Fino a otto anni di pena concordata e detenzione domiciliare in struttura per chi vuole curarsi
Il codice di procedura penale conosce da tempo l’applicazione della pena su richiesta delle parti, il cosiddetto patteggiamento, con cui imputato e pubblico ministero concordano la sanzione e chiudono il processo senza dibattimento. Con la legge n. 140 del 5 agosto 2026, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 181 del 6 agosto 2026 e in vigore dal 21 agosto 2026, il legislatore ha introdotto un ulteriore modello di applicazione concordata della pena, pensato per chi, avendo commesso un reato in relazione al proprio stato di dipendenza, intende intraprendere un percorso di recupero.
Vediamo come funziona e quali conseguenze ha per chi è coinvolto in un procedimento penale.

Il modello previsto dalla legge n. 140 del 2026
La finalità dichiarata del provvedimento è offrire ampio spazio alla detenzione domiciliare per i condannati tossicodipendenti o alcoldipendenti che vogliano seguire un programma terapeutico socio-riabilitativo residenziale. In altre parole, la persona sconta la pena non in carcere ma in una struttura di cura, con l’obiettivo di recuperarla e reinserirla nella società.
La riforma opera su due piani. Il primo è esecutivo e riguarda la fase successiva alla condanna. Il secondo è processuale e riguarda la fase di definizione anticipata del giudizio, quella in cui si colloca il nuovo patteggiamento.
La detenzione domiciliare in casi particolari
Sul piano dell’esecuzione, l’art. 3 della legge n. 140 del 2026 ha inserito nel testo unico sugli stupefacenti l’art. 94-ter del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. La norma si applica quando non sussistono i presupposti per l’affidamento in prova previsto dall’art. 94 dello stesso decreto. Se la pena da eseguire riguarda una persona tossicodipendente o alcoldipendente, e non supera otto anni di reclusione (anche se residua e congiunta a pena pecuniaria), l’interessato può chiedere di essere ammesso alla detenzione domiciliare presso una struttura accreditata o del Servizio sanitario nazionale.
Il limite scende a quattro anni quando il titolo esecutivo comprende un delitto tra quelli indicati dall’art. 4-bis dell’ordinamento penitenziario (legge n. 354 del 1975), cioè i reati considerati di maggiore gravità. Restano a otto anni le ipotesi di rapina aggravata e di estorsione aggravata previste dall’art. 628, terzo comma, e dall’art. 629, secondo comma, del codice penale. La misura è concedibile solo se il programma consente il recupero e la risocializzazione del condannato e se esiste una correlazione tra lo stato di dipendenza e il reato commesso.
Se il percorso si conclude con esito positivo, la pena residua può essere eseguita in affidamento in prova al servizio sociale o in detenzione domiciliare, entro soglie di durata che la legge fissa in otto o quattro anni, elevabili rispettivamente fino alla metà o a un quarto.
L’art. 94-quater: la definizione anticipata del processo
La novità più rilevante per il processo penale è l’art. 94-quater del d.P.R. n. 309 del 1990, inserito dall’art. 1 della legge n. 140 del 2026 e rubricato «Definizione anticipata del processo con finalità di recupero di persone tossicodipendenti o alcoldipendenti». L’imputato che intende accedere a un programma terapeutico, o proseguire quello già avviato, può concordare con il pubblico ministero una pena detentiva, anche congiunta a pena pecuniaria, entro gli stessi limiti visti sopra: otto anni, oppure quattro se il titolo comprende un delitto dell’art. 4-bis, con le due eccezioni già ricordate.
La richiesta deve essere accompagnata, a pena di inammissibilità, dalla dichiarazione di voler intraprendere o proseguire il programma. Il giudice, valutata la richiesta, concede all’imputato un termine di sessanta giorni per produrre la documentazione prevista dal secondo comma dell’art. 94-ter. Se la documentazione è presentata e ritenuta idonea, la pena concordata viene espiata in regime di detenzione domiciliare terapeutica.
Chi resta escluso
Il nuovo rito non è per tutti. Valgono le stesse preclusioni del patteggiamento ordinario: non può accedervi chi è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, né chi è recidivo reiterato ai sensi dell’art. 99, quarto comma, del codice penale, quando la pena superi i due anni, soli o congiunti a pena pecuniaria. Si applicano inoltre, in quanto compatibili, gli artt. 444 (commi 1-ter e 2), 445 (comma 1-bis), 446, 447 e 448 del codice di procedura penale. Restano quindi il controllo del giudice sulla correttezza della qualificazione giuridica e sulla congruità della pena, la disciplina degli effetti della sentenza e le regole sulle impugnazioni.
L’esecuzione e il ruolo del Magistrato di Sorveglianza
Sul piano esecutivo, la lettera c) dell’art. 3 ha modificato il quinto comma dell’art. 656 del codice di procedura penale. Il pubblico ministero emette l’ordine di esecuzione ma ne sospende l’efficacia, per consentire l’intervento del Magistrato di Sorveglianza, che deve provvedere entro quarantacinque giorni all’eventuale applicazione della detenzione domiciliare. La persona non entra in carcere in attesa della decisione.
I processi già in corso
L’art. 4 della legge n. 140 del 2026 prevede che la nuova disciplina si applichi ai procedimenti e ai processi pendenti alla data del 21 agosto 2026, purché non sia già stata pronunciata sentenza di primo grado. Se è già scaduto il termine per chiedere il patteggiamento (previsto dall’art. 446, primo comma, c.p.p.), l’imputato o il suo difensore munito di procura speciale possono formulare la richiesta ex art. 94-quater alla prima udienza dibattimentale utile dopo l’entrata in vigore della legge.
Se invece l’imputato produce la documentazione che attesta lo stato di dipendenza e vuole valutare se presentare la richiesta, il dibattimento è sospeso per un periodo non inferiore a quarantacinque giorni. Durante la sospensione restano sospesi anche i termini di prescrizione e quelli di durata della custodia cautelare in carcere, un dettaglio che il difensore deve considerare nella scelta della strategia.
Implicazioni pratiche
Per l’imputato dipendente da sostanze o alcol, la riforma apre una strada concreta: concordare una pena anche elevata e scontarla in un contesto terapeutico anziché in carcere. Per i difensori, la scelta di accedere al nuovo rito richiede una valutazione accurata dei presupposti, a cominciare dal nesso tra dipendenza e reato e dall’assenza di cause ostative.
Va ricordato, però, che si tratta di un modello esecutivo che consente di espiare in contesti diversi dal carcere anche pene rilevanti. Ciò impone grande rigore nella verifica dei requisiti, perché la detenzione domiciliare terapeutica non diventi uno strumento per eludere la pena intramuraria da parte di chi non possiede i requisiti previsti, in particolare quelli indicati dal secondo comma del nuovo art. 94-ter.
Conclusioni
La legge n. 140 del 2026 affianca al patteggiamento tradizionale un rito dedicato al recupero, con soglie di pena più elevate ma presupposti stringenti. Per chi è sottoposto a un procedimento penale e convive con una dipendenza, la tempistica è decisiva, soprattutto per i processi pendenti. Il nostro studio è a disposizione per valutare, caso per caso, se e come questo strumento possa essere utilizzato.

