Una recente pronuncia della Suprema Corte chiarisce i confini tra libertà di espressione e diffamazione online, annullando una condanna per vizi di motivazione e intervenuto decorso della prescrizione.
Con la sentenza n. 5359/2026, la Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione ha annullato la decisione con cui la Corte d’appello aveva confermato la condanna di un cittadino per il reato di diffamazione aggravata a mezzo social network, previsto dall’art. 595, commi 1 e 3, c.p. La vicenda traeva origine da alcuni commenti pubblicati su gruppi Facebook e sul profilo personale dell’imputato, in relazione a notizie di stampa riguardanti procedimenti giudiziari a carico di soggetti che rivestivano ruoli pubblici in un ente locale. I commenti, redatti nella forma tipica del dibattito politico online — interrogativi retorici, ironia, riferimenti a fatti riportati dall’informazione locale — erano stati ritenuti dai giudici di merito lesivi della reputazione di alcune persone.
Il primo elemento di criticità individuato dalla Cassazione riguarda proprio la formulazione del capo d’imputazione. La Corte ha rilevato come l’editto accusatorio descrivesse le condotte in continuità narrativa, trattando di fatto il reato di diffamazione — che ha natura istantanea e si consuma nel momento preciso della pubblicazione — come se si trattasse di un reato permanente, indicando un arco temporale di quasi un anno. Questa impostazione ha generato una catena di equivoci nelle decisioni di merito, che si sono trovate costrette a ricostruire autonomamente la distinzione tra le singole condotte per poter pronunciare le condanne e le assoluzioni parziali.

Il vizio della motivazione apparente
Una volta individuata la corretta collocazione temporale dei singoli episodi — con date di pubblicazione che la Cassazione ha ricavato direttamente dagli atti processuali, correggendo un errore materiale in cui erano incorsi sia il Tribunale che la Corte d’appello — la pronuncia si è addentrata nell’analisi dei vizi motivazionali della sentenza impugnata. Il risultato è netto: la motivazione della Corte d’appello, pur articolata su trentaquattro pagine, viene definita “al limite dell’apparenza”. Le prime dieci pagine si risolvevano nel riassunto della sentenza di primo grado, le successive diciassette nella trascrizione integrale dei motivi di appello, mentre alle effettive ragioni della decisione erano dedicate pochissime pagine dal contenuto apodittico e lacunoso.
La Suprema Corte ha censurato in particolare due omissioni fondamentali. La prima è la mancata valutazione del contesto in cui le espressioni erano state pronunciate: i post non erano stati esaminati nella loro collocazione reale all’interno di thread di discussione pubblica su vicende di interesse locale, né erano stati letti in relazione agli articoli di stampa che li avevano originati. In assenza di questa contestualizzazione, le affermazioni sul carattere “palesemente diffamatorio” e dalla “portata indiscutibilmente denigratoria e offensiva” dei commenti risultavano del tutto assertive, prive di qualsiasi ragionamento a sostegno. La seconda omissione riguardava la scriminante del diritto di critica: la Corte d’appello si era limitata a escluderla per mancata prova della verità del fatto, senza però specificare quale fosse il fatto da provare, né illustrare le ragioni per cui erano stati disattesi elementi istruttori che sembravano deporre nel senso di un fondamento fattuale delle osservazioni dell’imputato.
Il diritto di critica e di satira: i principi della giurisprudenza
La sentenza n. 5359/2026 ricostruisce con precisione il quadro ermeneutico consolidato in materia di diffamazione e libertà di espressione, richiamando i principi enucleati dalla giurisprudenza di legittimità e dalla Corte europea dei diritti dell’uomo. Il punto di partenza è la necessità di bilanciare la tutela dell’onore e della reputazione — presidiate dall’art. 595 c.p. — con la libertà di manifestazione del pensiero garantita dall’art. 21 Cost. e dall’art. 10 CEDU.
Secondo l’orientamento consolidato della Cassazione, il diritto di critica si concretizza in un giudizio valutativo che, pur prendendo le mosse da fatti veri o da una convinzione incolpevole della loro veridicità, non richiede la stessa rigorosa obiettività della cronaca giornalistica: la critica ha per natura carattere congetturale e soggettivo, sicché non può pretendersi che sia asettica e priva di toni aspri o polemici. Sono dunque scriminati i commenti ironici, le iperboli, il linguaggio figurato o gergale, purché proporzionati all’opinione espressa e funzionali alla tutela di interessi e valori ritenuti compromessi (Cass. pen. Sez. I, n. 36045 del 13/06/2014, Rv. 261122; Cass. pen. Sez. 5, n. 25518 del 26/09/2016, Rv. 270284).
Con specifico riguardo alla critica politica — che è quella più direttamente in gioco quando oggetto dei commenti sono soggetti che esercitano funzioni pubbliche — la Corte ribadisce che la diffusione di giudizi negativi sull’operato di amministratori pubblici costituisce legittimo esercizio del diritto di cui all’art. 51 c.p. a condizione che la critica prenda spunto da una notizia vera, si connoti di pubblico interesse e non trascenda in un attacco personale fine a se stesso (Cass. pen. Sez. 5, n. 4530 del 10/11/2022, dep. 2023, Rv. 283964-02; Cass. pen. Sez. 5, n. 31263 del 14/09/2020, Rv. 279909-01). La stessa Corte EDU ha recentemente ribadito che i soggetti pubblici che agiscono nell’esercizio delle loro funzioni sono soggetti a limiti di critica più ampi rispetto ai privati (Corte EDU, Sez. 5, 6 novembre 2025, Baena Salamanca c. Spagna).
