Autovelox, entra in vigore il decreto sull’omologazione: cosa cambia davvero per gli automobilisti

Dopo trentaquattro anni di vuoto normativo, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha pubblicato le regole tecniche che il Codice della Strada attendeva dal 1992. Ecco il quadro completo, tra novità legislative, giurisprudenza di legittimità e conseguenze pratiche per chi riceve una multa.

Dal 12 luglio 2026 è operativo il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 159 dell’11 luglio 2026, che disciplina per la prima volta in modo organico le caratteristiche, i requisiti e le procedure di omologazione, taratura e verifica di funzionalità dei dispositivi utilizzati per l’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità ai sensi dell’art. 142 del Codice della Strada. Si tratta della novità più rilevante degli ultimi mesi, perché interviene proprio sul nodo che per anni ha alimentato il contenzioso stradale italiano: la distinzione tra approvazione e omologazione degli apparecchi.

Fino a ieri, infatti, l’art. 45, comma 6, del Codice della Strada imponeva l’omologazione degli strumenti di rilevazione automatica senza che esistesse una procedura definita per ottenerla. Il Ministero si era limitato, negli anni, a rilasciare semplici approvazioni tecniche, ritenute da una parte della giurisprudenza non equivalenti alla più rigorosa omologazione. Il nuovo decreto abroga gran parte del precedente D.M. n. 282 del 2017 – fatta salva una finestra transitoria di un anno per le disposizioni sulle tarature periodiche – e introduce una procedura strutturata: ogni prototipo dovrà essere sottoposto a una verifica ministeriale preventiva, e solo dopo il rilascio del relativo decreto di omologazione il produttore potrà realizzare e commercializzare gli esemplari conformi.

Le soglie tecniche e i controlli previsti dal nuovo decreto

La normativa fissa parametri di precisione non più derogabili. È richiesta una capacità di misurazione della velocità compresa almeno tra 30 e 230 km/h, con uno scarto massimo tollerato di 3 km/h per le velocità inferiori a 100 km/h e del 3% per quelle superiori. Accanto all’omologazione iniziale, il decreto introduce un sistema di controlli continui: taratura iniziale prima della messa in servizio, tarature periodiche con cadenza almeno annuale e verifiche di funzionalità che, in caso di esito negativo, sospendono l’utilizzabilità del dispositivo fino a un nuovo controllo positivo. Per i produttori diventa inoltre obbligatoria, ai fini delle nuove richieste di omologazione, la certificazione di qualità ISO 9001, con controlli di conformità della produzione a cadenza triennale per chi la possiede e annuale per chi ne è privo, su un campione non inferiore al 5% degli esemplari realizzati nell’ultimo anno solare. Sul fronte della protezione dei dati, il decreto impone la cifratura e la firma digitale delle immagini raccolte, oltre al mascheramento automatico dei volti ripresi nelle rilevazioni frontali, in continuità con le indicazioni già fornite dal Garante per la protezione dei dati personali.

Un aspetto di immediato impatto riguarda il regime transitorio: l’Allegato B del decreto individua i decreti di approvazione dei prototipi già ritenuti conformi ai nuovi requisiti, che vengono così considerati omologati d’ufficio, mentre i dispositivi non richiamati nell’elenco dovranno essere sottoposti a verifica tecnica, restando frattanto inutilizzabili ai fini sanzionatori. Secondo i dati diffusi dal Ministero in concomitanza con l’entrata in vigore del provvedimento, su oltre diecimila apparecchi complessivamente censiti nel Paese, circa 3.150 risultano già regolari e conformi, mentre circa 850 sono stati sospesi in attesa di ottenere la necessaria omologazione.

