RICHIESTA DI DISTRAZIONE DELLE SPESE E PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

Tempo di lettura: 2 minuti In un giudizio civile, l’avvocato che difendeva la parte ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello stato aveva concluso il proprio ricorso introduttivo chiedendo la distrazione delle spese di lite, ovvero la condanna della controparte a pagare le spese di giudizio direttamente al difensore. Il Giudice del Tribunale di Santa Maria Capua aveva revocato tuttavia l’ammissione al gratuito patrocinio della parte, ritenendo che la richiesta di distrazione delle spese, avanzata dal difensore, aveva comportato la rinuncia al beneficio. Il provvedimento era stato reclamato però dal difensore (ai sensi dell’art. 170 del DPR 115/2002), ed il Tribunale aveva riformato il decreto, ma sul presupposto che la richiesta di distrazione proposta nel ricorso, non era stata poi successivamente reiterata nel corso del giudizio, sicché essa doveva intendersi come rinunciata, e quindi non più ostativa alla permanenza del beneficio del patrocinio a spese dello stato. A questo punto era stato il Ministero della Giustizia ad impugnare l’ordinanza di riforma, sottoponendo la questione alla Corte di Cassazione civile, la quale ha deciso la questione in camera di consiglio, depositando la sentenza n. 29746 del 12.10.2022. Secondo la tesi sostenuta dal Ministero, l’ammissione determinerebbe l’instaurazione di un rapporto diretto tra l’avvocato e lo Stato e, quindi, l’impossibilità del medesimo difensore di ottenere il pagamento di compensi dal cliente o dalla controparte soccombente, essendo pertanto incompatibile con la richiesta di distrazione, che, nel caso in esame, non sarebbe stata affatto ritirata in corso di giudizio. I giudici di legittimità hanno espresso, invece, il convincimento contrario, negando innanzitutto la possibilità che il contegno processuale del difensore costituito possa causare la decadenza dal beneficio del gratuito patrocinio. Infatti, il patrocinio a spese dello Stato è diretto ad assicurare l’effettività del diritto di difesa costituzionalmente garantito, sicché la parte assistita – formulando la richiesta di ammissione – esercita un diritto proprio, che resta nella sua esclusiva disponibilità e che non è condizionato dalle scelte processuali dell’avvocato. In tal senso, peraltro, si era espressa anche una recente pronuncia della stessa Cassazione a sezioni unite (Cass. S.U. 8561/2021), che aveva chiarito che il beneficiario del provvedimento di ammissione non è il difensore ma la parte non abbiente, che proprio perciò deve proporre personalmente la richiesta, e non è tenuta a reiterarla in caso di revoca del mandato al legale. Il difensore, essendo privo del potere di disporre dei diritti sostanziali della parte, non può rinunciare al diritto soggettivo all’assistenza dello Stato per le spese del processo: tale rinuncia può provenire solo dal titolare del beneficio e non è mai conseguenza della mera richiesta del legale di distrazione delle spese in suo favore. In definitiva, la Corte di Cassazione ha correttamente ribadito che la revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato costituisce una misura prevista e consentita nelle sole ipotesi tassativamente individuate dall’art. 136 D.P.R. 115/2002 – norma eccezionale, e come tale non applicabile analogicamente – tra cui non è compresa la richiesta di distrazione delle spese.
LAVORI CON BONUS FISCALI: IL CONDOMINO PUO’ OPPORSI AL PONTEGGIO?

Tempo di lettura: 4 minuti Il condominio aveva appaltato ad un’impresa edile l’esecuzione di lavori di straordinaria manutenzione per il rifacimento delle facciate, dei balconi, dei lastrici e del vano scala, convenendo la cessione dei bonus fiscali “ecobonus 110 %” e “bonus facciate 90 %. Nel contratto di appalto era stato stabilito che il prezzo sarebbe stato pagato all’appaltatrice mediante la cessione del credito d’imposta e che, in caso di mancato riconoscimento delle detrazioni fiscali, il committente avrebbe dovuto provvedere al pagamento della somma che avrebbe dovuto essere corrisposta sotto forma di cessione del credito. All’atto dell’installazione dei ponteggi sulla facciata laterale, uno dei condomini aveva però richiesto all’impresa di rimuoverli immediatamente, poiché essi avevano occupato parzialmente il transito su di un terreno di sua proprietà esclusiva, impedendogli così di utilizzare il passaggio carrabile esistente per raggiungere il locale in cui esercitava la propria attività artigianale. Il condominio agiva perciò in giudizio con ricorso d’urgenza, ai sensi dell’art. 700 c.p.c., chiedendo al Tribunale di Firenze di ordinare al condomino di consentire l’installazione dei ponteggi nella zona di terreno di sua proprietà, anche perché il danno conseguente all’eventuale non esecuzione dei lavori nei tempi stabiliti sarebbe risultato di notevole gravità. Nel ricorso veniva evidenziato che il proprietario del fondo confinante doveva consentire la installazione del ponteggio ai sensi dell’art. 843 c.c., che prevede l’obbligo del proprietario di permettere l’accesso e il passaggio nel suo fondo al fine di costruire o riparare il fabbricato del vicino. Il condominio riteneva inoltre che il proprietario del fondo, nella sua veste di condomino, non aveva proposto opposizione alla delibera assembleare con cui era stata approvata l’esecuzione dei lavori per i quali era necessario il ponteggio in questione. L’altra parte, dal canto suo, sosteneva la legittimità della sua opposizione all’installazione del ponteggio, dal momento che nel contratto di appalto era stato previsto che si sarebbe dovuto assicurare