La Suprema Corte annulla la condanna per diffamazione di un cittadino che aveva criticato l’operato del sindaco evocando il personaggio di “Cetto La Qualunque”: quando la satira rientra nel legittimo esercizio del diritto di critica politica
Il confine tra critica politica legittima e diffamazione punibile rappresenta da sempre uno dei temi più delicati nel bilanciamento tra libertà di espressione e tutela della reputazione. La questione diventa ancora più complessa quando la critica assume forme satiriche o caricaturali, evocando personaggi cinematografici notoriamente associati a comportamenti grotteschi e paradossali della classe politica.
Con la sentenza n. 1127 del 17 ottobre 2025, depositata dalla Quinta Sezione Penale (R.G. 23999/2025), la Corte di Cassazione ha fornito importanti chiarimenti su quando l’utilizzo della satira politica rientri nell’esercizio del diritto di critica, anche nei confronti di amministratori locali durante l’emergenza pandemica da COVID-19.

Il caso concreto: una mail durante la pandemia
La vicenda trae origine da un episodio verificatosi durante l’emergenza epidemiologica da COVID-19. Un cittadino aveva inviato al primo cittadino del proprio Comune una comunicazione elettronica nella quale, contestando le modalità di gestione delle misure anti-contagio sul territorio comunale, faceva riferimento al “Signor Cetto La Qualunque”, personaggio satirico creato dall’attore Antonio Albanese, noto per incarnare in forma caricaturale i vizi e le degenerazioni della politica italiana.
Il sindaco aveva ritenuto che tale appellativo integrasse un’offesa alla propria reputazione personale e professionale, tale da giustificare l’avvio di un’azione penale per il reato di diffamazione aggravata. Il Tribunale in primo grado e successivamente la Corte d’appello avevano accolto questa prospettazione, condannando il cittadino ai sensi degli artt. 336, 341-bis e 595 c.p. (norme che puniscono rispettivamente l’oltraggio, la diffamazione nei confronti di un pubblico ufficiale e la diffamazione aggravata), oltre a disporre la rifusione delle spese processuali in favore della parte civile costituita.
La questione giuridica: satira come forma di critica o gratuita offesa?
Il ricorrente ha impugnato la sentenza d’appello davanti alla Cassazione, contestando che i giudici di merito avessero qualificato come diffamatoria una critica che, pur utilizzando il riferimento a un noto personaggio satirico, rientrava nel legittimo esercizio del diritto di critica politica garantito dall’art. 21 Cost. e dall’art. 10 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo.
La questione centrale posta all’attenzione della Suprema Corte può essere così sintetizzata: è lecito criticare l’operato di un amministratore pubblico evocando un personaggio satirico che, nell’immaginario collettivo, rappresenta in forma grottesca le disfunzioni della classe politica italiana? Oppure tale richiamo integra necessariamente un’offesa alla reputazione personale del destinatario, configurando il reato di diffamazione?
Il quadro normativo: reputazione, critica politica e satira
Per comprendere la portata della decisione, occorre richiamare i principi normativi di riferimento. L’art. 595 c.p. punisce chiunque, comunicando con più persone, offenda l’altrui reputazione. La reputazione, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, si identifica con la considerazione sociale di cui una persona gode presso la comunità di riferimento, secondo il particolare contesto storico e culturale.
La tutela penale della reputazione rappresenta, tuttavia, uno dei limiti alla libertà di espressione garantita dall’art. 21 Cost. e dall’art. 10, comma 2, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali. La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha più volte affermato che nell’ambito del discorso politico la libertà di espressione assume la massima importanza, riconoscendo margini più ampi alla critica nei confronti delle personalità politiche rispetto ai semplici cittadini. Le figure pubbliche, infatti, si espongono inevitabilmente e volontariamente a un controllo vigile dei loro fatti e comportamenti sia da parte dei giornalisti che da parte dei cittadini.
Particolarmente rilevante è il principio secondo cui non sussiste il reato di diffamazione quando le espressioni utilizzate, pur se aspre e sferzanti, rientrano nell’esercizio del diritto di critica politica sotto forma di satira. La giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che in tema di diritto di critica, ciò che determina l’abuso del diritto è la gratuità delle espressioni non pertinenti ai temi apparentemente in discussione. È ammesso l’uso dell’argumentum ad hominem, inteso a screditare il destinatario pubblico mediante l’evocazione di una sua pretesa indegnità o inadeguatezza personale, purché a criticarne i programmi e le azioni, mentre è vietato l’uso gratuito di tale argomento per un’aggressione alla sfera morale altrui o nel dileggio o disprezzo personale.
