Stalking condominiale e comportamenti reciproci: la Cassazione fa chiarezza

Quando i litigi tra vicini diventano atti persecutori: i criteri per distinguere il conflitto dal reato

La convivenza condominiale può trasformarsi in un vero incubo quando i rapporti di vicinato degenerano. Ma quando i litigi tra condomini superano la soglia del semplice fastidio e diventano reato di atti persecutori? E soprattutto, cosa succede quando entrambe le parti si accusano reciprocamente di comportamenti molesti?

A queste domande ha risposto la Corte di Cassazione, Quinta Sezione Penale, con la sentenza n. 36576/2025 del 10 novembre 2025, tracciando i confini tra il conflitto condominiale – seppur aspro – e la condotta penalmente rilevante di stalking.

La vicenda: quando il vicinato diventa persecutorio

Il caso trae origine da una situazione di grave tensione tra condomini, caratterizzata da anni di comportamenti reciprocamente molesti. L’indagato si è visto applicare dal giudice delle indagini preliminari il divieto di avvicinamento con presidi elettronici e divieto di comunicazione, misure successivamente aggravate dal Tribunale del riesame con l’aggiunta dell’obbligo di presentazione trisettimanale alla polizia giudiziaria, su appello del Procuratore della Repubblica.

Le condotte contestate all’indagato comprendevano un ventaglio di comportamenti molesti reiterati nel tempo: rumori fortemente molesti anche in orari notturni, offese personali dirette, dispetti di varia natura. Tutti elementi che, secondo la persona offesa, avevano creato uno stato d’ansia costante e la necessità di modificare le proprie abitudini di vita.

La difesa dell’indagato ha proposto ricorso per cassazione sollevando due questioni fondamentali. In primo luogo, ha denunciato l’esistenza di una contraddizione interna nella motivazione del Tribunale del riesame: come poteva riconoscersi la natura conflittuale e reciproca dei rapporti tra le parti e, contemporaneamente, ravvisare gravi indizi di colpevolezza a carico del solo ricorrente? In secondo luogo, ha contestato la necessità delle misure cautelari applicate, rilevando che la persona offesa si era nel frattempo trasferita in altro appartamento, facendo venire meno il presupposto stesso del pericolo.

Il principio di diritto: la reciprocità non esclude il reato

La Suprema Corte ha respinto il ricorso, affermando un principio di grande rilevanza pratica: la reciprocità dei comportamenti molesti non esclude la configurabilità del delitto di atti persecutori previsto dall’art. 612-bis del codice penale.

Questa norma, introdotta nel nostro ordinamento per contrastare il fenomeno dello stalking, punisce chiunque con condotte reiterate minacci o molesti taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura, oppure da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto, o comunque da costringere la vittima ad alterare le proprie abitudini di vita.

La Corte ha chiarito che, anche quando esiste un clima di conflittualità bilaterale, il reato può sussistere. Tuttavia, in questi casi particolari, il giudice deve assolvere a un più rigoroso onere motivazionale, dovendo dimostrare con maggiore accuratezza che nella persona offesa si è effettivamente prodotto l’evento tipico del reato: lo stato d’ansia, la paura, il timore per la propria incolumità o la necessità di cambiare le abitudini di vita.

In altre parole, la circostanza che anche la presunta vittima abbia tenuto condotte moleste non trasforma automaticamente la vicenda in un semplice litigio tra vicini, ma richiede un’analisi più approfondita dell’impatto psicologico subìto da ciascuna delle parti coinvolte.

I limiti del sindacato di legittimità sulle misure cautelari

La sentenza offre anche un importante insegnamento sul controllo che la Corte di Cassazione può esercitare sulle decisioni del Tribunale del riesame in materia di libertà personale.

La Suprema Corte ha ribadito, richiamando le Sezioni Unite (sentenza n. 11 del 22 marzo 2000, Audino), che il sindacato di legittimità non può comportare un riesame diretto del materiale probatorio o delle valutazioni discrezionali del giudice del merito. Il compito della Cassazione si limita a verificare se il Tribunale del riesame abbia motivato adeguatamente le proprie conclusioni, controllandone la logicità e la conformità ai principi di diritto.

Nel caso di specie, il ricorrente non era riuscito a dimostrare manifeste lacune o incongruenze logiche nella motivazione del Tribunale torinese. Le censure proposte si risolvevano, in realtà, in una diversa lettura degli elementi di fatto, valutazione che non compete alla Cassazione ma esclusivamente al giudice di merito.

Questo principio è fondamentale per comprendere i limiti del ricorso per cassazione: non si tratta di un terzo grado di giudizio nel quale far rivalutare nel merito gli elementi probatori, ma di uno strumento per sindacare la legittimità e la logicità della decisione impugnata.

