermo, tuttavia, che l’accertamento in concreto della consistenza reddituale delle parti è materia riservata al giudice di merito e difficilmente sindacabile in sede di legittimità, sicché diventa decisivo, già nelle fasi di merito, un’adeguata attività istruttoria e peritale volta a ricostruire con precisione la situazione patrimoniale complessiva dell’obbligato.
Il nostro studio segue con attenzione l’evoluzione di questi orientamenti e resta a disposizione per una valutazione personalizzata della propria situazione patrimoniale e reddituale in vista di procedimenti di separazione o divorzio.

