Due madri, un figlio, una provetta: quando la fecondazione è omologa la verità genetica non basta a cancellare lo status di genitore

La Cassazione riscrive i confini tra procreazione medicalmente assistita omologa ed eterologa nelle coppie omoaffettive, imponendo ai giudici di merito un accertamento concreto sull’interesse del minore

La storia che la Corte di Cassazione, Prima Sezione Civile, è stata chiamata a dirimere con la sentenza identificata dal numero di raccolta generale 24427/2026 muove da una relazione sentimentale nata nel 2009 tra due donne, sfociata in un’unione civile costituita nell’agosto 2016. La coppia aveva tentato, senza esito, diversi percorsi di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo in Spagna. Nel 2014 una delle due donne si è rivolta a un centro specializzato per una procreazione medicalmente assistita di tipo omologo, realizzata insieme a un donatore di gameti, nipote della compagna. Nel 2016 nasce la minore, riconosciuta alla nascita dalla sola madre biologica; due anni dopo, nel 2018, la bambina viene riconosciuta anche dalla partner, con il consenso della madre biologica, dando così luogo a un atto di nascita che indicava entrambe le donne come genitori.

La convivenza tra la madre sociale e la minore si è protratta per circa tre anni e mezzo, fino all’estate del 2019, quando la madre sociale è stata allontanata dalla casa familiare in conseguenza di un procedimento penale, poi archiviato con esito favorevole per lei. Da quel momento i rapporti tra la minore e la madre sociale si sono interrotti, per decisione unilaterale della madre biologica.

Successivamente, la nonna materna della bambina ha proposto impugnazione per difetto di veridicità dell’atto di nascita, sostenendo che la procedura non fosse in realtà riconducibile a una procreazione eterologa condivisa, bensì a una procreazione omologa in cui il ruolo del donatore di gameti sarebbe stato meramente biologico e occasionale. La madre biologica ha aderito, sin dal primo grado, alla domanda della propria madre.

Il percorso nei gradi di merito

Il Tribunale ha accolto l’impugnazione, ritenendo non veritiero l’atto di nascita e giudicando la convivenza tra la madre sociale e la minore, limitata a poco più di un anno dal riconoscimento, insufficiente a consolidare una condizione identitaria tale da giustificare la conservazione dello status filiale. La Corte d’Appello di Palermo, investita del gravame proposto dalla madre sociale, ha invece riformato la decisione, valorizzando la lunga relazione della coppia, la comune volontà di diventare genitrici e il ruolo marginale del donatore di gameti, di fatto assimilato a quello di un partecipante a un progetto eterologo. Su questa base la Corte territoriale ha applicato per analogia l’art. 8 della legge n. 40 del 2004, in tema di continuità dello status di figlio nato da procreazione eterologa, e i principi espressi dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 68 del 2025, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della medesima disposizione nella parte in cui non consente il riconoscimento, fin dalla nascita, dello status di figlio nei confronti della madre intenzionale in coppie femminili che abbiano fatto ricorso all’estero alla fecondazione eterologa.

Il quadro normativo: la differenza, non solo terminologica, tra PMA omologa ed eterologa

Il nodo giuridico della vicenda ruota interamente attorno alla distinzione tra procreazione medicalmente assistita omologa, in cui i gameti utilizzati appartengono ai due membri della coppia richiedente, e procreazione eterologa, in cui almeno uno dei gameti proviene da un donatore esterno. Gli articoli 8 e 9 della legge n. 40 del 2004 disciplinano gli effetti di questa seconda ipotesi, stabilendo che il consenso prestato alla fecondazione eterologa comporta l’assunzione piena e irrevocabile della responsabilità genitoriale in capo a chi lo ha prestato, mentre il donatore di gameti resta estraneo a qualunque relazione giuridica con il nato. È proprio su questa cornice normativa che la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 68 del 2025, ha innestato il riconoscimento dello status di figlio in favore della madre intenzionale, quando la coppia omoaffettiva abbia condiviso, con consenso informato, un autentico progetto generativo eterologo praticato all’estero.

Il punto controverso, nel caso in esame, è che la procedura clinica che ha condotto alla nascita della minore non era eterologa, bensì omologa: il gamete maschile non proveniva da un donatore anonimo estraneo al processo, ma da un soggetto individuato, il cui consenso alla procedura risultava peraltro fortemente contestato e oggetto di separata valutazione in sede penale. La Cassazione ha dunque dovuto stabilire se i principi elaborati per la fecondazione eterologa fossero automaticamente estensibili a una fattispecie strutturalmente diversa.

