La Corte Costituzionale estende il congedo di paternità alle madri intenzionali: una svolta storica per le famiglie omogenitoriali

Con la sentenza n. 115/2025, la Consulta riconosce pari dignità genitoriale alle coppie femminili, equiparando la madre intenzionale al padre nelle coppie eterosessuali La Corte Costituzionale italiana ha dichiarato con sentenza n. 115 del 21 luglio 2025 l’illegittimità costituzionale dell’art. 27-bis del D.Lgs. 151/2001 per violazione dell’art. 3 Cost., estendendo per la prima volta il congedo di paternità obbligatorio di 10 giorni alle “madri intenzionali” in coppie omogenitoriali femminili regolarmente iscritte nei registri dello stato civile. La decisione segna un punto di svolta nell’evoluzione dei diritti delle famiglie arcobaleno, equiparando funzionalmente la madre intenzionale alla figura paterna nelle coppie eterosessuali e affermando che “l’orientamento sessuale non incide di per sé sulla idoneità all’assunzione di responsabilità genitoriale”. La pronuncia, depositata a distanza di soli due mesi dalla storica sentenza n. 68/2025 sul riconoscimento dei figli da PMA eterologa, completa un quadro giurisprudenziale che rivoluziona il diritto di famiglia italiano, costringendo INPS e datori di lavoro a immediati adeguamenti procedurali per garantire parità di trattamento alle coppie omogenitoriali. L’architettura costituzionale della decisione La sentenza n. 115/2025, redatta dalla Giudice San Giorgio sotto la presidenza Amoroso, applica una logica di equiparazione funzionale che supera definitivamente ogni residua visione biologistica della famiglia. La Corte ha ritenuto “manifestamente irragionevole la disparità di trattamento tra coppie genitoriali composte da persone di sesso diverso e coppie composte da due donne riconosciute come genitori” attraverso PMA legalmente praticata all’estero. Il principio cardine della responsabilità genitoriale condivisa emerge dalle motivazioni: le coppie omogenitoriali che “condividendo un progetto di genitorialità, hanno assunto, al pari della coppia eterosessuale, la titolarità giuridica di quel fascio di doveri funzionali alle esigenze del minore” non possono subire discriminazioni nell’accesso ai diritti sociali. La Consulta identifica “nelle coppie omogenitoriali femminili una figura equiparabile a quella paterna”, distinguendo tra madre biologica (che partorisce) e madre intenzionale (che condivide l’impegno di cura). L’applicazione congiunta degli artt. 3 e 117, comma 1, Cost. integra i principi interni di uguaglianza con gli obblighi europei derivanti dalle direttive 2000/78/CE (parità di trattamento in materia di occupazione) e 2019/1158/UE (equilibrio vita professionale-familiare). Questa combinazione normativa, già consolidata nella giurisprudenza costituzionale post-2007, trasforma i vincoli CEDU in parametri diretti di costituzionalità. Il quadro giurisprudenziale di riferimento e i precedenti decisivi L’evoluzione della giurisprudenza costituzionale e di legittimità dal 2020 al 2025 ha costruito un percorso lineare verso il pieno riconoscimento dei diritti omogenitoriali. La Consulta aveva già lanciato “moniti” al legislatore nelle sentenze nn. 230/2020, 32/2021 e 33/2021, denunciando l’inerzia normativa su filiazione e coppie same-sex. La sentenza n. 68 del 22 maggio 2025 aveva rappresentato il precedente diretto, dichiarando illegittimo l’art. 8 L. 40/2004 per mancato riconoscimento della madre intenzionale nei casi di PMA eterologa praticata legalmente all’estero. Questa decisione ha stabilito il principio dell’impegno genitoriale condiviso come fonte di status giuridico, superando la concezione puramente biologica della filiazione. La Cassazione civile ha mostrato un’evoluzione più lenta ma parallela. Le Sezioni Unite con la sentenza n. 38162/2022 avevano mantenuto un orientamento restrittivo sulla gestazione per altri, mentre singole sezioni (sent. nn. 7668/2020, 8029/2020, 23320/2021) negavano sistematicamente la trascrizione di atti di nascita con due madri. Tuttavia, la recente sentenza n. 15075/2025 ha riconosciuto l’immediata applicabilità della pronuncia costituzionale n. 68/2025 a tutti i giudizi pendenti, segnando una convergenza giurisprudenziale definitiva. I precedenti CEDU e l’obbligo di conformità europea La giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha creato un quadro consolidato di obblighi positivi per il riconoscimento delle famiglie omogenitoriali. Il caso Oliari and Others v. Italy (2015) aveva direttamente condotto alla Legge Cirinnà, stabilendo la violazione dell’art. 8 CEDU per l’assenza totale di riconoscimento giuridico delle coppie same-sex. L’evoluzione recente culmina con Fedotova and Others v. Russia (2023), dove la Grande Camera ha generalizzato l’obbligo positivo di tutti gli Stati del Consiglio d’Europa di fornire un quadro giuridico per le coppie omogenitoriali. Le successive decisioni Buhuceanu v. Romania e Przybyszewska v. Poland (entrambe del 2023) hanno specificato che tale obbligo include diritti fiscali, previdenziali e assistenziali concreti, non limitandosi al mero riconoscimento formale. Questi precedenti si integrano perfettamente con l’art. 117, comma 1, Cost. come “norma interposta” (sentenze nn. 348-349/2007), trasformando gli standard CEDU in parametri diretti di legittimità costituzionale delle leggi italiane. Implicazioni operative per INPS e sistema delle tutele La sentenza impone adeguamenti procedurali immediati che l’INPS deve implementare senza indugi. L’art. 27-bis D.Lgs. 151/2001 riconosce il congedo di paternità obbligatorio di 10 giorni lavorativi (20 per parti plurimi) al 100% della retribuzione, fruibile dai 2 mesi precedenti ai 5 successivi al parto. L’Istituto dovrà modificare le piattaforme telematiche che attualmente impediscono l’inserimento di due codici fiscali dello stesso genere per il congedo paterno, problema già risolto per il congedo parentale ordinario (art. 32) dopo la condanna del Tribunale di Bergamo del 25 gennaio 2024. La Circolare n. 122/2022 dovrà essere integrata eliminando la terminologia discriminatoria “padre lavoratore” e sostituendola con formulazioni neutre che includano la “madre intenzionale”. I datori di lavoro devono riconoscere immediatamente il diritto al congedo per le lavoratrici madri intenzionali in coppie omogenitoriali femminili regolarmente registrate. Non sussiste alcun aggravio economico poiché l’indennità viene anticipata e conguagliata con gli apporti contributivi INPS secondo le procedure ordinarie. La coordinazione con altre tutele prevede la possibilità di contemporaneità tra congedo di maternità della madre biologica e congedo di paternità della madre intenzionale, massimizzando la presenza genitoriale nei primi mesi di vita del bambino. Il congedo parentale ordinario (art. 32) rimane distribuito tra entrambe le madri secondo le regole generali. Prime reazioni dottrinali e prospettive applicative Nonostante la recentissima emanazione, sono emersi primi commenti autorevoli che inquadrano la portata rivoluzionaria della decisione. Il Prof. Gianfranco Pellegrino (LUISS) ha definito la sentenza “rivoluzionaria” per aver stabilito una “nozione interamente intenzionale di famiglia” basata sul “progetto di cura” piuttosto che sul “destino biologico”. Le reazioni politiche riflettono la polarizzazione del dibattito pubblico: il PD (on. Alessandro Zan) ha definito la decisione “uno schiaffo importante per il governo Meloni”, mentre organizzazioni conservative (Pro Vita & Famiglia) hanno criticato “l’impatto delle follie Gender sull’ordinamento giuridico”. Il silenzio della maggioranza di