l’agibilità del passo carrabile sul suo fondo esclusivo, con la installazione degli impalcati all’altezza del primo piano fuori terra del fabbricato. Il resistente lamentava che, per svolgere la propria attività artigianale, egli utilizzava come mezzo di trasporto del materiale un furgone che avrebbe avuto grandissima difficoltà a percorrere la rampa carrabile con i ponteggi montati. Valutate le prospettazioni contrastanti, il Tribunale di Firenze, con ordinanza del 15 settembre 2022, ha accolto il ricorso d’urgenza, ed ha ordinato al condomino resistente di consentire immediatamente il montaggio dei ponteggi nella zona di terreno di sua proprietà, per il tempo strettamente necessario all’esecuzione dei lavori alla facciata laterale, ed in maniera tale da consentire il passaggio con l’automezzo utilizzato per l’attività artigianale. Il tribunale ha ritenuto sussistenti, nel caso in esame, i presupposti richiesti dall’art. 700 c.p.c. per l’accoglimento del ricorso: il “fumus bonis iuris”, ossia la verosimile esistenza del diritto vantato, il “periculum in mora”, ossia il pregiudizio imminente e irreparabile conseguente al trascorrere del tempo occorrente per far valere il diritto in via ordinaria, e l’inesistenza di un altro provvedimento cautelare tipico utilizzabile per tutelare la situazione giuridica soggettiva vantata. Nell’ordinanza è chiarito che, per quanto riguarda il requisito del “fumus”, l’art. 843 c.c. impone al proprietario di permettere l’accesso e il passaggio nel suo fondo, sempre che ne venga riconosciuta la necessità, al fine di costruire o riparare un muro o altra opera propria del vicino, oppure comune. La norma doveva essere applicata anche al caso di specie, perché non era stata provata – da parte del resistente – l’esistenza di una soluzione alternativa per l’esecuzione dei lavori di rifacimento delle facciate laterali, sicché i ponteggi andavano installati obbligatoriamente a ridosso delle stesse e dunque nel fondo di proprietà esclusiva del condomino. In aggiunta a tale considerazione, il tribunale ha fatto poi richiamo esplicito agli articoli 1136 e 1137, I comma, c.c. secondo i quali le delibere assembleari, approvate a maggioranza degli intervenuti (i quali devono rappresentare in millesimi almeno la metà del valore dell’edificio), sono obbligatorie per tutti i condomini e dunque anche per il condomino resistente, il quale, infatti, non aveva impugnato la delibera incriminata. Quanto al pericolo derivante dal ritardo (“periculum in mora”), il magistrato toscano ha evidenziato che i lavori di manutenzione straordinaria approvati dall’assemblea condominiale dovevano essere eseguiti beneficiando dei bonus fiscali (con cessione del credito) approntati dal Governo italiano, per usufruire dei quali è necessario rispettare precise scadenze temporali. In particolare, i lavori soggetti a superbonus 110 % avrebbero dovuto essere ultimati entro il 31/12/2023, mentre quelli soggetti al bonus facciate 90 % entro il 31/12/2022, e quindi il trascorrere del tempo necessario per agire in via ordinaria avrebbe potuto comportare la perdita, per il condominio, della possibilità di avvalersi dei suddetti benefici fiscali, con conseguente grave danno per le casse dello stesso e di tutti i condomini.
MUTUO FONDIARIO: PUNTO FERMO DELLE SEZIONI UNITE SUL LIMITE DI FINANZIABILITA’

Tempo di lettura: 3 minuti Il mutuo “fondiario” è il contratto caratterizzato dal prestito, da parte della banca, di un finanziamento a medio o lungo termine garantito da un’ipoteca di primo grado su beni immobili. La natura “fondiaria” agevola l’operazione e consente alla banca – tra l’altro – di essere preferita agli altri creditori del cliente che dovesse essere eventualmente insolvente, e ciò anche in ipotesi di fallimento del debitore. L’articolo 38 del Testo Unico Bancario (D. Lgs. 385/1993) fissa un limite di finanziabilità per le operazioni di mutuo fondiario, che la Banca d’Italia ed il CICR (Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio), alcuni anni orsono, hanno fissato nella misura dell’ottanta per cento del valore dei beni ipotecati o del costo delle opere da eseguire sugli stessi. (A tal proposito vi invitiamo a leggere l’articolo “limite di finanziabilità mutuo“) Spesso è avvenuto, però, che le banche abbiano concesso ai propri clienti mutui fondiari per somme superiori a quel limite prudenziale, e ciò ha generato molti giudizi tra banche e mutuatari, nei quali la giurisprudenza si è pronunciata più volte sugli effetti di questa condotta, giungendo a conclusioni contrastanti. Il contrasto tra le opposte interpretazioni della questione è giunto, nel corso degli anni, fino a contrapporre le opinioni di diverse sezioni della Corte di Cassazione. In alcune pronunce veniva sostenuto, infatti, che il superamento del limite di finanziabilità determinerebbe la nullità del contratto di mutuo, in quanto esso rappresenterebbe un elemento essenziale del contenuto del contratto e, quindi, un limite inderogabile all’autonomia privata, in ragione della natura pubblica dell’interesse tutelato, con la conseguenza estrema dell’azzeramento degli interessi pattuiti e della perdita della garanzia ipotecaria. La nullità del mutuo per violazione del limite di finanziabilità, secondo altre pronunce, avrebbe determinato la sua conversione – laddove possibile – nel contratto di mutuo ipotecario ordinario. In altre decisioni era stato invece affermato che la violazione dei limiti di finanziabilità del mutuo fondiario non è sanzionabile con la nullità del contratto, sia perché non si tratterebbe di norma imperativa (articolo 38, secondo comma, t.u.b.) la cui violazione possa dare luogo a un’ipotesi di nullità virtuale, perché la stessa disposizione non è ricompresa nella previsione di cui all’articolo 117, comma 8, t.u.b. che stabilisce la nullità dei contratti che abbiano un contenuto difforme da quello tipico determinato dalla Banca d’Italia. La Prima sezione civile della Corte di Cassazione, con l’ordinanza interlocutoria n. 4117 del 2022, ha perciò investito le Sezioni Unite della questione riguardante le conseguenze derivanti dal superamento, nel mutuo fondiario, dei limiti di finanziabilità previsti dall’articolo 38, secondo comma, t.u.b., al fine di comporre la divergenza di interpretazioni esistente sul punto. Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno quindi risolto il contrasto interpretativo con la sentenza n. 33719 del 16 novembre 2022, con cui hanno negato che la violazione del limite di finanziabilità possa causare la nullità del contratto di mutuo fondiario o la sua qualificazione in una diversa fattispecie contrattuale. I giudici del plenum hanno affermato che il limite di finanziabilità di cui all’articolo 38, secondo comma, del d.lgs. n. 385 del 1993 non è elemento essenziale del contenuto del contratto, non trattandosi di norma determinativa del contenuto del contratto o posta a presidio della validità dello stesso, ma di un elemento meramente specificativo o integrativo dell’oggetto del contratto. Le Sezioni Unite hanno chiarito inoltre che il giudice investito della controversia non può riqualificare d’ufficio il contratto di mutuo fondiario nel diverso contratto di mutuo ipotecario ordinario. Ciò perché, nel caso in cui venga stipulato un mutuo fondiario corrispondente al modello legale (finanziamento a medio o lungo termine concesso da una banca garantito da ipoteca di primo grado su immobili), essendo la loro volontà comune in tal senso incontestata (o, quando contestata, accertata dal giudice di merito), non è consentito al giudice riqualificare d’ufficio il contratto, al fine di neutralizzarne gli effetti legali propri del tipo o sottotipo negoziale validamente prescelto dai contraenti per ricondurlo al tipo generale di appartenenza (mutuo ordinario) o a tipi contrattuali diversi, pure in presenza di una contestazione della validità sotto il profilo del superamento del limite di finanziabilità, la quale implicitamente postula la corretta qualificazione del contratto in termini di mutuo fondiario.
VENDITA DI APPARTAMENTO NON ABITABILE: E’ RESPONSABILE IL NOTAIO?

Tempo di lettura: 2 minuti Dopo aver acquistato un appartamento con atto pubblico, aveva scoperto che l’immobile era difforme rispetto all’autorizzazione amministrativa, avendo un sottotetto che non era stato qualificato abitabile perché di altezza inferiore a quella minima. Aveva protestato perciò anche con il notaio, il quale aveva declinato ogni sua responsabilità, sostenendo che non sarebbe stato compito suo quello di verificare la abitabilità o meno dell’immobile. La questione era finita avanti al Tribunale civile di Nola, a cui era ricorso l’acquirente per chiedere la condanna della società venditrice a risarcirlo per il vizio del bene, ma anche del notaio per non aver svolto, prima dell’atto di acquisto, tutti i necessari controlli sulle sue caratteristiche. Il tribunale aveva accolto la richiesta dell’acquirente, ritenendo che il notaio era responsabile dell’accaduto per non essersi avveduto della mendacità delle dichiarazioni dell’alienante, e quindi rogando la compravendita di un immobile di 5,5 vani laddove la consistenza era diversa e minore, per cui aveva condannato entrambi i convenuti, in solido, a risarcirlo con il pagamento di Euro 7500 oltre interessi. Il notaio aveva quindi proposto appello, sostenendo che nel mandato ricevuto dal cliente non potevano essere comprese tutte quelle attività di indagine e di accertamento propedeutico all’esatto adempimento, nell’interesse delle parti e soprattutto del mandante. La Corte di Appello di Napoli aveva condiviso la tesi del notaio, rigettando la domanda di risarcimento rivolta nei suoi confronti, ma a questo punto era stato il cliente a rivolgersi alla Corte di Cassazione contro la sentenza di secondo grado. I giudici romani hanno così esaminato la vicenda, e con l’ordinanza n. 33439, depositata l’14 novembre 2022, hanno accolto il ricorso proposto dall’acquirente e rimesso il procedimento alla Corte di Appello di Napoli per una nuova decisione della vertenza su diverso criterio di valutazione. Nella ricostruzione critica della Cassazione, il giudice d’appello era incorso in errore per aver circoscritto l’obbligo del notaio di verifica e controllo, senza considerare il dovere informativo del notaio, che, secondo un recente orientamento, include anche l’obbligo di consiglio o di dissuasione, la cui omissione è fonte di responsabilità per violazione delle clausole generali di buona fede oggettiva e correttezza. È obbligo del notaio incaricato per il rogito di compravendita immobiliare e, in parte, obbligo di buona fede oggettiva, lo svolgimento delle attività accessorie e successive necessarie per conseguire il risultato voluto dalle parti e, in particolare, il compimento delle c.d. “visure” catastali e ipotecarie per individuare esattamente il bene e verificarne la libertà, salvo un espresso esonero. Quindi il notaio incaricato della redazione di un contratto di compravendita immobiliare deve compiere le attività preparatorie e successive necessarie per ottenere il risultato pratico voluto dalle parti, rientrando tra i suoi doveri quello di “individuare esattamente il bene” e di verificarne “la consistenza… e la conformità alle norme urbanistiche vigenti”.
