Salire in auto con chi ha bevuto: la Cassazione dice no agli automatismi nella valutazione della colpa del trasportato

La Corte di Cassazione, sezione III civile, ordinanza R.G. n. 09027/2024, esclude che la conoscenza dello stato di ebbrezza del conducente comporti, di per sé e in ogni caso, un concorso di colpa del passeggero coinvolto nel sinistro

Nella notte tra il 21 e il 22 settembre 2014 un giovane, trasportato su un’automobile condotta da una persona in stato di ebbrezza alcolica, perde la vita in un grave incidente stradale. I congiunti della vittima, madre, fratelli e nipoti, agiscono in giudizio davanti al Tribunale di Brescia nei confronti della proprietaria del veicolo, del conducente e della compagnia assicuratrice, chiedendo il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale.

Il Tribunale accerta un concorso di colpa della vittima nella misura del 50%, motivato dal fatto che questa fosse salita a bordo di un’auto guidata da persona ubriaca, essendo essa stessa in stato di alterazione, e non avesse indossato la cintura di sicurezza. Liquida quindi il danno da perdita del rapporto parentale in favore dei congiunti, dimezzando gli importi in ragione del concorso accertato.

La Corte d’appello di Brescia, decidendo sugli appelli contrapposti, riduce ulteriormente gli importi risarcitori applicando le tabelle dell’Osservatorio per la Giustizia Civile di Milano, nella versione antecedente al 2022, e dichiara improponibile la domanda proposta dalle nipoti della vittima per difetto della richiesta stragiudiziale ex art. 145 del Codice delle assicurazioni. Contro questa decisione i congiunti propongono ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi.

La questione giuridica: il concorso di colpa del trasportato

Il cuore della pronuncia riguarda la seconda e la terza censura del ricorso, esaminate congiuntamente dalla Corte. La sentenza d’appello aveva confermato l’accertamento del concorso di colpa della vittima nella misura del 50%, ritenendo che la scelta di farsi trasportare da un conducente ubriaco, unita al proprio stato di alterazione, integrasse di per sé una condotta colposa concorrente nella produzione del danno.

I ricorrenti contestano questa impostazione sotto un duplice profilo: da un lato, sostengono che la mera consapevolezza dello stato di ebbrezza altrui non equivalga a una cooperazione attiva nella causazione del sinistro; dall’altro, evidenziano che l’art. 2054, primo comma, del codice civile pone una presunzione di colpa a carico del conducente del veicolo, che non può essere ribaltata sulla vittima trasportata sulla base di un automatismo.

Il quadro normativo: l’art. 1227 c.c. letto alla luce del diritto dell’Unione

La Corte ricostruisce la disciplina applicabile muovendo dalla Direttiva 2009/103/CE, che armonizza a livello comunitario l’assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli. Il ventitreesimo Considerando della direttiva chiarisce che l’obiettivo del legislatore europeo è includere tutti i passeggeri trasportati nella copertura assicurativa, salvo il caso di circolazione consapevole su un veicolo di provenienza illecita, e che tale obiettivo sarebbe vanificato da una normativa nazionale che escludesse dal risarcimento, in base a criteri generali e astratti, chi fosse a conoscenza dello stato di ebbrezza del conducente.

L’art. 13, ultimo comma, della stessa direttiva impone agli Stati membri di considerare priva di effetto qualunque clausola contrattuale o disposizione di legge che escluda il passeggero dalla copertura assicurativa sulla base della sola consapevolezza dello stato di alterazione del conducente. Resta invece salva, secondo la legislazione nazionale applicabile, la valutazione della responsabilità concreta del trasportato e la misura del risarcimento dovuto nel singolo caso.

Su questo apparente contrasto, tra il divieto di esclusioni automatiche e la salvezza dell’autonomia degli Stati membri in tema di responsabilità civile, è intervenuta la Corte di Giustizia dell’Unione Europea nella nota pronuncia Candolin (causa C-537/03), affermando due principi complementari: il diritto dell’Unione sarebbe privato del proprio effetto utile se una normativa nazionale negasse o limitasse sproporzionatamente il risarcimento in base a criteri generali e astratti, mentre resta consentita agli Stati membri una limitazione fondata su una valutazione caso per caso di circostanze eccezionali.

