La Cassazione chiarisce le regole sulla prova dell’avvertimento al difensore e i limiti dell’applicazione della particolare tenuità del fatto
Un automobilista fermato in stato di apparente ebbrezza rifiuta di sottoporsi all’alcotest. I Carabinieri lo accompagnano in caserma, ma anche lì il test non va a buon fine per la mancata collaborazione dell’interessato. Alla fine arriva la condanna per rifiuto di sottoporsi all’accertamento alcolimetrico, previsto dall’art. 186, comma 7, del Codice della Strada.
Il caso approda fino alla Corte di Cassazione, che con la sentenza n. 36922/2025, depositata il 12 novembre 2025, offre importanti chiarimenti su tre questioni fondamentali: la prova dell’avvertimento sul diritto all’assistenza di un difensore, il valore della testimonianza degli agenti operanti e l’applicabilità della particolare tenuità del fatto a questa tipologia di reato.

Il contesto del caso
La vicenda prende avvio nella notte del 17 giugno 2020 a Bra, quando una pattuglia dei Carabinieri nota un’auto ferma a un incrocio. Dal veicolo scende un uomo che presenta evidenti segni di aver assunto sostanze alcoliche. Gli agenti decidono di sottoporlo al test etilometrico, ma l’interessato non riesce a insufflare aria sufficiente nel dispositivo. Dopo diversi tentativi infruttuosi, viene accompagnato al Comando di Bra. Anche in caserma, nonostante le ripetute richieste, l’uomo continua a tenere comportamenti che rendono impossibile completare l’accertamento.
Il Tribunale di Asti condanna il conducente alla pena di sei mesi di arresto e 1.400 euro di ammenda, con sospensione della patente per un anno. La Corte d’appello di Torino conferma la sentenza, respingendo tutti i motivi di impugnazione. L’imputato ricorre quindi in Cassazione, sollevando tre questioni di diritto particolarmente rilevanti.
La prima questione: l’avvertimento sul diritto al difensore deve essere per forza scritto?
Il ricorrente lamenta che gli agenti non gli avrebbero fornito l’avvertimento previsto dall’art. 114 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale. Questa norma stabilisce che, prima di procedere all’alcotest, la persona sottoposta all’accertamento deve essere informata della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia. Secondo la difesa, tale avvertimento dovrebbe risultare da un atto scritto, e la sua mancanza comporterebbe l’inutilizzabilità dell’accertamento.
La Cassazione respinge questa tesi, richiamando un principio ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità. La Corte afferma che la prova dell’avvenuto adempimento dell’obbligo di avvertimento può essere fornita anche mediante la testimonianza dell’agente operante, quando non risulti dal verbale. In altre parole, se nel verbale non compare l’annotazione dell’avvertimento, questo non significa automaticamente che non sia stato dato: sarà il giudice a valutare l’attendibilità della testimonianza dell’agente che dichiara di averlo formulato.
Nel caso di specie, uno dei Carabinieri ha testimoniato in udienza che l’avvertimento era stato effettivamente dato e che l’imputato aveva rifiutato espressamente di farsi assistere da un legale. Il giudice di merito ha ritenuto credibile questa testimonianza, e la Cassazione conferma che questa valutazione rientra pienamente nei poteri del giudice. L’unico profilo sindacabile in sede di legittimità riguarda l’attendibilità della testimonianza e le ragioni della mancata verbalizzazione, ma nel caso specifico non emergevano elementi per dubitare della ricostruzione fornita dall’agente.
La seconda questione: si può testimoniare sulle dichiarazioni dell’imputato?
Il ricorrente solleva un’altra obiezione, questa volta di carattere più tecnico. Sostiene che la testimonianza dell’agente violerebbe l’art. 62 del codice di procedura penale, secondo cui le dichiarazioni rese dall’imputato nel corso del procedimento non possono essere oggetto di testimonianza. In sostanza, la difesa argomenta che, se l’imputato ha dichiarato qualcosa durante l’accertamento (come il rifiuto di farsi assistere da un avvocato), nessuno può testimoniare su tali dichiarazioni.
La Cassazione chiarisce che questa obiezione è del tutto inconferente. Il ragionamento dei giudici di merito non si basava sulle dichiarazioni rese dall’indagato, ma sulle modalità con cui gli operanti avevano formulato l’avvertimento. In altre parole, la testimonianza verteva su un’attività compiuta dagli agenti (dare l’avviso), non su quanto detto dall’imputato. Il divieto di testimonianza previsto dall’art. 62 c.p.p. riguarda infatti le dichiarazioni dell’imputato, non le comunicazioni degli agenti operanti. La distinzione è fondamentale: una cosa è testimoniare su ciò che ha detto l’imputato, altra cosa è testimoniare su ciò che hanno fatto o detto gli agenti.
La terza questione: quando si applica la particolare tenuità del fatto?