Ne consegue che il giudice di merito, di fronte a post pubblicati su social network in commento a notizie di stampa, avrebbe dovuto prioritariamente accertare: da un lato, se i commenti fossero strettamente aderenti alle notizie riportate o ne travalicassero il contenuto introducendo fatti storici non veritieri; dall’altro, se le espressioni utilizzate — pur colorite o ironiche — trascendessero il perimetro della critica per tramutarsi in un attacco personale slegato da qualsiasi base fattuale. Nessuna di queste verifiche era presente nella sentenza impugnata.
La prescrizione: calcolo e conseguenze processuali
Annullata la sentenza per vizio di motivazione, la Cassazione ha proceduto a rilevare d’ufficio l’intervenuta prescrizione di tutti i residui reati, in assenza di elementi che potessero giustificare una pronuncia nel merito ex art. 129, comma 2, c.p.p. Il calcolo è preciso. Il termine massimo di prescrizione per il reato di diffamazione aggravata è pari a sette anni e sei mesi, ai sensi degli artt. 157 e 161 c.p. A questo termine si aggiungono 208 giorni di sospensione computati dalla Corte: 48 giorni per un rinvio disposto su richiesta del difensore e 160 giorni per un rinvio richiesto dallo stesso difensore per recente nomina, qualificato come ipotesi estranea all’operatività dell’art. 108 c.p.p. Non è stato invece conteggiato il rinvio dovuto all’assenza per malattia di un testimone della difesa, né sono state applicate le sospensioni introdotte dalla legge n. 103 del 2017, inapplicabile ratione temporis ai fatti in contestazione.
Il risultato è che i reati erano già estinti per prescrizione ben prima che il fascicolo pervenisse alla Corte di legittimità: la prescrizione era maturata nell’agosto del 2025, mentre il procedimento era arrivato in Cassazione solo il 29 ottobre 2025. La sentenza è quindi annullata senza rinvio agli effetti penali, mentre agli effetti civili la causa è rimessa al giudice civile competente per valore in grado di appello, che dovrà pronunciarsi sulle domande risarcitorie avanzate dalle parti lese.
Le implicazioni pratiche: cosa cambia per chi scrive sui social
Questa pronuncia offre indicazioni concrete e utili per chiunque partecipi al dibattito pubblico online, e in particolare per chi commenta le vicende di soggetti che rivestono cariche istituzionali o ruoli di rilievo pubblico.
Il primo messaggio è che il contesto conta sempre. Un commento ironico su un gruppo Facebook dedicato alla politica locale non può essere valutato come se fosse un comunicato stampa: va letto nella sequenza dei messaggi che lo precedono e lo seguono, in relazione all’articolo di giornale che lo ha ispirato, nel quadro complessivo del dibattito in cui si inserisce. Un giudice che non compia questa valutazione contestuale produce una motivazione che la Cassazione definisce meramente apparente.
Il secondo messaggio riguarda la critica ai pubblici amministratori: è ampiamente tutelata, anche quando si esprime con linguaggio figurato, ironico, persino aspro. Il limite è l’attacco personale privo di ancoraggio fattuale: quando il commento travalica la notizia di partenza per attribuire all’interlocutore comportamenti o qualità personali negative che non trovano alcuna base nei fatti, si esce dalla sfera della critica per entrare in quella della diffamazione.
Il terzo messaggio, di natura strettamente procedurale, riguarda la prescrizione. Il reato di diffamazione ha natura istantanea: si consuma nel momento in cui il messaggio viene pubblicato e diventa accessibile ai terzi. Questo significa che il termine prescrizionale inizia a decorrere immediatamente, e che la frammentazione delle condotte nel tempo impone di calcolare la prescrizione separatamente per ciascun episodio. Un’imputazione che tratti condotte distinte come se fossero un’unica condotta permanente non solo è tecnicamente scorretta, ma può generare errori nel calcolo della prescrizione che — come dimostra il caso in esame — rischiano di incidere negativamente anche sull’esito del giudizio.
Conclusione
La sentenza n. 5359/2026 della Quinta Sezione Penale della Cassazione si inserisce in un filone giurisprudenziale solido e coerente: quello della tutela della libertà di espressione e della critica politica come valori fondamentali in una società democratica. Al tempo stesso, essa invia un segnale importante ai giudici di merito sulla necessità di motivazioni approfondite e contestualizzate, capaci di confrontarsi con la specificità del medium social e con la complessità del dibattito online. Per i cittadini, per i professionisti del diritto e per chiunque si trovi — da un lato o dall’altro — in vicende di questo tipo, il consiglio è sempre lo stesso: prima di agire, è fondamentale una valutazione giuridica attenta e personalizzata. Il nostro studio è a disposizione per approfondire la tua situazione specifica.

