Quando il sacrificio di una carriera, anche se non scritto in alcun accordo, fonda il diritto all’assegno
Una coppia, sposata dal 2001 e separatasi consensualmente nel 2016 dopo circa quindici anni di convivenza, otteneva la cessazione degli effetti civili del matrimonio con sentenza parziale del Tribunale di Rimini nel 2021. Con la sentenza definitiva del dicembre 2024, il giudice di prime cure poneva a carico del marito, oltre al contributo per il mantenimento dei due figli, un assegno divorzile mensile di 100,00 euro in favore della moglie, rivalutabile secondo gli indici Istat.
L’uomo, medico dipendente di un’azienda sanitaria pubblica e al contempo libero professionista presso due strutture private, impugnava la decisione dinanzi alla Corte d’Appello di Bologna, lamentando l’insussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell’assegno. La Corte territoriale, con sentenza pubblicata nell’agosto 2025, confermava integralmente la statuizione di primo grado. I giudici d’appello ricostruivano la vicenda familiare osservando che, durante il matrimonio, l’uomo si era dedicato in via prevalente alla propria attività professionale, fino a coltivare contestualmente un rapporto di lavoro dipendente e un’attività libero-professionale, mentre la donna, pur mantenendo un’occupazione, aveva scelto per diversi periodi il lavoro a tempo parziale per occuparsi prevalentemente dei figli e delle esigenze domestiche. Tale scelta, secondo la Corte, doveva considerarsi frutto di un accordo tacito tra i coniugi, e aveva comportato per la donna una rinuncia a un reddito più elevato, con ricadute negative anche sulla futura posizione pensionistica.

Né la Corte d’Appello riteneva che la circostanza, anch’essa dedotta dal marito, di un’eventuale nuova stabile convivenza della ex moglie con un nuovo compagno potesse condurre a una diversa conclusione, attesa la funzione compensativa, e non meramente assistenziale, riconosciuta all’assegno.
L’uomo ricorreva quindi per cassazione, affidandosi a tre motivi, tutti incentrati sulla medesima questione: l’erroneo riconoscimento dell’assegno divorzile in funzione perequativo-compensativa, a suo dire disposto senza un rigoroso accertamento del nesso causale tra lo squilibrio reddituale delle parti e un effettivo sacrificio professionale della ex moglie, e senza un’adeguata considerazione delle disponibilità patrimoniali di quest’ultima — comprensive di un apporto economico regolare versato dal nuovo convivente — né del contributo personale fornito dallo stesso ricorrente nella cura dei figli.
La questione giuridica
Il nodo affrontato dalla Prima Sezione Civile della Cassazione riguarda i presupposti necessari affinché l’assegno divorzile possa essere riconosciuto in funzione perequativo-compensativa, distinta dalla funzione meramente assistenziale. Si tratta di un tema centrale nell’evoluzione giurisprudenziale successiva al noto revirement delle Sezioni Unite del 2018, che ha superato il criterio del tenore di vita matrimoniale per affermare la natura composita — assistenziale, compensativa e perequativa — dell’assegno ai sensi dell’art. 5, comma 6, della legge n. 898/1970.
La questione pratica sottoposta ai giudici di legittimità era se la funzione compensativa dell’assegno possa essere riconosciuta anche quando il coniuge richiedente dispone di redditi e di un patrimonio personale non irrilevanti, e se la scelta di dedicarsi alla famiglia, mai formalizzata in un accordo esplicito tra i coniugi, possa comunque fondare il diritto all’assegno.
Il principio affermato dalla Corte
La Cassazione (raccolta generale n. 18385/2026) ha dichiarato inammissibili tutti i motivi di ricorso, ribadendo un orientamento già consolidato nella propria giurisprudenza. Innanzitutto, sotto il profilo processuale, la Corte ha richiamato il principio per cui il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c., riguarda esclusivamente l’omissione di un fatto storico non considerato dal giudice di merito, e non può essere invocato per contestare la valutazione delle prove operata dal giudice d’appello, quando il fatto rilevante sia stato comunque preso in esame.
Sul piano sostanziale, la Corte ha chiarito che l’assegno divorzile in funzione perequativo-compensativa presuppone, come precondizione, una rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale tra gli ex coniugi al momento del divorzio, accertata in concreto sulla base dei redditi delle parti. Nel caso di specie, tale squilibrio risultava evidente già dai dati offerti dallo stesso ricorrente, che dichiarava un reddito medio annuo di oltre 63.000 euro nel triennio 2020-2022, a fronte di un reddito della ex moglie di poco più di 22.000 euro nel medesimo periodo.
