VERANDA ED INFISSI POSSONO DANNEGGIARE L’ESTETICA DEL CONDOMINIO ?

Tempo di lettura: 3 minuti Un condomino realizza, nella parte posteriore del fabbricato, una veranda chiusa in alluminio preverniciato bianco con pannelli in laminato plastico e vetri, per rendere il vano abitabile, sostituendo poi gli infissi originariamente in Douglas con infissi in alluminio bianco. Il condominio lo cita in giudizio chiedendo la rimozione delle opere, sul presupposto che quegli interventi non erano stati autorizzati dal condominio, ed avevano arrecato un danno estetico per l’utilizzo di materiali diversi da quelli costruttivi, oltre ad aver ampliato le superfici. Il condomino si difende opponendo che sugli infissi in alluminio anodizzato erano state applicate delle strisce adesive riproducenti il colore del legno, che le finestre non erano visibili dalla strada, e che altri condomini avevano già effettuato, negli anni, interventi del tutto analoghi, e che quindi non sussisteva alcuna lesione del decoro architettonico, essendo già stata alterata l’estetica del fabbricato. Il tema oggetto del giudizio è di notevole interesse, perché una delle questioni più dibattute nella materia condominiale è proprio la individuazione della definizione e della rilevanza del decoro architettonico di un fabbricato comune al fine di porre un limite ai poteri di intervento dei singoli condomini sulla loro proprietà esclusive. In un complesso costituito da più unità immobiliari sono individuabili parti degli immobili che ricadono nella proprietà individuale dei condomini ed altre che, per la loro funzione, sono al servizio di tutti i proprietari per garantire loro il miglior utilizzo delle parti esclusive. E’ agevole ritenere zone di proprietà singolare le superfici degli appartamenti e delle loro pertinenze, compresi i balconi aggettanti, e zone condominiali i beni di uso comune come le scale di accesso, gli impianti ed il tetto di copertura. Quando si passa però a considerare l’aspetto esteriore e complessivo del fabbricato comune può diventare più difficoltoso tracciare la demarcazione tra il diritto dei singoli e quello della collettività dei condomini. Per legge è fatto divieto di apportare modificazioni delle destinazioni d’uso delle parti comuni che possono recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato o che, quanto al caso di specie, ne alterano il decoro architettonico (art. 1117 ter cod. civ.). La giurisprudenza ha poi ribadito negli anni l’importanza dell’estetica del complesso immobiliare in cui coesistono più proprietà esclusive, confermando la sua natura di bene comune – ancorché immateriale – e come tale sottratto alla disponibilità dei singoli condomini. Resta da definire quale sia il decoro architettonico degno di tutela: se esso presupponga un particolare pregio artistico complessivo dell’immobile, o se si riferisca semplicemente alla integrità della sagoma progettata originariamente dal costruttore. Per tale ragione, sulla incertezza del canone estetico da assumere come riferimento, si sono consumati decenni di contenziosi giudiziari. Da alcuni anni la giurisprudenza di legittimità ha tuttavia assunto una linea interpretativa sufficientemente chiara, che è stata raccolta e ribadita anche dall’ordinanza decisoria emessa nella vicenda in esame, depositata dalla Corte di Cassazione il 1.12.2021 (n. 37732). Secondo i giudici di legittimità, è vietato ogni intervento che si rifletta negativamente sull’aspetto armonico del bene comune, a prescindere dal pregio estetico che possa avere l’edificio, a nulla rilevando il grado di visibilità delle innovazioni contestate, in relazione ai diversi punti di osservazione dell’edificio, e nemmeno la presenza di altre pregresse modifiche non autorizzate. Per la Corte di Cassazione, ai fini della tutela del decoro architettonico dell’edificio condominiale, non occorre che il fabbricato abbia un particolare pregio artistico, né rileva che tale fisionomia sia stata già gravemente ed evidentemente compromessa da precedenti interventi sull’immobile. Su tali presupposti, la Corte ha confermato perciò la condanna alla rimozione delle opere resa in appello, rigettando il ricorso del condomino e condannandolo al pagamento delle spese di causa.
SEPARAZIONE: QUANDO INIZIA L’OBBLIGO DI PAGARE IL MANTENIMENTO ?

