Droga in casa e in auto: quando la “non occasionalità” fa saltare la lieve entità

La Cassazione ridisegna i confini tra occasionalità, non occasionalità e abitualità dopo la riforma del 2026 sulla detenzione di stupefacenti

Un uomo viene fermato alla guida della propria auto, dove gli agenti rinvengono alcune dosi di cocaina già confezionate e pronte per la cessione. La perquisizione si estende alla sua abitazione, dove viene trovato un quantitativo ben più consistente della stessa sostanza, non ancora suddiviso in dosi. Il Giudice per le indagini preliminari applica la custodia cautelare in carcere per il reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990; il Tribunale del riesame conferma la misura, escludendo che il fatto possa essere qualificato come di lieve entità.

Contro tale decisione viene proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi: da un lato la contestazione della mancata applicazione della fattispecie lieve, dall’altro la richiesta di sostituire il carcere con gli arresti domiciliari, anche in ragione della situazione familiare dell’indagato. La Corte di cassazione, sesta sezione penale, si è pronunciata sul ricorso con provvedimento identificato dal numero di ruolo generale 20253/2026, depositato il 2 settembre 2026, dichiarandolo inammissibile.

La questione giuridica

Il nodo centrale della decisione riguarda la linea di confine tra la fattispecie ordinaria di detenzione e cessione di stupefacenti, punita con pene severe, e quella di lieve entità prevista dal comma 5 dell’art. 73, che comporta un trattamento sanzionatorio assai più contenuto. La questione si è complicata a seguito di una recente modifica normativa: il decreto-legge 24 febbraio 2026, n. 23, ha infatti riformulato il comma 5, introducendo un’espressa esclusione della lieve entità quando la condotta, per le modalità dell’azione o l’allestimento di mezzi e strumenti, risulti posta in essere “in modo continuativo e abituale”. La Corte è stata quindi chiamata a chiarire come si articoli, dopo la riforma, il rapporto tra occasionalità del fatto, non occasionalità e abitualità, tre concetti che il ricorrente aveva sovrapposto ma che il Collegio ha ritenuto nettamente distinti.

Il quadro normativo

L’art. 73, comma 2, del d.P.R. n. 309/1990 punisce la detenzione e la cessione di sostanze stupefacenti con pene severe, salvo che il fatto rientri nella previsione del comma 5, dedicata ai casi di lieve entità. Prima della riforma, la qualificazione come fatto lieve dipendeva da una valutazione complessiva di più indici: i mezzi utilizzati, le modalità e le circostanze dell’azione, la qualità e quantità delle sostanze. Il decreto-legge n. 23 del 2026 ha aggiunto a questo quadro una soglia ulteriore, stabilendo che la lieve entità è comunque esclusa quando la condotta assume carattere continuativo e abituale, e ha previsto, per il caso di condotta non occasionale ma non ancora abituale, un trattamento sanzionatorio intermedio, più severo di quello ordinariamente riservato al fatto lieve.

Il ragionamento della Corte

Il punto qualificante della pronuncia sta nella distinzione tra tre situazioni che, pur apparendo simili, producono conseguenze giuridiche diverse. Il fatto lieve occasionale è quello episodico ed estemporaneo, riconducibile a circostanze contingenti e non inserito in un’attività stabilmente orientata allo spaccio: in questa prospettiva, secondo la Corte, la mera esistenza di un precedente specifico non è di per sé incompatibile con il riconoscimento dell’occasionalità, specie se risalente nel tempo o riferibile a un contesto diverso. Il fatto lieve non occasionale presuppone invece una condotta non meramente episodica, pur senza raggiungere il grado di reiterazione e stabilità che caratterizza l’abitualità: su questo punto il Collegio richiama il principio secondo cui l’elemento specializzante della non occasionalità ricorre quando l’agente abbia già riportato almeno un precedente specifico, precisando però che tale circostanza costituisce soltanto uno degli indici rilevanti e non esaurisce da sola il giudizio. Infine l’abitualità, che esclude in radice la configurabilità della fattispecie lieve, postula un grado di reiterazione più intenso, tale da rivelare una stabile propensione all’attività criminosa; su questo terreno la Corte richiama l’insegnamento delle Sezioni Unite, che in altra materia avevano individuato nell’esistenza di almeno due precedenti il presupposto per configurare un comportamento abituale.

