Crediti d’imposta, esenzioni e rimborsi fino a 1.718 euro: la guida completa ai benefici economici previsti dalla Riforma Cartabia
La mediazione civile rappresenta ormai da tempo un’alternativa efficace alla lite giudiziaria, offrendo tempi più rapidi e minori costi processuali. Tuttavia, ciò che ancora sfugge a molti professionisti e assistiti è che la mediazione non è semplicemente una scelta conveniente: è diventata una vera e propria opportunità di risparmio fiscale, grazie a un articolato sistema di incentivi economici introdotti dalla Riforma Cartabia e disciplinati dal decreto legislativo n. 149/2022.
Questo articolo si rivolge agli avvocati che hanno assistito i propri clienti in procedure di mediazione e alle parti che vi hanno partecipato, per illustrare in dettaglio come accedere ai benefici fiscali previsti dalla legge e massimizzare il recupero delle spese sostenute.

Il Credito d’Imposta sull’Indennità: Un Vantaggio Anche Senza Accordo
Il primo e più importante beneficio riguarda il credito d’imposta riconosciuto sull’indennità di mediazione, ossia il compenso dovuto all’organismo di mediazione per la gestione della procedura. Si tratta di un meccanismo che premia non solo l’esito positivo della mediazione, ma anche il semplice tentativo di risoluzione pacifica della controversia.
Quando la mediazione si conclude con un accordo tra le parti, il legislatore riconosce un credito d’imposta pari all’intero importo dell’indennità versata, con un limite massimo di 600 euro. Questo significa che, per le mediazioni il cui costo si mantiene entro tale soglia (la stragrande maggioranza delle procedure obbligatorie), l’indennità viene di fatto completamente recuperata attraverso il sistema fiscale.
La vera novità, però, sta nell’articolo 20, comma 4 del decreto legislativo n. 28/2010, come modificato dalla Riforma Cartabia. Anche quando la mediazione non raggiunge un accordo, lo Stato riconosce un credito d’imposta ridotto della metà, fino a un massimo di ben 600 euro (fino a 300 euro per le spese di mediazione e ad altri 300 euro per il compenso del legale). In pratica, chi tenta la via della mediazione, anche senza successo, recupera comunque metà del costo sostenuto per l’indennità.
Questo meccanismo è straordinariamente importante perché elimina il principale rischio economico percepito dalla mediazione: anche nel peggiore degli scenari, una quota significativa della spesa viene recuperata. Per i professionisti che assistono i clienti nelle procedure di mediazione, questo rappresenta un argomento concreto per rassicurare chi teme di “sprecare” risorse in un tentativo infruttuoso.
L’Assistenza Legale Viene Rimborsata: Il Credito sui Compensi Professionali
Un secondo incentivo, spesso sottovalutato, riguarda direttamente il compenso dell’avvocato che assiste la parte nella mediazione. Anche in questo caso, la legge prevede un credito d’imposta specifico, che si aggiunge a quello sull’indennità.
Nelle ipotesi di mediazione obbligatoria per legge o delegata dal giudice, ciascuna parte può beneficiare di un credito d’imposta sul compenso corrisposto al proprio difensore, sempre nel limite massimo di 600 euro. Si tratta di un riconoscimento importante del valore dell’assistenza tecnica qualificata nelle procedure di mediazione, che spesso rappresenta un fattore decisivo per il raggiungimento di soluzioni equilibrate e sostenibili.
Questo beneficio si applica esclusivamente quando si raggiunge un accordo in mediazione e nelle specifiche ipotesi previste dall’articolo 5 del decreto legislativo n. 28/2010 (mediazione obbligatoria) o quando la mediazione è disposta dal giudice ai sensi dell’articolo 5-quinquies del medesimo decreto. Per i professionisti, ciò significa che la parcella per l’assistenza in mediazione può essere sostanzialmente ridotta o, in alcuni casi, completamente assorbita dal credito spettante al cliente.
La Cumulabilità dei Benefici: Fino a 1.718 Euro di Recupero
I crediti d’imposta appena descritti non sono alternativi tra loro, ma possono cumularsi. Quando una mediazione obbligatoria o delegata dal giudice si conclude con successo, la parte può sommare i seguenti benefici:
Il credito sull’indennità di mediazione, fino a 600 euro, copre il costo della procedura. A questo si aggiunge il credito sul compenso dell’avvocato, anch’esso fino a 600 euro, che riduce significativamente l’esborso per l’assistenza legale. Se poi la mediazione ha permesso di definire una causa già pendente in tribunale, si aggiunge il rimborso del contributo unificato versato per il giudizio, che può arrivare fino a 518 euro a seconda del valore della controversia.