La soluzione della Cassazione: il personaggio satirico come legittima critica
La Quinta Sezione Penale ha accolto il ricorso, annullando la sentenza di condanna. Il Collegio ha ritenuto fondate le censure proposte dal ricorrente, sottolineando innanzitutto che nel caso concreto l’ipotesi accusatoria si fondava sull’accostamento, di evidente contenuto critico, del destinatario della comunicazione a un personaggio cinematografico satirico, frutto dell’invenzione artistica, che si connota in senso dispregiativo.
La Corte ha precisato che occorreva stabilire se nell’appellativo rivolto al sindaco, con il riferimento al “famoso personaggio caricaturale, interprete del malaffare politico-mafioso, avido e corrotto, interpretato dall’attore Antonio Albanese”, potesse configurarsi un’offesa alla reputazione del primo cittadino, oppure se la condotta dell’autore della comunicazione potesse ritenersi scriminata ai sensi dell’art. 51 c.p. (esercizio di un diritto), in quanto riconducibile all’esercizio del diritto di critica sotto forma di satira politica.
Nel rispondere a tale quesito, la Suprema Corte ha richiamato i principi consolidati secondo cui la reputazione non si identifica con la considerazione che ciascuno ha di sé o con il semplice amor proprio, ma con il senso della dignità personale in conformità all’opinione del gruppo sociale di riferimento, secondo il particolare contesto storico. La protezione della reputazione rappresenta uno dei limiti all’esercizio della libertà di espressione e delle altre libertà ad essa correlate, espressamente ammessi dall’art. 10, comma 2, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali.
La Corte di Strasburgo, proprio in relazione a tale disposizione normativa, si era tradizionalmente soffermata sulla tutela della reputazione in tema di libertà di stampa, per poi ricondurre l’ambito della protezione entro la previsione dell’art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, disciplinante il diritto al rispetto della vita privata e familiare. Secondo la giurisprudenza europea, perché sia applicabile tale ultima disposizione, l’offesa alla reputazione personale deve raggiungere un certo livello di gravità ed essere stata arrecata in modo tale da causare un pregiudizio per il godimento personale del diritto al rispetto della vita privata.
In tale quadro, esula del tutto dalla ratio legis dell’art. 595 c.p. la tutela della dimensione soggettiva dell’onore, vale a dire dell’opinione che l’offeso abbia del proprio valore. Lo scopo dell’incriminazione è, invece, quello di assicurare protezione alla dimensione oggettiva della reputazione, in relazione all’opinione del gruppo sociale d’appartenenza, secondo il particolare contesto storico.
Applicando tali principi alla fattispecie concreta, la Cassazione ha osservato che i tratti caratterizzanti il personaggio nato dalla finzione narrativa devono essere approfonditi, in quanto l’offesa all’altrui reputazione non può derivare dalla capacità del riferimento alla figura immaginaria di evocare caratteristiche tali da risultare oggettivamente offensive, perché idonee ad incidere negativamente sulla considerazione sociale di cui gode un individuo nella comunità di cui fa parte.
La Corte ha richiamato una precedente pronuncia (Sez. 5, n. 9953 del 15 novembre 2022, depositata nel 2023) che aveva evidenziato come occorra cogliere la complessità della costruzione narrativa e la pluralità di significati messi in luce dal processo creativo, che non si esauriscono nel momento in cui il personaggio nato da tale creazione appare per la prima volta sulla scena letteraria, ma che si arricchiscono attraverso l’evoluzione dei tempi e l’emergere di nuove sensibilità culturali all’interno dei gruppi sociali, allargando gli orizzonti interpretativi.