Applicando questi criteri al caso concreto, la Corte ha ritenuto che il complesso degli elementi valorizzati dal Tribunale del riesame – l’assenza di reddito dell’indagato, la conseguente verosimiglianza che il quantitativo rinvenuto fosse stato acquistato con i proventi di precedenti cessioni, l’esistenza di un precedente specifico e l’ammissione stessa dell’indagato di cedere abitualmente la sostanza a un ristretto numero di clienti – dimostrasse un inserimento non episodico nella filiera dello spaccio, tale da escludere sia l’occasionalità sia la semplice non occasionalità, e da collocare il fatto fuori dal perimetro della lieve entità. Il primo motivo di ricorso è stato pertanto giudicato manifestamente infondato.

Le esigenze cautelari e la richiesta di arresti domiciliari

Anche il secondo motivo, relativo alla misura cautelare, è stato respinto. La Corte ha condiviso la valutazione del Tribunale, che aveva ritenuto il pericolo di reiterazione ancora attuale, alla luce della capacità dimostrata dall’indagato di approvvigionarsi di ingenti quantitativi di stupefacente e della disponibilità di strumenti destinati al confezionamento e alla pesatura delle dosi. Il comportamento collaborativo tenuto al momento del controllo non è stato considerato sufficiente a superare tale pericolo, così come le esigenze familiari non sono state ritenute idonee a giustificare una misura meno afflittiva del carcere. Quanto, infine, alla richiesta di applicazione dell’art. 275, comma 4, del codice di procedura penale – che consente la concessione degli arresti domiciliari al padre quando la madre si trovi nell’impossibilità di accudire la prole – la Corte ne ha rilevato l’inammissibilità, trattandosi di una domanda proposta per la prima volta in sede di legittimità, e dunque preclusa dal principio devolutivo proprio del giudizio di cassazione.

Implicazioni pratiche

La pronuncia offre indicazioni operative di rilievo non trascurabile per chi si occupa di difesa in materia di stupefacenti dopo la riforma del 2026. Per la difesa diventa cruciale, fin dalle prime fasi del procedimento, documentare e argomentare l’effettiva episodicità della condotta contestata, poiché la presenza di un precedente specifico, se isolata e non accompagnata da altri indici di continuità, non preclude di per sé il riconoscimento della lieve entità. Al contrario, elementi come la disponibilità di strumenti di confezionamento, l’assenza di redditi leciti che giustifichino la disponibilità di ingenti quantitativi o l’ammissione di una clientela abituale rischiano di essere letti come sintomi di un inserimento stabile nell’attività di spaccio, con conseguenze significative sia sul trattamento sanzionatorio sia sulla scelta della misura cautelare. La decisione ricorda inoltre, sul piano strettamente processuale, che le richieste relative alla scelta della misura cautelare, comprese quelle fondate su ragioni familiari, devono essere proposte tempestivamente nelle fasi di merito, non potendo essere introdotte per la prima volta davanti alla Corte di legittimità.

Conclusione

La sentenza in commento segna un primo, importante banco di prova applicativo della riforma dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, e fissa una griglia interpretativa – occasionalità, non occasionalità, abitualità – destinata a orientare le decisioni dei giudici di merito nei prossimi mesi. Chi si trovi coinvolto in un procedimento di questo tipo, sia in fase di indagine sia in fase cautelare, ha interesse a valutare con attenzione, insieme al proprio difensore, come questi criteri si applichino al caso concreto. Il nostro studio è a disposizione per un approfondimento sulla propria situazione.

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