PENSIONE DI SUPERSTITE ANCHE AL FIGLIO DA PROCREAZIONE ASSISTITA?

Tempo di lettura: 2 minuti La piccola “Caia” era nata molto tempo dopo la morte del padre, quando la madre aveva fatto ricorso alle tecniche di procreazione assistita, grazie alla conservazione del seme del marito. La mamma aveva poi ottenuto dalla Corte di Appello di Ancona il decreto di riconoscimento della piccola come figlia del marito scomparso; con quel provvedimento, aveva presentato infine domanda all’INPS per l’attribuzione alla minore della pensione di superstite. Ma l’Ente previdenziale aveva rigettato la richiesta, sul presupposto che tra la morte del padre e la nascita della piccola erano decorsi più di trecento giorni. L’istituto sosteneva, in analogia con quanto disposto dall’art. 232 del codice civile, che si presume concepito durante il matrimonio solo il figlio nato quando non sono ancora trascorsi trecento giorni dal verificarsi dell’evento infausto. Il provvedimento di rigetto dell’INPS veniva perciò impugnato dalla madre dinanzi il Giudice del Lavoro del Tribunale di Ancona, il quale accoglieva l’azione e stabiliva il carattere della non perentorietà del termine dei trecento giorni, anche perché era stato già accertato il rapporto di filiazione intercorrente tra la minore e il papà scomparso. Il tribunale condannava perciò l’INPS al pagamento della “pensione ai superstiti” a favore della minore. L’istituto impugnava la decisione, sostenendo l’erronea applicazione della legge da parte del giudice di primo grado. Secondo l’appellante, l’articolo 462 comma 2 del codice civile fa rientrare tra i capaci a succedere i nati entro il trecentesimo giorno dalla morte del “de cuius”, mentre il decreto giudiziale di accertamento della paternità non poteva avere efficacia nei confronti dell’INPS, limitandosi a produrre i suoi effetti sui registri dello stato civile del comune. La Corte di Appello di Ancona non ha condiviso, tuttavia, la tesi dell’istituto, e con la sentenza n. 237 del 2 settembre 2022, ha rigettato l’appello proposto dall’INPS, confermando integralmente la decisione emessa in primo grado emessa dal tribunale. Secondo i giudici di secondo grado, l’articolo 22 della legge n. 903 del 1965 prevede il generale diritto del figlio minore a godere della pensione a prescindere dal momento della sua nascita, mentre è ormai pacifico l’orientamento di legittimità secondo cui le azioni di stato hanno efficacia “erga omnes”. In conclusione, ciò che rileva, secondo la Corte marchigiana, è lo status di figlio, anche alla luce dell’art. 8 della Legge n. 40 del 2004, che riconosce tale stato ai nati a seguito dell’applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita.
SI PUO’ LICENZIARE IL LAVORATORE CON HANDICAP PER IL SUO SCARSO RENDIMENTO?