Tempo di lettura: 2 minuti Erano riusciti a sottoscrivere un accordo di separazione consensuale, con il quale si stato stabilito – tra l’altro – un assegno di mantenimento mensile a favore della moglie, senza stabilire però la data di decorrenza dell’obbligo di pagamento. Il marito aveva iniziato quindi a pagare solo dopo l’omologazione dell’accordo da parte del tribunale, mentre lei sosteneva che i versamenti dovevano iniziare sin dal deposito del ricorso. In primo grado il tribunale aveva dato ragione al marito, mentre in appello aveva avuto la meglio la tesi sostenuta dalla moglie, e di qui l’ulteriore impugnazione di lui, della seconda decisione, innanzi la Corte di Cassazione. Il tribunale aveva sostenuto che, solo nella separazione giudiziale, gli effetti della decisione retrocedono alla data del deposito del ricorso, mentre nella separazione consensuale è la successiva omologa dell’accordo a conferire effetto obbligatorio all’intesa economica.Al contrario, la corte di appello aveva sostenuto che l’effetto di retrodatazione degli obblighi alla data del deposito del ricorso iniziale si verifica ugualmente nelle separazioni consensuali ed in quelle giudiziali. La Suprema Corte è intervenuta infine a comporre il contrasto dei due giudicati con la sentenza n. 41232 del 22 ottobre 2021.I giudici di legittimità, pur condividendo le peculiarità che contraddistinguono una separazione consensuale (basata cioè sull’accordo dei coniugi, che il tribunale deve comunque omologare) da quella giudiziale (totalmente regolata dalle condizioni stabilite dal giudice adito), hanno chiarito che, in entrambi i casi, gli effetti dell’accordo omologato o della decisione giudiziale si producono sin dal deposito del ricorso introduttivo. La decisione ha il pregio di specificare che, a meno di una diversa volontà delle parti o di apposite nuove o diverse previsioni sul punto specifico nel provvedimento di omologa, la decorrenza va normalmente ancorata al momento del deposito, se non altro in applicazione del principio generale per il quale quod sine die debetur statim debetur ed in conformità alla regola di comune esperienza per la quale il complessivo assetto di interessi oggetto del ricorso congiunto può presumersi riferito al tempo e al contesto in cui esso è formato e soprattutto depositato, in quel momento diventando definitiva la manifestazione di volontà dei ricorrenti e così la loro valutazione di rispondenza degli accordi esposti ai loro interessi. Il ricorso proposto dal marito è stato pertanto rigettato.
SOTTRARRE IL CELLULARE ALLA COMPAGNA PER LEGGERE I MESSAGGI E’ REATO ?

Tempo di lettura: 2 minuti Al culmine di una animata discussione si era impossessato del telefono cellulare della partner, sottraendolo con violenza, per leggere i messaggi che lei aveva ricevuto. La donna però non aveva subito passivamente l’atto di forza, denunziandolo all’autorità giudiziaria. L’uomo veniva così condannato in primo grado dal Tribunale di Bologna per i reati di rapina impropria, lesioni aggravate e violenza privata, tutti commessi ai danni della propria compagna. L’imputato impugnava la decisione dinanzi alla Corte di Appello, sostenendo che non poteva configurarsi il reato di rapina poiché l’impossessamento del telefono, seppur forzoso, non era finalizzato ad acquisire un vantaggio economico. L’appellante evidenziava infatti che il solo vantaggio conseguito con la sottrazione del telefono era consistito nella possibilità di visionare i numeri e le comunicazioni contenute nel cellulare. La Corte di Appello di Bologna rigettava però il ricorso, confermava la sentenza di primo grado: secondo i giudici del secondo grado era infatti del tutto irrilevante che l’imputato non perseguisse, con l’impossessamento violento del telefono, uno scopo