Accertata tale disparità, occorre poi verificare il nesso di causalità tra lo squilibrio economico e le scelte di organizzazione della vita familiare assunte durante il matrimonio. Su questo punto la Cassazione ha riaffermato un principio di particolare rilievo pratico: il diritto all’assegno perequativo-compensativo sussiste non soltanto quando la rinuncia a occasioni professionali sia il frutto di un accordo espresso tra i coniugi, ma anche quando derivi da una conduzione univoca della vita familiare che, salvo prova contraria, esprime una scelta condivisa, ancorché tacita. È quanto accertato nel caso concreto, in cui l’intensa attività professionale del marito, svolta sia come dipendente che come libero professionista, si è sviluppata in parallelo alla scelta della moglie di ridurre il proprio impegno lavorativo per occuparsi della famiglia, in un contesto che la Corte territoriale ha ritenuto espressivo di un accordo tacito tra le parti.
Quanto poi all’obiezione secondo cui la beneficiaria disponeva di risorse patrimoniali non trascurabili e dell’apporto economico di un nuovo convivente, la Cassazione ha colto l’occasione per precisare un ulteriore aspetto della funzione perequativa: questa non richiede che il beneficiario sia privo di mezzi adeguati per un’esistenza dignitosa, poiché in tal caso sarebbe configurabile soltanto la diversa e più limitata funzione assistenziale. La funzione perequativa, al contrario, può essere riconosciuta anche quando il beneficiario disponga di redditi e sostanze tali da escludere uno stato di bisogno, perché ciò che rileva è il nesso causale tra la rinuncia lavorativa e la formazione del patrimonio, proprio o dell’altro coniuge, durante la vita matrimoniale.
La Corte ha infine osservato, sotto un profilo più processuale, che il ricorrente non aveva neppure specificato in quale fase del giudizio di merito avesse dedotto la questione delle ulteriori disponibilità finanziarie della ex moglie, incorrendo così anche in un difetto di autosufficienza del ricorso.
Implicazioni pratiche
La pronuncia consolida un orientamento di importanza concreta per chi affronta un procedimento di divorzio o ne valuta gli effetti economici. Per il coniuge che durante il matrimonio ha ridimensionato la propria attività lavorativa per occuparsi della famiglia, la decisione rappresenta una conferma significativa: non è necessario provare l’esistenza di un accordo scritto o esplicito con il partner, essendo sufficiente dimostrare che l’organizzazione della vita familiare, di fatto univoca, abbia comportato la rinuncia a migliori prospettive professionali o reddituali. Questa conduzione della vita familiare si presume condivisa tacitamente, salvo che l’altro coniuge non fornisca la prova contraria.
Per il coniuge tenuto al versamento dell’assegno, la pronuncia chiarisce che non è sufficiente dimostrare che l’altro coniuge possieda un certo patrimonio o riceva un sostegno economico da un nuovo partner per escludere il diritto all’assegno perequativo: occorre piuttosto contestare a monte l’esistenza della disparità reddituale o, soprattutto, il nesso causale tra tale disparità e le scelte di vita familiare. Risulta inoltre essenziale, sotto il profilo strettamente processuale, allegare con precisione in quale fase del giudizio di merito siano state dedotte le circostanze di fatto che si intendono far valere, pena l’inammissibilità della censura in sede di legittimità per carenza di autosufficienza del ricorso.
Va infine segnalato, per completezza, che la convivenza stabile del beneficiario dell’assegno con un nuovo partner — pur potendo incidere, secondo altri arresti della stessa Corte, sulla componente assistenziale dell’assegno — non elimina automaticamente la componente perequativo-compensativa, che resta legata al pregresso sacrificio professionale e non alla condizione attuale di convivenza more uxorio.
Conclusione
La sentenza qui esaminata si inserisce in un orientamento giurisprudenziale ormai stabile, che distingue con chiarezza la funzione assistenziale da quella perequativo-compensativa dell’assegno divorzile, e che riconosce piena rilevanza giuridica anche alle scelte familiari mai formalizzate in un accordo espresso. Chi si trova ad affrontare una separazione o un divorzio, o intenda far valere o contestare il diritto all’assegno, può trovare in questi principi indicazioni preziose per impostare correttamente la propria strategia processuale fin dalle prime fasi del giudizio di merito, quando vanno tempestivamente allegate tutte le circostanze di fatto rilevanti. Il nostro studio è a disposizione per una valutazione personalizzata della propria situazione, anche alla luce degli orientamenti più recenti della Cassazione in materia di diritto di famiglia.