ICI e Abitazione Principale: la Corte Costituzionale Elimina il Requisito della Dimora dei Familiari

Sentenza n. 112/2025: estesi all’ICI i principi già affermati per l’IMU sulla tutela della famiglia e l’uguaglianza fiscale La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 112 depositata il 18 luglio 2025, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 8, comma 2, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, nella parte in cui subordinava l’esenzione ICI per l’abitazione principale alla dimora abituale dei familiari del contribuente. La decisione, che si pone in continuità con la precedente sentenza n. 209 del 2022 relativa all’IMU, elimina una discriminazione che penalizzava i coniugati non conviventi, equiparando definitivamente il trattamento fiscale delle due imposte immobiliari. I Principi Costituzionali Violati La Consulta ha fondato la declaratoria di illegittimità su tre pilastri costituzionali. In primo luogo, il principio di uguaglianza ex art. 3 Cost., poiché la normativa censurata creava un’ingiustificata disparità di trattamento tra contribuenti coniugati con residenze separate e single o coppie di fatto, a parità di situazione patrimoniale e fiscale. La Corte ha inoltre rilevato la violazione degli artt. 29 e 31 Cost. sulla tutela della famiglia, affermando che “nel nostro ordinamento costituzionale non possono trovare cittadinanza misure fiscali strutturate in modo da penalizzare coloro che, così formalizzando il proprio rapporto, decidono di unirsi in matrimonio”. Infine, sotto il profilo dell’art. 53 Cost. sulla capacità contributiva, i giudici costituzionali hanno precisato che l’ICI, come l’IMU, costituisce un’imposta reale avente per presupposto il possesso di beni immobili, senza dipendere dalle caratteristiche personali del contribuente. Le Motivazioni della Decisione La sentenza riconosce la mutata realtà sociale contemporanea, evidenziando come sia “sempre meno rara l’ipotesi che persone unite in matrimonio concordino di vivere in luoghi diversi, ricongiungendosi periodicamente, ad esempio nel fine settimana, rimanendo nell’ambito di una comunione materiale e spirituale”, per motivi lavorativi o di assistenza a genitori anziani. L’esenzione per l’abitazione principale si giustifica con il fatto che l’immobile risponde a un’esigenza abitativa del contribuente, indipendentemente da chi vi dimori. La natura reale dell’imposta rende pertanto irragionevole il requisito della dimora dei familiari. Le Implicazioni Pratiche La pronuncia produce effetti immediati sui giudizi ancora pendenti relativi alle annualità di vigenza dell’ICI, consentendo ai contribuenti coniugati non conviventi di beneficiare dell’esenzione per l’abitazione principale. Tuttavia, la decisione non si applica ai rapporti esauriti, ovvero alle situazioni in cui il contribuente non ha validamente impugnato l’avviso di accertamento o il processo si è concluso con sentenza passata in giudicato. Il rimborso dell’ICI già versata appare inoltre precluso dal decorso del termine quinquennale per la richiesta di rimborso. La sentenza contribuirà a uniformare l’interpretazione delle norme agevolative in materia di imposte immobiliari, eliminando incertezze applicative che hanno caratterizzato gli anni di vigenza dell’ICI. Prospettive Future La decisione della Consulta, pur limitata all’ICI ormai abrogata, assume rilevanza sistematica confermando i principi di tutela della famiglia e uguaglianza fiscale già affermati per l’IMU. Tale orientamento potrà influenzare l’interpretazione di analoghe disposizioni in altri tributi immobiliari. La pronuncia rappresenta un importante precedente per la giurisprudenza tributaria, ribadendo che le agevolazioni fiscali non possono essere strutturate in modo da penalizzare specifiche categorie di contribuenti per ragioni estranee alla capacità contributiva. Hai dubbi sull’applicazione delle agevolazioni fiscali per la tua abitazione principale? Il nostro studio è a disposizione per analizzare la tua situazione specifica e valutare eventuali azioni di tutela.

Interessi moratori sui compensi professionali: la Cassazione estende la tutela anche nei rapporti con le imprese private

La Seconda Sezione Civile chiarisce l’ambito applicativo del D.Lgs. 231/2002: protezione rafforzata per i professionisti contro i ritardi di pagamento La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 21345/2023 del 17 aprile 2025, ha stabilito due principi fondamentali per la tutela dei professionisti nei rapporti con la clientela, ampliando significativamente le garanzie contro i ritardi di pagamento dei compensi. L’estensione della tutela oltre il settore pubblico La pronuncia della Seconda Sezione Civile ha innanzitutto chiarito che gli interessi moratori previsti dal D.Lgs. 231/2002 si applicano anche nei rapporti tra professionisti e imprese private, non limitandosi ai soli enti pubblici. Il decreto, che ha recepito la Direttiva 2000/35/CE sulla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, definisce infatti come “transazioni commerciali” tutti i contratti tra imprese o tra imprese e pubbliche amministrazioni che comportano la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo. La Corte ha precisato che l’art. 2, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 231/2002 include espressamente nella nozione di “imprenditore” ogni soggetto esercente un’attività economica organizzata o una libera professione, come confermato dalla recente Cass. Civ. Sez. II, ordinanza n. 1265 del 19 gennaio 2025. Pertanto, la natura pubblica o privata dell’ente debitore non rappresenta un elemento discriminante per l’applicazione della normativa sugli interessi moratori. La decorrenza degli interessi dalla richiesta stragiudiziale Il secondo aspetto rilevante della decisione riguarda la decorrenza temporale degli interessi moratori. La Cassazione ha stabilito che, in caso di richiesta di pagamento di compensi per prestazioni professionali, gli interessi di cui all’art. 1224 c.c. decorrono dalla messa in mora, che può coincidere sia con la proposizione della domanda giudiziale sia con la richiesta stragiudiziale di adempimento. Questo principio, già consolidato dalla giurisprudenza (Cass. Civ. sent. n. 8611/2022; Cass. Civ. sent. n. 24973/2022), assume particolare rilevanza pratica poiché consente al professionista di ottenere il riconoscimento degli interessi moratori a partire da una semplice richiesta scritta di pagamento, senza necessità di avviare immediatamente un’azione giudiziale. Le implicazioni pratiche per professionisti e imprese La decisione della Cassazione ha importanti ricadute operative per entrambe le categorie interessate. Per i professionisti, la sentenza rappresenta un rafforzamento significativo della tutela creditoria, garantendo il diritto agli interessi moratori anche nei rapporti con soggetti privati e riconoscendo efficacia alla semplice richiesta stragiudiziale di pagamento. Per le imprese private, la pronuncia comporta una maggiore attenzione nella gestione dei rapporti con i professionisti, poiché il ritardo nel pagamento dei compensi comporta automaticamente l’applicazione degli interessi moratori previsti dal D.Lgs. 231/2002, che presentano un tasso più elevato rispetto a quelli legali ordinari. Il quadro normativo di riferimento La normativa applicabile trova il suo fondamento nell’art. 1 del D.Lgs. 231/2002, che prevede l’applicazione del decreto “ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale”. La definizione di transazione commerciale, contenuta nell’art. 2, comma 1, lettera a), comprende i contratti tra imprese o tra imprese e pubbliche amministrazioni che comportano la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo. Il sistema di tutela si completa con il richiamo alle disposizioni civilistiche sulla mora del debitore, in particolare l’art. 1224 c.c., che disciplina la decorrenza degli interessi moratori dalla costituzione in mora. Riflessioni conclusive La pronuncia della Cassazione si inserisce in un più ampio contesto di tutela dei crediti professionali, allineandosi agli orientamenti europei sulla lotta ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. La decisione contribuisce a creare un quadro normativo più equo e bilanciato nei rapporti tra professionisti e clientela, garantendo strumenti di tutela efficaci contro i comportamenti dilatori. Stai affrontando problemi di pagamento con i tuoi clienti? Il nostro studio può assisterti nella tutela dei tuoi diritti e nell’ottenimento del giusto compenso. Contattaci per una consulenza personalizzata e scopri come far valere le tue ragioni in modo efficace.