di lucro. L’uomo proponeva perciò ricorso innanzi la Corte di Cassazione, ritenendo errata la attribuzione a suo carico del reato di rapina a danno della partner. I giudici di legittimità, con la sentenza n. 45557 del 10 dicembre 2021, rigettavano infine il ricorso del proponente, confermando la decisione dei giudici di merito, e precisando definitivamente che “integra il reato di rapina la condotta di chi sottrae con violenza al proprio partner il telefono cellulare al fine di poter accedere alla rubrica e poterne leggere i messaggi, ciò in quanto nel delitto di rapina, l’ingiusto profitto non deve necessariamente concretarsi in un’utilità materiale, potendo consistere anche in un vantaggio di natura morale o sentimentale che l’agente si riproponga di conseguire, sia pure in via mediata, dalla condotta di sottrazione ed impossessamento, con violenza o minaccia, della cosa mobile altrui”. La motivazione resa dalla Corte di Cassazione si pone nel solco del più recente orientamento seguito dalla giurisprudenza, che da alcuni anni tende a sottolineare come il profitto tipico del reato di rapina non deve avere necessariamente una natura economica, potendo consistere anche in qualsiasi piacere, vantaggio, soddisfazione, anche di natura non patrimoniale, morale o sentimentale (Cass. pen. sez. II, 14/05/2021, n. 18977; Cass. pen. sez. II, 27/05/2019, n. 23177; Cass. pen. sez. II, 09/02/2017, n. 6265). In conclusione, secondo l’attuale interpretazione della giurisprudenza di legittimità, il delitto di rapina si realizza anche nel caso in cui non vi sia nell’agente l’intenzione di trarre un profitto diretto e immediato dalla condotta, essendo sufficiente lo scopo di trarre un’utilità indiretta o non strettamente economica dall’impossessamento della cosa altrui mediante la violenza o la minaccia.
REDDITO DI CITTADINANZA NON DOVUTO: SEQUESTRABILE L’INTERO CONTO

Tempo di lettura: 2 minuti Aveva riscosso cospicue somme dall’INPS facendosele accreditare su un conto postale, ma senza averne diritto, e per questo era finito sotto procedimento penale con l’accusa di illegittima fruizione del reddito di cittadinanza. Ma sul medesimo conto postale erano state accreditate anche altre somme, stavolta percepite legittimamente, che erano state pagate sempre dall’INPS a titolo di maternità e di premio nascita, dopo l’arrivo in famiglia della figlia. Su iniziativa del pubblico ministero, era stato disposto però il sequestro di tutte le somme che erano giacenti su quel conto, quale profitto dell’attività illecita, e nel blocco erano state inclusi anche quegli importi che pure erano stati correttamente riconosciuti. Di qui il ricorso dell’indagato, a parere del quale non si era tenuto conto del fatto che parte di quel denaro era stato riscosso legittimamente, tempo dopo la commissione del reato di illecita percezione del reddito di cittadinanza, ragion per cui non ne potevano costituire il frutto. Giunta al vaglio della Corte di Cassazione, la questione è stata oggetto della sentenza n. 41183 del 12novembre 2021, con cui i giudici di legittimità hanno rigettato il ricorso, confermando la correttezza delsequestro di tutte le somme giacenti sul conto dell’indagato, anche se percepite successivamente alla commissione del reato. In linea con una recente pronuncia delle Sezioni Unite, la Corte di Cassazione ha riaffermato il principio secondo cui il denaro è, per sua natura, un bene fungibile, e come tale sequestrabile direttamente, a prescindere dalla provenienza lecita della sua provenienza. Proprio per il suo carattere fungibile, il denaro è quindi soggetto alla confisca diretta e non già a quella “per equivalente”, non essendo possibile distinguere gli importi con provenienza lecita da quelli che sono il frutto della commissione di un reato.
