La Suprema Corte, richiamando la giurisprudenza della CEDU, fissa un principio di diritto destinato a incidere su migliaia di giudizi tributari pendenti
Tutto nasce da un’intimazione di pagamento, notificata via PEC a una società nel febbraio 2022, conseguente a una precedente cartella relativa al recupero di crediti d’imposta e IVA per l’anno 2015, per un importo di circa 196.000 euro. La società destinataria impugna l’intimazione davanti alla Commissione tributaria provinciale, che le dà ragione. L’Agenzia delle Entrate-Riscossione (ADER) propone appello, e la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia ribalta l’esito, accogliendo le ragioni dell’ente della riscossione.
La contribuente porta allora la vicenda davanti alla Corte di Cassazione, articolando il ricorso in quattro distinti motivi. Con l’ordinanza avente numero di raccolta generale 22668/2026, pubblicata il 3 luglio 2026, la Sezione Tributaria della Suprema Corte si pronuncia su tutti e quattro i profili, accogliendone soltanto uno, ma cogliendo l’occasione per affermare un principio di diritto di portata generale sulla notificazione degli atti processuali nel rito tributario.

Il primo motivo: le ricevute PEC in formato pdf bastano?
Il cuore della pronuncia riguarda proprio questo aspetto. La contribuente sosteneva che l’appello proposto da ADER dovesse essere dichiarato inammissibile perché l’ente della riscossione non aveva depositato le ricevute telematiche originali di accettazione e di avvenuta consegna della notifica dell’atto di appello, limitandosi a produrne una riproduzione analogica in formato pdf.
L’art. 22 del d.lgs. n. 546 del 1992 stabilisce infatti che il ricorrente (e, per rinvio dell’art. 53, l’appellante) deve depositare, entro trenta giorni dalla proposizione dell’impugnazione, la prova della sua notificazione, a pena di inammissibilità. Una regola pensata per garantire l’ordinato svolgimento del processo, che tuttavia rischia di trasformarsi in un ostacolo sproporzionato all’accesso alla giustizia quando applicata con eccessivo rigore formale.
È qui che la Cassazione richiama la giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, in particolare la sentenza del 23 maggio 2024 nel caso Patricolo e altri contro Italia, con cui la Corte di Strasburgo aveva censurato un approccio troppo formalistico dei giudici nazionali nella verifica dei requisiti di notificazione degli atti processuali. La CEDU ha ribadito che il diritto di accesso a un tribunale, tutelato dall’art. 6 della Convenzione, risulta compromesso quando le regole procedurali smettono di servire gli scopi della certezza del diritto e della corretta amministrazione della giustizia, trasformandosi in una barriera che impedisce alla parte di ottenere una decisione nel merito.
Sulla base di questi principi, la Suprema Corte afferma che l’art. 22 del d.lgs. n. 546 del 1992 deve essere interpretato in senso conforme all’art. 6 CEDU. Ne discende che, se l’appellante deposita nei termini le ricevute di accettazione e di avvenuta consegna della notifica anche in formato analogico anziché telematico, l’appello non può essere dichiarato inammissibile qualora la data di notificazione risultante da tali documenti non sia stata specificamente contestata dalla controparte, e ciò anche in assenza di un’espressa dichiarazione di conformità della copia analogica all’originale.
Il secondo motivo: la rappresentanza processuale di ADER
Con il secondo motivo la contribuente lamentava il difetto di rappresentanza processuale del soggetto che aveva agito per conto di ADER in appello, sostenendo che soltanto il Direttore dell’ente, in base allo statuto, potesse rappresentarlo in giudizio, senza possibilità di delega.
La Cassazione dichiara il motivo inammissibile, prima di tutto perché tardivo: la questione, come effettivamente sollevata nei precedenti gradi di giudizio, riguardava unicamente la possibilità giuridica di delegare la rappresentanza, non la mancata produzione della procura, eccezione quest’ultima introdotta solo con il ricorso per cassazione. Sul punto la Corte richiama un consolidato principio delle Sezioni Unite, secondo cui chi conferisce mandato al difensore in nome di una persona giuridica non è tenuto a dimostrare la propria qualità rappresentativa, spettando semmai alla controparte fornire tempestivamente la prova contraria, potendo verificare il potere di rappresentanza attraverso gli atti soggetti a pubblicità legale.