La proporzionalità delle misure cautelari tra rigore e garanzie

Un altro aspetto di grande interesse pratico riguarda la scelta della misura cautelare applicabile. Il Tribunale del riesame aveva aggiunto all’originario divieto di avvicinamento con braccialetto elettronico anche l’obbligo di presentazione trisettimanale alla polizia giudiziaria.

La Cassazione ha ritenuto questa scelta pienamente legittima e adeguatamente motivata. Il Tribunale di Torino aveva infatti richiamato i criteri fissati dalla Corte Costituzionale nella recente sentenza n. 173 del 2024, che ha tracciato i principi per l’applicazione delle misure cautelari personali nel rispetto dei criteri di proporzionalità e adeguatezza.

Secondo la valutazione del giudice del riesame, condivisa dalla Cassazione, l’obbligo di presentazione rappresentava una misura idonea a fungere da “monito responsabilizzante” per l’indagato, rafforzando l’efficacia del divieto di avvicinamento senza risultare sproporzionata rispetto alla gravità dei fatti contestati e alle esigenze cautelari da soddisfare.

Quanto alla circostanza – sollevata dal ricorrente – del trasferimento della persona offesa in altro appartamento, la Corte ha rilevato che di tale fatto non vi era traccia nel provvedimento impugnato né risultava essere stato documentato nel corso del procedimento di riesame. La difesa, peraltro, non aveva chiarito se si trattasse di un evento sopravvenuto alla decisione impugnata, circostanza che avrebbe richiesto una diversa iniziativa processuale.

Implicazioni pratiche: cosa significa per condomini e vittime di stalking

Questa pronuncia della Cassazione ha rilevanti conseguenze pratiche per diverse situazioni:

Per le vittime di stalking condominiale: anche se i rapporti con il vicino sono conflittuali e reciprocamente tesi, la vittima mantiene il diritto alla tutela penale, a condizione che dimostri l’effettivo impatto psicologico negativo subìto. Non è necessario essere “angeli” per essere tutelati: ciò che conta è provare di aver subìto conseguenze serie sulla propria serenità e sulle proprie abitudini di vita.

Per chi è accusato di stalking: la semplice esistenza di un conflitto reciproco non costituisce una scriminante automatica. La difesa deve essere costruita dimostrando l’assenza degli elementi costitutivi del reato, in particolare l’inesistenza dell’evento (stato d’ansia, paura, alterazione delle abitudini di vita) oppure l’assenza di reiterazione delle condotte.

Per gli amministratori di condominio: questa sentenza evidenzia l’importanza di gestire tempestivamente i conflitti tra condomini prima che degenerino. L’intervento mediatorio nelle fasi iniziali delle tensioni può prevenire situazioni che sfociano in procedimenti penali.

Per i difensori: nei casi di stalking con reciprocità dei comportamenti, occorre predisporre una documentazione accurata che dimostri l’effettiva bilateralità delle condotte moleste e, soprattutto, l’assenza di un impatto psicologico differenziato tra le parti. Non basta affermare che “anche l’altra parte ha tenuto comportamenti molesti”: occorre provare che tali comportamenti hanno avuto una gravità e una reiterazione comparabili.

Conclusioni: equilibrio tra tutela della vittima e garanzie dell’indagato

La sentenza n. 36576/2025 della Cassazione rappresenta un importante contributo nella difficile opera di bilanciamento tra la tutela delle vittime di stalking e le garanzie difensive dell’indagato, specialmente nei contesti caratterizzati da conflittualità reciproca.

La Corte ribadisce che il diritto penale deve proteggere chi subisce effettivamente un danno alla propria serenità psicologica e alla propria libertà di autodeterminazione, senza però trasformarsi in strumento di gestione dei normali conflitti interpersonali. Il discrimine passa attraverso un’accurata valutazione dell’evento tipico del reato: non il semplice fastidio o la tensione, ma il grave e perdurante stato d’ansia, la paura per la propria incolumità, la costrizione a modificare le proprie abitudini di vita.

Per chi si trova coinvolto – come vittima o come indagato – in situazioni di questo tipo, la consulenza di un professionista esperto diventa fondamentale per orientarsi nella complessità delle tutele disponibili e delle strategie difensive più efficaci.

Se stai affrontando una situazione di conflitto condominiale che sta degenerando o se ti trovi indagato per atti persecutori, il nostro studio è a disposizione per valutare la tua situazione specifica e fornirti l’assistenza legale più appropriata. Contattaci per una consulenza personalizzata: ogni caso merita un’analisi attenta delle circostanze concrete e delle strategie processuali più adeguate.

Share the Post:

Related Posts