COMPENSO AL LEGALE: SUL VALORE DELLA DOMANDA O DELLA TRANSAZIONE

Tempo di lettura: 2 minuti Una delle questioni che animano di frequente il dibattito della pratica giudiziaria, e che spesso determina contrasti interpretativi e controversie, è quella del criterio da seguire per la liquidazione del compenso del legale che abbia assistito il cliente in una vertenza proposta con una richiesta di valore imprecisato, ma conclusasi con un esito di valore contenuto. In tali casi il cliente può ritenere che il valore dell’accordo raggiunto fotografi il valore della vertenza, mentre l’avvocato sarebbe esposto al paradosso di vedersi liquidare un compenso inferiore rispetto a quello dovuto in base alla domanda, a causa della bontà della propria opera. Le diatribe sul punto spesso giungono all’attenzione dei giudici, che però esprimono spesso vedute differenti ed applicano principi contrastanti, risolvendo le controversie con esiti opposti. Capita così di leggere di un avvocato siciliano che aveva difeso una società nei confronti di una serie di lavoratori, che avevano proposto ricorsi giudiziari di valore non precisato, e pertanto di valore indeterminato. Dopo il fallimento della cliente, l’avvocato aveva chiesto che venissero ammessi al passivo, in via privilegiata, i crediti professionali da lui maturati, calcolati secondo il valore indeterminato delle domande avanzate dai lavoratori. Insoddisfatto per la decisione del Giudice Delegato, il legale aveva proposto opposizione allo stato passivo, ma il Tribunale di Palermo prima, e la Corte di Appello dopo, l’avevano rigettata sul presupposto che gli accordi raggiunti con i singoli lavoratori avevano accertato importi precisi e che quindi i compensi dovuti andavano parametrati a tali somme, e non già al tenore indeterminato delle domande. Il professionista ha impugnato perciò il provvedimento di secondo grado innanzi la Corte di Cassazione la quale, con l’ordinanza n. 28830 del 16 dicembre 2020, ha accolto il ricorso del legale, affermando il principio per cui, per la liquidazione dei compensi giudiziali in favore dell’avvocato, va assunto a valore del giudizio quanto è stato dichiarato nella domanda, e non già la somma che risulta all’esito del giudizio, o in un successivo atto di transazione della lite.
PATROCINIO A SPESE DELLO STATO ANCHE IN MEDIAZIONE

Tempo di lettura: 2 minuti Storica decisione della Corte Costituzionale, che con la sentenza n. 10 del 20 gennaio 2022 ha stabilito che il patrocinio legale a spese dello stato deve essere garantito ai non abbienti anche nel procedimento di mediazione obbligatoria conclusa con successo. Per i giudici delle leggi il compenso dovuto al legale che assiste una parte priva di adeguato reddito è da considerarsi come spesa costituzionalmente necessaria per assicurare l’effettività dell’inviolabilediritto al processo e alla difesa. La affermazione di questo nuovo principio è la conseguenza della abrogazione, per incostituzionalità degli articoli 74, secondo comma, 75, primo comma, e 83, secondo comma, del Dpr n. 115 del 2002, nella parte in cui in essi non prevedevano tra i procedimenti di mediazione tra quelli ammissibili al patrocinio a spese dello stato. Per effetto delle norme abrogate, la copertura delle spese legali da parte dello stato non operava per la mediazione, neppure quando essa era prevista come condizione obbligatoria per instaurare il giudizio: ad esempio in materia di condominio, locazioni, diritti reali, responsabilità medica e divisioni ereditarie. Tale distorsione aveva determinato così il paradosso della possibile propensione delle parti non abbienti a rifiutare il raggiungimento di un accordo mediativo, potendo poi usufruire però di tale beneficio per la difesa in giudizio. La Consulta, con sentenza 20 gennaio 2022, n. 10, ha giocato d’anticipo sulle lacune normative del legislatore, censurando gli artt. 74 comma 2, 75 comma 1 e 83 comma 2 del DPR n. 115/2002, nella parte in cui non prevede che il patrocinio a spese dello Stato possa essere riconosciuto ai non abbienti anche per l’attività difensiva posta in essere in loro favore nel procedimento di mediazione obbligatoria (art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010) che si conclude con l’accordo. n questo modo, le parti che raggiungono un accordo in mediazione hanno interesse ad evitare di ricorrere al giudice per definire la controversia, mentre alla liquidazione delle spese giudiziali in favore del difensore potrà provvedere l’autorità giudiziaria che sarebbe stata competente a decidere sulla controversia. La Corte Costituzionale ha censurato la “esclusione irragionevole” del beneficio per le mediazioni concluse positivamente, soprattutto perché contrastante con gli obiettivi di riduzione del contenzioso civile che la mediazione consente di ottenere e su cui punta anche la riforma legislativa recentemente varata dal Governo. I giudici della Corte hanno evidenziato come sia lesivo del diritto di difesa prevedere la mediazione obbligatoria, imposta come condizione di procedibilità in molte materie, senza assicurare, al contempo, la possibilità per i non abbienti di avvalersi dell’istituto del gratuito patrocinio, limitando l’effettività del diritto di difesa proclamato dall’art. 24 della Costituzione come “inviolabile in ogni stato e grado del procedimento”
NOTIFICA A MANI DI UN FAMILIARE NON CONVIVENTE: E’ VALIDA ?