Società cancellata dal registro imprese: i crediti non si perdono automaticamente

Le Sezioni Unite chiariscono definitivamente quando gli ex-soci possono ancora far valere i diritti della società estinta Una recente pronuncia delle Sezioni Unite della Cassazione (n. 19750 del 16 luglio 2025) ha risolto un importante contrasto giurisprudenziale che da anni divideva i tribunali italiani. La questione riguardava il destino dei crediti di una società dopo la sua cancellazione dal registro delle imprese: si estinguono automaticamente se non inclusi nel bilancio di liquidazione oppure si trasmettono agli ex-soci? La risposta della Suprema Corte è chiara e definitiva: l’estinzione della società conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese non comporta automaticamente l’estinzione dei crediti, che invece si trasmettono ai soci secondo un fenomeno di tipo successorio. Il principio stabilito dalle Sezioni Unite L’art. 1236 del Codice Civile disciplina la remissione del debito, richiedendo una manifestazione inequivocabile di volontà da parte del creditore. Le Sezioni Unite hanno stabilito che la mera cancellazione della società dal registro delle imprese, anche quando accompagnata dalla mancata inclusione di crediti nel bilancio finale di liquidazione, non può essere considerata automaticamente come rinuncia ai diritti della società. Per configurare una valida rinuncia al credito è necessario che il creditore abbia inequivocabilmente manifestato, anche attraverso un comportamento concludente, la volontà di rimettere il debito, comunicandola al debitore. Il silenzio o l’inerzia non bastano: serve una condotta univocamente incompatibile con la volontà di far valere il diritto. Implicazioni pratiche per ex-soci e debitori Questa pronuncia ha conseguenze rilevanti per diverse categorie di soggetti. Gli ex-soci di società cancellate possono oggi far valere con maggiore sicurezza i crediti che erano di proprietà della società estinta, anche quando questi non erano stati inseriti nel bilancio finale di liquidazione. Non dovranno più temere che la semplice omessa inclusione comporti automaticamente la perdita del diritto. Dal lato opposto, i soggetti debitori verso società cancellate non possono più fare affidamento sulla presunzione automatica di estinzione del debito. Chi intende sostenere che un credito si è estinto per rinuncia deve allegare e provare rigorosamente tutti i presupposti della remissione: la volontà del creditore, la sua manifestazione inequivocabile e la comunicazione al debitore specifico. I rischi che corrono gli ex-soci Nonostante questa pronuncia favorevole, gli ex-soci devono prestare particolare attenzione a diversi aspetti critici. Il primo rischio riguarda i tempi di prescrizione: molti crediti potrebbero essersi prescritti durante le fasi di liquidazione e cancellazione della società, rendendo impossibile il loro recupero anche se teoricamente trasmessi. Un secondo elemento di criticità è rappresentato dalla difficoltà probatoria. Gli ex-soci che intendono far valere crediti della società estinta devono essere in grado di dimostrare l’esistenza e la consistenza di tali diritti, spesso in assenza della documentazione aziendale che potrebbe essere andata dispersa. Particolare attenzione merita anche la questione delle “mere pretese” e dei crediti incerti o illiquidi. La giurisprudenza mantiene una distinzione tra diritti certi e pretese generiche, con maggiori difficoltà per il recupero di queste ultime. Gli ex-soci devono valutare attentamente la solidità giuridica delle proprie rivendicazioni prima di intraprendere azioni legali. Il nuovo equilibrio tra tutela e certezza La decisione delle Sezioni Unite rappresenta un punto di equilibrio tra diverse esigenze. Da un lato, garantisce che la cancellazione societaria non diventi uno strumento per eludere impropriamente i creditori; dall’altro, non elimina completamente la possibilità di estinzione dei crediti, richiedendo però il rispetto delle forme sostanziali previste dal Codice Civile per la remissione del debito. Questo orientamento consolida il principio secondo cui la cancellazione dal registro delle imprese determina un fenomeno successorio a favore dei soci, che subentrano tanto nelle obbligazioni quanto nei diritti attivi della società estinta, nei limiti della loro responsabilità originaria. Prospettive applicative La pronuncia avrà sicuramente impatti significativi sui contenziosi in corso e su quelli futuri. È prevedibile un aumento delle azioni promosse da ex-soci per il recupero di crediti ritenuti precedentemente perduti, con consequenziali effetti sui debitori che credevano di aver beneficiato dell’automatica estinzione. Diventa fondamentale per chi gestisce liquidazioni societarie prestare maggiore attenzione alla completezza del bilancio finale, includendo anche crediti incerti o di difficile realizzazione, per evitare successive complicazioni. Al tempo stesso, chi intende realmente rinunciare a specifici crediti dovrà seguire le procedure formali previste dalla legge. Stai affrontando questioni relative a crediti di società cancellate o hai dubbi sulla gestione di una liquidazione aziendale? Il nostro studio è specializzato in diritto societario e può assisterti nella tutela dei tuoi diritti. Contattaci per una consulenza personalizzata.