Tempo di lettura: 2 minuti Il dipendente era affetto da una malattia che lo rallentava nello svolgimento del lavoro, e perciò l’azienda, per agevolarlo, aveva ridotto le mansioni che gli erano state affidate, alleggerendolo di alcuni compiti, assegnandogli anche un’autovettura aziendale con dispositivi speciali. Cinque anni più tardi, però, la prolungata ripercussione delle condizioni fisiche del lavoratore sull’andamento della produzione aveva indotto il presidente del consiglio di amministrazione a sollecitare il direttore generale a procedere al licenziamento del dipendente per sostituirlo con altro “più capace”. Pochi mesi dopo, il direttore aveva licenziato il lavoratore affetto da handicap, ma non aveva assunto nessun altro dipendente in sua sostituzione. Ma l’email inviata dal presidente del CDA al direttore generale, con cui si suggeriva di procedere al licenziamento, era giunta nelle mani del lavoratore, che, a questo punto, aveva impugnato il licenziamento perché discriminatorio, dato che gli era stato comminato in ragione ed in dipendenza della sua minorazione. L’azienda resisteva in giudizio contestando proprio la natura discriminatoria del licenziamento, alla luce del lungo tempo trascorso dall’insorgenza della malattia invalidante e della mancata sostituzione del dipendente espulso con altra unità che ne avesse preso il posto. Condividendo le ragioni dell’azienda, il tribunale aveva rigettato il ricorso del lavoratore, mentre la Corte di Appello di Milano aveva poi ribaltato la decisione, ritenendo che il contenuto della email inviata al direttore generale rivelasse la vera ragione del licenziamento, indipendentemente dal lungo tempo trascorso dall’insorgenza della malattia e dalla mancata sostituzione del lavoratore, come invece richiesta dai vertici aziendali. La datrice di lavoro impugnava la sentenza di appello innanzi alla Corte di Cassazione, che ha espresso infine la propria valutazione, sulla delicata questione, con l’ordinanza n. 30971 del 20.10.2022, rigettando le doglianze dell’azienda, e confermando quindi l’annullamento del licenziamento. I giudici di legittimità hanno ritenuto, infatti, che la ragione del recesso non poteva che essere collocata in stretta dipendenza con la strategia indicata dal CDA nella e-mail trasmessa al direttore generale, a nulla rilevando invece né il tempo trascorso da quando era insorta la malattia e nemmeno le diverse agevolazioni concesse al lavoratore prima del licenziamento. La Cassazione ha disatteso così la censura mossa dalla datrice di lavoro circa la prevalenza di diverse ragioni di carattere organizzativo, che avrebbero fondato la decisione presa nei confronti del lavoratore, valutate dalla corte come secondarie rispetto alla ragione discriminatoria. In definitiva, per i giudici di legittimità, la mancata sostituzione del lavoratore licenziato o il lungo tempo trascorso tra l’insorgenza della malattia, non escludono la natura discriminatoria soggettiva del licenziamento, quando esso è comunque irrogato in ragione dello status di handicap del dipendente.
IL DATORE RISPONDE PER L’INFORTUNIO DEL LAVORATORE IMPRUDENTE?

Tempo di lettura: 3 minuti Non era ancora scattato l’orario di lavoro, ed un feroce incendio si era sviluppato nell’azienda agricola: le fiamme avevano già avvolto la struttura e si stavano propagando rapidamente all’allevamento in cui erano ricoverati moltissimi pulcini di tacchino. Sul posto erano giunte le forze dell’ordine, che avevano intimato a tutti i presenti di allontanarsi immediatamente dal fabbricato, cosa che aveva prontamente fatto anche il titolare dell’azienda. Uno degli operai, invece, era salito su di un “bobcat”, deciso ad entrare nell’allevamento per provare a recuperare i pulcini, prima che venissero uccisi dalle fiamme. Incurante degli ordini dell’ordine di fermarsi, rivoltogli dal maresciallo dei carabinieri, il dipendente si era perciò lanciato, sul mezzo meccanico, all’interno dell’allevamento, ma poco dopo una violenta fiammata aveva avvolto il bobcat, ferendo a morte il suo conducente. Per l’accaduto, il titolare dell’azienda si era visto contestare la violazione di molteplici norme anticendio, tra le quali la omessa nomina del responsabile del servizio di prevenzione degli incendi, e la mancata formazione dei dipendenti per il caso di propagazione del fuoco sul luogo di lavoro. Inoltre, il Pubblico Ministero aveva contestato al datore di lavoro il reato di omicidio colposo, per non aver predisposto tutte le misure di prevenzione idonee a garantire che il lavoratore fosse adeguatamente informato sulle manovre da evitare e sui comportamenti da tenere in circostanze come quella che si era verificata. Il tribunale aveva poi mandato assolto l’imputato, sul presupposto che le violazioni delle norme antincendio non potevano aver causato o agevolato la morte del lavoratore; di diverso avviso invece la Corte di Appello, che aveva ribaltato la decisione, condannando il titolare dell’azienda sul presupposto che la predisposizione di misure adeguate, alle quali i dipendenti sarebbero stati tenuti ad uniformarsi, avrebbe potuto scongiurare l’evento. La vicenda è giunta così all’esame della Corte di Cassazione, alla quale è toccato il compito di chiarire se, a prescindere dalla predisposizione o meno di adeguate misure di prevenzione degli infortuni, il datore di lavoro risponda penalmente di tutti gli infortuni originati dal comportamento di un lavoratore, anche se impulsivo ed imprevedibile. Nel caso di specie, infatti, pur in assenza della nomina di un responsabile della prevenzione o di una adeguata formazione dei lavoratori, il dipendente aveva disatteso il preciso ordine di allontanarsi dal luogo, rivoltogli anche dal maresciallo dei carabinieri intervenuti, e si era lanciato invano nell’incendio, nel tentativo di porre in salvo i pulcini ricoverati nell’allevamento. La Corte romana, con la sentenza n. 39616 del 20 ottobre 2022, ha annullato la sentenza di condanna del datore di lavoro, rinviando il processo alla Corte di Appello, in diversa composizione, per la celebrazione di un nuovo processo di secondo grado per i fatti di causa. Per i giudici di legittimità, la responsabilità penale del datore di lavoro non sussiste quando il comportamento del dipendente, nello svolgimento delle sue mansioni, sia del tutto eccezionale ed imprevedibile, e cioè si concretizzi in una condotta abnorme e radicalmente lontano da tutte le ipotizzabili scelte possibili del lavoratore nella esecuzione del lavoro. Ricordando anche altre pronunce simili, la Cassazione ha concluso che il comportamento che risulti negligente, imprudente ed imprevedibile, da parte del lavoratore, pur se posto in essere nell’ambito delle mansioni che gli sono state affidate, costituisce la concretizzazione del cosiddetto “rischio eccentrico”, che esclude la responsabilità del datore, quale garante della sicurezza dei propri sottoposti. Solo quando si verifichi questa ipotesi, infatti, è del tutto ragionevole dedurre che nemmeno la puntuale e meticolosa predisposizione di tutti i presidi preventivi, compresa la formazione del personale e la designazione del responsabile della prevenzione, potrebbero scongiurare il verificarsi dell’evento dannoso – nel caso di specie mortale – a carico del lavoratore.
