Con l’ordinanza n. 14567/2026, la Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione chiarisce che la decisione autonoma della donataria di interrompere la gravidanza, senza coinvolgere il convivente, non integra di per sé l’ingiuria grave rilevante ai fini della revoca della donazione per ingratitudine
Un uomo, in procinto di consolidare un legame sentimentale appena iniziato, dona alla propria compagna due quote indivise di un appartamento nel giro di pochi mesi. Qualche tempo dopo, quando la donna scopre di essere in gravidanza, la relazione si incrina. Secondo il donante, la compagna — avendo ricevuto un rifiuto alla sua richiesta di gestire il conto corrente di lui — avrebbe deciso autonomamente di interrompere la gravidanza senza coinvolgerlo minimamente in quella scelta, nonostante il suo dichiarato desiderio di paternità.
Da questo episodio nasce la domanda giudiziale di revoca delle donazioni per ingratitudine, ai sensi dell’art. 801 c.c., sostenendo che la condotta della donna costituisse un’ingiuria grave nei confronti del donante. Tribunale e Corte d’appello di Bologna danno ragione all’uomo. La Cassazione, con l’ordinanza n. 14567/2026, ribalta tutto.

La revoca della donazione per ingratitudine: cos’è e quando si applica
Prima di esaminare la soluzione adottata dalla Corte, è utile richiamare il quadro normativo. L’art. 801 c.c. prevede che il donante possa chiedere la revoca della donazione quando il donatario — cioè chi ha ricevuto il dono — si sia reso colpevole di ingratitudine nei suoi confronti. La norma individua come causa tipica di revoca l’ingiuria grave. Questa nozione, che il legislatore non definisce espressamente, è stata costantemente interpretata dalla giurisprudenza come qualcosa di più di una semplice mancanza di riconoscenza o di un comportamento spiacevole: occorre che il donatario manifesti un durevole sentimento di disistima delle qualità morali del donante e una mancanza di rispetto alla sua dignità, espressione di radicata e profonda avversione o di perversa animosità nei suoi confronti. La Cassazione ha ribadito questo orientamento consolidato, richiamando proprie precedenti pronunce (tra cui Cass. n. 3811/2024, Cass. n. 20722/2018, Cass. n. 22013/2016), e lo ha ora applicato a una fattispecie inedita e particolarmente delicata.
Il nodo giuridico: l’IVG non informata al convivente-donante può essere “ingiuria grave”?
Il cuore della decisione sta nella risposta a una domanda precisa: può la scelta della donna di interrompere la gravidanza, senza avvisare il compagno che le aveva fatto le donazioni, qualificarsi come ingiuria grave ai sensi dell’art. 801 c.c.? La Corte risponde negativamente, con un ragionamento articolato su due livelli distinti ma convergenti.
Il primo livello è di diritto positivo. L’art. 4 della legge n. 194/1978 riserva esclusivamente alla gestante la decisione di interrompere la gravidanza entro i primi novanta giorni, senza richiedere il consenso del padre del nascituro. L’art. 5 della stessa legge attribuisce alla gestante la mera facoltà — non l’obbligo — di coinvolgere il padre in tale determinazione. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 108 del 1981 e con la sentenza n. 389 del 1988, ha già ritenuto queste previsioni compatibili con la tutela costituzionale della famiglia, della paternità e del principio di uguaglianza. Ne consegue, sul piano logico-giuridico, che chi esercita una facoltà riconosciuta dall’ordinamento, senza violare alcun obbligo giuridico, non può per questo solo fatto essere considerato autore di un’ingiuria grave verso il donante.
Il secondo livello è quello della prova del disprezzo. Anche a prescindere dalla liceità formale del comportamento, la Cassazione chiarisce che la sola decisione autonoma di interrompere la gravidanza — non accompagnata da modalità disdicevoli o da circostanze di fatto significative di un particolare disprezzo verso il donante — non esprime quella profonda e radicata avversione che l’art. 801 c.c. richiede. Per integrare l’ingiuria grave sarebbe stato necessario provare l’esistenza di ulteriori atti del donatario, espressivi di un vero e proprio animus iniuriandi, rivolto specificamente a ledere la sfera morale del donante.
Il vizio procedurale: il principio di non contestazione applicato in modo distorto
Prima ancora di affrontare il merito, la Corte rileva una grave violazione delle regole processuali che aveva inquinato l’intera decisione di merito. Sia il Tribunale che la Corte d’appello avevano utilizzato le contraddizioni esistenti tra la comparsa di risposta della convenuta e la sua successiva memoria istruttoria ex art. 183, comma 6°, n. 3, c.p.c. per esonerare l’attore dall’onere di provare i fatti costitutivi dell’azione, invertendo di fatto il meccanismo dell’art. 2697 c.c.
La Cassazione chiarisce un punto di diritto processuale di notevole importanza pratica: la memoria ex art. 183, comma 6°, n. 3, c.p.c. è destinata esclusivamente all’articolazione delle prove contrarie alle prove dirette dell’attore, e non può più influire sul thema decidendum. Ne discende che essa non può essere utilizzata per operare contestazioni tardive a fatti già tempestivamente allegati dall’attore, né — specularmente — le eventuali incongruenze in essa contenute rispetto alla comparsa di risposta possono cancellare le contestazioni specifiche già ritualmente formulate in quella sede. Ammettere il contrario significherebbe lasciare l’attore privo di strumenti per contrastare le nuove allegazioni avversarie e sovvertire il sistema delle preclusioni progressive che caratterizza il processo civile. La Corte richiama in tal senso Cass. n. 9037/2026, Cass. n. 21332/2024 e Cass. n. 8525/2020.
Il principio di diritto enunciato
La pronuncia si conclude con l’enunciazione di un principio di diritto che sintetizza entrambi i profili esaminati: in tema di revoca della donazione per ingratitudine, la decisione assunta da una donna di interrompere la gravidanza entro i primi novanta giorni dal concepimento, nel rispetto della legge n. 194/1978, senza informare il padre del figlio concepito, non può di per sé, in assenza di prova che tale decisione manifesti un durevole sentimento di disistima delle qualità morali del donante e di mancanza di rispetto della sua dignità, costituire motivo valido per disporre la revoca della donazione ai sensi dell’art. 801 c.c.
Cosa cambia nella pratica: implicazioni per donanti, donatari e professionisti
Questa decisione introduce un confine chiaro in un’area del diritto di famiglia e delle successioni finora priva di precedenti specifici. Per chi ha ricevuto una donazione, il messaggio è che l’ordinamento non consente al donante di servirsi dell’azione revocatoria per trasformare in sanzione giuridica scelte che il legislatore ha già valutato come prerogativa esclusiva della persona. Per chi invece si trova dal lato opposto e valuta l’opportunità di agire per la revoca di una donazione, la pronuncia impone di verificare con rigore l’esistenza di prove concrete di un animus offensivo del donatario, non di limitarsi a invocare condotte che, per quanto dolorose sul piano umano, restano nell’alveo delle libertà riconosciute dall’ordinamento.
Sul piano processuale, la sentenza rafforza la consapevolezza che il principio di non contestazione opera su un perimetro temporale e funzionale preciso: la tardiva difformità tra atti processuali successivi non azzera le contestazioni già formulate in comparsa, né esonera la parte onerata dalla prova dei fatti costitutivi della propria domanda.
Per chi si trova a gestire controversie in materia di donazioni, revoca per ingratitudine o rapporti patrimoniali nella coppia di fatto, questa ordinanza della Cassazione costituisce un riferimento imprescindibile. Il nostro studio è a disposizione per valutare il singolo caso e offrire consulenza personalizzata.