Il Licenziamento Collettivo: Una Guida alla Disciplina Italiana

Il licenziamento collettivo rappresenta uno degli istituti più complessi del diritto del lavoro italiano, caratterizzato da una procedura articolata che bilancia le esigenze imprenditoriali con la tutela dei lavoratori. La comprensione di questa disciplina richiede un approccio metodico che consideri tanto gli aspetti procedurali quanto quelli sostanziali della normativa, alla luce dei recenti orientamenti costituzionali in materia di efficacia degli accordi collettivi. I Presupposti del Licenziamento Collettivo La Legge n. 223 del 23 luglio 1991 stabilisce con precisione quando si configura un licenziamento collettivo. L’art. 24, comma 1 definisce i presupposti dimensionali e numerici: deve trattarsi di un’impresa che occupa più di quindici dipendenti e che intende effettuare almeno cinque licenziamenti nell’arco di centoventi giorni, in conseguenza di una riduzione, trasformazione di attività o cessazione. Un aspetto fondamentale emerso dalla giurisprudenza riguarda l’interpretazione del requisito dimensionale. La Cassazione civile, con ordinanza n. 6580 del 12 marzo 2024, ha chiarito che il requisito dei quindici dipendenti si riferisce al “complesso aziendale” e non alla singola unità produttiva. Questa precisazione assume particolare rilevanza nelle realtà imprenditoriali articolate su più sedi, dove la valutazione deve considerare la globalità dell’impresa. La distinzione con i licenziamenti individuali plurimi costituisce un elemento centrale per l’applicazione della corretta disciplina. Mentre i licenziamenti collettivi seguono la procedura della Legge 223/1991, i licenziamenti individuali plurimi non prevedono limiti numerici specifici ma richiedono la dimostrazione dell’impossibilità oggettiva di reimpiegare il personale secondo i criteri del licenziamento per giustificato motivo oggettivo. La Procedura: Un Percorso a Due Fasi La procedura di licenziamento collettivo si articola in due fasi distinte, ciascuna con finalità specifiche volte a cercare soluzioni alternative al licenziamento o a mitigarne le conseguenze sociali. La fase sindacale inizia con la comunicazione del datore di lavoro alle organizzazioni sindacali della volontà di procedere al licenziamento collettivo. Questa comunicazione deve contenere elementi specifici stabiliti dalla legge: i motivi della situazione di eccedenza, le ragioni tecniche, organizzative o produttive per cui non si possono adottare misure alternative, il numero e i profili professionali del personale interessato, i tempi di attuazione del programma, le eventuali misure per fronteggiare le conseguenze sociali e il metodo di calcolo delle attribuzioni patrimoniali. Le organizzazioni sindacali possono richiedere un esame congiunto per valutare le ragioni dell’eccedenza e le possibili soluzioni alternative. Questa fase rappresenta un momento cruciale di confronto che può portare alla stipulazione di accordi in grado di modificare significativamente l’applicazione della disciplina. La fase amministrativa interviene quando la fase sindacale non porta a un accordo o non viene effettuata. L’ufficio regionale o provinciale competente può convocare le parti per un ulteriore tentativo di conciliazione, rappresentando l’ultima opportunità per evitare i licenziamenti o concordare modalità alternative. Un elemento procedurale di particolare importanza riguarda la comunicazione finale dei licenziamenti, che deve essere unica e inviata entro sette giorni dal primo licenziamento. Come precisato dalla Cassazione civile, sentenza n. 21907 del 7 settembre 2018, questa modalità consente il controllo sindacale sui criteri di scelta applicati. Il Ruolo Centrale degli Accordi Sindacali e i Principi Costituzionali Gli accordi sindacali assumono un ruolo determinante nella disciplina del licenziamento collettivo, con effetti che vanno oltre la mera consultazione. Il datore di lavoro può raggiungere accordi che prevedano misure alternative al licenziamento o criteri di scelta dei lavoratori da licenziare differenti da quelli stabiliti dalla legge. La questione dell’efficacia degli accordi collettivi ha trovato significativo chiarimento nella Corte Costituzionale, sentenza n. 52 del 28 marzo 2023, che ha affrontato le problematiche relative all’efficacia erga omnes dei contratti collettivi aziendali o di prossimità. La Corte ha evidenziato come l’efficacia erga omnes degli accordi stipulati da un singolo sindacato possa conciliare la libertà dei singoli lavoratori con quella del sindacato stesso, purché rispetti i parametri costituzionali. Particolarmente rilevante è il principio affermato dalla Consulta secondo cui l’art. 8 del decreto-legge n. 138 del 2011 consentirebbe la stipulazione di contratti collettivi con efficacia erga omnes anche in difetto dell’integrazione completa dei presupposti procedurali e soggettivi tradizionalmente richiesti. Tuttavia, la Corte ha precisato che una norma di legge che cercasse di conseguire il risultato dell’efficacia obbligatoria erga omnes del contratto collettivo in maniera diversa da quella stabilita dal precetto costituzionale sarebbe palesemente illegittima, salvo il caso che essa abbia natura transitoria, provvisoria ed eccezionale. La giurisprudenza ha inoltre riconosciuto che la stipulazione di un accordo collettivo può avere efficacia sanante per alcune violazioni procedurali, come l’omissione della comunicazione iniziale, poiché lo scopo della comunicazione – garantire la partecipazione dei sindacati – risulta comunque raggiunto attraverso l’accordo. I Criteri di Scelta: Tra Legge e Autonomia Collettiva In mancanza di accordo sindacale, l’art. 5, comma 1, della Legge 223/1991 stabilisce i criteri di scelta dei lavoratori da licenziare, che devono essere applicati in concorso tra loro: carichi di famiglia, anzianità, esigenze tecnico-produttive ed organizzative. La sentenza costituzionale n. 52/2023 ha ulteriormente chiarito che l’efficacia generale degli accordi aziendali di prossimità può essere ritenuta costituzionalmente non illegittima, purché sussistano specifici presupposti ai quali l’art. 8 la condiziona. Tra questi presupposti, la Corte ha individuato la necessità che l’accordo aziendale sia sottoscritto da associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale, e che sia sottoscritto sulla base di un criterio maggioritario relativo alle predette rappresentanze sindacali. La giurisprudenza ha sviluppato un’interpretazione ampia del criterio dei carichi di famiglia, non limitandosi al dato fiscale ma considerando la situazione economica effettiva del dipendente. L’applicazione dei criteri deve sempre essere coordinata con le esigenze tecnico-produttive ed organizzative dell’azienda, creando un equilibrio tra la tutela sociale e le necessità imprenditoriali. L’Evoluzione dell’Obbligo di Repêchage L’obbligo di repêchage, tradizionalmente considerato un extrema ratio nei licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo, ha subito un’evoluzione significativa nella sua applicazione ai licenziamenti collettivi. La Cassazione civile, con ordinanza n. 18093 del 2 luglio 2024 e sentenza n. 3437 del 3 febbraio 2023, ha affermato che in caso di chiusura di un reparto o di ristrutturazione vanno considerate anche le mansioni svolte in passato per valutare la possibilità di ricollocazione. Il datore di lavoro non può limitare la scelta dei lavoratori da licenziare al solo

Appalto e Vizi dell’Opera: La Cassazione Rivoluziona i Termini di Decadenza e Prescrizione