OFFESE IN UN GRUPPO WHATSAPP: REATO O NO ?

Tempo di lettura: 4 minuti In un gruppo di whatsapp, le amiche discutono di quanto accaduto pochi giorni prima: una di loro, dopo aver ricevuto in regalo un cucciolo di cane da un’altra, glie lo aveva restituito perché non era più in grado di accudirlo. La cosa non andava giù all’amica che aveva fatto il regalo, tanto che aveva pesantemente apostrofato l’altra per averle restituito il cucciolo. La destinataria delle offese, dopo aver risposto per le rime, aveva poi sporto denunzia contro l’altra donna per il reato di diffamazione. La questione giudiziaria si era incentrata, sin da subito, sull’inquadramento dei fatti come un’ingiuria, reato ormai depenalizzato, o come una diffamazione, che invece resta punita dal codice penale. Secondo la tesi della difesa dell’imputata, per i fatti accaduti, avrebbe dovuto parlarsi di un’ingiuria, dal momento che la destinataria aveva replicato nella chat, e quindi era presente nel gruppo in cui erano state diffuse le offese. Il Tribunale di Ascoli Piceno aveva assolto infatti l’imputata, ritenendo che avesse solo ingiuriato l’amica in chat; la Corte di appello di Ancona, invece, l’aveva riconosciuta colpevole del reato di diffamazione, negando che potesse aver valore la presenza solo “virtuale” della vittima nel gruppo di whatsapp. L’imputata aveva proposto perciò ricorso per cassazione, avverso la sentenza di secondo grado, sostenendo che, dalla lettura della chat, si poteva rilevare che la persona offesa aveva immediatamente replicato alle offese pronunziate nei suoi confronti, il che significa che ella era presente e che, quindi, non si era trattato di diffamazione, ma di ingiuria. I giudici della Cassazione hanno definito la vicenda con la sentenza n. 28675 depositata il 20 luglio 2022, traendo ispirazione da una precedente pronuncia (n. 13252 del 4 marzo 2021), che aveva preso in esame una vicenda simile, verificatasi però con l’invio di e-mail offensive a più destinatari, tra cui anche l’offeso. In quell’occasione la Corte aveva già chiarito che l’offesa diretta a una persona presente costituisce sempre ingiuria, anche se sono presenti altre persone, mentre l’offesa diretta a una persona “distante” costituisce ingiuria solo quando la comunicazione offensiva avviene, esclusivamente, tra autore e destinatario. Al contrario, quando la comunicazione “a distanza” è indirizzata ad altre persone oltre all’offeso, si configura il reato di diffamazione, così come l’offesa riguardante un assente comunicata ad almeno due persone (presenti o distanti), integra sempre la diffamazione. Nel sistema dei nuovi mezzi di comunicazione, accanto alla classica presenza fisica, nello stesso momento e luogo, di chi viene offeso, di chi offende, e degli spettatori, si verificano occasioni sostanzialmente equiparabili, realizzate con l’ausilio dei moderni sistemi tecnologici (call conference, audioconferenza o videoconferenza), grazie ai quali si realizza una presenza virtuale del destinatario delle affermazioni offensive. Pertanto, se l’offesa viene profferita nel corso di una riunione “a distanza” (o “da remoto”), tra più persone contestualmente collegate, alla quale partecipa anche l’offeso, ricorre l’ipotesi della ingiuria commessa alla presenza di più persone (fatto depenalizzato). Quando, invece, vengono indirizzate offese (scritte o vocali) al destinatario e ad altre persone che non risultano non contestualmente “presenti” (a distanza o da remoto) ricorrono i presupposti della diffamazione. I giudici della Cassazione hanno perciò rilevato che la chat di gruppo di whatsapp consente l’invio contestuale di messaggi a più persone, le quali possono riceverli immediatamente o in tempi differiti, a seconda dell’efficienza del collegamento ad internet e del terminale su cui l’applicazione utilizzata. Dal canto loro, i destinatari possono, poi, leggere i messaggi in tempo reale e, quindi, rispondere con immediatezza ovvero, come accade molto più spesso, possono leggerli, anche a distanza di tempo, quando non sono on line ovvero, pur essendo collegati a whatsapp, si trovino impegnati in altra conversazione virtuale e non consultino immediatamente la conversazione nell’ambito della quale il messaggio è stato inviato. Quindi la percezione dell’offesa, da parte della vittima, può essere contestuale o differita, a seconda che ella stia consultando proprio quella specifica chat di whatsapp o meno; nel primo caso, vi sarà ingiuria aggravata dalla presenza di più persone (quanti sono i membri della chat), perché la persona offesa dovrà ritenersi virtualmente presente; nel secondo caso si avrà invece diffamazione, in quanto la vittima dovrà essere considerata assente. Nella vicenda che aveva originato il processo, l’amica che aveva restituito il cucciolo, dopo un iniziale botta e risposta con quella che l’aveva epitetata, non aveva più risposto ai messaggi offensivi, neanche quando, una prima volta, l’imputata aveva scritto “e rispondi vigliacca”, reagendo solo un’ora più tardi, dal che si poteva dedurre che, dopo l’atteggiamento partecipativo iniziale per difendersi dalle accuse, la vittima aveva rinunziato al “contraddittorio”, leggendo solo in un secondo momento i messaggi che l’imputata continuava ad inviarle. Quest’ultima, dal canto suo, aveva percepito come la vittima non fosse più presente, tanto da esortarla a rispondere. La Cassazione ha pertanto concluso che era stata corretta la configurazione di reato di diffamazione operata dalla Corte di Appello, perché l’accusa aveva provato che la vittima non era rimasta collegata alla chat in tempo reale, leggendo i messaggi successivi a distanza di tempo dal momento in cui erano stati immessi sulla chat, e che quindi non poteva più considerarsi “presente”, neanche virtualmente, quando l’imputata li aveva inviati.
