Esenzione IMU per abitazione principale: la Cassazione ammette la doppia unità immobiliare frutto di fusione di fatto

La Suprema Corte torna sui presupposti dell’esenzione IMU per abitazione principale e chiarisce gli effetti della sentenza della Consulta n. 209/2022 sui coniugi con residenze distinte

Un contribuente proprietario di un immobile a Roma riceveva dal Comune un avviso di accertamento per omesso versamento dell’IMU relativa all’anno 2013. L’amministrazione comunale contestava che l’immobile non potesse godere dell’esenzione prevista per l’abitazione principale.

Il contribuente si difendeva sostenendo che la propria unità immobiliare e quella contigua, di proprietà del coniuge e situata al medesimo piano dello stesso stabile, costituissero di fatto un unico compendio abitativo. A sostegno di tale tesi, evidenziava che nel 2010 le due unità erano state materialmente collegate mediante la realizzazione di una scala interna e che, in pari data, erano state presentate le rituali dichiarazioni catastali (Docfa) volte a denunciare l’unione di fatto ai fini fiscali delle due porzioni immobiliari, pur restando le stesse autonomamente accatastate in ragione della diversa titolarità.

In primo grado il ricorso del contribuente veniva accolto. Il Comune impugnava però la decisione, e il giudice d’appello ribaltava l’esito, rilevando che i due immobili non erano mai stati oggetto di fusione catastale e che, soprattutto, il coniuge proprietario dell’altra unità aveva stabilito la propria residenza anagrafica in un diverso interno dello stesso stabile, distinto da quello occupato dal ricorrente. Il giudice di merito escludeva altresì l’applicabilità dei principi elaborati dalla Corte Costituzionale in tema di doppia agevolazione per i coniugi con residenze separate, ritenendo che tale giurisprudenza presupponesse necessariamente ragioni lavorative che impongano residenze in comuni diversi.

Avverso questa decisione il contribuente proponeva ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo.

La questione giuridica

Il nodo centrale sottoposto alla Suprema Corte riguardava, in primo luogo, se l’unione “di fatto” di due unità immobiliari catastalmente distinte, sebbene non fusa formalmente, potesse essere equiparata a un’unica unità immobiliare ai fini dell’esenzione IMU prevista dall’art. 13, comma 2, del d.l. n. 201/2011 (convertito dalla l. n. 214/2011). In secondo luogo, la Corte era chiamata a valutare le conseguenze, sul caso concreto, della sopravvenuta dichiarazione di incostituzionalità di alcune disposizioni in materia di residenza dei componenti del nucleo familiare ai fini della medesima esenzione.

Il quadro normativo e l’orientamento consolidato sull’unicità dell’immobile

La disciplina dell’esenzione IMU per l’abitazione principale richiede, per espressa previsione normativa, che l’agevolazione riguardi un immobile “iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare”. Si tratta di una formulazione che si discosta volutamente da quella, più permissiva, prevista in passato per l’ICI.

La Cassazione ha ribadito che questa differenza testuale non è casuale: mentre in tema di ICI la giurisprudenza aveva ammesso una interpretazione più ampia del concetto di abitazione principale, includendo anche unità di fatto collegate, la disciplina IMU pone un vincolo letterale inequivocabile, che impone di guardare a un’unica unità catastale. Trattandosi di norma agevolativa, e dunque di stretta interpretazione, tale limite non può essere superato facendo leva sulla mera unificazione di fatto (attraverso opere edilizie o dichiarazioni catastali) qualora la fusione formale delle particelle non sia stata perfezionata.

Su questo specifico profilo, la Corte ha quindi respinto la tesi del contribuente: la realizzazione di una scala interna di collegamento e le dichiarazioni Docfa presentate nel 2010, pur denunciando l’intento di unificazione ai fini fiscali, non erano sufficienti a produrre l’effetto voluto, mancando la fusione catastale delle due particelle, resa peraltro complessa dalla diversa titolarità dei due immobili.