Sommando questi tre elementi, il recupero massimo teorico raggiunge 1.718 euro per ciascuna parte. Si tratta di un ammontare tutt’altro che simbolico, che in molti casi supera l’effettivo costo sostenuto per la mediazione, trasformando la procedura non solo in un’alternativa economicamente conveniente al processo, ma in una scelta che può generare un effettivo vantaggio economico netto.
Questo aspetto è particolarmente rilevante per i professionisti che devono consigliare i propri assistiti sulla strategia processuale da adottare. La mediazione, sostenuta da questi incentivi, rappresenta spesso la scelta più razionale anche dal puro punto di vista del calcolo costi-benefici, senza considerare i vantaggi in termini di rapidità e certezza della soluzione.
Le Esenzioni Fiscali per le Controversie di Alto Valore
Oltre ai crediti d’imposta diretti, la legge prevede significative esenzioni fiscali che diventano particolarmente rilevanti nelle controversie di valore economico elevato. Si tratta di benefici che, pur essendo meno visibili nell’immediato, possono tradursi in risparmi di migliaia di euro.
L’articolo 17, comma 3 del decreto legislativo n. 28/2010 stabilisce che gli accordi raggiunti in mediazione sono esenti dall’imposta di registro per la parte di valore non eccedente i 100.000 euro. Questa disposizione ha un impatto significativo soprattutto nelle mediazioni che riguardano trasferimenti immobiliari, divisioni ereditarie, transazioni commerciali o accordi societari.
L’imposta di registro ordinaria, che si applica in percentuale sul valore dell’atto, può variare dal 3% al 9% a seconda della natura del bene o del diritto trasferito. Su un accordo di mediazione che definisce diritti del valore di 100.000 euro, l’esenzione può quindi tradursi in un risparmio diretto compreso tra 3.000 e 9.000 euro, ben superiore ai crediti d’imposta diretti precedentemente descritti.
Inoltre, tutti gli atti, i documenti e i provvedimenti relativi al procedimento di mediazione, nonché il verbale di accordo, sono esenti dall’imposta di bollo ai sensi dello stesso articolo 17, comma 3. Questo significa che l’intera procedura beneficia di un regime fiscale di completo favore, volto a incentivare il ricorso alla giustizia alternativa.
Il Regime di Esenzione Totale per gli Atti Immobiliari
Un aspetto di particolare rilevanza pratica, che merita un approfondimento specifico, riguarda il trattamento fiscale degli accordi di mediazione aventi a oggetto beni immobili. In questo ambito, il legislatore ha previsto un regime di esenzione ancora più ampio e vantaggioso, che si estende ben oltre l’imposta di registro.
L’articolo 17, comma 3 del decreto legislativo n. 28/2010 dispone testualmente che il processo verbale di accordo è esente da imposte, tasse e tributi di qualsiasi specie e genere. Questa formulazione estremamente ampia ha un significato preciso e importante: quando l’accordo di mediazione riguarda diritti reali su beni immobili, l’esenzione copre non solo l’imposta di registro, ma anche l’imposta ipotecaria e l’imposta di trascrizione che normalmente graverebbero sull’atto.
Per comprendere la portata pratica di questo beneficio, è necessario ricordare che nel regime ordinario, ogni atto traslativo o costitutivo di diritti reali immobiliari sconta una serie concatenata di imposte. Quando si trasferisce un immobile o si costituisce un diritto reale come l’usufrutto, la servitù o la superficie, oltre all’imposta di registro si devono versare l’imposta ipotecaria nella misura del 2% del valore catastale e l’imposta di trascrizione nella misura dell’1% dello stesso valore. Si tratta di tributi che, pur calcolati sul valore catastale anziché sul prezzo effettivo, possono comunque rappresentare somme significative, specialmente per immobili di pregio o di elevato valore catastale.
L’esenzione prevista per gli accordi di mediazione elimina completamente questo carico fiscale. Quando due parti definiscono in mediazione una controversia che comporta il trasferimento di un immobile, la costituzione di un diritto reale, una divisione ereditaria con attribuzione di beni immobili o qualsiasi altra operazione che incida sulla titolarità di diritti reali su immobili, l’accordo raggiunto beneficia di totale esenzione da tutte queste imposte, entro il limite di valore complessivo di 100.000 euro.