MULTE TUTOR: CHI DEVE PROVARE IL REGOLARE FUNZIONAMENTO DELL’APPARECCHIO?

Tempo di lettura: 3 minuti Erano ben quattro i verbali di accertamento con cui la Polizia stradale aveva contestato il ripetuto superamento dei limiti di velocità, rilevato con il sistema “Tutor”, ma la società proprietaria dell’autoveicolo aveva proposto ricorso al Giudice di Pace sostenendo l’illegittimità delle contravvenzioni. I motivi di impugnazione dedotti erano stati molteplici, in linea con quanto si verifica nelle tante vertenze promosse in materia, moltiplicatesi ormai esponenzialmente negli ultimi anni in risposta al fiorire degli apparecchi di rilevazione della velocità, spesso al servizio delle casse degli enti locali Sia il Giudice di Pace, sia il tribunale adito in grado di appello, avevano però rigettato tutti i motivi addotti dalla opponente a sostegno del ricorso proposto. In particolare, il Tribunale di Roma aveva disatteso, tra le altre, le doglianze sollevate dall’opponente in ordine alla mancata prova della omologazione dell’apparecchio di rilevazione della velocità utilizzato per l’elevazione delle contravvenzioni. Il giudice del secondo grado aveva ritenuto, infatti, che la presunzione di legittimità dell’azione pubblica avrebbe imposto al destinatario delle contravvenzioni di provare l’inattendibilità dell’apparecchio per non essere stato omologato o sottoposto a taratura. Nei verbali, peraltro, erano stati indicati gli estremi del decreto di omologazione dell’apparecchio, ragion per cui la opponente avrebbe potuto – e dovuto – esercitare il proprio diritto di accesso agli atti amministrativi (ai sensi della legge n. 241 del 1990) per verificare e comprovare l’esattezza dei propri assunti. La società destinataria delle contravvenzioni aveva perciò deciso di impugnare la decisione del tribunale innanzi la Corte di Cassazione, sulla base di ben sei motivi di violazione di legge. I giudici di legittimità, con l’ordinanza n. 29635 del 12 ottobre 2022, hanno ritenuto di decidere la fattispecie sul solo motivo riferito alla omologazione ed alla taratura dell’apparecchio utilizzato dagli agenti accertatori, ritenendo assorbiti tutti gli altri argomenti di impugnazione. Ebbene, secondo la Corte di Cassazione, non può porsi a carico all’opponente l’onere di provare il cattivo funzionamento o la omessa manutenzione del sistema tecnico di utilizzato dagli accertatori, spettando semmai alla prefettura l’obbligo di produrre in giudizio il certificato di taratura del dispositivo. La Corte ha ricordato che, secondo un principio più volte affermato, e recentemente ribadito (Cass. n. 22015/2022), a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 45, comma 6, del Codice della Strada, tutte le apparecchiature di misurazione della velocità devono essere sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura, e che, in caso di contestazioni circa l’affidabilità dell’apparecchio, il giudice è tenuto ad accertare se tali verifiche siano state o meno effettuate. Per contro è irrilevante che l’apparecchiatura operi in presenza di operatorio in automatico, senza la presenza degli operatori, ovvero, ancora, tramite sistemi di autodiagnosi, a fronte della necessità di dimostrare o attestare, con apposite certificazioni di omologazione e conformità, il loro corretto funzionamento (Cass. n. 24757/2019 – Cass. n. 29093/2020). Inoltre, dovendo le apparecchiature di misurazione della velocità essere periodicamente tarate e verificate, in presenza di contestazione da parte del soggetto sanzionato, spetta alla pubblica amministrazione di dare la prova positiva della omologazione iniziale e della taratura periodica dello strumento (Cass. n. 14597/2021), che può essere fornita solo con la produzione in giudizio delle certificazioni di conformità e di omologazione (Cass. n. 14597/2021 – Cass. n. 18022/2018 – Cass. n. 9645/2016). Per la Cassazione non è sufficiente, per assolvere l’onere della prova in questione, la sola menzione della avvenuta omologazione e taratura dell’apparecchio che può essere contenuta nel verbale di contestazione delle infrazioni, poiché la circostanza del corretto funzionamento della strumentazione – nel momento in cui è stata rilevata la velocità contestata – non può ritenersi coperta dalla fede privilegiata di cui all’art. 2700 c.c., sfuggendo alla diretta percezione del pubblico ufficiale verbalizzante.