La soluzione della Cassazione: nessun automatismo, valutazione caso per caso

Sulla base di questi principi, già recepiti dalla giurisprudenza di legittimità in un precedente del settembre 2024, la Corte afferma che il concorso di colpa del passeggero che si lasci trasportare da un conducente in stato di ebbrezza deve essere accertato con un giudizio sintetico a posteriori e non con un giudizio analitico e astratto a priori. Il giudice di merito è cioè chiamato a valutare, caso per caso, le condizioni della vittima e del conducente, l’entità del tasso alcolemico, le circostanze di tempo e di luogo, la prevedibilità del rischio, dando conto in motivazione di ciascuno di questi elementi.

Nella vicenda esaminata, la Corte d’appello si era limitata a richiamare, con motivazione ritenuta sostanzialmente apparente, le condotte accertate e non contestate, incorrendo peraltro in una contraddizione interna: da un lato attribuiva il sinistro alla colpa esclusiva del conducente, dall’altro desumeva la consapevolezza della vittima circa lo stato di ebbrezza da una singola deposizione testimoniale, senza chiarire quale rilievo causale tale consapevolezza avesse avuto sull’evento lesivo e sulla percentuale di responsabilità attribuita.

La Cassazione precisa inoltre che il residuo dubbio sulla prova della colpa della vittima ricade a sfavore di chi la eccepisce, trattandosi di un fatto impeditivo o estintivo della pretesa risarcitoria, sia pure rilevabile anche d’ufficio. Ne consegue che l’art. 1227, primo comma, del codice civile, interpretato in senso conforme al diritto europeo, non consente di ritenere sempre e necessariamente in colpa chi, dopo avere accettato consapevolmente di farsi trasportare da un conducente in stato di ebbrezza, rimanga vittima di un sinistro imputabile alla responsabilità di quest’ultimo.

Resta invece confermata, perché ritenuta immune da vizi, la diversa statuizione relativa al mancato uso della cintura di sicurezza, che la Corte considera un’omissione colposa autonomamente rilevante sul piano causale, in quanto violazione di una specifica norma del codice della strada, avendo la Corte territoriale motivatamente accertato che l’uso della cintura avrebbe, con elevato grado di probabilità, evitato l’espulsione della vittima dall’abitacolo.

Le altre questioni: richiesta stragiudiziale e criteri tabellari

L’ordinanza accoglie anche il primo motivo di ricorso, relativo alla richiesta stragiudiziale di risarcimento prevista dall’art. 145 del Codice delle assicurazioni: la Corte chiarisce che tale richiesta ha la funzione di consentire all’assicuratore di formulare un’offerta, sicché la sua eventuale incompletezza non rileva quando l’assicuratore abbia comunque negato integralmente la propria responsabilità, come avvenuto nel caso di specie nei confronti degli altri congiunti.

Viene infine accolto il motivo relativo ai criteri di liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale: la Corte ribadisce che tale voce di danno deve essere quantificata mediante tabelle basate sul sistema a punti, che tengano conto in modo autonomo dell’età della vittima, dell’età del superstite, del grado di parentela e della convivenza, precisando che le tabelle elaborate dall’Osservatorio milanese nella versione antecedente al 2022 non soddisfano questi requisiti.

Implicazioni pratiche

La pronuncia offre indicazioni di rilievo pratico sia per chi si trovi a valutare il proprio diritto al risarcimento dopo un sinistro avvenuto mentre si era trasportati da un conducente in stato di ebbrezza, sia per le compagnie assicurative chiamate a istruire le relative pratiche. Non basta più affermare, in modo generico, che il passeggero sapeva o poteva sapere dello stato di alterazione del conducente per ridurre automaticamente il risarcimento spettante ai congiunti in caso di decesso: occorre una motivazione puntuale che dia conto dell’effettiva incidenza causale di tale consapevolezza sull’evento. Resta invece confermata l’autonoma rilevanza, ai fini del concorso di colpa, del mancato uso della cintura di sicurezza, quando risulti dimostrato che il suo utilizzo avrebbe ragionevolmente evitato o attenuato le conseguenze lesive.

Per chi si occupa di infortunistica stradale, la decisione rappresenta un ulteriore tassello nella costruzione di un sistema risarcitorio più uniforme e maggiormente ancorato alle circostanze concrete di ciascun sinistro, anche sul versante della liquidazione tabellare del danno da perdita del rapporto parentale.

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