L’ultima censura riguarda la mancata applicazione dell’art. 131-bis del codice penale, che prevede la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. Questa norma consente di non punire chi ha commesso un reato che, per le modalità della condotta e l’esiguità del danno o del pericolo, risulti di scarsa offensività. La difesa sostiene che il rifiuto dell’alcotest, verificatosi in una zona con poco traffico e senza conseguenze concrete, rientrerebbe in questa ipotesi.
La Corte di Cassazione ricorda innanzitutto un principio affermato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 13682 del 25 febbraio 2016. Secondo questo orientamento, la particolare tenuità del fatto è applicabile anche al reato di rifiuto dell’alcotest, nonostante si tratti di un reato di pericolo. Infatti, pur essendo accertata la situazione pericolosa (e quindi l’offesa al bene protetto), resta comunque uno spazio per valutare in concreto, alla luce dello sfondo fattuale specifico, quale sia il possibile impatto pregiudizievole per il bene tutelato.
Tuttavia, nel caso di specie, la Cassazione ritiene corretta la decisione dei giudici di merito di non concedere il beneficio. La Corte territoriale aveva infatti valutato attentamente due elementi decisivi: da un lato, la specifica pericolosità della condotta, accertata in orario notturno e in una strada trafficata; dall’altro, i numerosi precedenti penali dell’imputato, alcuni dei quali di natura specifica (cioè per reati analoghi), di cui uno commesso addirittura dopo i fatti oggetto del processo.
La motivazione della Corte d’appello risulta congrua e immune da vizi logici. Non si tratta, come pretende il ricorrente, di una condotta bagatellare verificatasi in condizioni di scarsa pericolosità. Al contrario, gli elementi di fatto dimostrano un’abitualità nella condotta illecita e una situazione concreta di pericolo per la circolazione stradale. La deduzione del ricorrente appare quindi meramente oppositiva, cioè intesa a contestare nel merito una valutazione che spetta ai giudici di merito e che risulta adeguatamente motivata.
Le implicazioni pratiche per automobilisti e professionisti
Questa sentenza offre diversi spunti di riflessione per chi si trova coinvolto in procedure di accertamento dello stato di ebbrezza alla guida.
Per gli automobilisti, emerge un primo insegnamento fondamentale: il rifiuto di sottoporsi all’alcotest non è una scelta priva di conseguenze. Anzi, costituisce un reato autonomo, spesso punito con pene severe. La Cassazione conferma che non basta sostenere di non aver ricevuto l’avvertimento sul diritto al difensore: se gli agenti testimoniano di averlo dato, spetterà al giudice valutare chi è più credibile. In assenza di riscontri oggettivi contrari, la testimonianza degli operanti può essere sufficiente per la condanna.
Per chi ha precedenti penali specifici o si trova in situazioni oggettivamente pericolose (orario notturno, strade trafficate, condizioni di guida compromesse), le possibilità di vedersi riconosciuta la particolare tenuità del fatto sono molto ridotte. La giurisprudenza valuta con rigore questi casi, privilegiando la tutela della sicurezza stradale rispetto alla clemenza verso chi ha già dimostrato di non rispettare le regole della circolazione.
Dal punto di vista processuale, la sentenza chiarisce che il divieto di testimonianza sulle dichiarazioni dell’imputato non impedisce agli agenti di riferire sulle comunicazioni da loro stessi effettuate. Questa distinzione, per quanto sottile, è fondamentale nella dialettica tra accusa e difesa. Chi vuole contestare la regolarità dell’accertamento dovrà quindi concentrarsi su altri profili, come l’attendibilità degli agenti o la presenza di eventuali vizi procedurali documentabili.
Per gli avvocati che assistono persone accusate di rifiuto dell’alcotest, la sentenza rappresenta un richiamo alla necessità di articolare con precisione le censure. Non basta invocare genericamente la mancanza dell’avvertimento o l’applicazione della particolare tenuità del fatto: occorre fornire elementi concreti che mettano in discussione la ricostruzione accusatoria o che dimostrino l’effettiva scarsa offensività della condotta. In assenza di tali elementi, le possibilità di successo dell’impugnazione risultano molto limitate.
Conclusioni
La sentenza della Cassazione n. 36922/2025 ribadisce principi consolidati ma tutt’altro che scontati nella pratica quotidiana. Il rifiuto dell’alcotest resta un reato serio, per il quale le possibilità di invocare la particolare tenuità del fatto sono condizionate da una valutazione rigorosa delle circostanze concrete. La testimonianza degli agenti operanti mantiene pieno valore probatorio, purché risulti attendibile e adeguatamente motivata. Chi si trova coinvolto in procedimenti di questo tipo deve essere consapevole che le difese tecniche, per quanto legittime, devono fondarsi su elementi concreti e non su generiche contestazioni.
Il nostro studio è a disposizione per approfondimenti su questa materia e per assistere chiunque si trovi ad affrontare contestazioni legate alla guida in stato di ebbrezza o al rifiuto dell’alcotest. La conoscenza dei principi giurisprudenziali e delle strategie difensive più efficaci può fare la differenza nell’esito del procedimento.