MANTENIMENTO DEI FIGLI DI GENITORI SEPARATI: COME SI CALCOLA?

Tempo di lettura: 3 minuti I genitori che si separano sono sempre tenuti a provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, ma spesso la determinazione dell’ammontare della contribuzione dovuta da ciascuno di essi è oggetto di controversia. In caso di disaccordo tra i genitori, la somma periodica da porre a carico dei genitori deve essere stabilita dal giudice, il quale, secondo quanto dispone l’art. 337-ter del codice civile, deve quantificare la somma, al fine di realizzare il principio di proporzionalità, tenendo conto delle attuali esigenze del figlio, del tenore di vita goduto dal figlio quando conviveva con entrambi i genitori, dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, delle risorse economiche di entrambi i genitori e dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore. Il numero dei parametri che il giudice è chiamato a considerare, e la loro non facile traducibilità in termini economici, ha indotto la dottrina e le autorità giudiziarie a fissare diverse linee di interpretazione, talvolta contrastanti, proprio sul rilievo da dare a ciascuno degli indicatori citati dall’art. 337-ter c.c. Uno dei profili che ha generato maggiori difficoltà applicative è quello della proporzionalità della contribuzione a cui è tenuto ogni genitore rispetto alle proprie entrate, nel caso in cui entrambi i genitori dispongano di una propria fonte di reddito. In tale evenienza, il criterio vale solo a stabilire quanto può dare singolarmente ogni genitore, o va operata una attenta valutazione di proporzionalità anche tra i redditi dei due genitori? La differenza tra le somme quantificate secondo i due distinti metodi di indagine talvolta può essere sensibile. Secondo il primo criterio, sostenuto dalla giurisprudenza meno recente, il giudice dovrebbe estrapolare la disponibilità concreta di ciascun genitore parametrandola al suo reddito, riconoscendo poi entrambe le disponibilità al figlio, al netto dell’onere derivante a chi lo ospita e lo assiste con prevalenza.In applicazione del secondo criterio, elaborato dalla giurisprudenza più recente, la somma complessiva da corrispondere al figlio va invece determinata secondo i primi criteri indicati dall’art. 337-ter c.c. (esigenze attuali e precedente tenore di vita familiare), e poi posta carico di ciascun genitore in proporzione al reddito di ciascuno di essi. Seguendo la seconda chiave di interpretazione, la Corte di Cassazione ha avuto modo di ribaltare l’esito di un giudizio in cui, nei gradi precedenti, era stata data invece applicazione del primo criterio. Con l’ordinanza n. 4145 pubblicata il 10.2.2023, la Suprema Corte ha accolto il ricorso proposto da un genitore che aveva impugnato la decisione con cui la Corte di Appello di Brescia – tra l’altro – aveva quantificato l’assegno periodico che aveva posto a suo carico, per il mantenimento della figlia, prendendo in esame il suo solo reddito, e non anche quello dell’altro genitore, circa il quale l’altra parte non aveva prodotto alcun documento, né i giudici di merito avevano svolto indagini. Secondo i giudici di legittimità, la Corte bresciana aveva rettamente valutato la situazione reddituale del ricorrente, tenendo conto degli esborsi mensili sullo stesso gravanti, anche se pro quota in concorso con la di lui moglie, ed ha valutato la condizione della figlia, priva di autosufficienza economica edimpegnata negli studi universitari. Tuttavia i giudici del secondo grado non avevano effettuato alcuna indagine circa le risorse patrimoniali e reddituali della madre, ritenendo ciò non necessario, alla luce di un superato orientamento giurisprudenziale, secondo il quale la determinazione del contributo che per legge grava sui genitori per il mantenimento, l’educazione e l’istruzione della prole, a differenza di quanto avviene nella determinazione dell’assegno spettante al coniuge separato o divorziato, non si fonderebbe su di una rigida comparazione della situazione patrimoniale di ciascun coniuge (Cass. n. 18538/2013). La Corte di Cassazione ha perciò chiarito che, dalla più recente giurisprudenza è stato, invece, affermato il condiviso principio di diritto secondo cui “nel quantificare l’ammontare del contributo dovuto dal genitore non collocatario per il mantenimento del figlio minore, deve osservarsi il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali del figlio e del tenore di vita da lui goduto.” (Cass. n. 4811/2018; conf. Cass. n. 19299/2020). La sentenza impugnata è stata perciò cassata, con rinvio del procedimento alla medesima Corte di merito, a cui spetterà di dare applicazione al principio affermato con una nuova valutazione comparativa e proporzionale delle rispettive disponibilità reddituali dei due genitori.