Cosa succede se una lavoratrice, colpita da un grave disturbo psichico, riceve la lettera di licenziamento senza essere in condizione di comprenderne il contenuto? La Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, con la pronuncia n. 23486/2026, ha risposto a questo interrogativo, chiudendo una vicenda giudiziaria complessa che ha attraversato tre gradi di giudizio, un rinvio alla Corte Costituzionale e una rimeditazione dei principi consolidati in materia di decadenza.

La vicenda storica
Una dipendente, assente ingiustificata dal lavoro per diciotto giorni consecutivi nell’estate del 2015, riceveva dalla società datrice di lavoro una contestazione disciplinare, cui non seguiva alcuna giustificazione nei termini concessi. Il datore di lavoro procedeva quindi al licenziamento senza preavviso, comunicato con lettera regolarmente ricevuta e sottoscritta dalla destinataria. Il termine di sessanta giorni previsto dall’art. 6 della legge n. 604 del 1966 per l’impugnazione, tuttavia, decorreva inutilmente: solo mesi dopo la lavoratrice contattava l’azienda, e soltanto con ricorso notificato alla fine del 2016 proponeva l’impugnazione giudiziale del recesso.
A giustificazione del ritardo, la dipendente allegava di essere stata affetta, nel periodo rilevante, da una grave crisi depressiva con dissociazione dalla realtà, tale da comportare uno stato di incapacità di intendere e di volere, accertato attraverso una consulenza tecnica svolta in un separato giudizio di affidamento del figlio minore e confermata da un ausiliario nominato nel corso del giudizio di impugnazione del licenziamento. Sia il Tribunale che la Corte d’Appello di Palermo respingevano tuttavia le sue ragioni, ritenendo maturata la decadenza e richiamando l’orientamento tradizionale secondo cui la validità degli atti recettizi prescinde dallo stato soggettivo del destinatario.
La questione giuridica: decadenza e presunzione di conoscenza
Il nodo interpretativo riguardava l’art. 1335 del codice civile, norma che disciplina l’efficacia degli atti recettizi (tra cui rientra la lettera di licenziamento) stabilendo che essi si reputano conosciuti nel momento in cui giungono all’indirizzo del destinatario, salvo che questi provi di essere stato, senza sua colpa, nell’impossibilità di averne notizia. Secondo l’orientamento risalente della Sezione Lavoro, tale prova contraria deve fondarsi su circostanze oggettive esterne (un disguido postale, un impedimento materiale nella consegna) e non può valorizzare condizioni soggettive del ricevente, quale l’incapacità naturale: diversamente, si finirebbe per introdurre una causa di sospensione della decadenza non prevista dalla legge, in contrasto con l’art. 2964 del codice civile.
La ricorrente sosteneva invece che questa lettura, se applicata rigidamente al rapporto di lavoro, sacrificasse in modo sproporzionato diritti di rilievo costituzionale come il diritto alla salute, il diritto di difesa e il diritto al lavoro, tutti coinvolti quando il licenziamento colpisce una persona incapace di comprendere il significato dell’atto ricevuto.
Il percorso processuale: dalla Sezione Lavoro alla Corte Costituzionale
Investita del ricorso, la Sezione Lavoro rimetteva la questione alle Sezioni Unite, evidenziandone la particolare importanza. Le Sezioni Unite, dal canto loro, pur confermando l’interpretazione tradizionale dell’art. 1335 cod. civ. — la conoscenza rilevante ai fini della norma è una conoscenza legale, fondata sulla conoscibilità oggettiva, non una conoscenza psicologica effettiva — hanno ritenuto che l’irrigidimento di questo principio nel rapporto di lavoro subordinato potesse risultare costituzionalmente inadeguato, data la peculiare natura dei diritti in gioco rispetto alla ordinaria disciplina dei contratti. Hanno perciò sollevato, con ordinanza interlocutoria, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 6, primo comma, della legge n. 604 del 1966, nella parte in cui fa decorrere il termine di impugnazione dalla ricezione dell’atto anche quando il lavoratore versi, incolpevolmente, in stato di incapacità naturale.
La pronuncia della Corte Costituzionale
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 111 del 2025, ha accertato il contrasto della norma con gli artt. 4 e 35 della Costituzione, che tutelano il diritto al lavoro. Ha però evitato di accogliere la soluzione originariamente prospettata — far decorrere il termine dalla cessazione dello stato di incapacità — perché ciò avrebbe introdotto un elemento di incertezza indefinita, incompatibile con la funzione stessa dell’istituto della decadenza. Ha optato invece per una soluzione intermedia: il lavoratore incapace è esonerato dall’onere di impugnazione, anche stragiudiziale, nel termine breve di sessanta giorni, ma resta comunque tenuto a proporre l’impugnazione giudiziale entro il più ampio termine di duecentoquaranta giorni dalla ricezione della comunicazione di recesso.
La decisione delle Sezioni Unite
Tornata la causa all’esame delle Sezioni Unite, la Corte ha preso atto che, nel caso concreto, anche il termine di duecentoquaranta giorni indicato dalla Consulta non era stato rispettato: a fronte di un licenziamento ricevuto a settembre 2015, l’impugnazione giudiziale era stata proposta soltanto a novembre 2016, ben oltre la scadenza. La Corte ha dunque rigettato il ricorso, confermando la sentenza impugnata sia pure con motivazione parzialmente diversa rispetto a quella dei giudici di merito, e ha disposto la compensazione integrale delle spese di lite, in ragione della complessità della vicenda e dell’esito solo parzialmente favorevole del giudizio costituzionale per la ricorrente.
Implicazioni pratiche
La pronuncia offre indicazioni operative rilevanti sia per i lavoratori sia per le imprese. Per i lavoratori, e in particolare per chi si trovi, o si sia trovato, in condizioni di fragilità psichica documentabile, la decisione chiarisce che l’incapacità naturale non paralizza indefinitamente i termini di decadenza, ma offre una finestra temporale più ampia — duecentoquaranta giorni anziché sessanta — entro cui attivarsi, anche attraverso l’intervento di familiari, tutori o delle istituzioni preposte alla protezione delle persone incapaci. Per i datori di lavoro, la pronuncia conferma la stabilità del principio dell’affidamento sulla definitività del recesso una volta decorso il termine massimo, riducendo il rischio di contestazioni tardive fondate su condizioni soggettive del lavoratore non tempestivamente fatte valere.
Conclusioni
La sentenza n. 23486/2026 delle Sezioni Unite rappresenta un tassello importante nel bilanciamento tra certezza dei rapporti giuridici e tutela dei diritti fondamentali della persona nel rapporto di lavoro. Chi si trovi ad affrontare una situazione analoga, in cui una condizione di salute abbia inciso sulla tempestività di un’impugnazione, farebbe bene a verificare con attenzione i termini applicabili: il nostro studio è a disposizione per una valutazione personalizzata del caso.