Questo aspetto assume particolare rilevanza nelle controversie tra eredi, nelle divisioni patrimoniali tra coniugi in sede di separazione o divorzio, nelle definizioni di comproprietà immobiliari e in tutte quelle situazioni in cui la lite riguarda l’attribuzione o il riconoscimento di diritti su beni immobili. In questi casi, la mediazione non solo offre una soluzione rapida ed efficiente della controversia, ma consente anche di perfezionare gli atti traslativi senza sostenere i costi fiscali che normalmente graverebbero sull’operazione.
Un esempio concreto può chiarire la portata economica del beneficio. Si immagini una divisione ereditaria riguardante un immobile con valore catastale di 80.000 euro, da attribuire interamente a uno degli eredi con conguaglio agli altri. In un accordo ordinario extragiudiziale, l’operazione sconterebbe l’imposta di registro in misura variabile, l’imposta ipotecaria del 2 per cento pari a 1.600 euro e l’imposta di trascrizione dell’1 per cento pari a 800 euro, oltre alle imposte di bollo sui vari atti. Nella mediazione, invece, l’intero accordo beneficia dell’esenzione totale, con un risparmio immediato che può facilmente superare i 3.000 euro, a cui si aggiungono i crediti d’imposta sull’indennità e sul compenso professionale.
Per le imprese e i professionisti che gestiscono controversie di valore elevato, questi meccanismi di esenzione rappresentano un elemento strategico nella valutazione dell’opportunità di ricorrere alla mediazione. Il risparmio fiscale può essere talmente significativo da giustificare, da solo, la scelta della via conciliativa.
La Procedura di Richiesta: Una Guida Operativa Completa
Nonostante la generosità degli incentivi previsti, i dati dimostrano che una quota significativa dei fondi stanziati dallo Stato resta inutilizzata ogni anno. La ragione principale è la scarsa conoscenza delle modalità di accesso ai benefici. Comprendere la procedura è quindi essenziale per non lasciare “sul tavolo” risorse che spettano di diritto.
La normativa di riferimento per la richiesta del credito d’imposta è contenuta nell’articolo 20 del decreto legislativo n. 28/2010, come modificato dalla legge n. 206/2021 e dal decreto legislativo n. 149/2022, e nel decreto del Ministero della Giustizia del 23 luglio 2018, successivamente aggiornato dal decreto del 30 maggio 2023. Quest’ultimo provvedimento ha definito in modo dettagliato le modalità operative per l’accesso ai benefici, superando le incertezze applicative che avevano caratterizzato i primi anni di vigenza del sistema.
I Soggetti Legittimati e i Requisiti di Accesso
Il credito d’imposta spetta a ciascuna delle parti che hanno partecipato alla mediazione, indipendentemente dal ruolo processuale rivestito. Possono quindi presentare domanda sia le persone fisiche che le società, le associazioni, gli enti commerciali e non commerciali, gli imprenditori individuali e i professionisti. Il requisito essenziale è aver effettivamente sostenuto la spesa per l’indennità di mediazione e, se del caso, per il compenso dell’avvocato che ha prestato assistenza nella procedura.
È importante sottolineare che il credito spetta anche quando la parte sia stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato. In questo caso, il credito viene riconosciuto all’avvocato nominato per il patrocinio, che ha diritto al compenso previsto dalla normativa speciale. Si tratta di una precisazione importante per garantire che anche i soggetti meno abbienti possano beneficiare pienamente del sistema di incentivi alla mediazione.
La Presentazione della Domanda Telematica
La domanda per il riconoscimento del credito d’imposta deve essere presentata esclusivamente in via telematica, attraverso il portale del Ministero della Giustizia accessibile all’indirizzo lsg.giustizia.it. L’accesso al sistema richiede l’identificazione tramite identità digitale, che può essere SPID di livello 2 o superiore, Carta d’Identità Elettronica con PIN oppure Carta Nazionale dei Servizi.
La procedura si articola in diverse fasi che meritano una descrizione puntuale. Una volta effettuato l’accesso al portale, l’utente deve selezionare la sezione dedicata ai crediti d’imposta per la mediazione civile e commerciale. Il sistema richiede poi di indicare i dati identificativi della mediazione per cui si chiede il beneficio, compreso l’organismo di mediazione presso cui si è svolta la procedura, il numero di pratica assegnato e la data di conclusione del procedimento.
Successivamente, è necessario compilare le sezioni relative alle spese sostenute. Per il credito sull’indennità di mediazione, occorre indicare l’importo effettivamente pagato all’organismo, allegando la ricevuta di pagamento in formato digitale. Se si richiede anche il credito sul compenso dell’avvocato, è necessario indicare separatamente tale importo e allegare la documentazione comprovante il pagamento, come la quietanza della parcella o il bonifico bancario effettuato.