Nuovi principi dalla Suprema Corte: quando l’accettazione dell’opera diventa determinante per la tutela del committente Una recente ordinanza della Corte di Cassazione, Sezione II Civile, n. 18409 del 7 luglio 2025, ha stabilito principi fondamentali destinati a rivoluzionare la pratica dei contratti d’appalto. La decisione, che ha accolto il ricorso di un committente contro un’impresa appaltatrice, chiarisce definitivamente quando decorrono i termini di decadenza e prescrizione per i vizi dell’opera, introducendo distinzioni cruciali tra “consegna” e “accettazione” che ogni professionista e impresa deve conoscere. Il Caso: Quando la Mancanza di Collaudo Cambia Tutto La controversia nasceva da un decreto ingiuntivo emesso a favore dell’impresa appaltatrice per il saldo di un appalto riguardante la realizzazione di un impianto idrotermosanitario. Il committente si era opposto eccependo gravi vizi nell’impianto: malfunzionamento, consumo anomalo di energia, basse temperature, oltre alla mancanza di collaudo e all’assenza di accettazione dell’opera. Il Tribunale di Torino prima e la Corte d’Appello poi avevano respinto la domanda di risarcimento del committente, ritenendo tardiva la denuncia dei vizi (effettuata a giugno 2013 rispetto alla scoperta di febbraio 2013) e applicando la decadenza prevista dall’art. 1667 c.c. nonostante l’opera non fosse mai stata formalmente accettata. I Tre Principi Rivoluzionari della Cassazione La Suprema Corte ha cassato la sentenza d’appello e stabilito tre principi destinati a fare giurisprudenza: 1. Decadenza Solo Dopo Accettazione «L’obbligo di denunziare, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla loro scoperta, le difformità o i vizi dell’opera appaltata, ai sensi dell’art. 1667, secondo comma, c.c., presuppone che tale scoperta sia avvenuta dopo l’accettazione dell’opera». Implicazione pratica: Se l’opera non è stata accettata (espressamente, tacitamente o presuntivamente), il committente non è tenuto alla denuncia dei vizi entro 60 giorni. Questo ribalta completamente l’orientamento precedente che faceva decorrere i termini dalla mera consegna materiale. 2. Prescrizione per Vizi Occulti dalla Scoperta «Qualora l’opera appaltata sia affetta da vizi occulti o non conoscibili, il termine di prescrizione dell’azione di garanzia decorre dalla scoperta dei vizi (che sia successiva alla consegna), la quale è da ritenersi acquisita dal giorno in cui il committente abbia avuto conoscenza degli stessi». Implicazione pratica: Per i vizi non immediatamente riconoscibili, il termine biennale di prescrizione inizia a decorrere solo dalla loro effettiva scoperta, non dalla consegna. L’onere di provare una conoscenza anteriore ricade sull’appaltatore. 3. Consegna Definitiva vs. Consegna Provvisoria «Il dies a quo di decorrenza del termine biennale di prescrizione va individuato non già con riguardo alla consegna anticipata dell’opera, con riserva di verifica, bensì con riferimento al momento della consegna definitiva, a seguito di verifica ed accettazione dell’opera stessa». Implicazione pratica: Una “consegna provvisoria” o “anticipata” con riserva di verifica non fa decorrere il termine biennale di prescrizione. Solo la consegna definitiva, preceduta da verifica e accettazione, attiva i termini. Le Conseguenze Pratiche per Committenti e Appaltatori Questa pronuncia ha conseguenze immediate per tutti i soggetti coinvolti nei contratti d’appalto: Per i Committenti: Per gli Appaltatori: Il Contesto Normativo: Articoli 1667 e 1668 c.c. La decisione si inserisce nel quadro normativo degli articoli 1667 e 1668 del Codice Civile, che disciplinano la garanzia per vizi e difformità dell’opera. L’art. 1667 c.c. prevede che “l’appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell’opera” e che “il committente deve, a pena di decadenza, denunziare all’appaltatore le difformità o i vizi entro sessanta giorni dalla scoperta”. La giurisprudenza consolidata aveva interpretato rigidamente questi termini, ma la Cassazione ha ora chiarito che la ratio della norma è proteggere il committente che ha accettato l’opera, non quello che ne ha semplicemente preso possesso materiale. Verso un Nuovo Equilibrio Contrattuale La sentenza rappresenta un punto di svolta nell’equilibrio tra le parti del contratto d’appalto. Come confermato dalla giurisprudenza recente, “la garanzia per vizi rappresenta una tutela fondamentale per il committente, il quale può richiedere all’appaltatore la riparazione o la riduzione del prezzo in caso di difetti”. Questo nuovo orientamento richiede una revisione delle pratiche contrattuali: sarà necessario definire con maggiore precisione le modalità di consegna, verifica e accettazione dell’opera, evitando ambiguità che potrebbero generare contenziosi. Conclusioni e Prospettive Future L’ordinanza n. 18409/2025 della Cassazione segna un cambio di paradigma nella disciplina dei vizi nell’appalto. La distinzione tra consegna materiale e accettazione, la valorizzazione del collaudo come momento fondamentale, e la protezione rafforzata del committente rappresentano elementi destinati a influenzare profondamente la prassi contrattuale. La Corte d’Appello di Torino, cui è stata rinviata la causa, dovrà ora riesaminare il caso applicando questi principi. È probabile che questa decisione generi un effetto domino su tutte le controversie pendenti in materia di appalto, richiedendo una rivalutazione delle posizioni processuali alla luce dei nuovi orientamenti. Hai un contratto d’appalto in corso o una controversia sui vizi dell’opera? Non sottovalutare l’importanza di questi nuovi principi giurisprudenziali. Il nostro studio offre consulenza specializzata in diritto delle costruzioni e contratti d’appalto, assistendo sia committenti che appaltatori nella gestione di tutte le fasi contrattuali. Contattaci per una consulenza personalizzata e scopri come tutelare i tuoi interessi alla luce delle più recenti evoluzioni giurisprudenziali.

La Definizione Agevolata delle Controversie Tributarie: Nuovi Principi dalla Cassazione per la Computabilità dei Versamenti

La recente pronuncia della Sezione Tributaria della Suprema Corte di Cassazione depositata il 1° luglio 2025 ha stabilito un principio di diritto destinato a incidere significativamente sulla pratica della definizione agevolata delle controversie tributarie. L’ordinanza affronta una questione di particolare rilevanza pratica per contribuenti e professionisti, relativa alla computabilità dei versamenti effettuati per la definizione agevolata delle sanzioni nel calcolo dell’importo dovuto per la definizione agevolata delle controversie pendenti in Cassazione. Il Contesto Normativo e la Controversia La disciplina della definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti in Cassazione è regolata dall’articolo 5 della legge 31 agosto 2022, n. 130. Tale normativa consente di definire le controversie tributarie con il pagamento di importi ridotti, pari al 5% o al 20% del valore della controversia, a seconda che l’Agenzia delle Entrate risulti soccombente in tutti i gradi di giudizio o solo in alcuni. Il caso sottoposto all’attenzione della Cassazione riguardava un contribuente che aveva richiesto la definizione agevolata di una controversia relativa ad un accertamento IRPEF per il 2006 basato su accertamento sintetico da redditometro. L’Agenzia delle Entrate aveva recuperato maggior reddito per euro 75.090,00 sulla base di spese per beni indice di capacità contributiva, tra cui conferimenti di denaro per euro 980.000,00 e versamenti per la costituzione di una società. La questione specifica atteneva al computo, nel calcolo dell’importo netto dovuto per la definizione agevolata, delle somme precedentemente versate dal contribuente per definire le sanzioni in via agevolata ai sensi dell’articolo 17, comma 2, del D.Lgs. n. 472/1997. L’Agenzia delle Entrate aveva negato tale possibilità, sostenendo che le somme versate per definire le sanzioni, essendo già definite, non potevano essere considerate “in contestazione”. Il Principio di Diritto Affermato dalla Cassazione La Suprema Corte ha chiarito definitivamente la questione, stabilendo il seguente principio di diritto: “ai fini della definizione delle controversie pendenti in cassazione, ai sensi dell’art. 5, comma 9, l. 130/2022, si deve tenere conto di eventuali versamenti già effettuati anche a titolo di sanzioni in pendenza di giudizio”. La decisione si fonda su una interpretazione letterale e sistematica della norma. Il comma 9 dell’articolo 5 della legge 130/2022 prevede espressamente che “ai fini della definizione delle controversie si tiene conto di eventuali versamenti già effettuati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio”. La Corte ha sottolineato come l’espressione “a qualsiasi titolo” debba essere valorizzata nella sua portata più ampia, ricomprendendo anche i versamenti effettuati per la definizione agevolata delle sanzioni. La Ratio Della Decisione e Gli Argomenti Sistematici La Corte ha sviluppato il proprio ragionamento su più livelli argomentativi. Dal punto di vista letterale, ha evidenziato come la formulazione normativa non contenga alcuna limitazione circa la natura dei versamenti computabili, utilizzando la formula onnicomprensiva “a qualsiasi titolo”. Sul piano sistematico, la pronuncia ha chiarito il rapporto tra due diverse disposizioni premiali: la definizione agevolata delle sanzioni ex D.Lgs. 472/1997 e la definizione agevolata delle controversie ex legge 130/2022. Secondo la Cassazione, le due disposizioni non sono incompatibili, poiché “una contiene l’altra”, nel senso che la definizione delle sanzioni mantiene un collegamento con la definizione della controversia principale. Particolarmente significativo è l’argomento equitativo sviluppato dalla Corte. I giudici hanno osservato che un’interpretazione restrittiva porterebbe a conseguenze “palesemente inique”, poiché il contribuente che avesse pagato le sanzioni in misura ridotta non potrebbe tenerne conto nel calcolo del dovuto, subendo un trattamento peggiore rispetto a chi non ha pagato nulla. Tale disparità di trattamento sarebbe in contrasto con i principi costituzionali di uguaglianza (articolo 3) e capacità contributiva (articolo 53). L’Assenza di Precedenti e l’Importanza della Pronuncia La Corte ha espressamente rilevato “l’assenza di precedenti sulla questione decisa”, circostanza che ha reso necessaria l’enunciazione del principio di diritto. Questa considerazione assume particolare rilievo, poiché evidenzia come la questione si ponesse per la prima volta all’attenzione della giurisprudenza di legittimità, nonostante la rilevanza pratica del tema. L’assenza di precedenti giurisprudenziali conferisce alla pronuncia un valore di particolare autorevolezza nel panorama del diritto tributario. In un ordinamento come quello italiano, dove la giurisprudenza della Cassazione riveste un ruolo di primo piano nell’interpretazione delle norme, l’enunciazione di un principio di diritto ex novo assume valenza nomofilattica, destinata a orientare l’applicazione uniforme della disciplina su tutto il territorio nazionale. Le Implicazioni per la Pratica Professionale La decisione produce effetti immediati e concreti per la pratica professionale degli operatori del diritto tributario. I contribuenti che abbiano effettuato versamenti per la definizione agevolata delle sanzioni potranno ora computarli nell’importo dovuto per la definizione agevolata delle controversie, ottenendo un significativo vantaggio economico. Dal punto di vista procedurale, la pronuncia chiarisce che l’Agenzia delle Entrate non potrà più negare il computo di tali versamenti nelle istanze di definizione agevolata. Gli uffici dovranno rivedere i propri orientamenti applicativi, adeguandoli al principio affermato dalla Cassazione. Per i professionisti che assistono i contribuenti, la decisione offre un nuovo strumento di tutela. Sarà possibile impugnare i dinieghi di definizione agevolata che non tengano conto dei versamenti effettuati per le sanzioni, facendo riferimento al principio di diritto ora consolidato. Il Redditometro e l’Accertamento Sintetico nel Caso di Specie La controversia sottostante alla pronuncia riguardava un accertamento basato sul redditometro, strumento che consente all’Amministrazione finanziaria di determinare sinteticamente il reddito del contribuente sulla base della sua capacità di spesa. Nel caso esaminato, l’Agenzia aveva utilizzato come indici di capacità contributiva conferimenti di denaro e spese di manutenzione di immobili. La disciplina dell’accertamento sintetico prevede che l’Amministrazione debba dimostrare l’esistenza di spese o investimenti indicativi di capacità contributiva superiore al reddito dichiarato. Al contribuente spetta fornire la prova contraria, dimostrando che le spese sono state finanziate con redditi non tassabili o risparmi pregressi. Nel caso specifico, il contribuente aveva inizialmente vinto in primo grado, ma la Commissione Tributaria Regionale aveva accolto l’appello dell’Ufficio in riforma della sentenza di primo grado. La questione era quindi giunta in Cassazione, dove il contribuente aveva richiesto la definizione agevolata. Le Prospettive Future e l’Evoluzione Giurisprudenziale La pronuncia si inserisce nel più ampio contesto della riforma del contenzioso tributario, avviata con la legge 130/2022 e proseguita con i decreti legislativi di attuazione.