La decisione della Cassazione: l’interesse del minore come criterio guida, non la qualificazione tecnica della procedura

Il Collegio, esaminando congiuntamente i tre motivi di ricorso, ha ritenuto che la Corte d’Appello di Palermo abbia errato nel qualificare come eterologa una procedura che, per fatti pacifici tra le parti, era di tipo omologo, e nell’applicare quindi in modo diretto l’art. 8 della legge n. 40 del 2004. La Cassazione ha inoltre ricordato che, secondo l’orientamento consolidato della Corte Costituzionale (sentenze n. 162 del 2014, n. 272 del 2017 e n. 127 del 2020), la fecondazione eterologa è per di più riservata, nel sistema vigente, alla coppia eterosessuale.

Ciò tuttavia non significa che la verità genetica riacquisti automaticamente un ruolo prevalente. La Cassazione ha ribadito un principio ormai consolidato nella propria giurisprudenza e in quella costituzionale: l’art. 263 del codice civile non stabilisce alcun automatismo tra il difetto di veridicità dell’atto di nascita e la caducazione dello status genitoriale. Il giudice dell’impugnazione è tenuto a un accertamento che non si arresta alla dicotomia vero/falso, ma effettua un bilanciamento concreto tra l’interesse a far valere la verità biologica e l’interesse del minore alla conservazione dello status acquisito, tenendo conto della durata della convivenza, delle modalità del concepimento, della radicalizzazione del rapporto di accudimento nei primi anni di vita e dell’incidenza di questi fattori sull’identità del minore stesso.

Applicando questi criteri al caso concreto, la Cassazione ha cassato la sentenza di appello con rinvio, affidando alla Corte territoriale il compito di condurre un accertamento in concreto, sinora omesso, sulla natura della relazione genitoriale intercorsa tra la minore e la madre sociale nei tre anni e mezzo di convivenza, e sulle ragioni dell’interruzione dei contatti verificatasi dopo l’allontanamento della madre sociale dalla casa familiare.

Le implicazioni pratiche

Per le coppie che ricorrono a tecniche di procreazione medicalmente assistita, anche al di fuori dei confini nazionali, la pronuncia chiarisce che la qualificazione giuridica della procedura clinica in termini di omologa o eterologa non è un dettaglio tecnico irrilevante: da essa dipende l’applicabilità diretta della disciplina di cui agli articoli 8 e 9 della legge n. 40 del 2004 e dei principi elaborati dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 68 del 2025. Al tempo stesso, la decisione conferma che l’eventuale non corrispondenza tra l’atto di nascita e il reale percorso procreativo non produce mai un effetto automaticamente demolitorio dello status filiale: chi intenda contestare un riconoscimento dovrà misurarsi con un vaglio giudiziale che pone al centro l’interesse concreto del minore, la stabilità delle relazioni affettive già consolidate e l’idoneità genitoriale di chi ha condiviso, nei fatti, la crescita del bambino.

Per i professionisti che assistono coppie in percorsi di genitorialità non tradizionale, la sentenza offre indicazioni preziose sia in fase di consulenza preventiva, per calibrare correttamente le scelte procedurali e documentali, sia in fase contenziosa, per orientare la strategia difensiva verso la dimostrazione della qualità e continuità del legame affettivo, elemento che la Cassazione individua come baricentro dell’intero giudizio di bilanciamento.

Conclusioni

La sentenza si inserisce in un filone giurisprudenziale ormai maturo, che dalle pronunce della Corte Costituzionale n. 272 del 2017 e n. 127 del 2020, passando per le Sezioni Unite n. 38162 del 2022 in tema di adozione in casi particolari, giunge a un principio di fondo: la verità biologica resta un valore da tutelare, ma non può mai operare come criterio automatico e assorbente quando in gioco vi è l’identità affettiva e relazionale di un minore. Il nostro studio segue con attenzione l’evoluzione di questa materia, che intreccia diritto di famiglia, biodiritto e tutela dei minori, e resta a disposizione per approfondimenti e consulenze personalizzate su percorsi di genitorialità e contenziosi in materia di stato di filiazione.

Share the Post:

Related Posts