La documentazione da allegare obbligatoriamente comprende il verbale finale di mediazione, che attesta l’esito della procedura. Se la mediazione si è conclusa con un accordo, il verbale riporterà il contenuto dell’intesa raggiunta e sarà sottoscritto da tutte le parti e dal mediatore. Se invece la mediazione non ha raggiunto un accordo, il verbale attesterà semplicemente la mancata conciliazione, e in questo caso il credito spettante sarà quello ridotto alla metà. È essenziale che il verbale sia prodotto in formato digitale leggibile, preferibilmente in PDF, e che rechi la firma digitale del mediatore o dell’organismo, oppure che sia accompagnato da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la conformità all’originale.
I Termini di Presentazione della Domanda
Il termine per la presentazione della domanda è fissato al 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si è conclusa la mediazione. Si tratta di una scadenza perentoria che non può essere superata, pena la perdita definitiva del diritto al credito. Il termine si considera rispettato se la domanda è stata inviata telematicamente entro la mezzanotte del 31 marzo, indipendentemente dall’ora di trasmissione durante la giornata.
È fondamentale che i professionisti ricordino tempestivamente ai propri assistiti l’esistenza di questo termine, per evitare che il beneficio vada perduto per mero decorso del tempo. Una buona prassi professionale consiste nell’inviare una comunicazione scritta al cliente al momento della conclusione della mediazione, richiamando l’attenzione sulla necessità di presentare la domanda di credito d’imposta entro la scadenza dell’anno successivo. Molti studi legali hanno adottato la pratica di inserire questa informativa direttamente nel verbale di chiusura della mediazione o nella comunicazione che accompagna la trasmissione del verbale finale al cliente.
Il rispetto del termine è particolarmente critico per le mediazioni che si concludono nei primi mesi dell’anno. Una mediazione conclusa a gennaio 2024, ad esempio, comporta una scadenza al 31 marzo 2025, offrendo quindi un periodo di tempo molto ampio. Al contrario, una mediazione conclusa a dicembre 2024 lascia solo tre mesi di tempo per la presentazione della domanda, rendendo essenziale un’immediata attivazione del cliente.
La Gestione e l’Utilizzo del Credito Riconosciuto
Una volta presentata la domanda, il Ministero della Giustizia procede all’istruttoria e verifica la sussistenza dei requisiti. Se la documentazione è completa e regolare, il credito viene riconosciuto con un provvedimento formale che viene notificato telematicamente al richiedente attraverso il medesimo portale. Il provvedimento indica l’importo del credito riconosciuto e le modalità per la sua fruizione.
Il credito d’imposta riconosciuto può essere utilizzato esclusivamente in compensazione fiscale attraverso il modello F24, secondo le modalità previste dall’articolo 17 del decreto legislativo n. 241/1997. In pratica, il beneficiario può utilizzare il credito per pagare imposte, contributi previdenziali o altri tributi dovuti, inserendo l’importo nella sezione apposita del modello F24 e utilizzando il codice tributo specificamente previsto per i crediti d’imposta derivanti dalla mediazione.
Per le persone fisiche, il credito può essere utilizzato in compensazione orizzontale con qualsiasi tributo, quindi può servire per ridurre l’IRPEF dovuta, i contributi previdenziali, l’IMU, la TARI o qualsiasi altra imposta. Per le società e gli enti commerciali, il credito può essere utilizzato in compensazione con IRES, IRAP, IVA, contributi previdenziali e altri tributi. È anche possibile cedere il credito a terzi, secondo le modalità previste dalla normativa generale sulla cessione dei crediti d’imposta.
Un aspetto tecnico rilevante riguarda i limiti annuali del credito fruibile. Per le persone fisiche, il credito massimo utilizzabile nell’anno solare è di 2.400 euro complessivi, mentre per le società e gli enti commerciali il limite sale a 24.000 euro annui. Questi massimali si riferiscono alla somma di tutti i crediti maturati e utilizzati nell’anno per mediazioni, quindi chi partecipa a più procedure nell’arco di dodici mesi deve tenerne conto nella pianificazione fiscale. Se il credito maturato supera il limite annuale, la parte eccedente può essere riportata negli anni successivi, fino a completo utilizzo.
Le Esenzioni Fiscali: Modalità di Applicazione Diretta
A differenza dei crediti d’imposta, che richiedono una specifica domanda telematica, le esenzioni fiscali previste dall’articolo 17, comma 3 del decreto legislativo n. 28/2010 operano in modo automatico e diretto. Quando il verbale di mediazione viene presentato per la registrazione all’Agenzia delle Entrate o per la trascrizione nei registri immobiliari, l’esenzione si applica immediatamente, senza necessità di istanza o di riconoscimento preventivo.