Tempo di lettura: 3 minuti Il postino aveva consegnato ben sette cartelle esattoriali, spedite a mezzo di raccomandata a.r., nelle mani di alcune persone che avevano dichiarato di essere familiari conviventi del destinatario, ed in forza di quegli atti il concessionario dei tributi aveva poi iscritto ipoteca sui beni del contribuente. Il cittadino aveva però proposto azione giudiziaria, chiedendo al Tribunale di Palermo l’annullamento dell’iscrizione ipotecaria, sostenendo la nullità della notifica delle cartelle azionate perché erroneamente consegnate a persone non conviventi con lui. L’opponente aveva corredato l’opposizione con certificati anagrafici da cui si rilevava che i suoi familiari risiedevano altrove, ed aveva chiesto l’ammissione di una prova testimoniale per confermare che coloro che avevano ricevuto le notifiche non vivevano con lui. L’azione giudiziaria non sortiva l’effetto sperato, tant’è che il Tribunale rigettava l’opposizione, e la Corte d’appello di Palermo confermava la decisione di primo grado. Per entrambi i giudici di merito le notifiche erano valide, e la diversa dimora dei destinatari delle notifiche non poteva essere provata con le certificazioni di residenza e nemmeno con i testimoni indicati. Di qui la decisione dell’opponente di ricorrere alla Corte di Cassazione, innanzi alla quale sosteneva la erroneità della decisione di secondo grado, anche per la sostanziale inesistenza della motivazione della sentenza di appello. I giudici di legittimità hanno risolto la controversia con l’ordinanza decisoria n. 4160 del 9.2.2022, con cui hanno rigettato il ricorso proposto dal contribuente, confermando la regolarità delle notifiche delle cartelle esattoriali oggetto del giudizio. Secondo la Cassazione, la cartella esattoriale può essere notificata, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, anche direttamente da parte del Concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Come disposto dal D.M. 9 aprile 2001, artt. 32 e 39 e dal D.M. 1 ottobre 2008, artt. 20 e 26, è sufficiente, per il perfezionamento della notifica, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz’altro adempimento, da parte dell’ufficiale postale, se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione firmi il registro di consegna della corrispondenza e l’avviso di ricevimento da restituire al mittente. Ma anche se dovessero mancare, nell’avviso di ricevimento, le generalità della persona cui l’atto è stato consegnato (adempimento non previsto da alcuna norma), e la relativa sottoscrizione sia addotta come inintelligibile, l’atto resterebbe comunque valido. Nel costante orientamento interpretativo della Cassazione, la relazione tra il destinatario e la persona a cui è stato consegnato è oggetto di un preliminare accertamento che viene svolto dall’ufficiale postale, quale pubblico ufficiale, che attesta di aver svolto tale verifica nell’avviso di ricevimento, che ha natura di atto pubblico, assistito dall’efficacia probatoria di cui all’art. 2700 c.c. e confutabile solo con la querela di falso. Pertanto, la consegna del piego raccomandato a mani di familiare dichiaratosi convivente con il destinatario determina la presunzione che l’atto sia giunto a conoscenza del primo, mentre il problema dell’identificazione del luogo ove è stata eseguita la notificazione rimane assorbito dalla dichiarazione di convivenza resa dal consegnatario dell’atto, con conseguente onere della prova contraria a carico del destinatario. La prova contraria, peraltro, non potrebbe essere fornita dal destinatario con la produzione di risultanze anagrafiche che indichino una diversa residenza del consegnatario dell’atto, in quanto quelle risultanze hanno un valore meramente dichiarativo, ed offrono a loro volta una mera presunzione, superabile a mezzo di altri elementi idonei ad evidenziare, in concreto, una diversa ubicazione della residenza effettiva del destinatario.
CADUTA DA INCIAMPO IN UN TOMBINO: SI PUO’ ESSERE RISARCITI?