L’incidenza della sentenza della Corte Costituzionale n. 209/2022

Il punto decisivo della pronuncia riguarda però un diverso profilo, relativo alla residenza dei coniugi. Il giudice di merito aveva escluso l’esenzione ritenendo che, avendo il ricorrente e il coniuge stabilito la residenza in due immobili distinti nello stesso stabile, il beneficio potesse essere riconosciuto soltanto per l’abitazione del coniuge.

Su questo aspetto la Suprema Corte richiama i principi fissati dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 209 del 2022, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale delle disposizioni che subordinavano l’esenzione IMU alla condizione che l’abitazione principale fosse il luogo di residenza e dimora abituale non solo del possessore, ma anche dell’intero nucleo familiare. La Consulta aveva rilevato che una simile impostazione determinava un’ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai conviventi di fatto, i quali potevano beneficiare dell’esenzione per ciascun immobile in cui avessero effettivamente residenza e dimora, e aveva altresì osservato che, nell’attuale contesto sociale, non è infrequente che i coniugi vivano stabilmente in luoghi diversi pur mantenendo intatta la comunione familiare, sicché penalizzare fiscalmente tale scelta si pone in contrasto con gli artt. 3, 31 e 53 della Costituzione.

Da questi principi la Cassazione trae una conseguenza diretta: ai fini dell’esenzione IMU rilevano esclusivamente la residenza anagrafica e la dimora abituale del possessore dell’immobile, considerate individualmente, senza che assuma alcun rilievo la diversa situazione abitativa degli altri componenti del nucleo familiare. Ne discende che il contribuente che risieda e dimori stabilmente nel proprio immobile ha diritto all’esenzione anche se il coniuge risieda in un’unità diversa, indipendentemente dal fatto che questa si trovi nello stesso comune o in un comune differente.

La decisione

Applicando questi principi al caso concreto, la Corte ha ritenuto erronea la sentenza impugnata nella parte in cui aveva negato l’esenzione al ricorrente sul presupposto che il diritto spettasse soltanto al coniuge. Il ricorrente, risiedendo anagraficamente e dimorando abitualmente nel proprio immobile, aveva diritto all’esenzione per tale abitazione, a prescindere dalla circostanza che il coniuge avesse fissato la propria residenza in un’unità diversa dello stesso edificio.

Il ricorso è stato pertanto accolto, con cassazione della sentenza impugnata e decisione nel merito mediante accoglimento del ricorso originario del contribuente. Le spese di lite sono state compensate in ragione del consolidamento dell’orientamento giurisprudenziale, intervenuto successivamente alla proposizione del ricorso.

Implicazioni pratiche

La pronuncia offre indicazioni operative su due fronti distinti, che è opportuno tenere separati.

Per quanto riguarda la fusione di più unità immobiliari contigue, resta fermo che la sola unificazione di fatto, non accompagnata dalla fusione catastale formale delle particelle, non consente di estendere l’esenzione IMU a più unità: chi possieda due appartamenti contigui e intenda beneficiare dell’agevolazione come se si trattasse di un’unica abitazione principale deve completare l’iter catastale di fusione, non essendo sufficienti opere edilizie di collegamento o dichiarazioni di unione ai soli fini fiscali.

Diverso, e più favorevole al contribuente, è il tema della residenza dei coniugi in immobili distinti. La sentenza conferma che, per effetto della pronuncia di incostituzionalità del 2022, ciascun coniuge (o convivente di fatto, o persona unita civilmente) ha diritto, autonomamente, all’esenzione IMU per l’immobile in cui abbia effettivamente residenza anagrafica e dimora abituale, senza che rilevi la diversa collocazione abitativa dell’altro componente del nucleo familiare. Questo principio interessa in particolare le coppie che, per ragioni lavorative, personali o patrimoniali, mantengono residenze separate pur restando civilmente e affettivamente unite: in questi casi, la verifica dei requisiti dell’esenzione va condotta individualmente su ciascun immobile e ciascun possessore.

Per i contribuenti che si trovino in situazioni analoghe, e in particolare per coloro che abbiano ricevuto accertamenti IMU fondati sulla residenza separata dei coniugi, la pronuncia in commento offre un argomento difensivo solido, fondato su un orientamento ormai consolidato. Il nostro studio è a disposizione per una valutazione della propria posizione fiscale alla luce di questi principi.

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