Nel caso specifico, la figura di Cetto La Qualunque accoglie in sé una pluralità di significati, tutti attributivi di qualità sfavorevoli o di giudizi di disvalore secondo il costume sociale corrente e, dunque, tutti offensivi della reputazione altrui. Il personaggio è nato dall’estro comico e satirico di Antonio Albanese ed ha fatto esordio, nei primi anni duemila, in spettacoli televisivi, imponendosi quale caricatura estrema del politico italiano medio: corrotto, clientelare, interessato solo al proprio tornaconto, retrogrado e sessista. Una figura, all’evidenza, grottesca, che intende denunciare, attraverso il paradosso e il sarcasmo, la degenerazione di un certo sistema politico.
Il personaggio è divenuto immediatamente popolare ed è entrato nell’immaginario collettivo per la straordinaria efficacia dell’evocazione personologica, precisamente descritta in tutte le sue componenti espressive e derivata dall’attenta osservazione antropologica dell’autore, ha avuto un impatto tale da influenzare persino il linguaggio comune. L’espressione “la qualunque”, usata per alludere a qualcosa di generico o mediocre, ha guadagnato popolarità proprio grazie alla figura caricaturale in esame, che si propone di incarnare in modo grottesco e ironico i vizi e le distorsioni della politica italiana.
Grazie anche alla trilogia cinematografica che ne specifica i tratti, Cetto La Qualunque è diventato una figura satirica universalmente nota, mostrando le deformazioni di una classe dirigente tratteggiata, volutamente, in termini esasperati e paradossali. Ne deriva una figura ambivalente e complessa, che non si presta a una lettura unidimensionale e che compendia, in ultima analisi, una moltitudine di sfaccettature della mediocrità quando si ammanta del potere.
Il discrimine tra critica e diffamazione: l’assenza di gratuita aggressione personale
Proprio per queste caratteristiche, ha rilevato la Cassazione, la figura di Cetto La Qualunque è stata evocata in diversi contesti satirici e critici, diventando una sorta di simbolo grottesco della politica improvvisata e del qualunquismo dilagante in riferimento alla comunicazione pubblica e alla gestione dell’emergenza da COVID-19. Un personaggio, quindi, la cui caratura simbolica si è ulteriormente inverata nel momento storico di riferimento, finendo per appartenere alla comune conoscenza, per la quale non ricorre la necessità della dimostrazione del probandum, in quanto corrispondente a comuni cognizioni storiche.
Tanto precisato, la Suprema Corte ha ritenuto opportuno richiamare in premessa il principio, consolidato nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in tema di diffamazione, la reputazione non si identifica con la considerazione che ciascuno ha di sé o con il semplice amor proprio, ma con il senso della dignità personale in conformità all’opinione del gruppo sociale di riferimento, secondo il particolare contesto storico. Il bene giuridico tutelato dall’art. 595 c.p. è la reputazione, intesa come il riflesso, in termini di considerazione sociale, dell’onorabilità. Essa attiene all’opinione di cui l’individuo gode in seno alla società per carattere, ingegno, professionalità e altre qualità personali, alla valutazione che gli altri fanno della personalità morale e sociale di un individuo, alla stima di cui la persona gode presso gli altri membri della comunità.
La Corte ha quindi osservato che è del tutto mancata da parte dei giudici territoriali l’indagine sul profilo satirico del personaggio in argomento, per verificare se tale figura, pur carica di connotazioni negative, integrasse propriamente un’offesa alla reputazione del destinatario, laddove tale qualificazione presupponeva l’accertamento che l’appellativo rivolto costituisse un immotivato attacco denigratorio, finalizzato a svilirne pubblicamente la figura umana e professionale.
Siffatta indagine risultava del tutto mancata da parte della Corte territoriale, che da un lato aveva ritenuto non assolto l’onere della prova dell’uso ormai comune del predetto appellativo al fine di stigmatizzare iniziative, anche improvvide, assunte nella gestione del rischio sanitario pandemico, pure a livello locale, e che invece è notorio. Dall’altro è incorsa in evidente contraddizione laddove aveva escluso che le iniziative del destinatario della comunicazione potessero essere giustificate dalle disposizioni vigenti per il contenimento dell’emergenza in atti, reputandole, anzi, provocatorie.
Alla luce di tale evidente salto logico segnalato, andava quindi rilevato come l’epiteto, senz’altro potenzialmente idoneo a ledere la reputazione del sindaco, appellandolo come una sorta di qualunquista rigido ed inflessibile, incapace di graduare nella situazione eccezionale di contesto un potere di restrizione, peraltro non ancora attribuitogli a tutela della salute pubblica, non solo non era stato contestualizzato nel momento storico, ma neppure letto nel contesto della stessa comunicazione, nella quale si segnalava un trattamento discriminatorio nelle limitazioni alla circolazione.