Tempo di lettura: 3 minuti Capita di inciampare in una sconnessione del marciapiede e di finire a terra. La caduta può essere priva di conseguenze fisiche, ma può provocare lesioni anche di una certa gravità. La differenza è sensibile, perché una semplice scivolata genera di regola il solo disappunto, mentre una caduta rovinosa, e soprattutto le eventuali lesioni fisiche, possono determinare l’infortunato a chiedere il risarcimento dei danni causati dall’evento dannoso. In linea generale, la responsabilità per la corretta manutenzione delle strade e dei marciapiedi incombe in capo all’ente che ne è proprietario, e quindi al comune, piuttosto che alla provincia o allo stato. E’ l’art. 2051 del codice civile a stabilire che ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito. Nell’applicazione pratica del principio si pone però il problema di individuare quando si concretizza il caso fortuito capace di escludere la responsabilità del proprietario per le lesioni subite dalla vittima delle sconnessioni del fondo stradale. Sul punto, la Corte di Cassazione ha preso in esame, di recente, il caso di un pedone che, nel percorrere un ampio marciapiede, era inciampato nel dislivello di un tombino, riportando lesioni personali per le quali aveva chiesto un cospicuo risarcimento. Il Tribunale di Milano aveva accolto la domanda del pedone, condannando il Comune al pagamento della somma di circa euro 48.000,00. La Corte di Appello aveva invece ribaltato la decisione, respingendo la richiesta risarcitoria, motivo per cui il pedone aveva proposto ricorso innanzi la Corte di Cassazione. Con la interessante ordinanza n. 11794 del 12 aprile 2022, la Corte ha posto in evidenza come il caso fortuito possa sostanziarsi anche nella mancanza di attenzione da parte dell’infortunato, il quale, pur in presenza di un ostacolo sul proprio cammino, ha pur sempre il dovere di osservare un adeguato livello di cautela per scongiurare ogni possibile pericolo evitando l’ingombro. Nel caso specie, le risultanze istruttorie avevano chiarito che l’infortunato era inciampato nel leggero dislivello di un tombino che insisteva su un ampio marciapiedi, ben visibile, ben illuminato dalla luce del mattino ed in assenza di condizioni atmosferiche particolari che potessero renderlo scivoloso. La Suprema Corte, nel rigettare il ricorso dell’infortunato, ha perciò affermato che la condotta del danneggiato aveva escluso ogni legame causale tra il fatto e l’evento dannoso, ed ha assolto la condotta dell’ente proprietario del manto stradale da qualsiasi addebito. I giudici di legittimità hanno chiarito che, secondo quanto dispone l’art. 1227 del codice civile, il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza.In definitiva la Corte ha chiarito che il collegamento causale tra la cosa in custodia e l’evento dannoso può essere interrotto ogni qual volta il pericolo possa essere avvertito e previsto con l’adozione delle normali cautele, in ossequio al dovere di autoresponsabilità che incombe su ogni cittadino. Pertanto, ogni qualvolta l’infortunato abbia omesso ogni cautela richiesta dalle circostanze di tempo e di luogo, inciampando a causa esclusivamente della propria disattenzione, si verifica la rottura del nesso eziologico di cui all’art. 2051 codice civile, e conseguentemente non è dovuto alcun risarcimento.
IL FONDO PATRIMONIALE TUTELA DAI CREDITI FUTURI ?