Il terzo motivo: la caducazione del ruolo, unico motivo accolto
È questo l’unico motivo accolto dalla Suprema Corte. La contribuente aveva eccepito, già nelle controdeduzioni davanti al giudice d’appello, la caducazione ex lege del ruolo sottostante alla cartella di pagamento, ai sensi dell’art. 1, commi 538 e seguenti, della legge n. 228 del 2012. Questa disciplina consente al contribuente di ottenere l’annullamento automatico della pretesa quando l’ente della riscossione non risponda, entro un termine prestabilito, a un’istanza con cui si documenti che il credito sotteso è stato interessato da prescrizione, sgravio, sospensione o pagamento anteriore alla formazione del ruolo.
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado si era limitata a rilevare la tardività dell’eccezione, senza verificare se ricorressero in concreto i presupposti previsti dalla norma. Un errore, secondo la Cassazione, perché si trattava di un fatto sopravvenuto rispetto alla notifica del ricorso introduttivo, correttamente sollevato nella prima difesa utile in appello, e che il giudice di merito avrebbe dovuto esaminare nel merito. La causa torna quindi alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, per la verifica in concreto dei presupposti dell’annullamento automatico.
Il quarto motivo: la motivazione apparente
Con l’ultimo motivo la contribuente lamentava che la sentenza d’appello avesse liquidato con una formula generica la questione della validità della notifica della cartella di pagamento sottostante, senza approfondire se l’indirizzo PEC del mittente fosse tratto da un pubblico registro. La Cassazione respinge il motivo, ritenendo che la motivazione, letta nel suo complesso, avesse in realtà affrontato la questione in termini conformi ai propri consolidati orientamenti in materia di notificazione a mezzo posta elettronica certificata.
Le implicazioni pratiche
Il principio di diritto affermato in questa ordinanza ha una portata che va ben oltre il singolo caso deciso. Nel contenzioso tributario, la produzione delle ricevute di notifica in formato pdf anziché nel formato telematico nativo è una prassi diffusa, spesso dovuta a limiti tecnici o a scelte organizzative degli uffici. Fino a oggi, questa modalità di deposito poteva esporre la parte al rischio di una declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione, con conseguenze irreversibili sull’esito della lite.
La Cassazione chiarisce ora che questo rischio non è automatico: ciò che conta è che il documento prodotto, pur se in formato analogico, consenta al giudice di verificare la tempestività della notificazione, e che la controparte non ne contesti specificamente la data. Per i professionisti che assistono contribuenti ed enti impositori, la pronuncia offre un argomento difensivo prezioso contro eccezioni di rito puramente formali, ma al tempo stesso un monito a contestare tempestivamente, quando ve ne siano i presupposti, l’autenticità o la provenienza delle ricevute prodotte in giudizio, perché è proprio l’assenza di contestazione a rendere superabile il vizio formale.
Resta inoltre confermato, per chi si trova a gestire cartelle di pagamento risalenti, che la mancata risposta dell’agente della riscossione a un’istanza di sospensione fondata su uno dei motivi tipizzati dalla legge n. 228 del 2012 può determinare l’annullamento automatico del ruolo, un rimedio spesso sottovalutato ma di sicura efficacia quando ne ricorrano i presupposti.
Conclusione
L’ordinanza in commento si inserisce in un percorso interpretativo sempre più attento al bilanciamento tra rigore formale e diritto di accesso alla giustizia, in dialogo diretto con la giurisprudenza della Corte di Strasburgo. Per chi opera nel contenzioso tributario, conoscere questi orientamenti può fare la differenza tra un’impugnazione dichiarata inammissibile per un vizio meramente formale e una decisione nel merito.
Il nostro studio segue con attenzione l’evoluzione della giurisprudenza in materia tributaria e di processo esecutivo. Per una valutazione del proprio caso, anche in relazione a cartelle di pagamento risalenti o a giudizi pendenti, è possibile contattarci per una consulenza personalizzata.