Non era quindi alla luce della mera evocazione che l’appellativo implicava che l’affermazione di responsabilità dell’imputato poteva essere mantenuta ferma, essendo configurabile, invece, nel caso in esame l’esimente del diritto di critica, nella forma della satira. La giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che, in tema di diritto di critica, ciò che determina l’abuso del diritto è la gratuità delle espressioni non pertinenti ai temi apparentemente in discussione. È ammesso l’uso dell’argumentum ad hominem, inteso a screditare il destinatario pubblico mediante l’evocazione di una sua pretesa indegnità o inadeguatezza personale, purché a criticarne i programmi e le azioni.
Principi, ha rilevato la Cassazione, ribaditi sottolineando che in tema di diffamazione, ricorre l’esimente dell’esercizio del diritto di critica e satira politica quando le espressioni utilizzate esplicitino le ragioni di un giudizio negativo collegato agli specifici fatti riferiti e, pur se veicolate nella forma scherzosa e ironica propria della satira, non si risolvano in un’aggressione gratuita alla sfera morale altrui o nel dileggio o disprezzo personale.
Siffatti principi si pongono in linea di continuità con la giurisprudenza sovranazionale. Di particolare interesse risulta la decisione della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo del 10 ottobre 2022 (Patricio Monteiro Telo de Abreu contro Portogallo), in cui si è ribadito che l’art. 10, par. 2, della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo non lascia spazio per restrizioni della libertà di espressione nell’ambito del discorso e del dibattito politico, nel quale la libertà di espressione assume la massima importanza. I limiti della critica ammissibile sono più ampi nei confronti di una personalità o di un partito politico che nei confronti di un semplice cittadino: a differenza di quest’ultimo, i primi si espongono inevitabilmente e volontariamente a un controllo vigile dei loro fatti e comportamenti sia da parte dei giornalisti che da parte dei cittadini; di conseguenza, essi devono dimostrare una maggiore tolleranza.
Una personalità politica ha certamente diritto a che la sua reputazione sia protetta, anche fuori dall’ambito della sua vita privata, ma gli imperativi di questa protezione devono essere bilanciati con gli interessi della libera discussione delle questioni politiche e le eccezioni alla libertà di espressione richiedono un’interpretazione stretta. Il diritto alla protezione della reputazione è un diritto che rientra, in quanto elemento della vita privata, nell’art. 8 della Convenzione, affinché sia applicabile quest’ultimo articolo l’offesa alla reputazione personale deve raggiungere un certo livello di gravità, ed essere stata arrecata in modo tale da causare un pregiudizio per il godimento personale del diritto al rispetto della vita privata. Questa condizione vale per la reputazione sociale in generale e per la reputazione professionale in particolare.
L’errore dei giudici di merito: mancata valutazione del contesto
La Cassazione ha ritenuto che la condotta dell’imputato fosse scriminata proprio in applicazione dei principi richiamati. Incontestato che, come rilevato dalla stessa Corte territoriale, le iniziative del sindaco non potevano ritenersi espressive di un munus pubblico, che l’imputato era stato visitato da una delegazione comunale del tutto impropriamente e che la trasmissione della comunicazione aveva fatto immediato seguito a tale episodio, ritenuto provocatorio, appariva arduo escludere che nell’appellare il primo cittadino con l’epiteto indicato l’imputato non ne abbia voluto segnalare una forma di malinteso rigore, di qualunquismo, appunto, nella gestione delle norme di sicurezza pubblica annunciate per il contenimento della pandemia.
In questa prospettiva, dovendosi assicurare su di un tema di interesse generale il pieno dispiegarsi della libertà di espressione, che, ovviamente, non può essere compressa solo in ragione del ruolo politico svolto dalla persona offesa, occorreva verificare se l’offesa alla reputazione personale del medesimo avesse raggiunto un certo livello di gravità e sia stata arrecata in modo tale da causare un pregiudizio per la reputazione sociale e professionale del sindaco.