Il Diritto del Singolo Coerede alla Riscossione dei Crediti Bancari: Un Caso di Successo Contro l’Ostruzionismo degli Istituti di Credito

Una Problematica Diffusa nel Settore Bancario La liquidazione delle giacenze bancarie in caso di decesso del titolare rappresenta una delle questioni più frequenti e controverse che si presentano nella pratica successoria. Gli istituti di credito, infatti, oppongono sistematicamente resistenza alle richieste di liquidazione avanzate dal singolo coerede, adducendo la necessità della compresenza di tutti gli eredi per procedere al pagamento delle somme depositate. Tale atteggiamento, sebbene comprensibile dal punto di vista della tutela dell’istituto bancario, risulta spesso ingiustificato alla luce dei principi giuridici consolidati dalla Suprema Corte di Cassazione. La recente vicenda che ha visto protagonista una nostra assistita dimostra come sia possibile superare efficacemente tale ostruzionismo attraverso un’azione giudiziaria fondata sui solidi principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità. Il Quadro Normativo di Riferimento: La Comunione Ereditaria e i Crediti del De Cuius La disciplina codicistica trova il suo fondamento negli artt. 727, 752, 757 e 760 c.c., che delineano il regime giuridico applicabile ai beni ereditari. Particolarmente rilevante è la distinzione operata dal legislatore tra il trattamento riservato ai debiti ereditari, per i quali l’art. 752 c.c. stabilisce espressamente la ripartizione automatica tra i coeredi in proporzione alle rispettive quote, e quello applicabile ai crediti del de cuius. L’art. 727 c.c., stabilendo che le porzioni debbano essere formate comprendendo, oltre ai beni immobili e mobili, anche i crediti, presuppone inequivocabilmente che questi ultimi facciano parte della comunione ereditaria. La norma rivela l’intenzione del legislatore di non applicare ai crediti il principio della divisione automatica previsto per i debiti, ma di assoggettarli al regime della comunione fino al momento della divisione. L’art. 757 c.c. conferma tale interpretazione prevedendo che il coerede al quale siano stati assegnati tutti i crediti o l’unico credito del de cuius è reputato il solo successore nei crediti dal momento dell’apertura della successione. Tale disposizione rivela che i crediti non si ripartiscono automaticamente tra i coeredi, ma conseguono alla divisione con efficacia retroattiva. Ulteriore conferma si trae dall’art. 760 c.c., che esclude la garanzia per l’insolvenza del debitore di un credito assegnato a uno dei coeredi, presupponendo necessariamente che i crediti siano inclusi nella comunione ereditaria. L’Evoluzione Giurisprudenziale: Dal Brocardo Romano ai Principi delle Sezioni Unite La giurisprudenza ha attraversato un percorso evolutivo che ha condotto al definitivo superamento del tradizionale brocardo romano “nomina et debita ipso iure dividuntur“. Il primo orientamento, risalente agli anni Settanta e Ottanta del secolo scorso, applicava indistintamente tale principio sia ai debiti che ai crediti ereditari, sostenendo la divisione automatica anche di questi ultimi tra i coeredi in ragione delle rispettive quote. Con Cass. civ., Sez. II, 13 ottobre 1992, n. 11128, la Suprema Corte ha operato una svolta interpretativa fondamentale, affermando che i crediti del de cuius, a differenza dei debiti, non si dividono automaticamente tra i coeredi ma entrano a far parte della comunione ereditaria. Tale pronuncia, fondata su un’approfondita analisi del dato normativo, ha posto le basi per il successivo consolidamento giurisprudenziale. L’approdo definitivo si è avuto con Cass. civ., Sez. Unite, 28 novembre 2007, n. 24657, che ha risolto il contrasto interpretativo emerso in dottrina e giurisprudenza. Le Sezioni Unite hanno definitivamente chiarito che i crediti del de cuius entrano a far parte della comunione ereditaria, precisando tuttavia che ciò non comporta la necessaria partecipazione di tutti i coeredi all’azione promossa contro il debitore. Il Principio della Legittimazione Singolare: Fondamento e Ratio La Suprema Corte ha applicato ai crediti ereditari il principio generale vigente in materia di comunione, secondo cui ciascun partecipante alla comunione può esercitare singolarmente le azioni a vantaggio della cosa comune senza necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti gli altri partecipanti, atteso che il diritto di ciascuno investe la cosa comune nella sua interezza. Tale principio trova la sua ratio nell’esigenza di evitare paralisi nell’esercizio dei diritti comuni e di consentire una tutela efficace degli interessi patrimoniali coinvolti. La pronuncia delle Sezioni Unite ha stabilito che ogni coerede può agire per ottenere la riscossione dell’intero credito o anche della sola parte di credito proporzionale alla quota ereditaria, senza che ciò richieda il consenso degli altri coeredi. Particolarmente significativa è Cass. civ., Sez. VI-2, Ord. 20 novembre 2017, n. 27417, che ha ulteriormente precisato che ogni coerede può agire per l’adempimento del credito ereditario pro quota senza che la parte debitrice possa opporsi adducendo il mancato consenso degli altri coeredi. Gli eventuali contrasti tra coeredi dovranno trovare risoluzione nell’ambito delle questioni da affrontare nell’eventuale giudizio di divisione. Il Caso Concreto: Strategia Processuale e Successo dell’Azione Monitoria La vicenda che ha interessato la nostra assistita rappresenta un esempio paradigmatico dell’applicazione pratica dei principi elaborati dalla Suprema Corte. La situazione si presentava con le caratteristiche tipiche di questa categoria di controversie: il decesso della titolare di un conto corrente bancario, la presenza di più coeredi e il rifiuto dell’istituto di credito di procedere alla liquidazione delle somme in assenza del consenso di tutti gli eredi. L’orientamento dell’istituto bancario si fondava sulla posizione assunta dall’Arbitro Bancario e Finanziario, che pur riconoscendo i principi affermati dalle Sezioni Unite in materia di crediti ereditari, ha costantemente ribadito l’obbligo per gli istituti di credito di pretendere l’intervento congiunto di tutti i coeredi per la liquidazione delle giacenze bancarie. La strategia processuale adottata dal nostro studio si è incentrata sull’azione monitoria ex artt. 633 e ss. c.p.c., fondata sulla solidità dei principi giurisprudenziali consolidati e sulla natura certa, liquida ed esigibile del credito vantato. L’azione è stata strutturata richiedendo il pagamento della quota di spettanza dell’erede, supportata dalla documentazione bancaria attestante l’esistenza del deposito. Il Tribunale di Benevento, con decreto ingiuntivo n. 393/2025 del 14 aprile 2025, ha accolto integralmente la domanda, riconoscendo la legittimità dell’azione del singolo coerede e condannando l’istituto bancario al pagamento della somma richiesta. Particolarmente significativa è stata la concessione della provvisoria esecuzione ex art. 642, comma 2, c.p.c., fondata sulla sussistenza di documentazione sottoscritta dal debitore comprovante il diritto fatto valere. Profili Processuali e Considerazioni Operative L’esperienza maturata nel caso in esame consente di delineare alcune considerazioni operative di particolare rilevanza per