Tempo di lettura: 3 minuti In tantissimi scelgono di porre al riparo i propri beni ricorrendo alla costituzione di un fondo patrimoniale, mediante un atto pubblico notarile, ma la decisione non si rivela sempre efficace. Nell’immaginario collettivo questo istituto garantirebbe dal rischio di pignoramento degli immobili o dei veicoli, mentre le pronunce giudiziarie spesso giungono a conclusioni ben diverse da quelle sperate. Secondo l’articolo 167 del codice civile, “Ciascuno o ambedue i coniugi, per atto pubblico, o un terzo, anche per testamento, possono costituire un fondo patrimoniale, destinando determinati beni, immobili o mobili iscritti in pubblici registri o titoli di credito, a far fronte ai bisogni della famiglia”. L’effetto più noto – ed evidentemente più ricercato – della costituzione dei beni familiare in un fondo patrimoniale è che ai creditori è impedito di aggredirli esecutivamente, se non per i debiti contratti per le esigenze familiari. In generale la costituzione del fondo può essere impugnata, con l’azione revocatoria, dai creditori che vantavano già in precedenza un diritto nei confronti del proprietario dei beni conferiti, i quali possono dolersi della sottrazione alla esecuzione forzata del patrimonio destinato alle esigenze familiari. Molto più interessante è però il caso in cui decida di agire in giudizio un creditore il cui diritto sia sorto solo successivamente alla costituzione del fondo patrimoniale. Lo spunto è fornito da una recente decisione della Corte di Cassazione, alla cui attenzione era sottoposto un caso in cui il fondo patrimoniale era stato costituito ben due anni prima della contrazione del debito. A ricorrere ai giudici di legittimità era stato proprio il debitore, che ritenendo di aver posto al riparo i propri beni molto prima dell’insorgenza dell’obbligazione, aveva lamentato una violazione di legge, da parte della Corte di Appello di Catania, che aveva riformato la sentenza resa in precedenza dal Tribunale etneo, accogliendo l’azione revocatoria proposta dai creditori insoddisfatti contro la costituzione del fondo patrimoniale. Secondo il ricorrente, il fatto che il fondo era stato costituito molto tempo prima dell’insorgenza del debito avrebbe dovuto escludere che l’atto di destinazione dei beni fosse preordinato alla elusione degli impegni nei confronti di quei creditori che non erano ancora da qualificarsi come tali. Di diverso avviso si è mostrata invece la Corte di Cassazione, che con l‘ordinanza n. 11485 dell’8 aprile 2022 ha respinto le doglianze del debitore ricorrente, rilevando che l’intento fraudolento del debitore, rispetto alle obbligazioni che possono essere assunte in futuro, può desumersi anche dal fatto che l’atto di costituzione del fondo patrimoniale, per le circostanze di fatto in cui esso è stato convenuto, non risulti giustificato – come nel caso di specie – dalla effettiva necessità di soddisfare i bisogni della famiglia. La inesistenza di una esigenza sostanziale di destinare i beni alle necessità familiari può essere ricavata dal contesto di fatto, anche grazie al ricorso alle presunzioni, con un apprezzamento, riservato al giudice del merito, che è poi incensurabile in sede di legittimità, se viene motivato adeguatamente. La decisione ribadisce un orientamento che i giudici di legittimità esprimono in maniera conforme da molti anni, sicché prudenza consiglia di formalizzare la costituzione di un fondo patrimoniale solo in presenza di circostanze oggettive e dimostrabili che possano giustificare, ex post, la effettiva esigenza di destinare i beni alla soddisfazione delle esigenze familiari.
EMAIL PUBBLICITARIE NON AUTORIZZATE: E’ DOVUTO UN RISARCIMENTO?

Tempo di lettura: 4 minuti Capita agli utilizzatori dei servizi di posta elettronica di ricevere messaggi di contenuto pubblicitario, senza aver richiesto tali comunicazioni o aver mai fornito espressa autorizzazione al loro invio.La liceità o meno di una tale pratica commerciale è oggetto da anni di valutazioni contrastanti da parte della magistratura italiana, che da un lato riconosce come abusivo l’invio massivo ed indiscriminato di comunicazioni pubblicitarie, tanto da configurare un danno da spam, e dall’altro mostra resistenza ad accordare il risarcimento alle vittime se non nei casi più gravi. Per la giurisdizione domestica, la questione principale sembra essere quella dell’entità del danno che l’invio di email non desiderate arreca concretamente al destinatario, piuttosto che la sostanziale ed oggettiva scorrettezza di una pratica commerciale abusiva. Negli scorsi