Il Collegio ha ritenuto che a tale conclusione non potesse giungersi, in quanto l’appellativo rivolto al sindaco non appariva un immotivato attacco denigratorio, finalizzato a svilirne pubblicamente la figura umana e professionale, risultando, piuttosto, circoscritto a criticarne l’operato tecnico-amministrativo, attraverso l’evocazione di un personaggio notoriamente inesistente, dunque nella forma scherzosa e ironica propria della satira, pur se connotata da un tono sferzante, che integra, come si è detto, l’esercizio del diritto di critica politica.
Le conseguenze pratiche: cosa significa questa sentenza
La decisione della Cassazione ha importanti ricadute pratiche su molteplici fronti, incidendo sui confini del dibattito pubblico e sul rapporto tra cittadini e amministratori locali.
Per i cittadini, la pronuncia ribadisce che il diritto di critica nei confronti degli amministratori pubblici può essere esercitato anche attraverso l’uso di figure satiriche, purché la critica rimanga ancorata a comportamenti specifici e non degeneri in gratuita aggressione personale. Un cittadino che contesti le scelte di un sindaco o di un assessore può quindi utilizzare metafore, riferimenti culturali e anche personaggi caricaturali per esprimere il proprio dissenso, senza incorrere automaticamente nel reato di diffamazione. Ciò vale a maggior ragione quando la critica riguarda la gestione di questioni di interesse pubblico, come l’emergenza sanitaria.
Per gli amministratori pubblici e le figure politiche in generale, la sentenza conferma che la soglia di tolleranza rispetto alla critica, anche aspra, deve essere più elevata rispetto a quella di un semplice cittadino. Chi ricopre cariche pubbliche si espone volontariamente al controllo e al giudizio della collettività, accettando un margine più ampio di contestazione. Questo non significa che gli amministratori siano privi di tutela: resta infatti punibile la diffamazione quando le espressioni utilizzate non siano funzionali alla critica dell’operato pubblico ma mirino esclusivamente a denigrare la persona sul piano morale, senza alcun collegamento con l’attività istituzionale svolta.
Per i professionisti legali, la pronuncia fornisce una guida interpretativa preziosa nell’analisi di casi analoghi. Quando ci si trovi davanti a una contestazione per diffamazione che origini da critiche a pubblici amministratori, sarà necessario verificare se le espressioni utilizzate, pur offensive in astratto, siano funzionali alla manifestazione di un giudizio critico su comportamenti specifici, oppure costituiscano attacchi gratuiti alla sfera personale del destinatario. La valutazione dovrà tenere conto del contesto storico e sociale in cui la comunicazione è avvenuta, delle caratteristiche del personaggio satirico eventualmente evocato e del suo radicamento nell’immaginario collettivo come strumento di critica politica.
Infine, sul piano della comunicazione pubblica, la decisione sottolinea l’importanza di preservare spazi ampi per il dibattito pubblico, anche quando questo assume toni ironici o satirici. La satira politica, infatti, svolge una funzione essenziale nelle società democratiche: attraverso l’esagerazione, il paradosso e la caricatura, essa consente di mettere a fuoco disfunzioni, contraddizioni e comportamenti discutibili della classe dirigente, stimolando il confronto e la riflessione collettiva. Restringere eccessivamente tali spazi significherebbe impoverire il dibattito pubblico e limitare il controllo democratico sull’operato degli amministratori.
Conclusioni: la satira come strumento democratico di controllo
La sentenza della Cassazione n. 1127/2025 (R.G. 23999/2025) rappresenta un importante punto di riferimento nell’evoluzione della giurisprudenza sul delicato equilibrio tra tutela della reputazione e libertà di espressione. Riconoscendo che l’uso di personaggi satirici può rientrare nel legittimo esercizio del diritto di critica politica, la Suprema Corte ribadisce che nelle democrazie mature il dissenso può manifestarsi anche attraverso forme espressive ironiche, caricaturali e provocatorie, purché rimanga ancorato alla critica di comportamenti specifici e non degeneri in aggressione personale gratuita.
In un’epoca in cui il dibattito pubblico si svolge sempre più attraverso canali informali, dalla posta elettronica ai social media, questa pronuncia offre criteri chiari per distinguere la critica legittima dall’offesa punibile, ricordando che chi riveste cariche pubbliche deve accettare un margine più ampio di contestazione, anche quando questa assume toni satirici o velatamente ironici.
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