Accertamento bancario e presunzioni dopo Corte Costituzionale 228/2014: la Cassazione chiarisce i confini applicativi tra versamenti e prelevamenti

La recente Cass. civ. Sez. Trib., n. 15757/2025 ha fornito importanti chiarimenti interpretativi in materia di accertamento bancario per i lavoratori autonomi, è necessario analizzare la portata della pronuncia costituzionale n. 228/2014 e i suoi riflessi sull’operatività delle presunzioni fiscali. Fattispecie e questione giuridica La controversia ha origine da un avviso di accertamento emesso nei confronti di una contribuente qualificata come lavoratore autonomo (attività di badante), fondata su un processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza che evidenziava “svariati rapporti bancari e postali, registranti ingenti versamenti e prelevamenti di cui non aveva fornito giustificazione”. L’Amministrazione aveva applicato le presunzioni ex art. 32 DPR n. 600/1973 e art. 51 DPR n. 633/1972, considerando i versamenti non giustificati quali corrispettivi evasi e i prelevamenti non giustificati come acquisti senza fattura. La Commissione Tributaria Regionale del Piemonte aveva accolto integralmente il ricorso della contribuente, ritenendo che la sentenza della Corte Costituzionale n. 228 del 6 ottobre 2014 avesse comportato l’inoperatività delle presunzioni bancarie “tout court” nei confronti dei lavoratori autonomi, sia per i prelevamenti che per i versamenti. Il principio di diritto consolidato La Suprema Corte ha precisato che “in tema d’imposte sui redditi, la presunzione legale (relativa) della disponibilità di maggior reddito, desumibile dalle risultanze dei conti bancari, giusta l’art. 32, comma 1, n. 2, del d.P.R. n. 600 del 1973, non è riferibile ai soli titolari di reddito di impresa o da lavoro autonomo, ma si estende alla generalità dei contribuenti” (Sez. 5, n. 9403 del 08/04/2024). Tuttavia, all’esito della sentenza della Corte cost. n. 228 del 2014, si è determinata una differenziazione fondamentale: le operazioni bancarie di prelevamento hanno valore presuntivo nei confronti dei soli titolari di reddito di impresa, mentre quelle di versamento nei confronti di tutti i contribuenti. L’erronea interpretazione della CTR e la cassazione parziale La Corte Tributaria Regionale aveva incorreso in un errore interpretativo, estendendo impropriamente la portata della pronuncia costituzionale. La Cassazione ha chiarito che la CTR “è caduta in un’erronea interpretazione della portata della sentenza della Corte costituzionale n. 228 del 2014, estendendo l’inoperatività delle presunzioni, quanto al professionista ed al lavoratore autonomo, oltreché ai prelevamenti, altresì ai versamenti”. Ne consegue che, rispetto ai (soli) versamenti, le presunzioni seguitano ad essere pienamente operative nei confronti di tutti i contribuenti, professionista e lavoratore autonomo, evidentemente, compresi. L’estensione all’IVA della pronuncia costituzionale Particolare rilevanza assume la conferma dell’orientamento secondo cui “la declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 32 cit. […] è applicabile anche alla normativa IVA” (Sez. 6-5, n. 23912 del 08/10/2020). La Corte ha stabilito che anche per l’IVA vale il principio per cui “è definitivamente venuta meno la presunzione di imputazione dei prelevamenti operati sui conti correnti bancari ai ricavi conseguiti nella propria attività dal lavoratore autonomo”. Grava, dunque, sull’Amministrazione finanziaria l’onere di provare che i prelevamenti ingiustificati dal conto corrente bancario e non annotati nelle scritture contabili, siano stati utilizzati dal libero professionista per acquisti inerenti alla produzione del reddito, non potendosi più fare ricorso alla presunzione per i prelevamenti. Implicazioni operative e onere probatorio La pronuncia delinea un quadro normativo articolato che impone una distinzione netta tra le due tipologie di movimentazioni bancarie. Per i versamenti non giustificati, permane l’applicabilità delle presunzioni ex art. 32 DPR 600/1973 nei confronti di tutti i contribuenti, inclusi lavoratori autonomi e professionisti, i quali “possono contrastarne l’efficacia dimostrando che le stesse sono già incluse nel reddito soggetto ad imposta o sono irrilevanti”. Diversamente, per i prelevamenti non giustificati, a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale, l’Amministrazione deve provare che siffatti prelevamenti afferiscano all’effettuazione di acquisti senza fattura in quanto utilizzati dal professionista o dal lavoratore autonomo per finalità inerenti alla produzione di reddito, tanto per le imposte dirette quanto per l’IVA. Decisione e rinvio In accoglimento del primo motivo, la Cassazione ha disposto la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte per nuovo esame. Il giudice di rinvio dovrà riesaminare la questione applicando correttamente il principio per cui le presunzioni sui versamenti restano operative anche per i lavoratori autonomi, mentre per i prelevamenti grava sull’Amministrazione l’onere di provare la correlazione con l’attività produttiva di reddito. La pronuncia rappresenta un importante punto di equilibrio tra le esigenze di contrasto all’evasione fiscale e la tutela dei diritti del contribuente, confermando la portata circoscritta della sentenza costituzionale n. 228/2014 ai soli prelevamenti e cristallizzando l’orientamento giurisprudenziale consolidato in materia di accertamento bancario.