In pratica, quando l’accordo di mediazione deve essere registrato, l’organismo di mediazione o la parte interessata presenta il verbale all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente, indicando nella richiesta di registrazione che si tratta di un atto esente ai sensi dell’articolo 17, comma 3 del decreto legislativo n. 28/2010. L’ufficio applica l’esenzione dall’imposta di registro entro il limite di 100.000 euro di valore, senza richiedere ulteriore documentazione oltre al verbale stesso.
Per le esenzioni relative agli atti immobiliari, la procedura è analoga. Quando l’accordo di mediazione prevede trasferimenti o costituzioni di diritti reali su immobili e deve quindi essere trascritto nei registri immobiliari, il notaio o il conservatore dei registri applica direttamente l’esenzione dall’imposta ipotecaria e dall’imposta di trascrizione, sempre entro il limite complessivo di 100.000 euro. Nella nota di trascrizione viene specificato che l’atto beneficia dell’esenzione prevista per gli accordi di mediazione, e non viene richiesto il pagamento dei tributi normalmente dovuti.
È importante sottolineare che l’esenzione fiscale diretta e i crediti d’imposta sono benefici distinti e cumulabili. Una parte può quindi beneficiare sia dell’esenzione dall’imposta di registro, ipotecaria e di trascrizione sull’accordo raggiunto, sia del credito d’imposta sull’indennità di mediazione e sul compenso dell’avvocato. I due meccanismi operano su piani diversi e concorrono entrambi a rendere la mediazione estremamente conveniente dal punto di vista economico.
Implicazioni Pratiche per Professionisti e Clienti
Per gli avvocati che assistono i clienti nelle mediazioni, la conoscenza approfondita di questi benefici fiscali rappresenta un elemento di valore aggiunto nell’attività professionale. Saper consigliare correttamente il cliente non solo sulla strategia processuale, ma anche sulle opportunità di recupero fiscale, rafforza la fiducia nel rapporto professionale e aumenta la percezione del valore della consulenza fornita.
È opportuno che il professionista inserisca sistematicamente, nella comunicazione al cliente circa l’opportunità di tentare la mediazione, un richiamo esplicito ai benefici fiscali disponibili. Questo consente al cliente di effettuare una valutazione pienamente informata dei costi effettivi della procedura, considerando non solo l’esborso iniziale ma anche il successivo recupero attraverso il sistema dei crediti d’imposta.
Dal punto di vista pratico, può essere utile predisporre un prospetto riepilogativo dei benefici fiscali applicabili al caso concreto, indicando i crediti teoricamente spettanti in caso di successo della mediazione e quelli comunque riconosciuti anche in caso di mancato accordo. Questo approccio trasparente aiuta il cliente a comprendere che la mediazione rappresenta un investimento a rischio limitato, con una quota significativa di recuperabilità anche negli scenari meno favorevoli.
Per le parti che hanno già partecipato a mediazioni negli anni recenti, è importante verificare se sia stato effettivamente richiesto il credito d’imposta spettante. Non è raro che clienti e perfino alcuni professionisti non abbiano provveduto a questa formalità, perdendo così l’opportunità di recuperare somme anche significative. Dove i termini non siano ancora decorsi, è ancora possibile presentare la domanda telematica e ottenere il riconoscimento del beneficio.
Conclusioni: Un’Opportunità da Non Perdere
Il sistema di incentivi fiscali alla mediazione civile rappresenta una delle più significative novità introdotte dalla Riforma Cartabia. Si tratta di un insieme articolato di benefici che, se correttamente conosciuti e applicati, possono trasformare la mediazione in una scelta non solo processualmente efficiente, ma anche economicamente vantaggiosa.
Per i professionisti legali, padroneggiare questi meccanismi significa offrire ai propri assistiti una consulenza completa e aggiornata, che tenga conto non solo degli aspetti sostanziali e processuali della controversia, ma anche delle opportunità di ottimizzazione fiscale disponibili. Per i clienti, conoscere questi benefici significa poter affrontare le controversie con una maggiore serenità economica, sapendo che lo Stato sostiene concretamente la scelta della via conciliativa.
Il nostro studio è a disposizione per fornire assistenza qualificata sia nella gestione delle procedure di mediazione, sia nella successiva fase di richiesta dei crediti d’imposta e dei benefici fiscali spettanti. Non lasciate che l’opportunità di recuperare somme significative vada perduta per mancanza di informazione o per il semplice decorso dei termini.