anni, all’atteggiamento possibilista di alcune corti di merito, che in materia di spamming hanno accordato un risarcimento come diretta conseguenza della sola ricezione di mail indesiderate (Giudice di Pace di Napoli 26.6.2004 e 29.09.2005; Tribunale di Terracina, sentenza n. 252 del 2006), ha fatto eco un orientamento più rigoroso, per il quale, ferma restando la illiceità della condotta commerciale, spetta al destinatario di provare il pregiudizio subito in concreto (Tribunale di Perugia, sentenza 24.2.2015). La pronuncia più rilevante nel panorama giudiziario italiano resta quella resa l’8.2.2017 (n. 3311) dalla Corte di Cassazione, a definizione di un giudizio avviato da un avvocato che protestava di aver ricevuto una decina di email indesiderate da una società di formazione.I giudici di legittimità avevano rigettato il ricorso del legale, condannandolo al pagamento delle spese di lite, sul presupposto che il danno non patrimoniale risarcibile ai sensi dell’art. 15 del codice della privacy, pur determinato da una lesione del diritto fondamentale alla protezione dei dati personali tutelato dagli artt. 2 e 21 Cost. e dall’art. 8 della CEDU, non si sottrae alla verifica della “gravità della lesione” e della “serietà del danno” (quale perdita di natura personale effettivamente patita dall’interessato). Secondo la Suprema Corte, anche per tale diritto opera il bilanciamento con il principio di solidarietà ex art. 2 Cost., ragion per cui determina una lesione ingiustificabile del diritto non la sola violazione delle prescrizioni dell’art. 11 del medesimo codice, ma solo quella che ne offenda in modo sensibile la sua portata effettiva.Per quel che appare più emblematico dell’approccio dei giudici italiani, in quell’occasione la Corte di Cassazione aveva finanche condannato l’avvocato ricorrente alla pena pecuniaria da responsabilità aggravata, a norma dell’art. 96 c.p.c., comma 3, “avendo il ricorrente abusato dello strumento processuale e dovendo per questo essere sanzionato. Egli ha percorso tutti i gradi di giudizio per un danno, indicato in Euro 360,00, ipotetico e futile, consistente al più in un modesto disagio o fastidio, senz’altro tollerabile, collegato al fatto, connesso ad un uso ordinario del computer, di avere ricevuto dieci email indesiderate, di contenuto pubblicitario, nell’arco di tre anni”. Sorprende però quanto l’approccio dei giudici di altri paesi europei sia radicalmente opposto e distante rispetto a quello dei loro colleghi italiani. In particolare merita di essere segnalata una recentissima sentenza resa il 16.3.2022 dal Tribunale di Heidelberg, che ha adottato un approccio radicalmente diverso, e soprattutto applica correttamente della normativa europea n. 679/2016, contenente il Regolamento Generale sulla Regolamentazione dei Dati (GDPR).La rilevanza della pronuncia è ancor maggiore, se si tiene conto del fatto che, per una singolare coincidenza, essa è stata resa sul ricorso di un professionista che aveva ricevuto due sole email pubblicitarie non autorizzate, relative – come nel caso italiano appena citato – ad un corso di formazione. A differenza di quanto accaduto nel nostro paese, a definizione del secondo grado di giudizio, il Tribunale Regionale tedesco ha condannato il mittente delle email indesiderate al pagamento, in favore dell’attore, di 25,00 euro, oltre interessi e spese legali. La somma di condanna è stata quantificata come congruo risarcimento del dolore e della sofferenza, determinato secondo il prudente apprezzamento del giudice, non essendo necessaria ulteriore prova, ed in mancanza della dimostrazione di un danno maggiore.I giudici tedeschi hanno evidenziato la violazione, da parte del convenuto, dell’art. 6 GDPR attraverso il trattamento inammissibile dei dati personali dell’attore, motivando la condanna con il richiamo alla disciplina dell’art. 82 del GDPR, secondo cui ha “diritto al risarcimento” chiunque abbia subito “danni materiali o immateriali” in conseguenza di una violazione della presente disciplina. Per il Tribunale regionale di Heidelberg, l’attore ha subito un danno perché ha dovuto occuparsi delle e-mail pubblicitarie indesiderate del convenuto, determinarne l’origine, chiedere informazioni al convenuto per mezzo di una lettera e cancellare le e-mail indesiderate, circostanze che non era necessario provare, essendo di comune esperienza. Di converso l’attore non aveva dato prova di un qualche effetto esterno della violazione a suo carico, comportante un rischio di danno all’immagine o alla professione o di effetto discriminatorio nei confronti dei terzi.