La Sottoscrizione del Verbale di Mediazione Telematica da Parte del Difensore Munito di Procura Speciale Sostanziale: Analisi Giuridica e Orientamenti Interpretativi

Con l’entrata in vigore del novellato D. Lgs. 28/2010, in particolare dell’Art. 8 bis rubricato “La mediazione telematica”, dal 28 febbraio 2023, la Riforma Cartabia ha impresso un significativo impulso alla digitalizzazione della giustizia consensuale. Tale disciplina impone, per le parti e per gli avvocati che partecipano alla mediazione in modalità telematica, la sottoscrizione del verbale conclusivo mediante “firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata”. Tuttavia, tale rigorismo normativo ha sollevato criticità operative, in quanto si richiede anche alla parte privata una minima dotazione di strumentazione e alfabetizzazione digitale, inclusa la disponibilità di uno SPID o di altro dispositivo di identificazione qualificata, oltre a uno smartphone o un PC con videocollegamento e un’e-mail, per collegarsi agli incontri e sottoscrivere il verbale. Nonostante gli Organismi di mediazione si siano attivati per fornire dispositivi di firma digitale “one shot” a costi contenuti, persistono situazioni in cui le parti private si trovano sprovviste di tali strumenti a causa di fattori anagrafici, tecnologici o di altra natura. In tale contesto, è emerso il quesito circa la possibilità per il difensore di ovviare a tali carenze sottoscrivendo il verbale conclusivo in luogo dell’assistito, previa procura. I. Il Quadro Normativo della Mediazione Telematica e le Sue Criticità Iniziali L’Art. 8 bis, comma 3, del D. Lgs. 28/2010 prescrive che il mediatore formi un “unico documento informatico” a conclusione della mediazione e lo invii alle parti e agli avvocati per la sottoscrizione mediante firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata. Tale previsione, pur rispondendo all’obiettivo di piena digitalizzazione, ha generato un’iniziale “opacità normativa” in merito alla delegabilità al legale del potere di sottoscrivere il verbale conclusivo. In dottrina, si sono manifestati orientamenti divergenti: da un lato, alcuni commentatori hanno ritenuto indubbio che, in forza del potere rappresentativo conferito mediante procura sostanziale, il difensore possa sottoscrivere anche l’accordo di mediazione in luogo della parte; dall’altro, altri hanno paventato significativi rischi, quali la potenziale perdita dei benefici fiscali o della esecutività del verbale, in caso di mancato scrupoloso rispetto della lettera dell’Art. 8 bis. Sino a poco tempo fa, non risultavano orientamenti giurisprudenziali specifici sul punto della sottoscrizione del verbale mediante firma digitale da parte del difensore in forza di procura rispetto all’Art. 8 bis. È opportuno segnalare che il “Correttivo Cartabia” (D.lgs. n. 216 del 27/12/2024), entrato in vigore il 25 gennaio 2025, ha introdotto una distinzione tra “mediazione telematica” (Art. 8 bis) e “mediazione con incontri con modalità audiovisiva da remoto” (Art. 8 ter). Per la mediazione telematica, l’Art. 8 bis continua a prescrivere che tutti gli atti siano formati e sottoscritti nel rispetto del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), con la necessità di firma digitale o qualificata per tutte le parti, i legali e il mediatore. Per gli incontri da remoto (Art. 8 ter), la sottoscrizione secondo il CAD è richiesta solo con il consenso di tutte le parti; in sua assenza, le firme possono essere apposte in modalità analogica davanti al mediatore. Questa distinzione rileva per le procedure avviate successivamente all’entrata in vigore del Correttivo. II. L’Intervento Giurisprudenziale: La Sentenza del Tribunale di Modena n. 87/2025 In tale contesto di incertezza, un recente e significativo orientamento giurisprudenziale di merito ha fornito chiarimenti essenziali. La sentenza n. 87/2025 del Tribunale di Modena, pronunciata il 21 gennaio 2025, ha rappresentato un punto di svolta, affermando l’idoneità dell’utilizzo della procura speciale sostanziale da parte del legale che sottoscriva digitalmente il verbale anche per conto della parte privata rappresentata. Nel caso esaminato dal Tribunale di Modena, l’opponente aveva eccepito l’irregolare svolgimento del procedimento di mediazione, lamentando la mancanza della firma della parte sul verbale a causa della sua sprovvistezza di firma digitale, pur essendo la parte personalmente presente all’incontro, seppur collegata da remoto presso lo studio del proprio difensore. Il Giudice modenese ha rigettato l’eccezione di improcedibilità. Il Tribunale ha statuito che l’impossibilità di sottoscrivere digitalmente il verbale non inficia la validità della partecipazione personale della parte alla mediazione, né, in generale, la validità della procedura, essendo sufficiente che il verbale sia sottoscritto dal mediatore. Il verbale di mediazione è infatti qualificato come un atto del mediatore, e la sua validità dipende primariamente dalla sua firma. Inoltre, la procura sostanziale rilasciata al legale è stata ritenuta idonea a legittimare la sottoscrizione digitale del difensore, in quanto essa manifestava la volontà della parte di farsi rappresentare nel procedimento di mediazione, con attribuzione all’avvocato di ogni più ampio potere e facoltà di legge. Questa interpretazione è stata definita “evolutiva e funzionale” della normativa sulla mediazione obbligatoria, in grado di rafforzare l’efficienza procedimentale e di ridurre inutili formalismi, segnando un passaggio chiave verso la piena digitalizzazione delle ADR. III. Le Condizioni di Validità e le Accortezze Operative Sebbene la sentenza di Modena rappresenti un importante precedente, la validità della delega al difensore per la sottoscrizione del verbale richiede l’adozione di specifiche cautele operative, già evidenziate in dottrina e confermate dalla giurisprudenza: Va sottolineato che la mancanza di valida procura, o la sua irrituale partecipazione, determina l’improcedibilità della domanda giudiziale (Art. 5, comma 2, D. Lgs. 28/2010) e può comportare l’applicazione delle sanzioni previste dall’Art. 12 bis (es. desunzione di argomenti di prova ex art. 116 c.p.c. e condanna al versamento del contributo unificato). IV. Conclusioni e Raccomandazioni Operative La sentenza n. 87/2025 del Tribunale di Modena segna un’importante evoluzione nell’interpretazione degli adempimenti procedurali in mediazione obbligatoria. Essa chiarisce che la mediazione è valida anche in assenza della firma digitale della parte, a condizione che il difensore, munito di una valida procura speciale sostanziale, sottoscriva il verbale e che il mediatore certifichi la presenza e la manifestazione di volontà della parte. Questo orientamento rafforza il principio secondo cui “la forma non può prevalere sulla sostanza”: la partecipazione effettiva e la volontà manifestata prevalgono sulla mera assenza di una firma digitale diretta della parte. Questa interpretazione non solo facilita l’accesso alla mediazione per coloro che non sono pienamente attrezzati digitalmente, ma rafforza anche il ruolo del difensore quale rappresentante sostanziale, abilitato ad agire per conto del proprio assistito in un