Il precedente normativo: il censimento nazionale del 2025

Il decreto del 2026 si innesta su una base normativa già posta dalla legge 18 luglio 2025, n. 105, di conversione del decreto-legge 21 maggio 2025, n. 73 (il cosiddetto Decreto Infrastrutture). L’art. 5, comma 3-bis, di quel provvedimento ha imposto alle amministrazioni e agli enti da cui dipendono gli organi di polizia stradale l’obbligo di comunicare al Ministero tipo, marca, modello e stato di conformità o omologazione di ogni apparecchiatura utilizzata ai fini dell’art. 142 CdS, precisando che tale comunicazione costituisce condizione necessaria per il legittimo utilizzo del dispositivo. La piattaforma telematica per il censimento, attivata con i decreti direttoriali n. 305 del 18 agosto 2025 e n. 367 del 29 settembre 2025, ha portato alla pubblicazione, il 28 novembre 2025, dell’elenco ufficiale dei dispositivi autorizzati, oggi consultabile sul portale velox.mit.gov.it. È proprio l’incrocio tra questo database e i nuovi requisiti tecnici del decreto 2026 a determinare, nell’immediato, la sospensione dei circa 850 apparecchi non ancora in regola.

Il nodo giurisprudenziale: un orientamento consolidato e una lettura controversa

Sul piano della giurisprudenza di legittimità, la linea interpretativa prevalente resta quella tracciata dalle ordinanze della Cassazione n. 10505 del 2024, n. 20913 del 2024 e n. 1332 del 2025, secondo cui l’omologazione costituisce condizione necessaria e non sostituibile con la mera approvazione ministeriale, e spetta all’amministrazione fornirne prova positiva in caso di contestazione. Su questo assetto è intervenuta, il 27 marzo 2026, l’ordinanza della Sezione Seconda civile n. 7374, che ha rigettato il ricorso di un’automobilista sanzionata a Pescara ritenendo sufficiente la prova della regolare taratura periodica del dispositivo. Una parte della stampa specializzata ha letto questa pronuncia come un cambio di rotta verso l’equiparazione sostanziale tra approvazione e omologazione; la dottrina più attenta e la successiva ordinanza della medesima Sezione, la n. 8797 dell’8 aprile 2026, hanno invece chiarito che non vi è stato alcun reale mutamento di indirizzo: quest’ultima pronuncia ha ribadito con nettezza che l’apparecchio deve essere debitamente omologato e che le circolari amministrative non possono equiparare i due istituti, in continuità con l’orientamento più rigoroso. Il quadro giurisprudenziale, dunque, resta segnato da una lettura non del tutto univoca, ed è proprio in questo contesto che il nuovo decreto ministeriale assume un valore chiarificatore, fornendo per la prima volta una procedura di omologazione effettivamente praticabile.

Le implicazioni pratiche per i cittadini

Per l’automobilista, la novità normativa ridisegna la strategia difensiva. Prima di impugnare un verbale conviene oggi verificare, nell’ordine, se il dispositivo che ha effettuato la rilevazione risulti censito nel database nazionale consultabile online, se sia effettivamente omologato secondo i nuovi criteri o rientri tra i prototipi transitoriamente equiparati dall’Allegato B, se la taratura risulti aggiornata entro i dodici mesi previsti e se la postazione rispetti le distanze minime e gli obblighi di preavviso stabiliti dalla disciplina sul posizionamento. L’assenza anche di uno solo di questi elementi continua a costituire, salvo l’esito dei singoli giudizi, un possibile motivo di annullamento della sanzione, tanto in sede di ricorso al Prefetto quanto dinanzi al Giudice di Pace, con valutazioni comparative diverse quanto a costi, tempi e onere della prova che meritano un esame caso per caso. Per le amministrazioni locali, viceversa, la mancata comunicazione dei dati al MIT o l’impiego di apparecchi non conformi ai nuovi standard espone non soltanto all’annullamento dei verbali, ma anche a un più ampio rischio di responsabilità per i rimborsi dovuti ai cittadini, un profilo che rende sempre più opportuno, per gli enti, un aggiornamento tempestivo dell’archivio documentale relativo a ciascun dispositivo.

Conclusione

Il quadro che emerge dall’estate 2026 segna un cambiamento reale nella regolazione del controllo elettronico della velocità: al censimento nazionale avviato nel 2025 si affianca ora, finalmente, una procedura di omologazione compiuta, mentre la giurisprudenza di legittimità continua a offrire letture non sempre lineari, che rendono ancora più importante una valutazione tecnica accurata di ogni singolo verbale.

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